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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2327/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti A. Magurno e D. Magurno)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2145 dell'8/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 CP_ nei confronti dell , si dichiarava che il contributo di licenziamento, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 e richiesto dall'Istituto nella misura complessiva di € 6.808,72 con la comunicazione del
19/4/2021, non era dovuto dal ricorrente per le lavoratrici , e , Persona_1 CP_2 Persona_2 ma era dovuto, invece, per la lavoratrice . Persona_3
Interponeva appello il mentre l'Istituto optava per la contumacia. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della sua domanda riguardo alla posizione della lavoratrice Per_3
La doglianza si rivela fondata.
Invero, il Tribunale capitolino ha osservato che, in forza dell'art. 2, commi 31 e 34, della legge n. CP_ 92/2012, il datore sia tenuto al versamento all del contributo per il licenziamento nei casi di interruzione del rapporto di lavoro che darebbero diritto alla Naspi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, escludendo tale obbligo - fra l'altro - nei casi di “licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro”.
In quest'ottica, verificato che, con riferimento alle lavoratrici , e , si era Per_1 CP_2 Per_2 verificato un “trapasso di agenzia” di assicurazioni dal cedente alla cessionaria Parte_1 [...] per cui le suddette lavoratrici erano state licenziate dal primo per cessazione attività in data CP_3
31/1/16 ed erano state riassunte dalla seconda in data 1/2/2016, lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto che, in relazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro de quibus, il contributo di licenziamento non fosse dovuto per mancanza del requisito di disoccupazione.
Tuttavia, con riferimento alla quarta dipendente (tale , il primo giudice ha valorizzato il fatto Per_3 che “il rapporto di lavoro in esame non è stato risolto consensualmente, ma per iniziativa del datore di lavoro, il che determina il carattere involontario della perdita dell'occupazione …. permanendo in stato di disoccupazione, condizione che dà diritto alla Naspi”.
In realtà, la dopo essere stata licenziata dal in data 31/1/2016 per giustificato motivo Per_3 Pt_1 oggettivo, ha sottoscritto il giorno successivo, ossia in data 1/2/2016, una conciliazione in sede sindacale per effetto della quale ha definito ogni possibile pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso con l'odierno appellante ed ha rinunciato ad essere riassunta alle dipendenze della Società subentrata nella gestione dell'agenzia assicurativa.
Alla luce di tale rinuncia, avvenuta “per motivi strettamente personali”, e stante il carattere “novativo”, rispetto all'irrogato licenziamento (comune alle altre tre colleghe e preordinato alla successiva riassunzione), del suddetto negozio transattivo stipulato in sede protetta - v. il verbale di conciliazione in atti, sottoscritto anche dalla - può ritenersi concretizzata l'ipotesi di successiva “risoluzione Controparte_3 consensuale del rapporto di lavoro” che, per un verso, non dà diritto alla n capo alla lavoratrice e, per CP_4 altro verso, esclude l'obbligo contributivo in capo al datore. Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza - CP_ che rimane ferma per le altre tre lavoratrici - va dichiarata l'illegittimità della richiesta dell (anche) con riferimento alla Per_3
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara che nulla CP_ è dovuto da all' , a titolo di contributo per il licenziamento, anche per quanto riguarda Parte_1 la lavoratrice;
Persona_3
b - condanna l alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.921,50 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del solo avv. Antonio Magurno dichiaratosi antistatario.
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)