Sentenza 21 gennaio 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4256 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4256 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MASI Oronzo – Presidente – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6694/2016 proposto da: T.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Manzi e Pietro Piciocchi ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Via Confalonieri n. 5; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in …
Leggi di più… - 2. Opposizione agli atti esecutivi e cumulo di domande: la Cassazione fa il puntoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 1 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO GI, nella qualità di Amministratore Unico della IE srl elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difeso dall'avvocato SALVATORE GI CARROZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI NC erede di UR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato GI NARDELLI, difeso dall'avvocato MARCO T. CICERONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 503/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 01/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.12.1992 LA UR conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, la IE S.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore deducendo: che con rogito Not. Posa del 9.9.1924 i germani NT e IT UR (il secondo dante causa dell'attrice) aveva proceduto alla divisione fra loro di un fabbricato sito in Acquaviva delle Fonti con adiacente suolo della superficie di are 56,24 disponendo che la strada intorno alla casina restava in proprietà comune dei condividenti per accedere ai diversi vani del pianterreno loro assegnati;
che con atto 21.9.88 Not. Guida, i germani UR avevano alienato alla IE s.r.l. una porzione di terreno retrostante alla casina trasferendo con il medesimo atto il diritto di passaggio con ogni mezzo ed in ogni tempo sulla strada di cui sopra, rimasta in proprietà comune della parte alienante e dell'attrice; che, a seguito della realizzazione da parte della IE s.r.l. di un complesso edilizio sul suolo acquistato la strada de qua era stata posta al servizio dell'edificando complesso edilizio con consequenziale aggravamento della originaria servitù reciprocamente costituita nell'atto di divisione del 1924.
Chiedeva, pertanto, che fosse vietato ad essa convenuta, suoi eredi e aventi causa di transitare sulla strada de qua per accedere alle unità immobiliari costruite sul suolo acquistato, con condanna della medesima al risarcimento danni.
Costituitasi tardivamente,la IE contestava la domanda, eccependo che, con il rogito 21.9.88, aveva acquistato dagli eredi di SA UR quota parte della strada comune di cui sopra, in proporzione ai diritti dominicali rappresentati dagli immobili oggetto della compravendita, donde l'impossibilità di configurare un aggravamento della originaria servitù, trattandosi di trasferimento pro quota della stessa strada;
e, comunque, anche ove si fosse trattato di trasferimento di servitù, non sussisteva l'ipotesi dell'aggravamento della stessa in quanto, pur essendo attribuito alla convenuta il passaggio con ogni mezzo, in realtà era possibile il solo passaggio pedonale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Espletata C.T.U. il Tribunale, con sentenza 30.4.1998 rigettava la domanda e dichiarava inammissibile la domanda negatoria servitutis ritenuta proposta con la comparsa conclusionale.
Su impugnazione di LA UR, la corte di appello di Bari, con sentenza 1.6.2000, in riforma della sentenza del Tribunale, vietava alla IE, suoi eredi e aventi causa, il passaggio sulla strada de qua per accedere alle unità immobiliari costruite dalla medesima sul suole acquistato e rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla UR.
Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che il significato e l'effettiva portata di una domanda giudiziale va fatta tenendo conto di ogni sua necessaria implicazione, anche non espressa, in relazione ai presupposti ed alle conseguenze di essa;
e che la qualificazione giuridica del rapporto controverso non può prescindere dall'ambito delle questioni proposte nei limiti dei fatti dedotti;
per cui, nella specie, senza ricercare l'interna volontà della parte interessata, ma attenendosi al significato concreto dell'atto introduttivo, del petitum e del rapporto giuridico dedotto in giudizio, del contenuto sostanziale della domanda in relazione alle finalità perseguite dall'attrice, la domanda proposta è la negatoria servitutis. Continua la corte affermando che il trasferimento del diritto di passaggio sull'area comune che viene dedotto, nell'atto di citazione, come circostanza desunta dal rogito 21.9.88, è in realtà circostanza inidonea a produrre la costituzione di un diritto reale di servitù su un fondo comune qual è la strada oggetto del giudizio, occorrendo, trattandosi di servitù passiva, il consenso anche della resistente che, nella specie manca.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la IE S.r.l.. Resiste con controricorso la UR.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione:
1) - L'insufficiente motivazione per avere la corte d'appello, nell'interpretare la domanda proposta con citazione introduttiva del giudizio da UR LA, come negatoria servitutis, tenuto conto del petitum prescindendo dalla volontà della parte interessata (l'attrice appellante); nonostante la formulazione del petitum non fosse interpretabile esclusivamente con la proposizione di una azione negatoria;
ma, tenuto conto delle premesse contenute in citazione, in base alle quali la UR deduceva l'esistenza di una servitù reciproca a vantaggio anche del terreno retrostante e si lamentava del fatto che il passaggio fosse stato messo a disposizione di unità immobiliari successivamente costruite, fosse piuttosto una domanda volta a contenere l'aggravamento di una assunta servitù;
2) - la contraddittoria motivazione per avere la Corte d'appello, affermando di procedere alla qualificazione giuridica del rapporto attenendosi al significato concreto dell'atto introduttivo, senza ricercare l'interna volontà della parte interessata, ammesso implicitamente una discrasia fra la (vera) volontà interna e quella manifestata, nonostante dal testo della citazione non emerga alcuna discrasia, avendo la UR manifestato l'unica e sola volontà di contestare un uso quantitativamente e qualitativamente più intenso della servitù nel momento in cui la società IE ha voluto trasferire il diritto di transito in favore delle singole unità immobiliari da essa costruite;
senza che, in relazione alle affermate finalità che, secondo la corte, la UR intendeva perseguire, fosse emerso alcunché dalla sentenza che consentisse di accertare se tali finalità coincidessero o meno con la volontà di negare alla radice la servitù o di contestare solo il preteso aggravamento;
3) - l'omessa o insufficiente motivazione per non avere la corte d'appello interpretato esattamente il significato del rogito Not. Guida del 21.9.88 per verificare se alla IE non fosse stato trasferito alcun diritto reale, e quindi se si era voluto solo stabilire un rapporto di accessorietà fra la stradina comune ed il terreno retrostante;
oppure se fosse stato trasferito con quel rogito un diritto reale pieno o di contenuto più limitato e quindi se potesse o meno configurarsi l'acquisto di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente per essere stato il ricorso notificato al procuratore di LA UR costituito nel giudizio d'appello, nonostante la UR fosse deceduta e l'attuale controricorrente avesse in data 16.9.2000 notificato atto di precetto al legale rappresentante della IE per il pagamento delle spese ed onorari (oltre successive) liquidate nella sentenza impugnata. Si assume che, intervenuta la morte della parte nel corso del giudizio d'appello, senza che l'evento sia stato dichiarato dal procuratore costituito della defunta, ove la controparte abbia avuto conoscenza legale del decesso, nonché della esistenza e del numero degli eredi, il ricorso per Cassazione debba essere notificato agli eredi e non al procuratore della parte deceduta, pena l'inammissibilità dello stesso ricorso.
Tale assunto non può, nella specie, condividersi perché, essendo la morte della UR avvenuta prima della udienza collegiale, come affermato dalla IE s.r.l., non contraddetta dalla resistente;
e non essendo tale morte, stata dichiarata dal procuratore, l'ultrattività della procura ai sensi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., fa sì che l'evento morte non produca alcun effetto sul corso del processo (v. sent. 2639/98; 791/95; 6073/2000) fino al momento della dichiarazione del procuratore della parte defunta, con la conseguenza che non essendo la dichiarazione suddetta intervenuta, l'ultrattività del mandato esplica i suoi effetti anche nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale, come espressamente affermato da questa corte (v. sent. n. 8930/2000). Anche la sentenza n. 7441/97, posta a sostegno dell'eccezione sollevata, non riportata fedelmente nel controricorso, ribadisce quanto affermato dalle sopra citate sentenza, attribuendo solo alla morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza (e non prima) rilevanza nei confronti della controparte nei casi in cui quest'ultima abbia avuto conoscenza certa della morte della parte deceduta, certezza da dimostrare in modo rigoroso con documenti, come la denuncia di successione e da atto notorio;
con indicazioni degli eredi, prove che, nella specie, non risultano nemmeno fornite. L'eccezione va pertanto respinta.
Passando all'esame del merito, i primi due motivi, strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Si censura in entrambi, infatti, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'interpretazione data dal giudice di appello alla domanda giudiziale proposta dalla UR, assumendo, contraddittoriamente, con il primo motivo, che sulla base del petitum era possibile interpretare la domanda non solo come negatoria servitutis, ma anche come volta a contenere l'aggravamento della servitù; e prospettando, con il secondo motivo, invece che la UR aveva manifestato solo la volontà unica di contestare un uso quantitativamente e qualitativamente più intenso della servitù. Tali censure, a parte la contraddittorietà evidenziata, non tengono conto del fatto che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice di merito e che egli deve ritenersi aver congruamente motivato la sua valutazione, quando tiene conto del contenuto sostanziale della pretesa, siccome desumibile dal complesso della situazione dedotta in giudizio e dalle finalità della parte con il limite della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e del rispetto del principio del contraddittorio senza che il giudice possa ritenersi condizionato dalla formula adottata dalla parte (v. sentt. 9208/2001; 10'314/2002; 6526/2002). La Corte d'appello, nell'interpretare la domanda proposta dalla UR come negatoria servitutis, si è uniformata ai suddetti criteri, traendo dal richiesto divieto da imporre alla società IE, suoi eredi ed aventi causa, di transitare attraverso la stradella di cui è causa, per accedere alle unità immobiliari site sul suolo di esclusiva proprietà della società e dal contenuto del rogito 21.9.88 con il quale era stato trasferito alla IE oltre alla proprietà del terreno retrostante la stradella, anche il diritto di passaggio su detta area comune, la qualificazione della domanda;
incompatibile essendo la proprietà comune della stradella, con il concetto di servitù e, quindi, con l'aggravamento della stessa;
e dovendosi intendere il riferimento della Corte d'appello alla mancata ricerca della interna volontà della parte interessata, come la necessità di prescindere dall'interno convincimento dell'attore in ordine alla impostazione giuridica della domanda. I due motivi di ricorso vanno, pertanto, respinti.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi: sia perché la ricorrente, deducendo apparentemente un vizio di motivazione in realtà tenta di sollecitare da questa corte, una diversa interpretazione del rogito 21.9.88 non consentita in sede di legittimità; sia perché prospetta, per la prima volta in questa sede, l'acquisto da parte sua di una servitù di passaggio sulla stradella acquisita per destinazione del padre di famiglia, il cui accertamento è compito del giudice di merito.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004