Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3933/2016 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con C.F._1
sede a TO (CS) in via Nazionale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Lamonica, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Carriera Grande n. 32 presso l'Avv. Antonio Gallicchio;
Appellante
E
con sede sociale in OM, Via Controparte_1
Nazionale n. 91, capitale sociale di Euro 191.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di OM al numero di iscrizione, codice fiscale e partita
I.V.A. , iscritta all'Albo delle Banche al n. 8050, Capogruppo del Gruppo P.IVA_1
Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155, Controparte_1
Numero REA : RM – 1461128 (cfr. visura camerale, doc. n. 1), società incorporante, giusta fusione del 26/07/2016 per atto del notaio Rep. 52672, la Persona_1
(cfr. Controparte_2
- Fax 081/5564269 e Giovanna Di Maio, Email_1
C.F. - pec: – fax C.F._3 Email_2
081/5564269 - ed elett.te dom.to in Napoli, presso lo studio di quest'ultimi, alla Piazza
Vanvitelli n. 10;
Appellato
NONCHE'
con sede in 00198 OM, Controparte_3
Via Salaria n. 44, (cap. soc. euro 191.000.000,00 interamente versato, c.f. e p. IV
, iscritta al REA di OM n° 1463695), nella qualità di cessionaria ai sensi P.IVA_2
degli artt. 46 e 47 del Decr. Legsl. n. 180/2015 a) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata al 30/9/2015 di Controparte_1
(e delle altre banche oggetto dei programmi di risoluzione della crisi bancaria) in
[...]
forza di atto di disposizione della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 in GU. n. 64 del
17.3.2016 ; b) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata al 30/9/2015 di già di titolarità della controllata Controparte_1
Commercio e Finanza S.p.A. – Leasing & Factoring, dunque, dei diritti e delle obbligazioni rinvenienti dai contratti di leasing anche per quelli ulteriori in sofferenza alla data del 22.11.2015, in forza della disposizione della Banca d'Italia 30 dicembre
2016 e n.1553673/16, in Gazz. Uff. n. 46 del 24 febbraio 2017) dei diritti e delle obbligazioni rinvenienti dai contratti di leasing già di titolarità della controllata
Commercio e Finanza Spa – Leasing e Factoring, e per essa, la Controparte_4
(cap. soc. euro 200.000,00 interamente versato, c.f., p. IV e n. di iscrizione nel
[...]
Registro delle Imprese di Treviso e UN ) con sede in Conegliano P.IVA_3
(TV) alla via Vittorio Alfieri n. 1, procuratrice speciale giusta atto del 18.9.2017 autenticato per notaio di OM (Rep. 3281 e racc. 2144) e già titolare dei Persona_2 Contr poteri di gestione dell'intero portafoglio della per il recupero dei crediti in sede giudiziale e stragiudiziale, l'amministrazione e gestione dei Beni, giusta atto del
23.6.2017, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su autonomo foglio e separato ex art.83 c.p.c. dall'Avv.
Mario Chiumenti, CF: con studio in Napoli alla Via Piazza C.F._4
Sannazaro n.63;
Interventore
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 24.10.2024, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
In data 03.03.2010 veniva notificato a ricorso per Decreto Ingiuntivo Parte_1
e pedissequo decreto n. 914/2009, emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile, in data 15.12.2009, depositato in cancelleria il 18.12.2009, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 42.083, 09 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti ed oltre euro 178, 00 per spese, euro 535, 00 per diritti ed euro
260, 00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti. Detto decreto ingiuntivo era volto, sulla base del contratto di locazione finanziaria n. 2051393, ad ottenere da parte dell'istante il pagamento della somma di euro 15.986,54 per canoni di locazione finanziaria scaduti – comprensivi di interessi di mora al tasso pattuito fino alla data del 16.10.2009 – e la somma di euro
26.096, 55 a titolo di responsabilità per la risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 19 delle disposizioni contrattuali;
il tutto oltre interessi di mora al tasso pattuito a partire dal 17.10.2009.
Con atto di citazione di opposizione notificato il 05.03.2010 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in particolare, chiedeva di: - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- accertare e dichiarare la natura traslativa del contratto di leasing intercorso tra il e la Pt_1 Controparte_2
- accertare e dichiarare la nullità della clausola penale di cui alle condizioni generali di contratto n. 19, sia per mancata specifica e idonea sottoscrizione da parte del che per contrarietà a norma imperativa di cui all'art. 1526, 2 Pt_1
comma, cc e condannare, per effetto della nullità della clausola 19 del contratto la alla restituzione dei canoni versati dal , previo Controparte_2 Pt_1
scorporo delle spese;
- accertare l'eccessiva onerosità della clausola penale di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto e disporre la riduzione della stessa;
- accertare quale somma il. ha corrisposto in favore della Pt_1 CP_2
durante il rapporto contrattuale;
[...]
