Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4076 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
( ), in persona Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Natale Avolio;
Appellante
E
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
, in persona del Legale Rappresentante (C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), , (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_2 Controparte_4
), (C.F. , (C.F. C.F._3 CP_5 C.F._4 Controparte_6
), , già legale rappresentante EL C.F._5 CP_7 [...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_8 C.F._6 Controparte_9
, difesi dall'avv. Ettore Freda, giusta procura in atti C.F._7
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso Controparte_10 dall'avv. Massimiliano Torrisi e dall'avv. Salvatore Torrisi, giusta procura in atti
Appellato
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Controparte_11 CP_12
Feliciana Ferrentino, giusta procura in atti
Appellata
Nonché
, , e Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
Contr
.GEO. c/o indirizzo curatore Avv. Alba Tranchina
[...]
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA
1. , la soc. , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, la soc. , , CP_15 Controparte_8 Controparte_3 CP_4
, , , e , tutti
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14
titolari di esercizi commerciali ubicati nel Comune di , (tra via Francesco De AN, Pt_1
Piazza BE, C.so. OR EM e via Due Principati), convenivano in giudizio il
, innanzi al Tribunale di Avellino, in quanto le strade sopra indicate Parte_1 venivano interessate dall'esecuzione dei lavori relativi al tunnel, denominato “sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza BE”, destinato a collegare la parte iniziale di via Garibaldi con via Due Principati, approvati con delibera di
G.C. n. 366 del 29-06-2006 e con il progetto esecutivo con determina dirigenziale n.1685 del 16-07-2007.
Con la delibera n.518 del 17-09-2008, si dava atto che, nel corso EL realizzazione dell'opera pubblica in questione, erano emersi una serie di imprevisti riguardanti la situazione dei sottoservizi nell'area oggetto dell'intervento e veniva prevista l'ultimazione dei lavori al 31-12-2008.
Tuttavia, il termine scadeva senza che l'opera fosse stata completata. A fronte dell'inutile decorso del termine ad adempiere, in data 2.10.2009, con determina dirigenziale n. 1859/2011, è intervenuto provvedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'ATI appaltatrice, con conseguente controversia dinanzi al Tribunale di
Avellino tra il e l'appaltatrice avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale. Pt_1
Tale ritardo arrecava danni ingentissimi ai titolari degli esercizi commerciali costringendo alcuni di loro a chiudere la propria attività.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano al Tribunale di Avellino di accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni subiti in conseguenza EL Parte_1 prolungata durata dei lavori;
con condanna generica dell'ente convenuto al risarcimento, da liquidarsi in separato giudizio.
2.Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto EL domanda, Parte_1 eccependo il difetto di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione per genericità EL domanda, l'inammissibilità EL richiesta di condanna generica e precisando che la circolazione pedonale era sempre stata assicurata in tutte le strade interessate dai lavori, con conseguente insussistenza del danno denunciato.
L'ente chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle imprese appaltatrici, esecutrici dell'opera, di cui chiedeva accertarsi la responsabilità diretta ed esclusiva in relazione alla ritarda esecuzione dei lavori ovvero, in subordine, per essere dalle stesse manlevate in caso di accoglimento EL domanda attorea.
3.Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudizio la Controparte_11 CP_12
e la soc. e il che contestavano la
[...] CP_17 Controparte_10
fondatezza EL domanda risarcitoria e di manleva allegando la regolare esecuzione dei lavori e che il ritardo era da imputare in via esclusiva al . Parte_1
4.Interveniva volontariamente in giudizio , titolare di un esercizio Controparte_9
commerciale ubicato in alla via Due Principati, deducendo di aver subito danni in Pt_1
conseguenza del prolungarsi dei lavori e formulava autonoma domanda di accertamento EL responsabilità dell'ente convenuto, chiedendo la condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
5.Escussi i testimoni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1483 del 2020, accoglieva le domande, condannando il al risarcimento dei danni subiti dalle parti Parte_1 attrici e dall'interventrice, da liquidarsi in separato giudizio e rigettava la domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti delle terze chiamate in causa, con condanna dell'Ente alle spese di spese di lite in favore di tutte le parti in causa.
Respinta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per asserita genericità EL domanda, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis sotto il profilo sia del petitum (condanna generica al risarcimento del danno) che EL causa petendi
(responsabilità aquiliana dell'ente convenuto per l'eccessiva durata nella esecuzione dell'opera pubblica), in riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e dalle imprese appaltatrici chiamate in causa, il giudice di prime cure Parte_1
afferma che, non essendo evocato in giudizio da nessuna delle parti alcun atto o provvedimento del per censurane la legittimità, ma essendosi incentrata la Pt_1
controversia unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contesta la liceità per l'eccessiva durata dell'esecuzione dei lavori, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il giudice precisa che l'onere probatorio incombente sugli attori è stato assolto, avendo essi dimostrato la lesione EL situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'Amministrazione, la potenzialità lesiva di tale condotta e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito. In particolare, risulta comprovato documentalmente e non contestato che gli attori e l'interventrice sono tutti titolari di attività commerciali aventi sede nell'area interessata dai lavori pubblici (relativi alla realizzazione del cd. tunnel tecnicamente denominato “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del
Mercatone e di Piazza BE”, destinato al collegamento tra la parte iniziale di Via Garibaldi
e via Due Principati) e che i lavori hanno subito un notevole rallentamento a causa EL imprevista presenza di numerosi sottoservizi, nonché le ripercussioni negative di tale prolungamento dei lavori sulle attività commerciali delle parti attrici, provata dalla documentazione contabile da cui si rileva la riduzione del volume di affari, verosimilmente connessa ad una riduzione EL clientela.
Circostanza quest'ultima che, oltre che essere avvalorata dalle prove testimoniali assunte, veniva riconosciuta anche da parte EL stessa amministrazione convenuta, che con nota del 29.9.2009 prot. 44798, a firma dell'Assessore alle Attività Produttive del Parte_1
prodotta all'udienza del 18-07-2011, ebbe a richiedere alla un
[...] Controparte_18
indennizzo a favore dei commercianti danneggiati dal prolungamento dei lavori per la realizzazione del tunnel, espressamente riconoscendo l'esistenza dei danni patiti dai commercianti medesimi.
