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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4865/2023 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1274/2023 deliberata il 29.3.2023 e pubblicata il 31.3.2023 (n. 839/2018 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Pasquale Napoletano (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
p. iva CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv.to Maurizio Chirilli (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. , Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva i convenuti in epigrafe per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso all'attore in qualità di terzo trasportato nell'auto di , proprietario Controparte_2 dell'autovettura Skoda Fabia tg. BV071RX assicurata per la r.c.a con la compagnia
, nella produzione del sinistro occorso il giorno 28 giugno 2015 in Caserta CP_1 alla via Tenga. Deduceva l'attore che nelle riferite circostanze si trovava quale passeggero nell'autovettura Skoda Fabia tg. BV071RX condotta dal proprietario sig.
quando improvvisamente il conducente dell'auto perdeva il controllo della CP_2 stessa sbandando e finendo ad impattare contro il muro perimentrale di un immobile posto nella stessa Via Tenga n 15. A seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato dal
118 presso l'Ospedale di Caserta dove gli veniva diagnosticato “frattura del terzo medio diafisi omerale di destra”, che a causa di ciò si era dovuto sottoporre ad intervento chirurgico ed a numerosi accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici, e veniva dichiarato guarito con postumi in data 2/01/2016. L'attore deduceva di aver riportato un danno biologico permanente nella misura di 12 punti percentuali oltre ad un danno biologico da invalidità temporanea di gg 30 al 100%, 10 al 50%, 60 al 50% e 30 al 25%, pertanto chiedeva il risarcimento della somma di € 43.720,00 comprensivo di danno biologico e danno morale decurtato di quanto aveva già ricevuto in sede stragiudiziale, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Si costituiva la compagnia chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda CP_3 avversaria, non ammissibile e destituita di fondamento, contestando in particolare che la compagnia a seguito di visita del proprio medico fiduciario aveva valutato già
l'esistenza di un danno biologico permanente di 8/9 punti percentuali oltre un danno
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IV sezione civile
biologico di invalidità temporanea di 10 gg al 100%, 20 al 75%, 60 al 50% e 30 al 25, rimettendo all'attore in data 03/05/2016 la somma di euro 19.500,00 già comprensivo della personalizzazione e senza che lo stesso provasse il danno morale. Contestava, quindi, ogni avversa richiesta sollecitando il rigetto dell'intera domanda in quanto infondata e non provata.”
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- condanna, per l'effetto, in solido, il convenuto e al risarcimento dei CP_1 danni patiti dall'attore, nei limiti di cui alla parte motiva, la somma di 5200,00 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale il pagamento della CTU.
- compensa le spese del presente giudizio.”
Avverso questa pronuncia ha proposto appello , ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/05, condannare i convenuti, sig. , nella qualità di proprietario dell'autovettura Skoda Mod. Fabia, Controparte_2 tg.ta BV071RX, ed in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di società CP_1 garante l'autovettura di proprietà del sig. per la RC auto al momento Controparte_2 dell'occorso per cui è causa, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico patito
e patendo dall'attore, sig. ivi ricomprendendosi anche quanto Parte_1 liquidando a titolo di danno morale, nella misura residua di € 3.153,48, nonché alla liquidazione della c.d. personalizzazione, nella misura massima del danno biologico,
, ammontante ad ulteriori € 8.426,00; e, cosı̀, per complessivi € 11,579,48; Per_1
2) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.” ha resistito all'impugnazione e ha così concluso: CP_1
“Si insiste pertanto per il rigetto integrale dell'appello formulato da Parte_1
e per la conferma della impugnata sentenza n. 1274/2023 del Tribunale di S.
[...]
Maria Capua Vetere.
Con vittoria di spese del presente grado del giudizio.”
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IV sezione civile
Non si è costituito in giudizio , ancorché ritualmente Controparte_2 citato. La Corte ne ha, dunque, dichiarato la contumacia con ordinanza del
28.05.2024.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 7.5.2025 tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - IL DANNO MORALE E LA PERSONALIZZAZIONE
Con l'articolazione di due distinti motivi di gravame,
[...]
ha lamentato l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale Parte_1 ad opera del tribunale. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la risarcibilità del danno morale ed ha negato la personalizzazione del danno biologico affermando l'insussistenza, nel caso di specie, di circostanze idonee a giustificare tali voci risarcitorie.
ha dedotto che, al contrario, il giudice di primo Parte_1 grado avrebbe dovuto ritenere il danno morale sussistente in re ipsa nel fatto per cui, a seguito del sinistro oggetto di causa, esso danneggiato aveva subito lesioni tali da richiedere il ricovero presso una Casa di Cura, un intervento chirurgico (osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato), successivi accertamenti diagnostici, visite medico-specialistiche e trattamenti fisioterapici.