- condannare la al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la la quale Controparte_2
chiedeva di rigettare l'opposizione proposta e di confermare il decreto ingiuntivo. In ogni caso, chiedeva di condannare al pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 42.083,09, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito sulla somma di
€ 15.986,54 e con refusione delle spese processuali.
All'udienza del 25.3.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata in decisione, con i termini di cui all'art. 281 quinquies cpc.
II. La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 8011/2016, pubblicata il 24.06.2016, il Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, rigettava l'opposizione proposta, confermava il Decreto Ingiuntivo n.
12951 del 18.12.2009 e condannava la parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre IV e Cpa come per legge in favore della
[...]
. Controparte_2
III. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato 25/08/2016 conveniva in Parte_1
giudizio la (fusa per incorporazione Controparte_2 CP_2
in chiedendo, testualmente, accogliersi le Controparte_1
seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente scritto difensivo;
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello (in particolare la natura di tipo traslativo del contratto di leasing intercorso tra le parti) e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
8011/2016 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del GOT Avv. Vincenzo Scalzone in riferimento al procedimento iscritto al n. RG Trib 7617/2010, pubblicata in data
24.06.2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, qui integralmente trascritte: “In via principale: - accertare e dichiarare la nullità dei decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti dì certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 633 c.p.c. Nel merito:- accertare e dichiarare la natura traslativa del contratto di leasing finanziario intercorso tra il sig. e la Pt_1 CP_2
: - accertare e dichiarare la nullità della clausola penale di cui alle condizioni
[...]
generali di contratto n. 19 (sia per mancata specifica ed idonea sottoscrizione da parte del che per contrarietà a norma imperativa di cui al secondo comma dell'art. Pt_1
1526 c.c.): - condannare, per effetto della nullità della clausola 19 del contratto (che fa così rivivere il primo comma dell'art. 1526 c.c.), la alla Controparte_2
restituzione dei canoni versati dal , previo scorporo delle spese che l'Il.mo Pt_1
Giudice adito riterrà eque per il godimento del bene da parte del durante i Pt_1
primi due anni del contratto;
In subordine: - accertare e dichiarare la natura traslativa del contratto di leasing finanziario intercorso tra il sig. e la Pt_1 CP_2
: -accertare l'eccessività della clausola penale di cui all'art. 19 delle
[...]
condizioni generali di contratto e, per l 'effetto, disporre la riduzione della stessa;
- accertare, attraverso CTU contabile, quali somme il sig. ha corrisposto in Pt_1
favore della durante tutto il rapporto contrattuale;
In tutti i casi: Controparte_2
-condannare la ai diritti, competenze ed onorari di causa;
Controparte_2
- munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione ”; In via subordinata e nel merito:- accogliere la domanda di riduzione formulata dalla Controparte_2
nei propri scritti difensivi;
e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza impugnata assumendo che il giudice di prime cure: 1) avesse errato nella qualificazione del contratto di locazione finanziaria, categorizzandolo come di godimento e non traslativo. Deduceva, in particolare, il vizio di omessa e insufficiente motivazione per mancata indicazione in sentenza delle clausole contrattuali dalle quali si sarebbe stata evinta la natura di godimento del contratto de quo; 2) avesse errato, conseguentemente a tale qualificazione, nel ritenere applicabile al caso in esame la disciplina prevista all'art. 1458 c.c., con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, anziché quella ex art. 1526 c.c., relativa alla vendita con riserva di proprietà. Nello specifico, deduceva la nullità dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto - disciplinante la risoluzione contrattuale - sotto due profili: per contrarietà all'art. 1526 c.c. che costituirebbe norma imperativa e per mancata approvazione della clausola con doppia sottoscrizione;
3) avesse totalmente disatteso la domanda attorea di riduzione della clausola penale, non solo ai sensi dell'art. 1526 comma 2 c.c., ma anche ex art. 1384 c.c., anche a causa della intervenuta alienazione del bene oggetto del contratto di leasing.
Si costituiva la la quale impugnava e Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, richiedendo: “- preliminarmente, di rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- di rigettare l'appello; - condannare, comunque ed in ogni caso, il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 (quale società incorporante la )
[...] Controparte_2
della complessiva somma pari ad € 34.083,09 (trentaquattromilaottantatre/09) di cui
€ 15.986,54 dovuti a titolo di canoni scaduti ed impagati ed € 18.096,55 dovuti a titolo di indennità per risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 19 del contratto intervenuto;
importo così come ridotto dalla nel Controparte_2
corso del giudizio di primo grado;
il tutto oltre interessi dalla data del 16 ottobre 2009 al soddisfo;
condannare parte appellante, sig. alla refusione delle Parte_1
spese del giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti”.