Il giudice di primo grado, dunque, dichiarava la responsabilità esclusiva dell'Ente, posto che nessuna prova sarebbe invece stata offerta dal in ordine alla imputabilità Parte_1 EL responsabilità in capo all'ATI appaltatrice;
al contrario, dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che i lavori venivano prorogati a causa dello spostamento dei sottoservizi, non adeguatamente considerato in sede di redazione del progetto preliminare posto dal
[...]
a base dell'appalto per la realizzazione delle suddette opere. Parte_1
6. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Avellino propone appello il Parte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, in accoglimento del presente appello e dei motivi in esso dedotti, nell'ordine:
-decidere riformando la sentenza, respingendo per inammissibilità ed infondatezza le domande proposte dagli attori, attuali appellati;
-in subordine, Voglia, tenuto conto anche EL sentenza n. 942/2021 emessa dal Tribunale di Avellino circa la sussistenza di inadempimento contrattuale di . in persona del legale Controparte_11 CP_12
rapp.te p.t., ritenere responsabili le società appellate CP_10 Controparte_10
CP_1 CP_1 e GEO. ognuna per i fatti ed i Controparte_11 CP_12
comportamenti ad esse riconducibili, in conseguenza dei fatti per cui è causa, condannandole al risarcimento dei danni, come richiesto dagli attori in via esclusiva o concorrente o, dichiarata legittima e fondata la richiesta di manleva proposta dal Parte_1
, condannare le società a tenere indenne rivalere in tutto o in parte il
[...] Parte_1
di ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovesse derivare all'Ente dai fatti
[...]
per cui è causa. Si ribadisce, in questa sede, la richiesta istruttoria di prova testimoniale non ammessa nel primo grado di giudizio con gli stessi testimoni e sugli stessi capitoli formulati nella seconda memoria istruttoria ex art.183, VI comma, c.p.c. del 27.10.2011, alla quale si rimanda integralmente, ritenendoli qui trascritti ex art.346 c.p.c. Con invito all'Ecc.ma Corte di valutare l'opportunità EL nomina di Ctu ai fini dell'accertamento EL regolarità, e EL tempistica dei lavori in esame, e delle cause tecniche e EL responsabilità di eventuali ritardi riscontrati. Con spese del doppio grado di giudizio”.
Il deduce: Pt_1 che l'atto di citazione non allegava fatti, circostanze, documenti che possano comprovare una condotta illegittima dell'Amministrazione e neppure li indicava genericamente, per cui era nullo;
che gli attori, titolari di attività commerciali aventi sede in corso OR EM (OA di e ) e in via De AN ( ; ; Controparte_8 CP_7 Controparte_14 Controparte_6
e ) non erano legittimati all'azione, dato che le due vie non Controparte_2 CP_19
erano state interessate dai lavori. In particolare, corso OR EM era pedonalizzato in epoca precedente a quella in cui era stata delimitata l'area per l'avanzamento del cantiere del sottopasso e via De AN è stata chiusa per pochi mesi (maggio-dicembre 2009) nella parte terminale, dall'incrocio con Piazza EL BE-via Due Principati;
che il tribunale ha erroneamente ritenuto eccessiva la durata dei lavori solo perché questi si sono protratti oltre la data contrattualmente indicata come termine dei lavori (31.12.2008). Il periodo dal 1.1.2009 al 19.2.2010 non integra una irragionevole e abnorme durata di lavori complessi come quelli volti alla realizzazione di un tunnel di mezzo chilometro nel pieno centro EL città; che il tribunale ha errato nel prendere in considerazione l'inizio dei lavori nel luglio 2007 e nel considerare la durata dei lavori e il periodo di prolungamento di questi oltre la scadenza contrattuale come incidente sulle posizioni di tutti gli attori. Dato che il cantiere non ha mai interessato contemporaneamente tutto il percorso del sottopasso, ma è stato frazionato in sottocantieri che sono avanzati gradualmente, nessuna area tra quelle in cui sono ubicate le attività degli attori ha subito disagi per l'intera durata dei lavori. In particolare:
-la zona corso OR EM e Piazza BE – ove risultavano ubicate le attività OA di e;
The Shop di EA NA e il Caffè del Professore Controparte_8 CP_7
di - è stata consegnata alle imprese appaltatrici nel febbraio del 2008 e Controparte_4
dalla fine del 2008 è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale e definitivamente consegnata il 30.1.2009;
-via De AN – ove risultavano ubicate le attività ER SA di SE e CP_2
, titolare EL omonima Pescheria;
, titolare
[...] CP_15 Controparte_6 dell'omonimo esercizio;
, titolare dell'esercizio commerciale Vanità – non Controparte_14
è mai stata chiusa al traffico veicolare né pedonale. Per il solo periodo maggio-novembre
2009 (sei mesi) è stato chiuso al solo traffico veicolare e impedito l'attraversamento dell'incrocio, posto al termine EL strada, tra via De AN-Piazza BE e via Due
Principati; -via Due Principati – ove risultavano ubicate le attività commerciali di;
H3 Controparte_3
di ; IF AN di;
Pronto Service di CP_5 Controparte_13 CP_9
– è stata interdetta al traffico veicolare durante la installazione del sottocantiere.
[...]
