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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD GI
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 293/2016 R.G.L.
promossa da
"rappresentato e difeso c.f. C.F. 1 Parte 1
dall'Avv. GRASSO TINDARO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
Controparte 1 c.f. P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 16/02/2016 ha adito il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP 1 dal 03.04.2006 al 14.08.2014, ad eccezione del mese di Dicembre 2007, con la qualifica di operaio e mansioni di addetto impianti di reparto,
V livello di inquadramento;
che veniva licenziato il 14.08.2014 senza ricevere l'indennità di preavviso;
ha precisato che il lavoro non era stato regolarizzato per tutti i periodi e di aver svolto vari turni di lavoro dalle 07.00 alle 17.00, dalle 13.00 alle 22.00
e, prevalentemente, dalle 22.00 alle 07.00, percependo una retribuzione mensile di euro
1.500,00. Il ricorrente ha rivendicato le differenze retributive maturate per il lavoro straordinario svolto, deducendo di aver prestato prevalentemente lavoro notturno e di aver lavorato per complessive per 9/10 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualizzate. Ha rivendicato, poi, l'omesso pagamento della indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto. Ha chiesto complessivamente la somma di € 87.916,31 per differenze retributive -ferie non godute, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso, Trattamento di fine rapporto e assegni- maturate dal luglio 2009 ad agosto 2014.
Si è costituita la società resistente deducendo che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi: dal 03.04.16 al 31.11.17; dal 02.03.09 al 26.06.09 e dal
15.07.09 al 30.09.09 (rectius 2011).
Ha esposto che a partire dal 30.09.11 si era interrotto ogni rapporto lavorativo, allorquando il Parte 1 era stato posto in mobilità, evidenziando che dal 06.10.11 il
Parte 1 era stato inserito nelle liste del Centro per l'impiego usufruendo della indennità di disoccupazione da parte dell'Inps.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale in relazione al rapporto conclusosi il
30.11.2007 e per l'altro periodo lavorativo dal 02.03.2009 al 26.06.2009 ed in relazione ad ogni pretesa antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso.
Nel merito ha contestato la sussistenza dei fatti posti a fondamento delle domande del ricorrente, in ragione della insussistenza di un rapporto di lavoro continuato dal 2006 al
2014. Ha dedotto di aver integralmente retribuito il ricorrente per i periodi effettivamente lavorati, evidenziando che la somma di euro 1.500,00 corrispostagli era comprensiva dei ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario e la insussistenza del diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso stante l'assenza di ogni rapporto lavorativo a decorrere dal 30.09.2011; ha contestato i conteggi effettuati dal ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e della prova testimoniale articolate dalle parti entro i limiti di cui alla ordinanza del
05.11.2020. È stata altresì disposta c.t.u. contabile.
All'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- In merito alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da parte resistente con la memoria depositata l'11.11.2016 (prima udienza 22.11.2016), si osserva che le pretese del ricorrente sono state limitate al periodo compreso tra il 15 luglio 2009 ed il 14 agosto 2014 (cfr anche verbale d'udienza del 22.11.2016 e c.t.p allegata).
Nella impostazione attorea, sarebbe esistito tra le parti un ininterrotto rapporto lavorativo con la società resistente conclusosi nell'agosto 2014. Ergo, essendo il ricorso stato depositato il 16.02.2016, nessuna prescrizione sarebbe maturata.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di prescrizione di parte resistente, appare specificamente svolta solo in relazione al periodo lavorativo risoltosi nel 2007 ed in relazione al periodo lavorativo dal 02.03.2009 al 26.06.2009 (cfr conclusioni della memoria di costituzione, punto n.2), non si porrebbe, quindi, nemmeno un problema di prescrizione.
In ogni caso, anche laddove la impostazione difensiva della resistente ( id est: dell'assenza di un rapporto lavorativo post 2011) dovesse trovare riscontro nella svolta istruttoria, non sarebbe ugualmente maturata la prescrizione quinquennale, atteso che il rapporto sarebbe cessato a settembre 2011, mentre il ricorso è stato proposto il
16.02.2016 e risultano allegati al fascicolo di parte ricorrente la lettera di messa in mora ricevuta dalla società in data 12.09.2014 (atto interruttivo della prescrizione) e la missiva di risposta della società datata 15.09.2014.
