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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POZZI LIANA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAROLO, 38 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
DE RE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZETTA TROMBINI, 5 23037 TIRANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 15.06.2019 in ZZ di LL (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di ZZ di LL (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2019).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (20.12.2017). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025, e Parte_1 CP_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 17.02.2025.
3. All'udienza del 07.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
07.03.1993 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 15.06.2019 a ZZ di LL (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2019; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZZ di LL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- La casa di ultima residenza comune sita in ZZ di LL (So), Via Vione n.
8, di proprietà del Signor rimane nell'esclusiva disponibilità dello CP_1
stesso, mentre la SI mantiene la propria abitazione e residenza in Parte_1
ZZ di LL (So), Via Albertinelli n. 27.
- La figlia minorenne, affidata in via condivisa ai genitori, viene collocata prevalentemente anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
- Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
- Il Signor si impegna, invece, a versare, entro e non oltre il giorno 5 di CP_1
ogni mese (a decorrere dal mese di gennaio), alla SI , quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 400,00 (dicansi euro quattrocento virgola zero), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
- Il Signor e la SI si impegnano a sostenere al 50% le CP_1 Parte_1
spese straordinarie (extra-assegno) relative alla figlia previamente concordate tra loro, secondo quanto indicato nel “Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie del 12/7/2024” adottato presso il Tribunale di
Sondrio.
pagina 3 di 4 - Il padre potrà vedere quotidianamente la figlia dopo il lavoro e sino all'ora di cena, entro la quale sarà accompagnata dal padre alla casa della madre. Per_1
- trascorrerà la notte del venerdì sempre presso la casa del padre. Per_1
- I fine settimana (da sabato mattina a domenica) verranno trascorsi dalla figlia, a settimane alterne, presso uno o l'altro genitore, con rientro presso la casa della madre non oltre le ore 18.00 della domenica.
- Le festività di Natale, Pasqua e Carnevale e ogni altra festività, verranno dimidiate equamente tra i genitori con alternanza annuale;
la figlia starà, quindi, con un genitore dal 26 al 31 dicembre, e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
il 24 dicembre o con il padre o con la madre, ugualmente il 25 dicembre, sempre con alternanza annuale. Per le vacanze pasquali, la figlia starà quindi con un genitore dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola, sempre con alternanza annuale.
- Durante la pausa scolastica estiva alla figlia è garantito il diritto di trascorrere le vacanze con ciascun genitore per almeno 30 giorni con ciascuno, di cui 15 giorni frazionati e 15 giorni consecutivi. I genitori si impegnano a concordare il periodo con l'altro genitore con congruo anticipo e, comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il restante periodo si applicano le condizioni di cui sopra.
- I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare per sé reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento, godendo ciascuno di reddito sufficiente al proprio mantenimento. Dichiarano inoltre di aver completamente regolato ogni pendenza patrimoniale tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POZZI LIANA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAROLO, 38 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
DE RE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZETTA TROMBINI, 5 23037 TIRANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 15.06.2019 in ZZ di LL (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di ZZ di LL (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2019).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (20.12.2017). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025, e Parte_1 CP_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 17.02.2025.
3. All'udienza del 07.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 4 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
07.03.1993 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_1
celebrato il 15.06.2019 a ZZ di LL (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2019; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZZ di LL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- La casa di ultima residenza comune sita in ZZ di LL (So), Via Vione n.
8, di proprietà del Signor rimane nell'esclusiva disponibilità dello CP_1
stesso, mentre la SI mantiene la propria abitazione e residenza in Parte_1
ZZ di LL (So), Via Albertinelli n. 27.
- La figlia minorenne, affidata in via condivisa ai genitori, viene collocata prevalentemente anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
- Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
- Il Signor si impegna, invece, a versare, entro e non oltre il giorno 5 di CP_1
ogni mese (a decorrere dal mese di gennaio), alla SI , quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, un importo pari ad € 400,00 (dicansi euro quattrocento virgola zero), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
- Il Signor e la SI si impegnano a sostenere al 50% le CP_1 Parte_1
spese straordinarie (extra-assegno) relative alla figlia previamente concordate tra loro, secondo quanto indicato nel “Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie del 12/7/2024” adottato presso il Tribunale di
Sondrio.
pagina 3 di 4 - Il padre potrà vedere quotidianamente la figlia dopo il lavoro e sino all'ora di cena, entro la quale sarà accompagnata dal padre alla casa della madre. Per_1
- trascorrerà la notte del venerdì sempre presso la casa del padre. Per_1
- I fine settimana (da sabato mattina a domenica) verranno trascorsi dalla figlia, a settimane alterne, presso uno o l'altro genitore, con rientro presso la casa della madre non oltre le ore 18.00 della domenica.
- Le festività di Natale, Pasqua e Carnevale e ogni altra festività, verranno dimidiate equamente tra i genitori con alternanza annuale;
la figlia starà, quindi, con un genitore dal 26 al 31 dicembre, e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
il 24 dicembre o con il padre o con la madre, ugualmente il 25 dicembre, sempre con alternanza annuale. Per le vacanze pasquali, la figlia starà quindi con un genitore dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola, sempre con alternanza annuale.
- Durante la pausa scolastica estiva alla figlia è garantito il diritto di trascorrere le vacanze con ciascun genitore per almeno 30 giorni con ciascuno, di cui 15 giorni frazionati e 15 giorni consecutivi. I genitori si impegnano a concordare il periodo con l'altro genitore con congruo anticipo e, comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il restante periodo si applicano le condizioni di cui sopra.
- I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare per sé reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento, godendo ciascuno di reddito sufficiente al proprio mantenimento. Dichiarano inoltre di aver completamente regolato ogni pendenza patrimoniale tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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