La strada è stata consegnata all'appaltatrice per una decina di metri (fino al garage del palazzo ) alla fine del mese di ottobre 2008 per un altro tratto (fino alla sua metà) CP_20
nel dicembre 2008 e per un ultimo tratto (fino alla rotatoria di largo FE) in data
29.6.2009. I primi due tratti EL strada sono stati liberati dal cantiere nel febbraio 2010 e quindi sono stati interessati dai lavori per poco più di un anno, mentre il terzo tratto (metà strada fino al largo FE) è stato liberato dal cantiere il 15.3.2010 e, quindi, è stato interessato dai lavori per 8 mesi e mezzo;
che, circa la dichiarazione di responsabilità esclusiva dell'Ente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere in debita considerazione che il sottopasso ha attraversato la parte centrale e antica EL città e naturalmente anche le più diligenti operazioni di progettazione preliminare nulla potevano rispetto ad imprevedibili ed incolpevoli problematiche tecniche che possono sempre sorgere nel momento in cui si effettua uno scavo di notevole profondità
e dimensione. Inoltre, la relazione dell'ufficio tecnico comunale del 7.2.2011, prot. 5992, evidenziava che nel corso EL esecuzione dell'opera erano sorti problemi di natura tecnico- esecutiva dovuti anche a carenze progettuali ed esecutive che avevano comportato la redazione di perizie di variante, causando delle sospensioni dei lavori;
che la ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale sulla prova del danno era errata per omesso esame EL documentazione prodotta dall'Ente agli atti processuali, per errata interpretazione delle dichiarazioni e valutazioni testimoniali e per le conseguenti erronee valutazioni giuridiche rese in sentenza. Il giudice non aveva indicato quali parti (solo alcune) avevano prodotto documentazione contabile, non indicava quale documentazione è stata depositata al fine di valutarne la efficacia probatoria, non indicava la riduzione del volume degli affari rispetto a quali annualità si riferisce;
inoltre, non risultava alcuna comparazione con il volume di affari degli anni precedenti rispetto al periodo di installazione del cantiere;
che, il contributo richiesto - dall'assessore alle attività produttive con nota del 29.9.2009- a titolo di indennizzo e non di risarcimento danni, non veniva determinato sulla scorta di documentazione presentata dai commercianti, ma in base ad un calcolo forfetario, ed era frutto di un impegno profuso dall'ente per sostenere le ragioni dei commercianti presso gli uffici EL;
che con nota del 24.10.2011 l'assessore aveva chiarito le Controparte_18
ragioni che avevano ispirato la nota precedente;
che le testimonianze raccolte (su cui il tribunale ha fondato la decisione) sono inattendibili, alla luce EL documentazione prodotta dal comune;
che il Tribunale ammetteva le prove sia degli attori che delle imprese appaltatrici e, senza alcuna motivazione, non ammetteva la prova per testi dedotta ritualmente dall'Ente, il quale veniva ammesso solo alla prova contraria. Invero, dopo varie richieste del il Pt_1
tribunale, con ordinanza del 29.7.2016 dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati dal comune, in quanto relativi a circostanze in parte irrilevanti e in parte da provare con documenti. Tale motivazione è rimasta incomprensibile;
che il tribunale ha errato nel riconoscere la responsabilità esclusiva del comune e non quella
(esclusiva o concorrente) delle imprese appaltatrici;
che quanto alla variante del 2008, si era trattato di problema imprevedibile;
che il tribunale ometteva completamente di esaminare la produzione documentale del dalla quale risulta che, in data 23.9.2009, la direzione lavori constatava Parte_1
Parte la sospensione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell' e, con ordine di Parte servizio emesso lo stesso 23.9.2009, la direzione lavori intimava all' secutrice la ripresa dei lavori alla quale l'appaltatrice non ottemperava, tanto che, a fronte dell'inutile decorso del termine ad adempiere intimato all'appaltatrice in data 2.10.2009 dalla D.L., con determina dirigenziale n. 1859/2011 è intervenuto provvedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'ATI appaltatrice;
che le spese sono state liquidate in violazione delle tariffe professionali previste per le cause di valore indeterminabile.
Nelle more EL presente fase di giudizio, è stata depositata sentenza del Tribunale di
Avellino n. 941/2021 che ha accertato l'inadempimento contrattuale di CP_11
.
[...] CP_12
7. Si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , già legale Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
rappresentante EL , contestando CP_8 Controparte_8 Controparte_9 la fondatezza dell'appello.
Deducono, in particolare in relazione alla prova EL esistenza del danno, quanto segue.
Con la nota prot. n. 44798 del 29-09-2009, a firma dell'Assessore alle Attività Produttive del
Comune di , fu richiesto, alla , un indennizzo a favore dei Pt_1 Controparte_18
commercianti danneggiati dal prolungamento dei lavori per la realizzazione del famigerato “tunnel”. In tale nota veniva espressamente riconosciuta l'esistenza dei danni patiti dai commercianti. Infatti, tra l'altro, in essa si leggeva che:
a) “a partire dal giugno del 2006 si è, quindi, provveduto alla chiusura del traffico nella zona interessata oltre ad inibire ogni tipo di transito, compreso quello pedonale”.
b) “Le attività produttive che insistono nella zona (circa 50) hanno su-bito gravi con un abbattimento delle entrate di oltre il 90%”.
Nella stessa nota l'assessore aveva diviso le aree interessate in due zone, una zona rossa, comprendente il primo tratto di via Due Principati, via De AN e Piazza BE lato Banco di OL, ed una zona gialla comprendente il resto di Piazza Garibaldi. Tutti gli esercizi commerciali degli attori e dell'interventore ricadevano nella zona rossa.
Quanto alla durata dei lavori, a fronte di un termine finale fissato al 31.12.2008, nel settembre del 2009 i lavori erano ancora in corso, come evincibile dal verbale di sopralluogo del 26.9.2009.
Infine, gli appellati deducono che dalle testimonianze emergeva la fondatezza delle domande.
Hanno chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
8. Si è costituita la CP_21 Controparte_11 CP_12
Deduce che la sentenza di primo grado è corretta nella parte in cui ha riconosciuto, quale unico responsabile degli eventuali danni, il comune.
Assume, sul punto: che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stata causata dalla mancata rappresentazione dei sottoservizi nel progetto preliminare, redatto dal comune e dalla sospensione dei lavori, provocata dalla presenza dei sottoservizi, nonchè dalla parcellizzazione dei lavori in sottocantieri e dal ritardo nella consegna delle aree.
Deduce che l'appello promosso dal è fondato in ordine alla carenza di Pt_1
legittimazione degli attori, alla inesistenza di danno potenziale e del nesso causale.