L'appellante ha, altresì, ribadito il proprio diritto a vedersi riconosciuta la personalizzazione del danno. A tal fine, egli ha valorizzato quanto accertato dal CTU, nella perizia medico-legale, secondo cui: “Il paziente riferisce una dolorabilità residua ed una grave difficoltà nell'escursione articolare attiva della spalla dx, dolorabilità alla palpazione e presenza del segno clinico dell'accetta, instabilità capsulo - legamentosa a carico dell'articolazione GO con deficit di 1/3 della flesso estensione, intra ed extrarotazione, ab - adduzione della spalla stessa, ipotonomiotrofia in comparativa con minus circonferenziale a sx MMT dx, l'abduzione arriva a circa
100° la flessione anteriore e l'estensione della spalla sono limitate a 1/3, presenza di cicatrici chirurgiche, visibili a distanza colloquiale discromiche e non aderenti al tessuto sottostante".
Sulla base di queste doglianze, anche supportate da riferimenti alla recente giurisprudenza di legittimità, ha chiesto una Parte_1 rideterminazione del quantum del risarcimento a lui spettante.
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Le censure non sono fondate.
Parte appellante non ha dimostrato – né, invero, allegato – circostanze idonee a fondare un giudizio di sussistenza del lamentato danno morale.
Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (v. Cass., n. 9006/2022). Si è al riguardo precisato che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v.
Cass., n. 7513/2018), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr.
Cass. n. 7766 del 2016 ).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. n. 23469/2018); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale
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IV sezione civile danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
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IV sezione civile rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cd. danno morale. (cosi Cass., n. 6444/2023).
I postumi permanenti a danno di sono stati Parte_1 quantificati dal consulente tecnico nella misura del 9,5%.
Facendo applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte
e sopra richiamati, la modesta entità delle lesioni imponeva al danneggiato la deduzione particolarmente rigorosa e dettagliata delle circostanze che avevano a lui arrecato sofferenza psichica e, altresì, delle modalità in cui tale sofferenza psichica si era manifestata, così da evidenziare profili di pregiudizio diversi, ulteriori ed autonomi rispetto a quelli presuntivamente già ricompresi nel liquidato danno biologico.
L'appellante non ha né allegato né dimostrato le circostanze utili a giustificare il ristoro del preteso danno morale.
Al contrario, egli ha invocato un ragionamento presuntivo in base al quale ritenere il detto pregiudizio sussistente in re ipsa. Come illustrato, però, a fronte della ridotta entità dei postumi riportati, proprio l'uso delle presunzioni induce la Corte a ritenere che, in assenza di rigorosa prova contraria, le eventuali conseguenze in astratto suscettibili di integrare il c.d. danno morale
(che, si ripete, non sono state nemmeno dedotte) siano assorbite dal danno biologico.
Analogamente, non vi sono nel caso di specie circostanze che giustifichino una personalizzazione del danno biologico.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema cd. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (così Cass.,
n. 30307/2023 e Cass., n. 23469/2018; cfr., nello stesso senso, anche Cass., n. Cass.
n. 3114/2025, Cass. n. 5865/2021, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 10912/2018, Cass.
n. 27482/2018).
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IV sezione civile
Nella specie, non ha dimostrato di aver sofferto un Parte_1 pregiudizio ulteriore e maggiore rispetto a quello normalmente sopportato da soggetti attinti da postumi permanenti nella medesima graduazione e gravità.
Le circostanze evidenziate dall'appellante, con riferimento alle residue difficoltà di articolazione della spalla ed al pregiudizio estetico, sono state già valutate appropriatamente dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, proprio in ragione di tali postumi, ha ritenuto di quantificare le lesioni nella misura del
9,5%. Nelle note integrative depositate a seguito delle deduzioni del consulente tecnico di parte, dott.ssa , il perito d'ufficio ha, infatti, chiarito che: “Il Per_2 valore numerico da me espresso rappresenta la sintesi di un ragionamento effettuato per analogia rispetto alle lesioni tabellate che non rappresentano una somma algebrica. È da sottolineare il fatto che il danno estetico e l'ipotonotrofia valutati sono maggiori rispetto agli standard di esiti attesi di tal tipo di intervento. Pertanto, il sottoscritto sulla base dell'art. 195, c. III, cp.c., osserva che le lesioni riportate dal sig,. Parte_1 sono pari ad un danno biologico del 9,5%”.
Pertanto, valorizzare i detti elementi ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione rappresenterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere confermata la quantificazione del risarcimento dovuto in favore di Parte_1 operata dal giudice di primo grado.
§ - LE SPESE DI GIUDIZIO
La rinnovata soccombenza di , in questo secondo Parte_1 grado, ne comporta la condanna al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, in favore della sola appellata costituita, CP_1
La liquidazione è operata sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia.
In particolare, il valore della controversia si stabilisce applicando il principio del disputatum, sicché, considerato il rigetto dell'appello, esso è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del
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“disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”, Cass.,
n. 35195/2022).
Nel caso di specie, la somma “che ha formato oggetto di impugnazione” è quella di € 11.579,48. Trovano applicazione, perciò, i valori di cui alla tabella 12
– giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1274/2023, deliberata il 29.3.2023 e pubblicata il 31.3.2023 (n. 839/2018 RG), così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 3.300,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di CP_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002 a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 27 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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