3- Occorre pertanto concentrare l'attenzione esclusivamente sul periodo decorrente dal
15 luglio 2009 al mese di agosto 2014, al fine di accertare se sia stata fornita da parte ricorrente la dimostrazione della prestazione lavorativa con le modalità indicate in ricorso, che, invece, secondo l'impostazione di parte resistente, sarebbe cessata il
30.09.11.
-Come è noto, l'onere probatorio del maggiore orario di lavoro prestato periodo luglio/settembre 2011-, così come in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sebbene non regolarizzato, da ottobre 2011 ad agosto 2014, incombe sul ricorrente.
4- Esame delle prove assunte in giudizio.
Il teste
,Testimone 1 lavoratore da aprile 2005 ad aprile 2015, ha confermato che il ricorrente ha lavorato per CP 1 da qualche anno dopo la sua assunzione e sino al mese di agosto 2014 con le mansioni di operaio addetto agli impianti presso la sede di Barcellona c.da Per 1 nel reparto depurazione. Il teste ha riferito che il ricorrente lavorava su turni alternati: una settimana dalle 19:00 alle 07:00 e l'altra dalle 07:00 alle
19:00. Il teste Tes 1, la cui deposizione è invero l'unica che copre l'intero arco lavorativo rivendicato dal ricorrente, ha riferito di avere un contenzioso pendente nei confronti di CP 2 per il pagamento di differenze retributive.
Il teste Testimone_2 ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2010 al
2014 e che era il responsabile del reparto all'inizio del suo ingresso in CP 2 ha riferito di aver iniziato a lavorare il 03.10.2011; che il ricorrente lavorava prevalentemente nel turno dalle 22 alle 07 del mattino;
che il reparto di lavorazione era quello di depurazione;
di aver avviato una causa contro CP 2 he era stata transatta. Il teste Tes 2 non ha alcuna conoscenza diretta del periodo antecedente all'ottobre
2011 ed anche lui aveva avviato un contenzioso nei confronti della CP_2
Il teste Testimone 3 ha dichiarato di aver lavorato da settembre 2013 sino all'anno
2019 con le mansioni di impiegato amministrativo e dal 2019 per una cooperativa che svolgeva servizi per la CP 2 CP 2Il teste Tes 3 ha riferito che, durante il periodo in cui ha lavorato per la il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa per la società; ha dichiarato che il nominativo del ricorrente figurava nell'anagrafica della società, desumendo, quindi, che questi avesse lavorato negli anni precedenti alla sua assunzione. Ha riferito che il lavoratore non è stato licenziato nel 2014, perché se ci fosse stato un licenziamento lo avrebbe saputo perché gestiva lui stesso, insieme al consulente del lavoro, il rapporto con i dipendenti. Il teste ha riferito "nel periodo in cui ho lavorato presso CP 2 non ho mai visto il "; non ha saputo dire se nell'anno 2011 il Parte 1
avesse lavorato per la società; né se lavorasse in nero. Parte 1
Testimone 4 ha riferito di aver iniziato a lavorare per CP 2 nel Il teste
2011 anche se non in maniera continuativa. Ha dichiarato di non poter riferire per il periodo antecedente all'aprile 2011 e di sapere che il Parte 1 lavorava per la società, ma di non sapere quando avesse cessato la propria attività lavorativa;
di sapere che nel
2011 alcuni lavoratori erano stati collocati in mobilità e che tra di essi vi era anche il ricorrente.
Il teste Tes 4 ha una conoscenza parziale dei fatti di causa avendo iniziato a lavorare nell'aprile 2011 e la sua deposizione appare estremamente vaga ed indefinita, per quanto si dirà meglio in seguito.
5- Ritiene il Tribunale che, in esito alle prove orali assunte, non sia stata raggiunta la rigorosa dimostrazione dell'attività lavorativa svolta nei periodi oggetto del giudizio, secondo le modalità indicate in ricorso dal Parte 1 Parte ricorrente, si ribadisce, ha rivendicato differenze retributive per il periodo 15 luglio
2009/14 agosto 2014.
5.1- Le posizioni delle parti appaiono sostanzialmente convergere sul fatto che sino al
30.09.2011 vi sia stato un rapporto di lavoro regolarizzato tra di esse.
Quindi, per il periodo 15 luglio 2009/settembre 2011, ciò che rivendica il ricorrente è il maggiore orario lavorativo svolto rispetto a quello contrattualizzato e le conseguenti differenze retributive.