In merito assume: che l'area di Via Due Principati e Piazza EL BE è stata consegnata nel settembre 2009 ed i lavori sono stati ultimati nei termini;
che, per quanto riguarda Piazza EL BE (sede degli esercizi di e Controparte_1
), i lavori sono stati eseguiti solo per la parte corrispondente alla sede Controparte_4 stradale tra Piazza Garibaldi- Svincolo Via De Santis – Via Principati, con piena fruibilità dei marciapiedi (mai occupati da recinzioni che hanno riguardato la sede stradale) che, peraltro, hanno dimensioni superiori a quella ordinaria;
che, da tempo, nella zona di Piazza EL BE vigeva il divieto di sosta;
che in via dei Principati (sede degli esercizi di , e Parte_3 Controparte_13
), i lavori sono stati eseguiti a piccoli tratti, secondo le consegne frazionate Controparte_9
effettuate dal Pt_1
che Corso OR EM, dove si trovano gli esercizi di e non è stato CP_8 CP_7
mai interessato dai lavori che hanno riguardato soltanto Piazza EL BE, nella quale era installato il relativo cantiere recitato;
che il predetto Corso non solo è distante dalla Piazza, ma da anni è stato pedonalizzato, con divieto di circolazione stradale;
che via De Santis (sede degli esercizi di e , Controparte_2 Controparte_6 CP_14
ed ) non è stata interessata dai lavori e, tanto meno, interdetta al transito
[...] CP_22
veicolare e pedonale;
che solo il tratto terminale all'incrocio con Piazza EL BE è stato oggetto di una breve chiusura per qualche mese (maggio-settembre 2009), restando aperta per la restante parte sia al traffico che al transito pedonale;
che, in ogni caso, nelle strade interessate dai lavori, non è stata disposta alcuna chiusura ai pedoni, ma solo limitazioni del traffico veicolare che sono del tutto ininfluenti sulle attività commerciali trattandosi di strade che ricadono in pieno Centro e lungo le quali non è possibile parcheggiare;
che il Tribunale non poteva affermare la legittimazione dei titolari degli esercizi commerciali sulla base EL semplice vicinanza di Corso OR EM e Via de Santis al cantiere, dopo aver dato atto che esse non erano direttamente cantierizzate;
che tanto meno il Tribunale poteva affermare la legittimazione degli attori titolari di esercizi in Piazza EL BE e Via dei Principati genericamente ed automaticamente per il fatto che esse erano interessate dai lavori, pretermettendo, anche rispetto a tali vie, la valutazione degli elementi comprovanti la insussistenza di qualsiasi interferenza tra i lavori e gli esercizi commerciali;
che il Tribunale ha fondato la legittimazione degli attori sulla circostanza che essi sono titolari di esercizi commerciali prospicienti strade interessate dai lavori, anche indirettamente;
che, come emerge dall'atto di citazione, gli attori hanno fondato la asserita pretesa risarcitoria sulla loro titolarità di un uso speciale EL strada in considerazione dell'utilità aggiuntiva che viene ritratta dalla stessa, il che presuppone che l'esercente - utilizzatore EL strada sia proprietario del bene principale che si affaccia sulla strada pubblica, rientrando tale uso nell'esercizio delle facoltà dominicali;
che gli attori, tuttavia, non hanno provato lo status di proprietari delle unità immobiliari prospicienti le vie interessate dai lavori, avendo dichiarato e provato (e neanche tutti) esclusivamente di essere titolari di attività commerciali in locali ubicati nell'area interessata dai lavori;
che l'uso speciale EL strada, per integrare una posizione qualificata, deve derivare da un titolo autorizzazione rilasciato dalla PA proprietaria in favore del frontista, ai fini EL utilizzazione diversa e più tale intensa rispetto alla collettività locale;
che il Tribunale non poteva riconoscere la legittimazione degli attori sulla base EL semplice titolarità di esercizi commerciali ricadenti nell'area dei lavori, modificando di ufficio la causa petendi EL domanda risarcitoria;
che la sentenza appellata, radicando la posizione degli attori su circostanze diverse da quelle prospettate, è viziata per ultrapetizione, violazione del principio EL domanda e violazione EL corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
che gli attori non hanno fornito la prova EL potenzialità lesiva dei fatti;
che la prova non poteva essere desunta dalla vicinanza degli esercizi commerciali all'area di cantiere;
che non solo sono state ignorati gli elementi probatori forniti dalla società e provati documentalmente, ma è stata data prevalenza alle prove testimoniali fornite dell'attore, palesemente contraddittorie ed in contrasto con gli elementi documentali in atti;
che il teste (coniuge EL attrice titolare di esercizio in Tes_1 Controparte_1
Piazza BE) ha dichiarato che dal 2007 il passaggio pedonale si è notevolmente ridotto e dal 2008 è stata completamente inibita al traffico la zona antistante i locali commerciali prospicienti su Piazza BE. Tali circostanze sono smentite documentalmente, avendo il proceduto alla consegna dei lavori in epoca successiva, con inibitoria Parte_1 del solo traffico veicolare nell'area di Piazza EL BE, in un periodo diverso da quello indicato dal teste ed esclusione di qualsiasi limitazione pedonale. In particolare, la zona in corrispondenza dell'incrocio EL Piazza con Via De AN e Via Due Principati, era stata inibita al solo traffico veicolare nel periodo maggio - settembre 2009; che il teste , in relazione all'esercizio del genero sito in Testimone_2 Controparte_4
Piazza BE, ha dichiarato che “per circa cinque anni gli esercizi commerciali ubicati in
Piazza BE sono rimasti interclusi e la Via Due Principati è rimasta chiusa al traffico per un periodo ancora maggiore. Tale circostanza è smentita dal fatto che la consegna delle aree di Piazza EL Liberta è intervenuta successivamente al periodo indicato dal teste e non ha avuto una durata quinquennale, e che non vi è stata alcuna chiusura al traffico.
Inoltre l'area in corrispondenza con l'incrocio EL Piazza Via De AN e Via Due
Principati è sempre stata libera, non essendo stata interessata dai lavori e non è stata mai chiusa ai pedoni, essendo stato vietato solo il transito veicolare peraltro per un breve periodo
(maggio-novembre 2009); che la teste , ex dipendente di un esercizio commerciale ubicato in Piazza Testimone_3
BE, ha dichiarato di aver lavorato dal 2006 al novembre 2009, per poi affermare, contraddicendosi, di aver lavorato fino al 2008 a seguito di maternità e, quindi, di aver cessato l'attività lavorativa in periodo antecedente ovvero coincidente con l'inizio dei lavori di Piazza BE, il che dà conto EL inattendibilità delle dichiarazioni rese, non potendosi peraltro parlare di riduzione EL clientela già nel 2008, quando i lavori erano appena iniziati.