Contr Successivamente, si costituiva la (breviter anche ), Controparte_5
quale successore ex art.111 c.p.c., la quale, nell'intervenire nel presente grado di appello faceva proprie tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate della dante causa, nonché tutta la documentazione depositata in atti.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le definitive conclusioni, all'udienza collegiale del 24.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione, con i termini di sessanta giorni e successivi venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
IV. I motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, è da accogliere nei limiti di quanto segue.
1. Con il primo motivo di appello viene contestata l'errata qualificazione da parte del giudice di prime cure circa il contratto di leasing intercorrente tra la
[...]
e CP_2 Parte_1
Il Tribunale ha proceduto a categorizzare il contratto di locazione finanziaria in esame come di godimento, ma senza motivare la propria decisione. Nello specifico, il giudice di primo grado si è limitato a rilevare che “nel caso di specie, tenuto conto di quanto pattuito dalle parti, si è in presenza di un leasing di godimento, caratteristica che si evince dalle disposizioni contrattuali di cui al contratto n. 2051393, specificamente approvato nelle sue condizioni da parte del , le cui sottoscrizioni non sono Pt_1
state impugnate né specificamente disconosciute da parte opponente”.
Secondo la parte appellante, invece, non avrebbe dovuto sussistere alcun dubbio in ordine alla qualificazione del contratto de quo come leasing traslativo, in quanto ciò che rileva è se il godimento temporaneo del bene, da parte dell'utilizzatore, esaurisca la funzione economica dello stesso ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d'acquisto.
La censura sollevata dall'appellante è meritevole di accoglimento.
E' doveroso premettere che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito del "leasing" finanziario sono individuabili due distinte figure contrattuali: nella prima, corrispondente a quella tradizionale, utilizzazione della "res" da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all'uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione a scopo di finanziamento e godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento;
nella seconda, invece, le parti al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all'utilizzatore non costituisce, come nel "leasing tradizionale, un'eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione dalle parti assegnata al contratto”. Ed, ancora,
“il leasing di godimento si realizza rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi;
il leasing traslativo, invece, si ha quando la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi” (Cass.,
10.06.2005, n. 12317).
Nel caso di specie - conformemente ai consolidati principi espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione - la natura traslativa del contratto in esame si può evincere da una serie di elementi:
a) dall'insieme dei canoni (ciascuno pari ad euro 1.500 circa) previsti in contratto che remunera e supera il capitale impiegato dalla società di leasing per l'acquisto del bene oggetto del contratto, evincendosi dagli stessi che scontavano una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto;
b) dal prezzo di opzione pattuito, pari ad euro 520,00, ovvero l'1% del valore iniziale del bene, che risulta evidentemente una frazione assai bassa del prezzo di acquisto dell'autocarro;
c) dal bene oggetto del contratto di locazione finanziaria che ha conservato un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto ed evidentemente di circa euro 8.000, come emergente dal prezzo di cessione a terzi dello stesso bene, una volta restituito all'odierna appellata, rispetto al prezzo di opzione.
In generale, va poi osservato che, in tema di risoluzione per inadempimento del c.d. leasing finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento /a scopo di godimento/per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente_ corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnano a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 primo comma cod. civ.), mentre, nel secondo caso si verifica tale retroattività, con il consequenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato con l'applicabilità, in via analogica, delle regole, dettate dall'art. 1526. cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà (Cass. 28.11.2003, n 18229; Cass. 2069/2000, Cass.
1715/2001).
2. Posta la natura traslativa del contratto dedotto in giudizio e i principi applicabili in generale alla fattispecie come sopra indicati, occorre esaminare il motivo di appello con il quale l'appellante deduceva la nullità dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto - disciplinante le conseguenze in caso di risoluzione contrattuale anticipata - sotto due profili: per contrarietà all'art. 1526 c.c. quale norma imperativa e per mancata approvazione della clausola di cui al citato art 19 mediante doppia sottoscrizione.
Le doglianze dell'appellante non colgono il segno.
Non è in realtà corretto sostenere che l'articolo 1526 del codice civile è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno mediante una clausola penale come quella prevista al citato art 19, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo, trattandosi di applicare il principio di autonomia delle parti nel regolamentare i propri legittimi interessi.
Anche nei contratti ai quali si applica all'articolo 1526 secondo comma cc le parti hanno un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che
è sempre suscettibile di essere apprezzata come manifestamente e, quindi, di essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell'articolo 1526 c.c., come erroneamente sostenuto l'appellante.
Del resto, il primo comma dell'articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto tra le parti diversamente, salvo che ciò è convenuto non sia eccessivo, ed allora il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore.
Si tratta di due regole diverse: l'articolo 1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto;
la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell'inadempimento. Ne consegue che la prima regola non esclude l'altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato.