Rispetto a questo periodo, di nessun ausilio appaiono la deposizione dei testi [...]
Tes 2 (il quale ha iniziato a lavorare ad ottobre 2011) e Tes 3 (il quale ha iniziato a lavorare nel 2013).
L'unico teste che riferisce su questo periodo è il teste Tes 1 che, però, ha dichiarato di aver promosso un analogo contenzioso nei confronti di CP 2 al fine di rivendicare differenze retributive, situazione che, sebbene non implicante una incapacità a testimoniare, comporta comunque che la sua deposizione debba essere vagliata con estremo rigore in ordine all'attendibilità, non potendo le dichiarazioni di quest'ultimo essere sufficienti da sole a suffragare l'analoga pretesa avanzata nel giudizio. Il teste Tes 4 non appare d'ausilio, in senso confermativo della deposizione del
Tes 1, posto che - sebbene abbia iniziato a lavorare nell'aprile 2011- nulla ha saputo riferire sull'orario di lavoro prestato dal ricorrente.
5.2 - In relazione, al periodo ottobre 2011/agosto 2014, il ricorrente ha invece sostenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
I testi Tes 1 e Tes_2 i quali hanno sostanzialmente confermato la presenza in azienda del ricorrente in tale arco temporale, hanno promosso un analogo contenzioso nei confronti della società resistente, condizione che, come poc'anzi detto, impone un accertamento rigoroso in ordine all'attendibilità dei testi, non potendo le loro dichiarazioni essere sufficienti, da sole, a suffragare l'analoga pretesa avanzata nel giudizio.
Ritiene il Tribunale che le deposizioni dei testi Tes 1 e Tes 2 non abbiano trovato piena e completa conferma nelle ulteriori emergenze documentali e nel narrato degli altri testi escussi in udienza. Il teste Testimone 3 ha escluso che il Parte 1 avesse lavorato per la CP 2 nel periodo in cui anch'egli vi lavorava, ovvero dal 2013 in poi. Il teste ha addirittura riferito di non aver mai visto il Parte 1 Il teste Tes 4 ha potuto riferire solo per il periodo dal 2011 in poi e la sua deposizione è stata alquanto generica sia in ordine al momento in cui il Parte 1 abbia cessato di lavorare per la resistente ("non so quanto il Parte 1 ha cessato la propria attività lavorativa"), sulle mansioni svolte ( non so di preciso quali fossero le 66
mansioni (o il livello di assunzione) del sig. Parte 1 ma io l'ho visto al reparto depurazione") e nulla ha saputo riferire sull'orario di lavoro prestato dal ricorrente.
Quindi, risultano: le dichiarazioni due testi ( Tes 1 e Tes 2 che sostanzialmente confermano la ricostruzione in fatto del ricorrente, ma che hanno promosso un analogo contenzioso nei confronti della società; quella del teste Tes 3 che ha invece riferito di non aver mai visto il Parte 1 in azienda e di aver iniziato a lavorare per la società da settembre 2013, periodo ricompreso in quello oggetto di giudizio (sino ad agosto
2014); ed infine la deposizione del teste Tes 4 teste di parte ricorrente, connotata
,
da estrema vaghezza e genericità (non sa quando il ricorrente abbia cessato di lavorare, quali fossero le mansioni disimpegnate, quale fosse l'orario di lavoro prestato;
riferisce che alcuni lavoratori nel 2011, tra cui anche il Parte 1 erano stati collocati in mobilità).
Risultano, poi, allegati al fascicolo di parte ricorrente delle note di comunicazione interna della società CP 1 che appaiono riferibili anche a Parte 1
(cfr allegati), che confermerebbero in quale misura la presenza del ricorrente in azienda.
Tali documenti, tuttavia, appaiono attinenti ad un limitatissimo periodo di tempo, ovvero aprile, maggio, giugno, luglio 2014, e per talune di essi (fogli di programmazione attività lavorativa) non se ne comprende appieno la provenienza, essendo privi di sottoscrizione o di altri elementi che ne consentono la chiara attribuzione.
Orbene, a fronte di tale quadro probatorio estremamente vago ed indefinito e, tenuto conto che l'onere probatorio ricade sul ricorrente, ritiene il Tribunale che non sia stato dimostrato né il maggiore orario di lavoro svolto nel periodo contrattualizzato, né appare raggiunta la rigorosa dimostrazione dell'attività lavorativa subordinata svolta dal ricorrente nel periodo non regolarizzato (ottobre 2011/agosto 2014), soprattutto secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Parte 1
Ne consegue, quindi, che non possa trovare accoglimento neanche la domanda relativa alla pretesa indennità sostitutiva del preavviso per asserito licenziamento in data
14.08.2014.
6- Posto che il ricorrente ha comunque rivendicato che le somme corrisposte nel periodo di lavoro non contestato non fossero adeguate, alla luce dell'art. 36 Cost, delle previsioni codicistiche e contrattual-collettive e che, di converso, la società ha dedotto di aver integralmente retribuito il ricorrente ad ogni titolo, è stata disposta c.t.u. contabile "al fine di accertare sulla scorta delle pattuizioni contenute nel contratto del 15.07.2009 - tipologia di rapporto, orario di lavoro, inquadramento contrattuale (V livello CCNL dipendenti Industrie alimentari con mansioni di addetto agli Impianti)- se i pagamenti eseguiti in favore del ricorrente di cui vi è dimostrazione agli atti, relativi al periodo di lavoro 15.07.2009/30.09.2011, siano satisfattivi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del Trattamento di Fine rapporto, calcolando le eventuali differenze retributive maturate".
Sulla base degli atti di causa, dei documenti esaminati, il c.t.u. con valutazione immune da censure e che si condivide ha quantificato:
1) L'ammontare delle differenze retributive, per il periodo di lavoro 15/07/2009 -
300/09/2011, è pari a € 8.729,31 (ottomilasettecentoventinove/31);
2) L'ammontare del TFR, relativo al periodo 15/07/2009 - 30/09/2011, è pari a
€ 880,84 (ottocentoottanta/84).
La società resistente deve essere quindi condannata al pagamento di tali importi in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
7- Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca e dell'evidente divario tra il preteso ed il riconosciuto, meritano di essere compensate integralmente tra le parti.
8- Spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 293/2016 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma € 8.729,31 (ottomilasettecentoventinove/31) a titolo di differenze retributive e della somma di euro € 880,84 (ottocentoottanta/84) a titolo di
Tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13.10.2025
Il Giudice
UD GI NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD GI
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 293/2016 R.G.L.
promossa da
"rappresentato e difeso c.f. C.F. 1 Parte 1
dall'Avv. GRASSO TINDARO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
Controparte 1 c.f. P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 16/02/2016 ha adito il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP 1 dal 03.04.2006 al 14.08.2014, ad eccezione del mese di Dicembre 2007, con la qualifica di operaio e mansioni di addetto impianti di reparto,
V livello di inquadramento;
che veniva licenziato il 14.08.2014 senza ricevere l'indennità di preavviso;
ha precisato che il lavoro non era stato regolarizzato per tutti i periodi e di aver svolto vari turni di lavoro dalle 07.00 alle 17.00, dalle 13.00 alle 22.00
e, prevalentemente, dalle 22.00 alle 07.00, percependo una retribuzione mensile di euro
1.500,00. Il ricorrente ha rivendicato le differenze retributive maturate per il lavoro straordinario svolto, deducendo di aver prestato prevalentemente lavoro notturno e di aver lavorato per complessive per 9/10 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualizzate. Ha rivendicato, poi, l'omesso pagamento della indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto. Ha chiesto complessivamente la somma di € 87.916,31 per differenze retributive -ferie non godute, tredicesima, quattordicesima, lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso, Trattamento di fine rapporto e assegni- maturate dal luglio 2009 ad agosto 2014.
Si è costituita la società resistente deducendo che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi: dal 03.04.16 al 31.11.17; dal 02.03.09 al 26.06.09 e dal
15.07.09 al 30.09.09 (rectius 2011).
Ha esposto che a partire dal 30.09.11 si era interrotto ogni rapporto lavorativo, allorquando il Parte 1 era stato posto in mobilità, evidenziando che dal 06.10.11 il
Parte 1 era stato inserito nelle liste del Centro per l'impiego usufruendo della indennità di disoccupazione da parte dell'Inps.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale in relazione al rapporto conclusosi il
30.11.2007 e per l'altro periodo lavorativo dal 02.03.2009 al 26.06.2009 ed in relazione ad ogni pretesa antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso.