A conferma EL inattendibilità, la teste ha dichiarato che gli esercizi commerciali di Piazza
BE erano interclusi, nel mentre il passaggio pedonale non è stato mai limitato o intercluso, disponendo peraltro la zona in questione di ampi marciapiedi di dimensioni superiori alla media;
che la dichiarazione del teste , secondo cui per “quattro - cinque Testimone_4 anni” gli esercizi commerciali in Piazza BE, Via De AN e Via Due Principati erano stati interclusi è smentita dalla documentazione in atti;
che la teste (ex dipendente di titolare di esercizio in Testimone_5 Controparte_1
Piazza BE) ha dichiarato di essere stata dipendente EL dalla metà dell'anno CP_1
2005 fino alla fine dell'anno 2006, confermando che in tale periodo l'attività era florida e che solo dopo l'apertura del cantiere c'era stata una forte riduzione EL clientela tanto che ella era stata licenziata. Erano evidenti la contraddittorietà ed inattendibilità EL testimonianza in questione, essendo i lavori iniziati nel luglio 2008, dopo il licenziamento, che era avvenuto due anni prima (2006); che il Tribunale ha errato laddove ha dato rilevanza, sul piano probatorio, alla documentazione contabile. Andava evidenziata la “non idoneità” probatoria di tale documentazione, emergente dalla stessa sentenza appellata, che definisce tale documentazione “scarna”, con conseguente preclusione per il Giudice di porre tale documentazione a fondamento EL decisione. Inoltre, la documentazione in questione, genericamente indicata senza alcuna specificazione in ordine al singolo documento contabile ed al suo contenuto, non riguarda tutte le attività di cui assume la lesione: per cui, il giudicante non poteva estendere a tutti gli attori la documentazione contabile in questione ritenendo provata, per tutti, la asserita riduzione del volume di affari;
che il Tribunale non poteva affermare che la potenzialità lesiva del fatto era stata provata attraverso la nota dell'Assessore alle Attività Produttive. L'Assessore è componente EL
Giunta e non organo monocratico, le cui funzioni consistono nel riferire alla Giunta sulle questioni afferenti al suo settore e nel fungere da relatore per le relative deliberazioni. Per cui l'Assessore non è titolare di autonomi poteri decisionali e di rappresentanza e conseguentemente le sue dichiarazioni ed atti non sono espressione EL volontà dell'Ente, il che esclude, in mancanza di un atto EL Giunta di accertamento e riconoscimento dei danni subiti dai commercianti, qualsiasi efficacia probatoria EL nota assessorile che integra una mera esternazione “di comodo” nei rapporti con la , che è Controparte_18
inidonea a dimostrare la asserita lesione EL posizione (non qualificata per quanto già detto) degli attori. Per di più, l'affermazione dell'Assessore sulla asserita chiusura totale delle strade interessate dall'intervento con inibitoria totale EL circolazione veicolare e pedonale
è smentita dagli stessi atti del , dai quali risultano solo limitazioni alla Parte_1
circolazione pedonale, mai inibita in modo totale, e limitazioni alla circolazione stradale
(irrilevante ai fini commerciali); che non vi è alcuna prova sul nesso di causalità.
Ha chiesto di:
a) confermare la insussistenza di qualsiasi responsabilità o concorso di responsabilità EL società , con conseguente conferma EL decisione appellata e Controparte_11 CP_12 rigetto dell'appello principale su tale punto;
b) respingere la domanda generica di risarcimento dei danni proposta in primo grado dai singori , , , , Controparte_1 CP_15 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , e le società
[...] Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14 CP_2 [...] per carenza di legittimazione e per carenza di prova, in accoglimento dell'appello CP_2
incidentale spiegato, per le ragioni esposte;
c) condannare gli odierni appellati – attori di primo grado, al pagamento dell'onorario del doppio grado di giudizio.
9. All'udienza del 20.4.2021, questa Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante CP_1 l'avvenuta dichiarazione del fallimento EL da parte del Tribunale di Palermo, CP_17
per effetto EL sentenza n. 06/2020 pubblicata il 22-01-2020. 10. Il , con ricorso depositato il 27.05.2021, ha riassunto il giudizio. Parte_1
11. In data 7.11.2021 , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , già
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
legale rappresentante EL e hanno CP_8 Controparte_8 Controparte_9
depositato comparsa a seguito EL riassunzione.
12. Con memoria del 5.12.2021, si è costituito il Controparte_10
Ha aderito a tutte le richieste EL società compreso l'appello incidentale, ed ha CP_12 impugnato l'appello principale perché totalmente infondato in fatto e diritto, riportandosi a tutte le considerazioni già evidenziate dalla CP_12
Ha chiesto di:
a) confermare la insussistenza di qualsiasi responsabilità o concorso di responsabilità EL società C.F.C., con conseguente conferma EL decisione appellata e rigetto dell'appello principale su tale punto;
b) respingere la domanda generica di risarcimento dei danni proposta in primo grado dai signori , , , , Controparte_1 CP_15 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ed e le società
[...] Parte_4 Controparte_14 CP_2
per carenza di legittimazione e per carenza di prova, in accoglimento dell'appello
[...]
incidentale, proposto dalla l quale la CFC si riporta;
CP_12
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori.
CP_1 13. Non si sono costituiti la .GEO. , Controparte_23 Controparte_13
, . Controparte_14 CP_15
RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_1
1.Va dichiarata la contumacia EL .GEO. Controparte_23
, , . Controparte_13 Controparte_14 CP_15
Nonostante la notifica dell'atto di riassunzione, i soggetti in questione non hanno inteso costituirsi in giudizio.
2.Il ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Ripropone l'eccezione di nullità EL citazione, in quanto “manca nel caso di specie il preventivo accertamento di un diritto di risarcimento, manca la deduzione-allegazione di fatti costitutivi del diritto fatto valere che non possono essere quelli di una fisiologica diminuzione dei passanti nelle strade interessate dal cantiere per alcuni mesi, manca qualsiasi riferimento al nesso causale, alla antigiuridicità EL condotta dell'Ente, alla esistenza dei danni”.
La censura è infondata.
L'art. 163, comma 3 cpc – per quel che rileva in questa sede – prevede che l'atto di citazione debba contenere la determinazione EL cosa oggetto EL domanda;
l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni EL domanda, con le relative conclusioni.
L'art. 164, comma 4, cpc prevede che la citazione sia nulla ove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto EL domanda, ovvero se manchi l'esposizione dei fatti costituivi EL domanda.
La ratio EL nullità comminata dall'art. 164 cpc è quella di consentire alla controparte di difendersi compiutamente e al giudice di decidere la controversia consapevolmente, dopo avere compreso i termini EL stessa.
Nella specie, con l'atto di citazione gli attori hanno evidenziato a) la loro legittimazione, in quanto titolari di esercizi commerciali presenti nella zona interessata dai lavori pubblici, b) di avere subito danni a causa del prolungarsi dei lavori oltre il termine finale, indicato dallo stesso comune, c) che la responsabilità dei danni è imputabile al a titolo di colpa, Pt_1
atteso che i lavori si sono prolungati a causa di imprevisti, non valutati al momento EL progettazione. Gli attori hanno pertanto chiesto l'accertamento EL esistenza EL responsabilità del e la condanna generica di questo, rimettendo ad altra sede la Pt_1
quantificazione dei danni.
Nell'atto di citazione, dunque è stato sufficientemente indicato l'oggetto EL domanda (il risarcimento dei danni), nonché i fatti costituitivi EL stessa (la responsabilità per colpa EL P.A.).
