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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 275/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Magnosi ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Segni, al Corso Vittorio
Emanuele II n. 215, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
e
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. Francesco Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc e delega
1 dell' ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3 [...]
Controparte_4
in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 30.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - docente immesso in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2013 ed economica dal 2 settembre 2013, quale vincitore di concorso per soli titoli, superando il prescritto periodo di prova con esito favorevole il 31 agosto 2014, e attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo di “Rapolla-Barile” - adiva il giudice del lavoro e, sulla base della argomentazioni che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, domandava, previa disapplicazione e/o annullamento della normativa interna nazionale contenuta negli artt. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 417/84, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs
297/1994 e 526 del D. Lgs n. 297/94, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/CE/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 295 del 25 gennaio 2017 relativo al docente
, nella parte in cui l'anzianità di servizio pre-ruolo e Parte_1
l'anno di servizio 2013 non vengono correttamente ed integralmente riconosciuti, con penalizzazione del docente il quale è inquadrato nella fascia corrispondente a 9 – 14 anni di servizio in luogo del gradone 15 – 20 anni di servizio a fronte di un'anzianità totale di servizio di ruolo e non di ruolo di 15 anni a decorrere dal 1 settembre 2021 con diritto all'avanzamento nella predetta fascia 15 – 20 dal 1 settembre 2021; previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del
2 codice civile, di accertare e dichiarare il diritto del docente Parte_1
al riconoscimento integrale come anni di servizio di ruolo – sia ai
[...]
fini economici che giuridici – degli anni di servizio svolti in qualità di docente a tempo determinato e a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale;
accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo ed all'anno di servizio 2013 svolti dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il decreto di ricostruzione di carriera con l'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici del servizio pre-ruolo prestato con contratti a tempo determinato come richiesto e dell'anno di servizio 2013 tenuto conto che con il riconoscimento dell'anno 2013 emergono differenze retributive e contributive con diritto alla collocazione in diversa e superiore fascia stipendiale;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire dei medesimi incrementi stipendiali che competono ai docenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza delle previsioni del comparto scuola e delle tabelle allegate;
accertare e dichiarare il diritto del docente ad essere inquadrato, al momento della assunzione in ruolo avvenuta all'esito del positivo superamento del concorso per soli titoli e poi via via per ogni anno scolastico di lavoro con una anzianità di servizio sia ai fini economici che giuridici corrispondente al servizio effettivamente prestato compreso l'anno di servizio 2013; condannare il al riconoscimento Controparte_2
integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento nel gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo e di ruolo effettivamente prestati dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato pari a complessivi anni 18 a decorrere dal 1 settembre 2024, ordinando l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera con cui ricostruire la carriera del ricorrente e collocare lo stessa al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sia ai fini giuridici che economici ed a corrispondere le differenze retributive maturate, ricomprendendo anche l'anno 2013. Per l'effetto; di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – in forza del predetto riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre-ruolo come anni di servizio di
3 ruolo e di ruolo ivi compreso l'anno 2013 – ad essere inquadrato a decorrere dal
1 settembre 2015 nello scaglione di anzianità corrispondente ad anni 9-14 di servizio con 9 anni di servizio;
di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 1 settembre 2021 nello scaglione corrispondente ad anni 15
– 20 di servizio con anzianità di anni 15 di servizio;
di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata dal 1 settembre 2024 nello scaglione corrispondente ad anni 15 – 20 di servizio con anzianità di anni 16 di servizio.
Condannare il – previo riconoscimento di Controparte_2 tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati ivi compreso l'anno 2013 sia ai fini economici che giuridici – ad inquadrare il ricorrente come richiesto e con una anzianità di anni 9 a decorrere dal 1 settembre 2015, di anni 15 dal 1 settembre
2021 con diritto ai relativi scatti stipendiali tenendo conto del servizio pre-ruolo e di ruolo e del servizio prestato nell'anno 2013 a tutti gli effetti sulla carriera del ricorrente. Condannare il al pagamento a Controparte_2
favore del ricorrente a titolo di differenze retributive e contributive della somma di € 8.555,58 lordo stato oltre interessi e rivalutazione se dovuta, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. Ordinare al competente Istituto
Previdenziale nonché al datore di lavoro pubblico, ciascuno per quanto di propria competenza, di adeguare la posizione contributiva del ricorrente secondo la nuova anzianità di servizio che verrà riconosciuta. Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di contributi previdenziali, sia in ordine alla quota a carico dell'Amministrazione sia in relazione alla quota che la legge pone a carico del lavoratore. Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 rigettare, nei limiti di quanto il giudice accerterà all'esito dell'istruttoria, ogni domanda formulata verso l' con vittoria di spese, da porre a carico della CP_1
parte (ricorrente o datore di lavoro convenuto) che risulterà soccombente.
4 Si costituiva il , in persona del Ministro in Controparte_2
carica, e domandava di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 12 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta dichiarazione di rinuncia alla pretesa di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici formalizzata dalla parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere, in parte qua.
Evidentemente, con tale dichiarazione, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630
5 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare alla pretesa relativa al riconoscimento dell'anno
2013 ai fini economici, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola, in parte qua.
3. Per il resto a domanda merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente - attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di
“Rapolla-Barile” – avendo prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato ed immesso in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal settembre 2013, ha instaurato il presente giudizio per ottenere l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della corretta posizione stipendiale e pensionistica di cui al CCNL di categoria, previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera
6 adottato dall'Amministrazione nella parte in cui ha computato in misura parziale il servizio non di ruolo reso.
E' consolidato l'orientamento secondo cui: “…L'obbligo posto a carico degli
Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento
e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 32).
Vanno, inoltre, reiterati i principi affermati dalla Corte di Giustizia –le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (fra le più recenti, Cass. 24868/2016) –con riguardo alla clausola
4 dell'Accordo quadro (alla luce delle quali questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, cfr. Cass. 24173/2015 e
196/2016 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 3871/2011 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri) secondo cui:
a. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C 307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_2
Santana);
7 b. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c. le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi
e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.202, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
58. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione di stipendiale secondo fasce di anzianità…” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 290 del 10.01.2017, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 19136 dell'1.08.2017).
8 Con riguardo alla questione oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l.
n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
31149 del 28/11/2019) e, inoltre, che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (si veda, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15231 del 16/07/2020).
9 Orbene, in applicazione della richiamata giurisprudenza e in conformità all'orientamento espresso dall'intestato Tribunale (si veda sentenza del 7 giugno
2022 emessa a definizione del procedimento n. 1279/2021 R.G., est. dott.ssa
Rosa Maria Verrastro, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4; attesa la incontestata sovrapponibilità totale delle mansioni espletate dal ricorrente quale lavoratore a tempo determinato e, successivamente, quale dipendente stabilmente immesso nei ruoli, va disapplicato l'art. 485 del D.lgs. n.
297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale docente in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, e, accertata incidentalmente la illegittimità del decreto prot. 295 del 25.01.2017, nella parte in cui ha computato in misura parziale il servizio non di ruolo reso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato prima della immissione in ruolo nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali di cui al CCNL di categoria, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, tenuto conto che, sulla base della documentazione prodotta, il primo atto interruttivo del quinquennio è rappresentato dalla diffida del 18 novembre 2024 (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8228 del
23.05.2003 “L'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile)” nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9060 del 12/05/2004
“L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto
10 giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente
l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti)” e Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
22146 del 20/10/2014 “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
4. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie e i contrasti giurisprudenziale in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
11 depositato in data 30.01.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici;
2) previa disapplicazione dell'art. 485 del D.lgs. n. 297 del 1994, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, e, accertata incidentalmente la illegittimità del decreto prot. n. 295 del
25.01.2017, nella parte in cui ha computato in misura parziale il servizio non di ruolo reso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato prima della immissione in ruolo;
3) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire i conseguenti incrementi stipendiali di cui al CCNL di categoria, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, tenuto conto che il primo atto interruttivo del quinquennio è rappresentato dalla diffida del 18 novembre 2024;
4) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 12 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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