Nel merito ha contestato la sussistenza dei fatti posti a fondamento delle domande del ricorrente, in ragione della insussistenza di un rapporto di lavoro continuato dal 2006 al
2014. Ha dedotto di aver integralmente retribuito il ricorrente per i periodi effettivamente lavorati, evidenziando che la somma di euro 1.500,00 corrispostagli era comprensiva dei ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario e la insussistenza del diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso stante l'assenza di ogni rapporto lavorativo a decorrere dal 30.09.2011; ha contestato i conteggi effettuati dal ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e della prova testimoniale articolate dalle parti entro i limiti di cui alla ordinanza del
05.11.2020. È stata altresì disposta c.t.u. contabile.
All'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- In merito alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da parte resistente con la memoria depositata l'11.11.2016 (prima udienza 22.11.2016), si osserva che le pretese del ricorrente sono state limitate al periodo compreso tra il 15 luglio 2009 ed il 14 agosto 2014 (cfr anche verbale d'udienza del 22.11.2016 e c.t.p allegata).
Nella impostazione attorea, sarebbe esistito tra le parti un ininterrotto rapporto lavorativo con la società resistente conclusosi nell'agosto 2014. Ergo, essendo il ricorso stato depositato il 16.02.2016, nessuna prescrizione sarebbe maturata.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di prescrizione di parte resistente, appare specificamente svolta solo in relazione al periodo lavorativo risoltosi nel 2007 ed in relazione al periodo lavorativo dal 02.03.2009 al 26.06.2009 (cfr conclusioni della memoria di costituzione, punto n.2), non si porrebbe, quindi, nemmeno un problema di prescrizione.
In ogni caso, anche laddove la impostazione difensiva della resistente ( id est: dell'assenza di un rapporto lavorativo post 2011) dovesse trovare riscontro nella svolta istruttoria, non sarebbe ugualmente maturata la prescrizione quinquennale, atteso che il rapporto sarebbe cessato a settembre 2011, mentre il ricorso è stato proposto il
16.02.2016 e risultano allegati al fascicolo di parte ricorrente la lettera di messa in mora ricevuta dalla società in data 12.09.2014 (atto interruttivo della prescrizione) e la missiva di risposta della società datata 15.09.2014.
3- Occorre pertanto concentrare l'attenzione esclusivamente sul periodo decorrente dal
15 luglio 2009 al mese di agosto 2014, al fine di accertare se sia stata fornita da parte ricorrente la dimostrazione della prestazione lavorativa con le modalità indicate in ricorso, che, invece, secondo l'impostazione di parte resistente, sarebbe cessata il
30.09.11.
-Come è noto, l'onere probatorio del maggiore orario di lavoro prestato periodo luglio/settembre 2011-, così come in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sebbene non regolarizzato, da ottobre 2011 ad agosto 2014, incombe sul ricorrente.
4- Esame delle prove assunte in giudizio.
Il teste
,Testimone 1 lavoratore da aprile 2005 ad aprile 2015, ha confermato che il ricorrente ha lavorato per CP 1 da qualche anno dopo la sua assunzione e sino al mese di agosto 2014 con le mansioni di operaio addetto agli impianti presso la sede di Barcellona c.da Per 1 nel reparto depurazione. Il teste ha riferito che il ricorrente lavorava su turni alternati: una settimana dalle 19:00 alle 07:00 e l'altra dalle 07:00 alle
19:00. Il teste Tes 1, la cui deposizione è invero l'unica che copre l'intero arco lavorativo rivendicato dal ricorrente, ha riferito di avere un contenzioso pendente nei confronti di CP 2 per il pagamento di differenze retributive.
Il teste Testimone_2 ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2010 al
2014 e che era il responsabile del reparto all'inizio del suo ingresso in CP 2 ha riferito di aver iniziato a lavorare il 03.10.2011; che il ricorrente lavorava prevalentemente nel turno dalle 22 alle 07 del mattino;
che il reparto di lavorazione era quello di depurazione;
di aver avviato una causa contro CP 2 he era stata transatta. Il teste Tes 2 non ha alcuna conoscenza diretta del periodo antecedente all'ottobre
2011 ed anche lui aveva avviato un contenzioso nei confronti della CP_2
Il teste Testimone 3 ha dichiarato di aver lavorato da settembre 2013 sino all'anno
2019 con le mansioni di impiegato amministrativo e dal 2019 per una cooperativa che svolgeva servizi per la CP 2 CP 2Il teste Tes 3 ha riferito che, durante il periodo in cui ha lavorato per la il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa per la società; ha dichiarato che il nominativo del ricorrente figurava nell'anagrafica della società, desumendo, quindi, che questi avesse lavorato negli anni precedenti alla sua assunzione. Ha riferito che il lavoratore non è stato licenziato nel 2014, perché se ci fosse stato un licenziamento lo avrebbe saputo perché gestiva lui stesso, insieme al consulente del lavoro, il rapporto con i dipendenti. Il teste ha riferito "nel periodo in cui ho lavorato presso CP 2 non ho mai visto il "; non ha saputo dire se nell'anno 2011 il Parte 1
avesse lavorato per la società; né se lavorasse in nero. Parte 1
Testimone 4 ha riferito di aver iniziato a lavorare per CP 2 nel Il teste
2011 anche se non in maniera continuativa. Ha dichiarato di non poter riferire per il periodo antecedente all'aprile 2011 e di sapere che il Parte 1 lavorava per la società, ma di non sapere quando avesse cessato la propria attività lavorativa;
di sapere che nel
2011 alcuni lavoratori erano stati collocati in mobilità e che tra di essi vi era anche il ricorrente.
Il teste Tes 4 ha una conoscenza parziale dei fatti di causa avendo iniziato a lavorare nell'aprile 2011 e la sua deposizione appare estremamente vaga ed indefinita, per quanto si dirà meglio in seguito.
5- Ritiene il Tribunale che, in esito alle prove orali assunte, non sia stata raggiunta la rigorosa dimostrazione dell'attività lavorativa svolta nei periodi oggetto del giudizio, secondo le modalità indicate in ricorso dal Parte 1 Parte ricorrente, si ribadisce, ha rivendicato differenze retributive per il periodo 15 luglio
2009/14 agosto 2014.
5.1- Le posizioni delle parti appaiono sostanzialmente convergere sul fatto che sino al
30.09.2011 vi sia stato un rapporto di lavoro regolarizzato tra di esse.
Quindi, per il periodo 15 luglio 2009/settembre 2011, ciò che rivendica il ricorrente è il maggiore orario lavorativo svolto rispetto a quello contrattualizzato e le conseguenti differenze retributive.
Rispetto a questo periodo, di nessun ausilio appaiono la deposizione dei testi [...]
Tes 2 (il quale ha iniziato a lavorare ad ottobre 2011) e Tes 3 (il quale ha iniziato a lavorare nel 2013).
L'unico teste che riferisce su questo periodo è il teste Tes 1 che, però, ha dichiarato di aver promosso un analogo contenzioso nei confronti di CP 2 al fine di rivendicare differenze retributive, situazione che, sebbene non implicante una incapacità a testimoniare, comporta comunque che la sua deposizione debba essere vagliata con estremo rigore in ordine all'attendibilità, non potendo le dichiarazioni di quest'ultimo essere sufficienti da sole a suffragare l'analoga pretesa avanzata nel giudizio. Il teste Tes 4 non appare d'ausilio, in senso confermativo della deposizione del
Tes 1, posto che - sebbene abbia iniziato a lavorare nell'aprile 2011- nulla ha saputo riferire sull'orario di lavoro prestato dal ricorrente.
5.2 - In relazione, al periodo ottobre 2011/agosto 2014, il ricorrente ha invece sostenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
I testi Tes 1 e Tes_2 i quali hanno sostanzialmente confermato la presenza in azienda del ricorrente in tale arco temporale, hanno promosso un analogo contenzioso nei confronti della società resistente, condizione che, come poc'anzi detto, impone un accertamento rigoroso in ordine all'attendibilità dei testi, non potendo le loro dichiarazioni essere sufficienti, da sole, a suffragare l'analoga pretesa avanzata nel giudizio.
Ritiene il Tribunale che le deposizioni dei testi Tes 1 e Tes 2 non abbiano trovato piena e completa conferma nelle ulteriori emergenze documentali e nel narrato degli altri testi escussi in udienza. Il teste Testimone 3 ha escluso che il Parte 1 avesse lavorato per la CP 2 nel periodo in cui anch'egli vi lavorava, ovvero dal 2013 in poi. Il teste ha addirittura riferito di non aver mai visto il Parte 1 Il teste Tes 4 ha potuto riferire solo per il periodo dal 2011 in poi e la sua deposizione è stata alquanto generica sia in ordine al momento in cui il Parte 1 abbia cessato di lavorare per la resistente ("non so quanto il Parte 1 ha cessato la propria attività lavorativa"), sulle mansioni svolte ( non so di preciso quali fossero le 66
mansioni (o il livello di assunzione) del sig. Parte 1 ma io l'ho visto al reparto depurazione") e nulla ha saputo riferire sull'orario di lavoro prestato dal ricorrente.
Quindi, risultano: le dichiarazioni due testi ( Tes 1 e Tes 2 che sostanzialmente confermano la ricostruzione in fatto del ricorrente, ma che hanno promosso un analogo contenzioso nei confronti della società; quella del teste Tes 3 che ha invece riferito di non aver mai visto il Parte 1 in azienda e di aver iniziato a lavorare per la società da settembre 2013, periodo ricompreso in quello oggetto di giudizio (sino ad agosto
2014); ed infine la deposizione del teste Tes 4 teste di parte ricorrente, connotata
,
da estrema vaghezza e genericità (non sa quando il ricorrente abbia cessato di lavorare, quali fossero le mansioni disimpegnate, quale fosse l'orario di lavoro prestato;
riferisce che alcuni lavoratori nel 2011, tra cui anche il Parte 1 erano stati collocati in mobilità).
Risultano, poi, allegati al fascicolo di parte ricorrente delle note di comunicazione interna della società CP 1 che appaiono riferibili anche a Parte 1
(cfr allegati), che confermerebbero in quale misura la presenza del ricorrente in azienda.
Tali documenti, tuttavia, appaiono attinenti ad un limitatissimo periodo di tempo, ovvero aprile, maggio, giugno, luglio 2014, e per talune di essi (fogli di programmazione attività lavorativa) non se ne comprende appieno la provenienza, essendo privi di sottoscrizione o di altri elementi che ne consentono la chiara attribuzione.
Orbene, a fronte di tale quadro probatorio estremamente vago ed indefinito e, tenuto conto che l'onere probatorio ricade sul ricorrente, ritiene il Tribunale che non sia stato dimostrato né il maggiore orario di lavoro svolto nel periodo contrattualizzato, né appare raggiunta la rigorosa dimostrazione dell'attività lavorativa subordinata svolta dal ricorrente nel periodo non regolarizzato (ottobre 2011/agosto 2014), soprattutto secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Parte 1
Ne consegue, quindi, che non possa trovare accoglimento neanche la domanda relativa alla pretesa indennità sostitutiva del preavviso per asserito licenziamento in data
14.08.2014.
6- Posto che il ricorrente ha comunque rivendicato che le somme corrisposte nel periodo di lavoro non contestato non fossero adeguate, alla luce dell'art. 36 Cost, delle previsioni codicistiche e contrattual-collettive e che, di converso, la società ha dedotto di aver integralmente retribuito il ricorrente ad ogni titolo, è stata disposta c.t.u. contabile "al fine di accertare sulla scorta delle pattuizioni contenute nel contratto del 15.07.2009 - tipologia di rapporto, orario di lavoro, inquadramento contrattuale (V livello CCNL dipendenti Industrie alimentari con mansioni di addetto agli Impianti)- se i pagamenti eseguiti in favore del ricorrente di cui vi è dimostrazione agli atti, relativi al periodo di lavoro 15.07.2009/30.09.2011, siano satisfattivi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del Trattamento di Fine rapporto, calcolando le eventuali differenze retributive maturate".
Sulla base degli atti di causa, dei documenti esaminati, il c.t.u. con valutazione immune da censure e che si condivide ha quantificato:
1) L'ammontare delle differenze retributive, per il periodo di lavoro 15/07/2009 -
300/09/2011, è pari a € 8.729,31 (ottomilasettecentoventinove/31);
2) L'ammontare del TFR, relativo al periodo 15/07/2009 - 30/09/2011, è pari a
€ 880,84 (ottocentoottanta/84).
La società resistente deve essere quindi condannata al pagamento di tali importi in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
7- Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca e dell'evidente divario tra il preteso ed il riconosciuto, meritano di essere compensate integralmente tra le parti.
8- Spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 293/2016 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma € 8.729,31 (ottomilasettecentoventinove/31) a titolo di differenze retributive e della somma di euro € 880,84 (ottocentoottanta/84) a titolo di
Tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13.10.2025
Il Giudice
UD GI NA