La circostanza che gli attori non abbiano descritto compiutamente i danni asseritamente subiti e non abbiano fornito la prova di tali danni non rileva, nella specie, atteso che gli attori si sono limitati a chiedere una condanna generica del comune e che – come verrà meglio chiarito in prosieguo – in caso di domanda di condanna generica, non è necessario che l'attore fornisca la prova del danno subito, potendo fornire tale prova nel successivo giudizio, specificamente deputato alla quantificazione del danno.
3. L'appello del comune merita accoglimento ai sensi EL motivazione che segue.
3.1. Ai fini del riconoscimento, in capo alla P.A., di una responsabilità extracontrattuale, causata da comportamenti contra jus, connotati da imprudenza e negligenza, è necessario accertare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano [evento di danno;
nesso causale;
elemento soggettivo (dolo o colpa)].
3.2. L'esistenza del nesso causale materiale (ex art. 40 c.p.) tra la condotta e l'evento produttivo di danno deve essere vagliata dal giudice anche nei giudizi in cui sia avanzata una domanda di condanna generica e la sussistenza di tale nesso causale deve costituire oggetto di accertamento positivo nella sentenza di condanna generica (v. Cass. 3357/2009;
SSUU 29862/2022, in cui si legge che “ai fini dell'accoglimento EL domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”).
3.3. L'accertamento EL esistenza del nesso causa materiale deve avvenire alla luce del criterio del “più probabile che non” - ispirato al principio EL regolarità causale -, in considerazione non solo delle leggi statistico-quantitative, ma di tutti gli elementi concreti emergenti dal giudizio (v. Cass. 21659/2007; 21255/2013; 16199/2024).
3.4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini EL pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento EL sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (v. Cass. 8729/2023) e, ancora, che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa EL domanda di condanna generica, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio. (v. Cass. SSUU 29872/2022).
3.5. Nella specie, gli attori, titolari di esercizi commerciali siti in via De AN (
[...]
; ; ; Controparte_2 CP_15 Controparte_6 CP_14
) Piazza EL BE (EA ; ; ), Corso
[...] CP_1 Controparte_4 CP_5
OR EM ( ) e via Due Principati Controparte_24
( ; GI ) hanno chiesto la condanna del Controparte_3 CP_13 Parte_1
per la riduzione EL clientela (e conseguente danno economico) derivato dal prolungarsi dei lavori di realizzazione del sottopasso di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di piazza EL BE oltre il termine del 31.12.2008, indicato dall'amministrazione quale termine finale dei lavori.
3.6. Gli attori hanno avanzato domanda di condanna generica, ex art. 278 cpc, del Pt_1
pertanto, nella specie non è necessario accertare se gli attori abbiano fornito sufficiente prova del danno (conseguenza) subito, essendo tale incombente processuale rimesso al successivo giudizio, volto alla quantificazione del danno.
3.7. Nel presente giudizio, però, deve essere accertata – secondo i criteri sopra indicati -
l'esistenza del nesso causale tra la condotta negligente attribuita al comune – avere prolungato i lavori oltre il termine finale segnato – e il pregiudizio subito dagli attori.
3.8. Secondo i criteri EL regolarità causale e probabilistico, applicati alla luce del materiale probatorio fornito dalle parti, non vi è la prova del nesso causale tra la condotta posta in essere dal comune e ila dedotta riduzione EL clientela:
3.9. Premesso che i lavori sono cominciati il 23.7.2007, va osservato che l'esecuzione dei lavori è stata frazionata, attraverso la apertura di tre sottocantieri: 1) da piazza Garibaldi a corso OR EM;
2) da corso OR EM al Banco di OL (piazza EL
BE – inizio di via Due Principati;
3) da inizio via Due Principati al LA FE.
Detto che nella sona interessata dal primo sottocantiere non aveva sede alcuno degli esercizi commerciali intestati agli attori, si osserva che nessuna zona è stata interessata dalla intera durata dei lavori, ma solo dalla durata dei lavori che hanno riguardato il sottocantiere impiantato nella specifica zona in cui era presente ciascun esercizio commerciale.
In particolare, come chiarito dal comune e non contestato dagli attori – e, per altro, suffragato dalla documentazione prodotta dal comune: Parte
-in data 27.2.2008 veniva consegnata alla l'area di Piazza BE, secondo sottocantiere, fino all'incrocio con via De AN-via Due Principati. Dalla ordinanza n. 122 del 25.2.2008, emerge che nel tratto di Piazza EL BE veniva vietato il solo traffico veicolare dal 27.2.2008 al 27.7.2008 e che, invece, la circolazione era consentita sia all'incrocio di Piazza BE-via De Santis- Via Due Principali sia sulle predette strade;
-la chiusura del traffico dell'incrocio tra via De AN-Piazza EL BE-via Due Principati veniva disposta dal maggio 2009 al novembre 2009;
-il 30.1.2009 veniva liberata dal secondo sottocantiere gran parte EL piazza BE, compresa l'intersezione con corso Vittori EM;
-la residua area posta in un angolo EL Piazza BE, all'incrocio con le vie Due Principati
e via De AN, è stata liberata dal secondo sottocantiere il 19.11.2009;
- in data 21.10.20098 è stata consegnata all'appaltatrice l'area corrispondente al tratto iniziale di via Due Principati, dall'incrocio con Piazza BE fino al garage del palazzo
, e restava transitabile il residuo tratto di strada in direziona LA FE;
CP_20
-nel dicembre 2008 è stato consegnato all'appaltatrice un altro tratto di via Due Principati fino al garage di palazzo Capolupo;
-la consegna all'ATI dell'ulteriore tratto di via Due Principati, fino alla rotatoria di LA
FE (questa esclusa), è intervenuta il 29.6.2009;
-nel febbraio del 2010 veniva consegnato al comune il primo tratto di via Due Principati dall'incrocio con piazza EL BE all'altezza dello scalone di collegamento con via
Ammiraglio Ronca;
-in data 15.10.2010 venivano consegnate le ultime aree.
3.10. Al di à EL circostanza che non l'intera area interessata dai lavori è stata occupata, dall'inizio al termine dei lavori, si osserva che il comune ha precisato -che corso OR
EM non è mai stato interessato dai lavori per il sottopasso e che è stato pedonalizzato ed inibito alla circolazione veicolare prima dell'inizio dei lavori in questione;
-che via De AN non è mai stata chiusa al traffico nel corso dei lavori.
Inoltre, il ha più volte ribadito che nelle aree di volta in volta interessate dai lavori, Pt_1
è stato inibito solo il traffico veicolare, e mai è stato impedito o ostacolato il traffico pedonale.
In particolare, ha precisato che su piazza BE il marciapiede antistante gli esercizi commerciali è di dimensioni assai ragguardevoli e non è stato occupato dalle recinzioni del cantiere e che i marciapiedi di via De AN non sono mai stati transennati. A conferma delle sue allegazioni, il comune ha prodotto numerose fotografie (v. doc. 61) relative ai cantieri di Piazza BE, all'incrocio Piazza BE-via De AN-via Due
Principati e a via Due Principati.
Da tali fotografie emerge effettivamente che il passaggio pedonale non è stato inibito od ostacolato in alcun modo – tanto è vero che nelle fotografie sono presenti numerose persone sui marciapiedi, durante lo svolgimento dei lavori sulla sede stradale – e che i marciapiedi erano separati dalla sede stradale a mezzo di transenne munite di rete e, in alcuni casi, di pannelli di legno.
3.11. La limitazione del traffico veicolare solo per alcuni periodi di tempo e localizzato in alcune zone interessate, di volta in volta, dai lavori e soprattutto la circostanza che in alcun momento è stato impedito o limitato il passaggio pedonale nelle zone interessate dai lavori induce e ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, applicato in concreto, che non possa affermarsi che la presenza dei lavori sia stato una causa sufficiente dei danni lamentati dagli attori (riduzione EL clientela).
All'utenza era possibile raggiungere gli esercizi commerciali attraverso i marciapiedi, lasciati liberi;
inoltre, la circostanza che solo tratti ridotti di strada, di volta in volta, venivano inibiti al traffico, non impediva di raggiungere la zona attraverso l'utilizzo di veicoli.
3.12. Non conducono a diversa conclusione le testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado.
3.13. , marito dell'attrice con esercizio in Piazza BE, ha Tes_1 Controparte_1
dichiarato che dal 2007 il passaggio pedonale si è notevolmente ridotto e dal 2008 è stato completamente inibito al traffico la zona antistante i locali commerciali prospicienti su Piazza
BE. Come evidenziato dal comune e documentalmente provato, solo alla fine del mese di febbraio 2008 (il 27.02.2008), il consegnava alle imprese esecutrici l'area di Pt_1
Piazza BE. Inoltre, da febbraio a luglio del 2008, il solo traffico veicolare veniva inibito in parte EL Piazza BE, mentre rimaneva libera l'area in corrispondenza dell'incrocio EL Piazza con la Via De AN e la Via Due Principati, quest'ultima interclusa al traffico veicolare e non pedonale, solo per il periodo maggio-novembre 2009.
, suocero di , con esercizio commerciale in Piazza BE, Testimone_2 Controparte_4
ha dichiarato che per circa cinque anni gli esercizi commerciali ubicati in Piazza BE sono rimasti interclusi e la Via Due Principati è rimasta chiusa al traffico per un periodo ancora maggiore. Invero, dalle ordinanze prodotte dal comune risulta provato - e per altro non è stato contestato - che, solo alla fine del mese di febbraio 2008 (il 27.2.2008), il Pt_1 consegnava alle imprese esecutrici l'area di Piazza BE. Dal febbraio al luglio del 2008 il solo traffico veicolare veniva impedito in parte EL Piazza BE, mentre rimaneva libera l'area in corrispondenza dell'incrocio EL Piazza con la Via De AN e la Via Due
Principati, quest'ultima interclusa al traffico veicolare e non pedonale solo per il periodo maggio-novembre 2009. Per quanto riguarda la Via Due Principati, secondo il Tes_2
chiusa al traffico per oltre 5 anni, va rilevato che il primo tratto EL strada è stato cantierizzato il 21.10.2008 e che tutta la via Due Principati veniva riconsegnata nel marzo dell'anno 2010. Alla fine, al testimonianza, anche in ragione EL sua genericità, non appare attendibile.
, ex dipendente di un esercizio commerciale ubicato nella Piazza BE, Testimone_3
ha dichiarato di aver lavorato dal 2006 al novembre 2009; ha poi precisato di aver lavorato solo fino al 2008, anno in cui si è assentata per maternità e, quindi, in periodo antecedente alla cantierizzazione di Piazza BE. Ha dichiarato che gli esercizi commerciali erano interclusi. Invero, come detto, risulta dalle ordinanze prodotte dal comune che la Piazza
BE è stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori solo alla fine del luglio 2008; inoltre, è stato sempre garantito sufficiente passaggio pedonale. Come evidenziato anche dal comune, la , che a suo dire si sarebbe assentata dal lavoro nell'anno 2008, ha Tes_3 dichiarato che la clientela dell'esercizio si era notevolmente ridotta. Tale affermazione appare generica e poco attendibile, atteso che, se è vero che la teste ha lavorato solo fino alla fine del 2008, solo da agosto 2008 – momento in cui è stato installato il sottocantiere – ha potuto osservare l'andamento degli affari.
(amica dell'attrice ) ha dichiarato che, Testimone_4 Controparte_1 per “quattro – cinque anni”, gli esercizi commerciali siti in Piazza BE, Via De AN e
Via Due Principati erano interclusi. Tale affermazione appare generica e non in linea con la documentazione depositata in giudizio dal comune, atteso che a) ogni sottocantiere ha occupato solo per un certo tempo una determinata zona b) i lavori dell'intera opera sono iniziati nel 2007 e sono terminati nel marzo 2010 - come accertato anche dal tribunale;
(ex dipendente di ), il cui esercizio è sito nella Piazza Testimone_5 Controparte_1
BE, ha dichiarato di essere stata dipendente EL dalla metà dell'anno 2005 CP_1 fino alla fine dell'anno 2006, quanto i lavori non erano ancora cominciati. Ha aggiunto che dopo l'apertura del cantiere vi era stata una forte riduzione EL clientela, per cui lei era stata licenziata. Atteso che il cantiere in piazza BE è stata aperto nel febbraio 20008, la testimone appare inattendibile quando dice di essere stata licenziata a causa EL riduzione EL clientela, atteso che in un primo momento aveva dichiarato che il rapporto di lavoro era cessato prima EL apertura del cantiere. La teste ha poi aggiunto di non ricordare bene le date. Alla fine, anche questa testimonianza appare inattendibile, nel complesso.
Va poi osservato che il teste ha dichiarato: “confermo che per poter entrare Testimone_2 negli esercizi commerciali di Piazza BE era necessario fare il giro tra le transenne”. La teste ha dichiarato: “davanti il negozio EL signora lo Testimone_4 CP_1
spazio era di un metro circa sul quale passava un pedone alla volta che doveva aggirare una transenna”. La teste a dichiarato: “il traffico veicolare era inibito e quello Testimone_6 pedonale avveniva attraverso uno spazio largo 1 metro-1 metro e mezzo”.
Quanto dichiarato dai testimoni in ordine alla possibilità dei pedoni di accedere agli esercizi commerciali è smentito dalle fotografie prodotte dal comune, dalle quali, come detto, appare che i marciapiedi erano del tutto sgomberi e agibili e il passeggio non era ostacolato, né vi erano ostacoli come imponessero il passaggio di una persona alla volta.
3.14. Gli attori hanno sostenuto che la prova del pregiudizio subito l'abbia fornita lo stesso comune, con la nota prot. n. 44798 del 29.09.2009, a firma dell'Assessore alle Attività
Produttive del . Con tale nota l'assessore richiese alla Parte_1 CP_18
un indennizzo a favore dei commercianti danneggiati dal prolungamento dei
[...] lavori per la realizzazione del famigerato “tunnel” e riconosceva l'esistenza dei danni patiti dai commercianti medesimi.
Il tribunale, nella sentenza, ha ritenuto che tale nota concorresse a fornire la prova del danno lamentato dagli attori.
Questa Corte non ritiene che la nota in questione costituisca elemento decisivo per ritenere provato che gli attori abbiano subito i danni lamentati dalla presenza dei cantieri.
In primo luogo, va osservato che la nota è sottoscritta dall'assessore alle attività produttive e non dal sindaco. L'assessore non ha alcuna rappresentanza legale dell'ente, la quale spetta esclusivamente al sindaco (art. 50 TUEL); per cui, le dichiarazioni contenute nella nota non possono integrare alcuna confessione stragiudiziale in ordine alla verità dei fatti riferiti.
La nota può, però, rappresentare un elemento di prova, da valutare insieme agli altri elementi emergenti dall'istruttoria.
Nella nota in questione si legge: a) “a partire dal giugno del 2006 si è, quindi, provveduto alla chiusura del traffico nella zona interessata oltre ad inibire ogni tipo di transito, compreso quello pedonale”.
b) “Le attività produttive che insistono nella zona (circa 50) hanno subito gravi (danni, n.d.r.) con un abbattimento delle entrate di oltre il 90%”.
Va osservato, in primo luogo, che i dati fattuali riportati nella nota, quale presupposto (punto a), risultano smentiti dalla documentazione prodotta e da circostanze non contestate tra le parti. I lavori non sono cominciati nel 2006, ma nel luglio 2007; per cui non solo non si ha alcuna prova che nel giudizio 2006 le zone interessate dai lavori fossero già chiuse al traffico veicolare e pedonale, ma anche non è evidente alcun motivo per le zone avrebbero dovuto essere intercluse al traffico oltre un anno prima dell'inizio dei lavori. Poi, le zone interessate dai lavori non sono mai state chiuse al traffico pedonale, ma solo a quello veicolare – quando la specifica zona era interessata dal sottocantiere.
In secondo luogo, l'affermazione (punto b) secondo cui le attività produttive avevano subito una riduzione delle entrate nella misura di circa il 90% appare del tutto generica.
Non sono state individuate le attività; e soprattutto, la quantificazione EL riduzione delle entrate non è fondata su alcun elemento di prova. Appare credibile, allora, che – come allegato dal - la quantificazione dei danni sia stata indicata dall'assessore su Pt_1
suggerimento dei commercianti che a questo si erano rivolti per sollecitare la . CP_18
Inoltre, va osservato che nella nota non vi è alcun riconoscimento di responsabilità del né vi è riconoscimento dell'esistenza di alcun danno ingiusto: sul punto, va Pt_1
osservato che alla veniva chiesto un indennizzo e non un risarcimento, e CP_18 notoriamente l'indennizzo ha, quale presupposto, l'esercizio di una attività lecita.
4. In conclusione, in riforma EL sentenza di primo grado, va rigettata la domanda avanzata dagli attori nei confronti del . Parte_1
5. Al rigetto EL domanda degli attori, deve seguire l'assorbimento EL domanda di chiamata in garanzia o in corresponsabilità o di responsabilità esclusiva operata dal comune nei confronti del e EL CP_10 Controparte_11 CP_12
6. Questa deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado Pt_5 di giudizio, atteso l'effetto espansivo interno EL riforma EL sentenza di prime cure (art. 336 cpc).
7. Gli attori in primo grado devono essere condannati al pagamento delle spese, secondo soccombenza e secondo il principio di causazione.
Va precisato che gli stessi devono corrispondere le spese anche ai soggetti terzi chiamati in causa, atteso che la chiamata in causa, da parte del è stata provocata dalla Pt_1
domanda degli attori e la chiamata non appare manifestamente arbitraria (v. Cass.
10364/2023; 6144/2024; 2520/2025).
Quanto alla non manifesta infondatezza EL chiamata in causa delle società appaltatrici, va osservato che, in astratto, è configurabile una corresponsabilità dell'appaltatore per le carenze progettuali, anche nell'ipotesi in cui il progetto sia stato redatto dal committente (v. per es. Cass. 29251/2024).
8. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
9. Il valore EL controversia, alla luce del petitum e EL causa petendi, è indeterminabile.
10. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini EL liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e EL complessità delle questioni trattate.
Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni trattate, di non particolare complessità, va fatta applicazione EL tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
11. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, per ciascuna delle parti convenuti costituite in giudizio (il
[...]
CP_2 CP_1 ; eo. . Parte_1 Controparte_11 CP_12 Controparte_10
12. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotto del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, per ciascuno dei seguenti appellati:
[...]
; Parte_1 CP_25 CP_12 Controparte_10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto dal , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Avellino n. 1483, pubblicata il 12.10.2020 e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata da
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_15
, , , Parte_6 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ;
[...] Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14
b) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , CP_15 Parte_6 Controparte_3 CP_4
, , , , al
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_13 Controparte_14
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidando le seguenti somme:
-quanto al primo grado, euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore del;
Parte_1
euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore di Controparte_11 CP_12
euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura CP_1 del 15%, iva e cpa, in favore di CP_17
euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in favore di Controparte_10
-quanto al secondo grado, euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore del;
Parte_1
euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore di Controparte_11 CP_12
euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore di Controparte_10
così deciso in OL, nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Presidente
dott. SE De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini