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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9855/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi: per l'avv. COMBA Parte_1
FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. S. Bozzao per l'avv. COMBA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. S. Bozzao Parte_2 per l'avv. Cacco, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Barbieri per l'avv. STERNINI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
De Stefani.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bozzao precisa le conclusioni come da foglio inviato a mezzo pct. Gli altri procuratori precisano le conclusioni come in atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 9855/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.VA_1 patrocinio dell'avv. FEDERICO COMBA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO COMBA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._1
COMBA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO COMBA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. CATIA CACCO elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATIA CACCO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(CF. P.VA ) in persona del legale Controparte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. STERNINI LORENZO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STERNINI LORENZO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1997/2017 emesso Controparte_3
dal Tribunale di Venezia per complessivi euro 92.476,64, ha sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà di e . Parte_1 Parte_2
Nella procedura esecutiva sono intervenute la società in qualità di cessionaria di CP_1 [...]
e la società quale cessionaria di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 5 Successivamente, a seguito della cessione del credito pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione intervenuta tra la cedente società e la cessionaria Controparte_4 [...]
quest'ultima è intervenuta nella predetta procedura esecutiva. Controparte_2
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, eccependo il difetto in capo ad ed in CP_1
capo ad della titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva per Controparte_4
l'assenza di prova dell'inclusione dei crediti originariamente vantati da CA OM SP e
[...]
tra quelli effettivamente ceduti ad e . CP_5 CP_1 Controparte_6
Il GE ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
e hanno introdotto la fase di Parte_1 Parte_2
merito ribadendo il difetto in capo ad e a della titolarità del CP_1 Controparte_2
credito azionato nella procedura esecutiva, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE 251/2022.
Nello specifico, parte attrice ha affermato che la società e la società CP_1 Controparte_2
non avevano prodotto il contratto di cessione, unico documento dal quale si poteva ricavare
[...]
l'intervenuta cessione, non potendo tale omissione essere superata dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né dalla dichiarazione resa dal cedente.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
Va, innanzitutto, chiarito che l'opponente non contesta le due intervenute cessioni in blocco da CA
OM SP ad e da SA AN PA SP a , ma ritiene non CP_1 Controparte_6
provato che i crediti azionati in sede esecutiva rientrino tra quelli oggetto di dette cessioni.
Un tanto chiarito, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sostitutiva della cessione stessa la quale deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione ovvero attraverso un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, a meno che l'avviso di cessione contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Relativamente ai criteri di individuazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 3 di 5 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
Con riguardo al credito originariamente azionato in via esecutiva da OM CA SP, le categorie dei crediti ceduti ivi indicate nell'avviso di cessione contenuto in Gazzetta, sia in positivo
(lett. a) che in negativo (lett. b), consentono di presumere l'effettiva titolarità dello stesso in capo all'odierna procedente, trattandosi di credito derivante da finanziamento (mutuo chirografario del
2014), denominato in euro, regolato dalla legge italiana e “in sofferenza” (si veda l'avviso di cessione contenuto in Gazzetta, il cui contenuto è stato integralmente riportato da a pag. 9 del suo atto CP_1
di costituzione nel giudizio di merito, e il doc. M che contiene la copia della comparsa di intervento ex art 111 c.p.c relativa al giudizio di esecuzione RG 251/2022, dal quale si evince nella lista dei documenti il doc. C copia avviso di cessione del 6.2.2023 pubblicato in G.U. n. 42 dell'8.4.2023).
Peraltro, depone nel senso dell'inclusione del credito tra quelli ceduti il fatto che la cessionaria abbia la disponibilità del titolo originariamente emesso nei confronti del cedente (doc. 3 atto di precetto notificato e decreto ingiuntivo 1997/2017), dell'atto di pignoramento immobiliare della cedente (doc. G copia dell'atto di pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva all'epoca già avviata dalla cessionaria) e della dichiarazione di avvenuta cessione da OM CA SP ad CP_1
(doc. “o” dimesso con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter cpc da : trattasi di CP_1
documentazione la cui disponibilità è giustificabile solo sul presupposto della qualifica di cessionaria in capo a CP_1
Quanto alla posizione di e di va detto che Controparte_4 Controparte_2 quest'ultima ha dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 22.01.2004.
Infatti, oltre ad aver dimesso i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale Controparte_2
(doc 3 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 2, n. 35 del 23.3.2023 e doc. 4 Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 2, n. 112 del 23.9.2023) e le dichiarazioni di cessione del credito rilasciate da SA AN PA a (doc. 8 dichiarazione di cessazione in Controparte_4
favore di e da a (doc. 9 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
dichiarazione di cessione in favore di , ha dimesso il titolo esecutivo Controparte_2
azionato (doc. 5 contratto di mutuo fondiario del 22/1/2004).
Ancora una volta, dal possesso di tale ultima documentazione deve logicamente desumersi che
[...]
sia l'effettiva titolare del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato in data Controparte_2
22.1.2004, non altrimenti potendosi giustificare la disponibilità di detta documentazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 9855/2024 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e gni diversa Controparte_1 Controparte_2
domanda ed eccezione rigettata,
- rigetta l'opposizione;
- condanna e Parte_1
, in via solidale tra loro, alla rifusione nei confronti di Parte_2 [...]
e delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite, che liquida in complessivi € 5.838,55, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione a verbale.
Venezia, 22.1.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi: per l'avv. COMBA Parte_1
FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. S. Bozzao per l'avv. COMBA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. S. Bozzao Parte_2 per l'avv. Cacco, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Barbieri per l'avv. STERNINI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
De Stefani.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bozzao precisa le conclusioni come da foglio inviato a mezzo pct. Gli altri procuratori precisano le conclusioni come in atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 9855/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.VA_1 patrocinio dell'avv. FEDERICO COMBA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO COMBA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._1
COMBA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO COMBA, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. CATIA CACCO elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CATIA CACCO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(CF. P.VA ) in persona del legale Controparte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. STERNINI LORENZO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STERNINI LORENZO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1997/2017 emesso Controparte_3
dal Tribunale di Venezia per complessivi euro 92.476,64, ha sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà di e . Parte_1 Parte_2
Nella procedura esecutiva sono intervenute la società in qualità di cessionaria di CP_1 [...]
e la società quale cessionaria di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 5 Successivamente, a seguito della cessione del credito pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione intervenuta tra la cedente società e la cessionaria Controparte_4 [...]
quest'ultima è intervenuta nella predetta procedura esecutiva. Controparte_2
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, eccependo il difetto in capo ad ed in CP_1
capo ad della titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva per Controparte_4
l'assenza di prova dell'inclusione dei crediti originariamente vantati da CA OM SP e
[...]
tra quelli effettivamente ceduti ad e . CP_5 CP_1 Controparte_6
Il GE ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
e hanno introdotto la fase di Parte_1 Parte_2
merito ribadendo il difetto in capo ad e a della titolarità del CP_1 Controparte_2
credito azionato nella procedura esecutiva, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE 251/2022.
Nello specifico, parte attrice ha affermato che la società e la società CP_1 Controparte_2
non avevano prodotto il contratto di cessione, unico documento dal quale si poteva ricavare
[...]
l'intervenuta cessione, non potendo tale omissione essere superata dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né dalla dichiarazione resa dal cedente.
Ritiene questo giudice che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
Va, innanzitutto, chiarito che l'opponente non contesta le due intervenute cessioni in blocco da CA
OM SP ad e da SA AN PA SP a , ma ritiene non CP_1 Controparte_6
provato che i crediti azionati in sede esecutiva rientrino tra quelli oggetto di dette cessioni.
Un tanto chiarito, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sostitutiva della cessione stessa la quale deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione ovvero attraverso un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, a meno che l'avviso di cessione contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Relativamente ai criteri di individuazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 3 di 5 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
Con riguardo al credito originariamente azionato in via esecutiva da OM CA SP, le categorie dei crediti ceduti ivi indicate nell'avviso di cessione contenuto in Gazzetta, sia in positivo
(lett. a) che in negativo (lett. b), consentono di presumere l'effettiva titolarità dello stesso in capo all'odierna procedente, trattandosi di credito derivante da finanziamento (mutuo chirografario del
2014), denominato in euro, regolato dalla legge italiana e “in sofferenza” (si veda l'avviso di cessione contenuto in Gazzetta, il cui contenuto è stato integralmente riportato da a pag. 9 del suo atto CP_1
di costituzione nel giudizio di merito, e il doc. M che contiene la copia della comparsa di intervento ex art 111 c.p.c relativa al giudizio di esecuzione RG 251/2022, dal quale si evince nella lista dei documenti il doc. C copia avviso di cessione del 6.2.2023 pubblicato in G.U. n. 42 dell'8.4.2023).
Peraltro, depone nel senso dell'inclusione del credito tra quelli ceduti il fatto che la cessionaria abbia la disponibilità del titolo originariamente emesso nei confronti del cedente (doc. 3 atto di precetto notificato e decreto ingiuntivo 1997/2017), dell'atto di pignoramento immobiliare della cedente (doc. G copia dell'atto di pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva all'epoca già avviata dalla cessionaria) e della dichiarazione di avvenuta cessione da OM CA SP ad CP_1
(doc. “o” dimesso con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter cpc da : trattasi di CP_1
documentazione la cui disponibilità è giustificabile solo sul presupposto della qualifica di cessionaria in capo a CP_1
Quanto alla posizione di e di va detto che Controparte_4 Controparte_2 quest'ultima ha dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 22.01.2004.
Infatti, oltre ad aver dimesso i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale Controparte_2
(doc 3 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 2, n. 35 del 23.3.2023 e doc. 4 Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte 2, n. 112 del 23.9.2023) e le dichiarazioni di cessione del credito rilasciate da SA AN PA a (doc. 8 dichiarazione di cessazione in Controparte_4
favore di e da a (doc. 9 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
dichiarazione di cessione in favore di , ha dimesso il titolo esecutivo Controparte_2
azionato (doc. 5 contratto di mutuo fondiario del 22/1/2004).
Ancora una volta, dal possesso di tale ultima documentazione deve logicamente desumersi che
[...]
sia l'effettiva titolare del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato in data Controparte_2
22.1.2004, non altrimenti potendosi giustificare la disponibilità di detta documentazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 9855/2024 R.G. promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e gni diversa Controparte_1 Controparte_2
domanda ed eccezione rigettata,
- rigetta l'opposizione;
- condanna e Parte_1
, in via solidale tra loro, alla rifusione nei confronti di Parte_2 [...]
e delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite, che liquida in complessivi € 5.838,55, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione a verbale.
Venezia, 22.1.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
pagina 5 di 5