Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12313/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12313 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Jaime Parte_1 C.F._1
Asproso, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla C.F._2
Via On. Francesco Napolitano n. 225
- opponente e
, (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Signoriello C.F. , C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Arenula n. 29
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata a mezzo pec in data 15.11.2022, proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1595/2022 del 4.5.2022, R.G. n. 3348/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma complessiva di € 14.132,13, oltre interessi, dovuta a Parte_2 titolo di saldo debitore relativamente al rapporto di somministrazione di energia e gas intrattenuto con riferimento alla utenza n. 505419599368/505494326927, afferente al punto di prelievo sito in
Caivano (NA) al Corso Umberto n. 233.
A sostegno dell'opposizione tardiva, l'opponente deduceva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto carente dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
1
Eccepiva, altresì, la prescrizione per i periodi anteriori al biennio dal primo atto interruttivo eseguito in relazione alle fatture azionate.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto opposto, vinte le spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 ed evidenziava, in particolare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della stessa per tardività in quanto proposta dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
altresì, contestava l'avversa opposizione, confermando la legittimità della propria pretesa azionata in via monitoria.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, a tale ultima udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile.
Invero, in merito alla eccezione di inammissibilità dell'opposizione per lo spirare del termine previsto dalla legge di giorni 40 dalla notifica dell'atto, sollevata dall'opposta, la stessa risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni. L'art. 641, 1 comma, c.p.c., difatti, dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.
Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
2 Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata
è liberata”.
Come si è visto, l'art. 647 precisa che il Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
La norma mira ad assicurare al debitore intimato la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo prima che questo divenga esecutivo nei suoi confronti.
Peraltro, si ritiene che il Giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica ovvero per causa a lui non imputabile e, inoltre, non a vantaggio dell'intimante se sia scaduto il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato, quindi, notificato, per compiuta giacenza e la notifica si è per perfezionata decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa (C.A.D.).
Nel caso di specie, la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta con raccomandata n.
785336979259, spedita in data 17.05.2022, e spedita la C.A.D. n. 629046877989 con raccomandata a.r. del 19.5.2022, come si rileva dal medesimo avviso di ricevimento ed immessa in cassetta in data
23.5.2022 per assenza del destinatario.
Dalla produzione telematica dell'opposto, è possibile verificare dall'avviso di ricevimento n.
785336979259 che è stato emesso Mod. 23L in data 30.5.2022, in quanto l'atto non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni dalla spedizione della C.A.D.
Pertanto, la notifica si deve considerare perfezionata al più tardi decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D. e, quindi, in data 29.5.2022.
3 Senonché, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 15.11.2022 e, dunque, in ogni caso, tardivamente.
Nel rigido sistema dei termini processuali con il quale il legislatore scandisce le modalità per far valere i diritti di ogni individuo in giudizio, assume un'importanza notevole, come nel caso in esame,
l'individuazione del momento a partire dal quale i medesimi termini decorrono.
L'iter procedimentale delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. - nel presupposto dell'impossibilità di eseguire la notifica direttamente al destinatario per assenza del medesimo o per incapacità, assenza o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il plico - la cui disciplina rinvia a quanto sancito dall'art. 8 l. 890 del 1982 – prevede che l'agente postale deposita il piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna e ne dà notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa spedito con lettera raccomandata.
A fronte di tale procedura il destinatario soggiace al principio della cognizione per il quale l'atto viene considerato conosciuto dal destinatario nel momento in cui gli viene consegnato il plico, o trascorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Tale interpretazione è frutto della sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale che in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c., aveva concluso scindendo in due il momento del perfezionamento della notifica, prevedendo che esso si realizzasse per il notificante con la consegna dell'atto da notificare;
per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
L'opponente non ha dimostrato di non aver potuto proporre pronta opposizione, a causa di un tardivo invio della C.A.D., per non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, in quanto l'atto non era pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e, per tale specifica ragione, non abbia potuto proporre un'opposizione tempestiva.
Secondo la Suprema Corte, per rendere ammissibile ex art. 650 c.p.c. l'opposizione tardiva una volta decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto, non è sufficiente che sia accertata una mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorre la prova del fatto che, in ragione della specifica irregolarità fatta valere nel caso concreto, l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e che, sempre a causa della predetta irregolarità nella notificazione cagionante la mancata conoscenza tempestiva del provvedimento, l'opponente non sia stato in grado di proporre opposizione entro i termini individuati nel decreto.
Le condizioni sopra individuate devono, inoltre, essere provate dall'opponente, che invoca il disposto dell'art. 650 c.p.c. e, dunque, l'irregolare o invalida notificazione dell'atto, come presupposto legittimante la dilazione dei termini di opposizione in suo favore.
4 L'onere probatorio suddetto si intende soddisfatto ogni volta che, «alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del decreto ingiuntivo, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario»,(Cfr.: Cass. Civ., 21 giugno 2012, n.
10386).
Nella fattispecie in esame, parte opposta ha prodotto l'avviso di ricevimento della C.A.D., mentre le deduzioni dell'opponente in merito all'invio della raccomandata informativa immessa in cassetta il
23.5.2022 non sono sufficienti a provare un difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto, risultando, del resto, lo stesso notificato al medesimo indirizzo della raccomandata del 20.9.2022 dalla quale la avrebbe appreso della notifica dell'atto giudiziario oggi opposto. Pt_3
Pertanto, alla luce richiamati principi, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto, non avendo provato l'opponente di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ogni altra domanda ed eccezione.
Del resto, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché, la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale.
Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, tanto relativamente alla fase monitoria (e già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, quanto relativamente alla presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
2) Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Napoli Nord n. 1595/2022 del
4.5.2022, R.G. n. 3348/2022, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
5 3) Dichiara tenuto e condanna l'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare Parte_1 alla parte opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 08.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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