E' principio di diritto, infatti, che "in tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda
l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale" (Cass. 25031/ 2019).
Nel contratto de quo è stata pattuita una clausola penale, all'articolo 19, con la quale si
è previsto che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, la concedente ha diritto al pagamento dei canoni scaduti rimasti insoluti, di quelli periodici non ancora maturati, detratta la somma ricavata dalla vendita del bene effettuata dalla concedente.
Questa clausola - relativa a una ipotesi di leasing traslativo (a cui non è applicabile ratione temporis la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 per essere intervenuta la risoluzione anteriormente alla relativa entrata in vigore)- con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c., deve ritenersi pienamente legittima (cfr Cass. 11/10/2024, n.26518, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima ed "equa" la clausola penale che prevedeva, in una ipotesi simile a quella in esame, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).
In considerazione della legittima pattuizione di cui all'art 19 è da escludersi che la fattispecie in oggetto possa ricadere sotto l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 primo comma c.c. e, quindi, della regola che impone la restituzione da parte della concedente di tutti i canoni corrisposti dall'utilizzatore salvo il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento danni.
Quanto alla pretesa nullità dell'art. 19 per mancanza della specifica approvazione per iscritto deve ritenersi che la clausola penale non rientra tra quelle che devono essere specificamente approvate per iscritto nei casi previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c..
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, "in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione" (così Cass 18550/2021; Cass. 6558/2010 e Cass. 9295/2002 secondo cui la clausola penale non rientra tra quelle che sanciscono a carico di un contraente
"limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni" perché concernenti direttamente l'esercizio della tutela processuale della parte e non le limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto).
3. Occorre ora esaminare l'ultimo motivo di appello concernente la richiesta di riduzione della clausola di cui all'art 19 ad equità e/o di riduzione del quantum in conseguenza della effettuata vendita del bene da parte della concedente una volta restituito dall'utilizzatore.
Su tale ultimo aspetto occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la
, rappresentava di aver venduto Controparte_2
l'autocarro per la somma di euro 8.000,00 e riduceva la pretesa creditoria in misura pari al ricavato della vendita. In altri termini, il credito vantato dall'opposta e portato dal decreto ingiuntivo opposto veniva ridotto dalla stessa parte istante, in corso di causa, alla complessiva somma di € 34.083,09 in considerazione del ricavo netto della vendita dell'autocarro (euro 8000,00). La riduzione è stata anche ripetutamente indicata e richiesta nei verbali di causa che si sono susseguiti come pure nel presente giudizio di appello.
Considerata l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure della modificazione quantitativa della domanda originaria della Controparte_2
(all'attualità e preso
[...] Controparte_1
atto della adesione di quest'ultima alla richiesta dell'appellante di riformare, nella parte de qua, la sentenza n. 8011 resa in data 24/06/2016 dal Tribunale di Napoli, occorre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 12951 del 18.12.2009 e alla condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_1
(quale società incorporante la
[...] Controparte_2
), della complessiva somma di euro 34.083,09, oltre interessi convenzionali
[...]
come richiesti dal ricorrente in monitorio dalla data del 17 ottobre 2009 al soddisfo.
Invero, detratta la somma ricavata a seguito della vendita dell'autocarro, secondo quanto pattuito dalle stesse parti ai sensi del citato art 19, non si evidenziano squilibri tra le prestazioni poste a carico dell'utilizzatore per il caso di risoluzione anticipata per inadempimento di quest'ultimo, stante anche la carenza delle conseguenti deduzioni in concreto da parte dell'appellante.
Stante l'esito finale del giudizio, le spese processuali del doppio grado vanno poste a carico dell'appellante in applicazione della preponderante soccombenza e liquidate, in favore dell'appellata come da dispositivo Controparte_1
che segue, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto delle attività difensive effettivamente svolte, della loro natura e pregio (cfr Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Le spese del grado di appello vanno attribuite ai procuratori della predetta appellata per dichiarazione di fattone anticipo.
Vanno interamente compensate le spese del presente giudizio di appello nei confronti della e, per essa, della quale parte Controparte_5 Controparte_4
intervenuta ex art 111 cpc, cla quale ha mostrato piena adesione a tutte le difese come già svolte dalla dante causa senza novità di rilievo.
P Q M
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'appellante quale Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento, in favore dell'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 34.083,09, oltre interessi convenzionali dalla data del 17 ottobre 2009 al soddisfo;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 3809,00 per competenze professionali e, quanto al secondo grado, in euro 4502,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione delle spese del secondo grado all'Avv
Filippo Di Maio e all'Avv Giovanna Di Maio per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Compensa le spese del presente giudizio di appello nei confronti della
[...]
e, per essa, della Controparte_5 Controparte_4 Alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio