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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1768 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 passata in decisione all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra TRA
( già Parte_1 CP_1 Parte_2
C.F. rappresentata e difesa – per procura in atti – dall'Avv.
[...] P.IVA_1
LI ASCENZI;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) (C. F. ), (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
), e (C.F. ), rappresentati ed assistiti dall'Avv.
[...] Parte_5 CodiceFiscale_3 SS BE per procura in atti;
2) contumace Controparte_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE Nonché
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il Controparte_3 P.IVA_2 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa Controparte_4
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e
[...]
P.IVA , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' avv. Daniela D'Orazio; P.IVA_3
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La (poi fallita) ed i soci e convenivano CP_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo, la (oggi , Controparte_5 Controparte_1 al fine di accertare l'illegittimità e contrarietà ai principi di buona fede della condotta tenuta dall'Istituto di credito, deducendo che la nel corso degli anni 2000, intratteneva Parte_6 diversi rapporti di credito/debito con la convenuta in giudizio (filiale di Ronciglione) CP_1 confluenti tutti nel conto ordinario n. 3030 e, tra questi, la stessa risultava titolare del conto anticipi n. 3273 per un ammontare pari ad Euro 175.000,00; che detto conto anticipi per fatture venne, successivamente, garantito con la costituzione di pegno su titoli dagli stessi soci;
che Verso la fine dell'anno 2004, la veniva a conoscenza della mancata estinzione del conto anticipi, CP_2 nonostante fossero state regolarmente pagate tutte le fatture anticipate;
che con comunicazione del del 22.12.2005, poi, i ricorrenti apprendevano che l'Istituto di credito aveva ricevuto Parte_2 degli accrediti -perchè di fatto le fatture anticipate erano poi state saldate- ma che tali accrediti anziché andare a reintegrare le anticipazioni con estinzione del conto 3273, erano stati utilizzati in altro modo senza, però, ricevere alcuna spiegazione sulle dette modalità di utilizzo.
La e i sigg.ri , e quali garanti e soci della prima CP_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 formulavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione a) Dichiarare la condotta della banca illegittima e contraria al principio di buona fede per non avere utilizzato le somme incassate secondo il contrattualmente concordato ovvero estinzione del conto anticipi 3273 acceso presso filiale di Ronciglione e non avere proceduto allo svincolo dei pegni relativi;
b) Conseguentemente, procedere a verifica di tutte le movimentazioni sul conto 3273 e tra detto conto ed il conto portante 3030 dal sorgere e, in particolare, dal Luglio 2004 alla data della domanda, al fine di accertare il regolare utilizzo delle fatture depositate all'allegato 5;
c) In base all'esito peritale, condannare la banca alla restituzione in favore di delle somme CP_2 indebitamente utilizzate che si indicano in almeno 260.590.87 euro, salva altra somma;
d) per i garanti, accertata e dichiarata la estinzione della obbligazione principale, dichiarare risolto il contratto di pegno disponendo lo svincolo dei pegni come concessi in data 10.11.2003 ed in data
02.04.2004; e) in ogni caso pronunciarsi sulla nullità ed invalidità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale passiva e di quella sulla determinazione dei tassi passivi sui c/c 3030 e 3273 (art. 7 norme) e comunque illegittima la applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
f) proceduto a nomina di CTU contabile, determinare il “dare ed avere” tra le parti in costanza dei rapporti di c/c indicati in narrativa, ordinando il ricalcolo su base annuale, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale, se non dovuto della commissione di massimo scoperto, mai concordata, dalla valuta e quanto di altro per legge come in narrativa;
g) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze peritali, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite CP_6 dal sorgere del rapporto. Con interessi dalla domanda. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perchè Parte_2 infondate in fatto ed in diritto, e proponendo domanda riconvenzionale con cui veniva chiesta la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 386.616,32, oltre interessi, quale credito pretesamente maturato dallo stesso in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.
Disposta CTU contabile, il giudizio veniva interrotto per intervenuto fallimento delal COGEA e poi ritualmente riassunto.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 7/2012 depositata il 10 gennaio 2012, rigettava la domanda degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali. A fondamento della pronuncia, il primo giudice riteneva indeterminato l'oggetto sì da non rendere possibile l'espletamento di CTU, escludeva che vi fosse stata la liquidazione sul conto anticipi di alcune fatture, escludeva la mala fede della banca nel trattenere la garanzia principale.
Rilevava , poi, il Tribunale che alla luce della CTU la tenuta dei conti, da parte della banca, era stata regolare.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando omessa pronunzia Parte_2 sulla propria domanda riconvenzionale, chiedendone l'accoglimento.
Si costituivano gli appellati , e – mentre il fallimento Parte_5 Parte_4 Parte_3 rimaneva contumace - per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “respingere, per come formulata, la domanda dell'appellante , in quanto non provata;
Parte_7
- disporre CTU al fine dell'accertamento dell'effettivo residuo dare degli appellati Rosati, previa ricostruzione dei movimenti dei conti oggetto di garanzia e decontazione dai saldi dei medesimi degli importi addebitati e capitalizzati per interessi già accertati usurari in sede di CTU di primo grado, con ogni dovuto ricalcolo in applicazione del disposto dell'art. 1815 comma secondo c.c., nonchè compensazione a concorrenza del controvalore all'attualità dei pegni di originari Euro 175.000,00
Con rifusione delle spese di lite”. A seguito della prima udienza tenutasi in data 9 ottobre 2013, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2016, quando la causa veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso della detta udienza del 7 dicembre 2016, veniva dato atto dal difensore degli odierni istanti dell'avvenuto deposito, in data 6 dicembre 2016, della seguente documentazione:
1 - sentenza Tribunale di Viterbo n. 242/2016, depositata il 24 febbraio 2016; 2 - atto di appello avverso la detta sentenza, notificato ed iscritto al ruolo Generale della Corte di
Appello di Roma con il n. 5889/2016, assegnato alla Sez. Civ. I, prima udienza 25 gennaio 2017; 3 - “Deposito a seguito di ordine di esibizione” eseguito da in data 14 marzo Controparte_7
2014 nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza di cui al precedente punto 1 ed oggetto di impugnazione, come da atto di appello di cui al precedente n. 2; 4 - Dichiarazione ex art. 1304 c.c. dei Sigg.ri e Nella “Nota di Parte_5 Parte_4 deposito” dei predetti documenti, così si specificava: “La detta documentazione, della quale si chiede autorizzarsi la produzione, si reputa non rientri nel divieto posto dall'art. 345 c.p.c., perchè trattasi di documenti la cui formazione è successiva alla data di costituzione in giudizio degli appellati fratelli Rosati, nonchè anche successiva alla data di prima udienza del presente giudizio in grado di appello, svoltasi il 9 ottobre 2013”. La Corte d'Appello di Roma pronunziava la sentenza n. 1967/17, così statuendo: “accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna , e Controparte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3 al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 386.616,32, oltre interessi legali dal giorno 1 agosto 2006 al saldo effettivo;
condanna Controparte_2 Parte_5 Parte_4
e al pagamento in solido tra loro, delle spese di lite in favore di Parte_3 Parte_2
.
[...]
A fondamento della pronuncia, la Corte, rilevata la omessa pronuncia in ordine alla originaria domanda riconvenzionale della banca e la mancata impugnazione incidentale , da parte degli attori, della statuizione inerente la indeterminatezza della loro domanda, affermava la sussistenza del credito della banca nella misura richiesta di Euro 386.616,32 alla luce della CTU espletata, precisando che la unica contestazione aveva riguardato, da parte degli appellati, il “quantum”, accertato però con detta consulenza sì da escludere un rinnovo della stessa. Condannava, quindi, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dall'1.8.2006 fino al saldo e spese di lite.
A tali conclusioni la Corte giungeva altresì affermando: “Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata dagli appellanti (appellati) con nota di deposito del 6 dicembre 2016. Infatti, come chiarito dall'unanime giurisprudenza di legittimità, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345 c.p.c. purchè avvenga in sede di costituzione come prescritto a pena di decadenza ai sensi degli artt. 163 e 166 c.p.c. applicabili in virtù del richiamo contenuto negli artt. 342, primo comma, e 347, primo comma, c.p.c. (Cass. n. 11510/14).
Nel caso in esame, i documenti sono stati prodotti dalla parte appellata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2016, fase processuale in cui è inibita la produzione di nuovi documenti in quanto successiva all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9 ottobre 2013”.
I litisconsorti Rosati ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione onde sentir cassare, sulla base di un solo motivo di ricorso articolato su plurime censure ed illustrato pure con memoria, cui resiste con controricorso, la sentenza in atti con cui la Corte d'Appello di Roma, confermando il CP_1 rigetto in prima istanza delle domande da loro proposte in veste di garanti della ha, tra Parte_8
l'altro, giudicato inammissibili le produzioni documentali eseguite da costoro in grado di appello all'udienza di precisazione delle conclusioni - «fase processuale in cui è inibita la produzione di nuovi documenti in quanto successiva all'udienza di prima comparizione» - e comunque inconferenti ai fini del decidere, attenendo esse a rapporti intercorrenti tra «parti estranee al presente giudizio» ovvero ai rapporti, parimenti estranei alla tra la banca creditrice e gli stessi Rosati. CP_2
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 31931/19 ha così statuito:
“2. Con un unico motivo di ricorso i denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_5
345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. sul presupposto a) che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le produzioni documentali da loro effettuate in grado d'appello all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non invece in sede di costituzione, dal momento che i documenti prodotti non erano e non potevano essere nella loro disponibilità dei ricorrenti in precedenza essendosi formati in epoca successiva;
b) che errata, poiché
superflua, sarebbe la statuizione in punto alla rilevata inconferenza di detta documentazione, una volta che la stessa corte ne aveva dichiarato l'inammissibilità; c) che del pari errata risulterebbe anche la mancata constatazione dell'indispensabilità della documentazione menzionata, laddove tale da dimostrare l'incasso, da parte della banca, di un importo di euro 119.365,32 in forza di un pagamento transattivo effettuato da Fidimpresa Lazio;
d) che, infine, ancora errate risulterebbe la mancata constatazione dell'indispensabilità della medesima documentazione, laddove volta alla manifestazione della volontà dei Rosati di avvalersi della detta transazione ai sensi dell'articolo 1304
cod. civ.
3. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
4. Come si evince dalla motivazione adottata dal decidente, l'impugnata determinazione, in guisa della quale le produzioni documentali sono state giudicate prima tardive e, quindi, inconferenti ai fini del giudizio, risulta sorretta da una duplice ratio decidendi.
La prima si compendia nel giudizio che ha indotto la corte territoriale a ritenere inammissibili le operate produzioni documentali in quanto eseguite solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e non in sede di costituzione;
la seconda nella statuizione di analogo contenuto, con cui si è inteso rimarcare che, afferendo le dette produzioni a rapporti tra soggetti estranei al giudizio o a rapporti tra la banca ed i non interessanti la fattispecie, le stesse dovevano ritenersi irrilevanti ai fini della Pt_5 decisione.
5. La prima ratio risulta censurata con l'argomento secondo cui sarebbe priva di logica la motivazione adottata sull'intempestività del deposito, perché la documentazione di che trattasi era venuta a conoscenza della parte o era divenuta conoscibile dalla stessa solo in data successiva alla sua costituzione in giudizio. Sull'esattezza del rilievo e, conseguentemente, sull'errore di sussunzione commesso dal decidente del grado, che ha ricondotto la fattispecie correttamente individuata sotto il vigore di una norma inidonea a regolarla, non vi è ragione di dubitare, posto che, sull'incontestata premessa di fatto che la documentazione in parola non potesse essere prodotta prima, l'art. 345,
comma 3, cod. proc. civ. anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1,
lett. Ob), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 - applicabile alla specie ratione temporis - consente espressamente di procedere alla produzione di nuovi documenti «che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Tuttavia ciò non è sufficiente a rendere giustizia.
6. Come detto infatti l'impugnata decisione si fonda anche su una seconda ratio. Essa è oggetto di una duplice censura declinata sia per mezzo dell'argomento secondo cui, una volta che della detta documentazione era stata dichiarata l'inammissibilità, ogni commento riguardo al suo contenuto doveva reputarsi superfluo, trattandosi di motivazione non necessaria e questione logicamente assorbita dalla pregressa declaratoria di inammissibilità; sia per mezzo dell'argomento secondo cui la predetta documentazione non avrebbe potuto considerarsi irrilevante in quanto volta, segnatamente,
a dimostrare l'incasso, da parte della banca, di un importo di euro 119.365,32 in forza di un pagamento transattivo effettuato da Fidimpresa Lazio, oltre che a consentire ai di avvalersi della detta Pt_5
transazione ai sensi dell'articolo 1304 cod. civ. Ora, eppur vero che nel censurare questa seconda ratio
è stato impropriamente evocato l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, che non si attaglia alla specie in giudizio in quanto la Corte d'Appello, nell'affermare che le produzioni documentali effettuate dai erano inammissibili perché tardive, diversamente da quanto Pt_5
enunciato dalle SS.UU., non ha affatto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione né tantomeno ha declinato la giurisdizione o la competenza e perciò si è pronunciata su una questione e non su una domanda. Nondimeno, però, la censura, in disparte dalla pertinenza di questo richiamo, coglie,
comunque nel segno: da un lato perché, essendo stato espunto dal novellato testo dell'art. 345, comma
3, cod. proc. civ., ogni riferimento alla potestà ammissiva del collegio dettata da ragioni di indispensabilità, il giudizio al riguardo condensato dalla Corte d'Appello nell'enunciare a supporto dalla propria decisione anche il secondo argomento non appare giustificabile, rivelandosi effettivamente superfluo;
dall'altro perché se la documentazione era stata giudicata indispensabile dagli appellati in quanto diretta a dimostrare il pagamento transattativo eseguito da un terzo in favore della banca del quale era loro intenzione profittare, la sua produzione non avrebbe potuto ritenersi irrilevante, dato che nella prospettazione degli appellati quei documenti, proprio perché indispensabili a confortarne le difese, non avrebbero potuto essere perciò giudicati come tali.”
§ 2 — ( già Parte_1 CP_1 Parte_2
ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “- in via
[...] principale nel merito, accertare che la detta Sentenza viola l'art. 112 cpc perché non ha statuito in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal nel processo di primo grado e Parte_2 per l'effetto, accertate e dichiarate le ragioni di credito del Parte_2 scritturate al c/sofferenza dimostrate con gli estratti conto certificati ai sensi di legge, per un ammontare pari ad euro 386.616,32 oltre ad interessi legali dal 01.08.06 al saldo definitivo, condannare le parti appellate in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo al pagamento dovuto, di seguito meglio precisato:
1. euro 117.135,24 derivante da apertura di credito di euro 50.000,00 sul c/c n. 3030; 2. euro 179.843,08 derivante da anticipi su fatture di euro 175.000,00 sul c/anticipi n.
3273; 3. euro 89.638,00 derivante da finanziamento chirografario sottoscritto con contratto del
7.4.2004; Voglia altresì confermare la legittimità del mancato svincolo dei pegni così come statuito dalla Sentenza n. 7/2012 del Tribunale di Viterbo. Si oppone altresì alla richiesta di nuova CTU e ad ogni produzione ed istanza probatoria avanzata dalle controparti”.
Hanno resistito , e chiedendo “ Piaccia all'Ecc.ma Parte_5 Parte_4 Parte_3
Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. I, n. 1967/17, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.31931/19, - accertare e dichiarare che la posizione debitoria dei deducenti
Rosati nei confronti della in relazione a quanto sopra esposto ed in virtù dell'art. Controparte_1
1304 c.c., deve esser ridotta in misura percentuale analoga a quella oggetto della transazione effettuata dal terzo garante con la creditrice o, subordinatamente, quantomeno a concorrenza Controparte_1 dell'importo già percepito;
- accertare e dichiarare che l'ammontare dei pegni (e degli interessi maturati e maturandi) concessi dai Sigg.ri per euro 175.000,00 risulta esser superiore ed Pt_5 eccedente il residuo dell'obbligazione di garanzia, dopo la decurtazione del già incamerato e del percentualmente transatto da parte della Banca;
- per l'effetto, condannare la alla Controparte_1 restituzione in favore dei Sigg.ri della differenza risultante, sempre oltre interessi – differenza Pt_5 da determinare anche mediante C..T.U. contabile, nel caso da disporre – che, salvo più esatto conteggio, si indica in euro 11.978,00, salvo la maggior somma eventualmente che risulterà di giustizia;
- rigettare, per l'effetto dell'accoglimento della domanda dei deducenti Pt_5
ogni pretesa della respingendole per infondatezza;
- con rifusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio, nonché dei precedenti gradi”.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
In data 25.1.23 interveniva ex art. 111 CPC e per essa Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria dei crediti di , a sua volta cessionaria di
[...] CP_8 ramo d'azienda bancaria , in via adesiva e dipendente rispetto alla Parte_1 posizione della , con esclusione di legittimazione passiva per eventuali azioni restitutorie o CP_1 risarcitorie degli originari attori.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Posto che la sentenza di appello è ormai definitiva nei confronti di in via Controparte_2
preliminare va pure dato atto che sono ormai definitivamente decise le questioni relative alla indeterminatezza della originaria domanda attrice con conseguente rigetto della stessa sotto Parte_9
il profilo dell'indebito; egualmente, è ormai definitiva la statuizione sull'”an” vale a dire con riguardo alla sussistenza di un credito in capo alla banca, anche alla luce di quanto era emerso nella CTU di primo grado a proposito della regolare tenuta dei conti. Ne consegue che l'unico profilo da valutare – a cura di questo Collegio – è nel rapporto dare/avere tra le parti il solo “quantum”, individuato con detta CTU in Euro 386.616,32, importo rispetto al quale gli odierni resistenti/già appellati invocano la detrazione di Euro 119.365,32, quale importo già
acquisito dalla banca in forza della transazione intervenuta con altro garante MP LAZIO
(COFIDI).
Su questo profilo si inserisce, come visto, la questione devoluta alla Corte di Legittimità in ordine alla ammissibilità o meno ex art. 345 CPC della documentazione attestante il pagamento di tale somma (in realtà mai contestato dalla banca), unitamente alla dichiarazione ex art. 1304 C.C. dei tre di volersi avvalere della transazione (e quindi del pagamento ivi previsto) raggiunta tra Pt_10 Pt_5
la banca ed altro garante, co-obbligato in solido.
Nel merito, va ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Ciò posto, è evidente come la Corte di legittimità ha evidenziato la piena ammissibilità della documentazione prodotta dagli odierni resistenti dopo la udienza di prima comparizione, trattandosi
– appunto – di documenti che fino alla loro emersione nell'altro giudizio (conclusosi con la sentenza sopra indicata nell'elenco riportato dai resistenti) non erano nella disponibilità dei Pt_5
Di qui la non imputabilità agli stessi della “tardiva” produzione alla udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che alla udienza di prima comparizione non erano – si ripete – detti documenti nella loro disponibilità.
Si tratta, come più volte sopra riportato, della transazione tra altro co-obbligato in solido con gli odierni garanti MP LAZIO e la banca oggi ricorrente che, pacificamente, ha introitato con riguardo ai rapporti intercorsi con (oggi fallita) la somma di Euro 119.365,32, a titolo CP_2 sostanzialmente di acconto sul maggior dovuto.
Tale documentazione è divenuta rilevante – ex art. 2697 comma 2 C.C. – ai fini della decisione alla luce della dichiarazione ex art. 1304 C.C. formulata dai che, pertanto, hanno chiesto di tener Pt_5 conto dell'adempimento (parziale) del co-obbligato al fine di veder ridurre l'onere a loro carico.
Ne consegue che, tenuto conto di quanto già introitato dalla banca, il residuo per sorte capitale risulta pari ad Euro 267.251,00.
Su tale conclusione, però, si innestano due questioni.
Quella della “surroga” formulata dalla banca che, in realtà, si esprime in modo apodittico e generico;
i resistenti, peraltro, hanno contestato tale prospettazione, anche sotto il profilo di un eventuale
“riacquisto” del credito da parte di . CP_9
A questo punto, una volta accertato l'abbattimento del credito vantato dalla banca, era quest'ultima a dover provare ex art. 2697 comma 1 C.C. che il credito non sia stato di fatto abbattuto nonostante l'operazione transattiva con l'altro garante e che siano sopraggiunte, rispetto a tale transazione, ulteriori circostanze idonee a far “retrocedere” il credito medesimo. Se poi la questione attiene al profilo meramente esecutivo, è chiaramente estranea a questo giudizio.
L'altra questione viene sollevata dai resistenti che chiedono un “abbattimento” del 39% del debito ai fini della quota residua, invocando giurisprudenza di legittimità.
Anche questa prospettazione è meramente apodittica e generica, perché fondata solo su pronunce di legittimità riportate testualmente, senza alcuna argomentazione circa la loro operatività nel caso di specie. Una volta ammessa la detta documentazione -quale prova di un fatto estintivo del credito ex art. 1304 C.C. ed ex art. 2697 comma 2 C.C. – la Corte non può che detrarre dal maggior dovuto quanto già incassato dalla banca.
Piuttosto, la prospettazione dei resistenti – non meglio precisata – sembra riferirsi alla ripartizione interna delle quote tra i co-obbligati, richiesta che in questa sede non è ammissibile in assenza del garante Fidimpresa Lazio, rimasto estraneo. Peraltro, si configura – a parere della Corte – anche una novità delle domande formulate dai resistenti che, se ben possono far valere un fatto estintivo (il parziale pagamento dell'altro garante ex art. 1304 C.C.) nei confronti della banca, egualmente non possono rivendicare nei confronti del garante che ha effettuato la transazione, estraneo si ripete al giudizio così come tale questione è rimasta fino ad ora estranea al giudizio. Inoltre, la sentenza di appello – poi cassata per il profilo del quantum – ha chiaramente indicato un vincolo di solidarietà (per l'intero) a carico dei garanti, sicchè anche per questo motivo non è possibile rivedere la loro posizione.
Di qui la necessaria riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della banca e conseguente condanna dei Rosati oggi resistenti al pagamento , in favore dell'odierna ricorrente, della somma di Euro 267.251,00.
Tale somma, inoltre, è decisamente superiore alla sommatoria delle garanzie reali (45.000 euro e
130.000,00 euro ) richiamate dai resistenti che vorrebbero avvalersene a titolo di abbattimento definitivo del credito, con rivendicazione peraltro anche di un residuo in favore di uno di essi.
In realtà, come si è visto, il residuo credito è certamente maggiore dei pegni, che pertanto non possono essere liberati né tanto meno si è formato, anche a volerli utilizzare, un credito in favore dei garanti quale residuo.
Quanto, poi, agli accessori, decorrono sulla sorte capitale intera di Euro 386.616,32 gli interessi dall'1 agosto 2006 fino al pagamento parziale di Fidimpresa del 27 giugno 2012 e, poi, dal 28 giugno
2012 sulla residua somma di Euro 267.251,00 fino al saldo.
Quanto alle spese dei vari gradi di giudizio, la prevalente soccombenza degli originari attori conduce a confermare la loro condanna per tutti i gradi di giudizio.
Dette spese vanno liquidate secondo le tabelle, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tutto ciò con riguardo al rapporto processuale con . Parte_1
Per la posizione della cessionaria, intervenuta in via adesiva solo nel giudizio di rinvio, dette spese possono essere riconosciute esclusivamente per detto grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.260,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.773,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 7/12 del Tribunale di Viterbo – ferma nel resto – accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale svolta da Parte_2
oggi ) e per l'effetto condanna i resistenti , in solido tra loro, al
[...] CP_1
pagamento in favore di detta banca ricorrente della somma di Euro 386.616,32 , oltre interessi legali dall'1.8.06 fino al 27.6.12 su detta sorte capitale, ridotta ad Euro 267.251,00 a decorrere da tale data con conseguenti interessi legali fino al saldo su detta ridotta sorte capitale;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente in riassunzione , liquidate per l'appello in Euro 20.119,00; per CP_1 la Cassazione in Euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in Euro 20.119,00, oltre ad IVA,
CAP e rimborso per spese generali;
3) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte intervenuta e per essa Controparte_3 Controparte_4
liquidate per il giudizio di rinvio in Euro 20.119,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1768 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 passata in decisione all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente tra TRA
( già Parte_1 CP_1 Parte_2
C.F. rappresentata e difesa – per procura in atti – dall'Avv.
[...] P.IVA_1
LI ASCENZI;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) (C. F. ), (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
), e (C.F. ), rappresentati ed assistiti dall'Avv.
[...] Parte_5 CodiceFiscale_3 SS BE per procura in atti;
2) contumace Controparte_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE Nonché
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con il Controparte_3 P.IVA_2 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa Controparte_4
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e
[...]
P.IVA , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' avv. Daniela D'Orazio; P.IVA_3
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La (poi fallita) ed i soci e convenivano CP_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4 in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo, la (oggi , Controparte_5 Controparte_1 al fine di accertare l'illegittimità e contrarietà ai principi di buona fede della condotta tenuta dall'Istituto di credito, deducendo che la nel corso degli anni 2000, intratteneva Parte_6 diversi rapporti di credito/debito con la convenuta in giudizio (filiale di Ronciglione) CP_1 confluenti tutti nel conto ordinario n. 3030 e, tra questi, la stessa risultava titolare del conto anticipi n. 3273 per un ammontare pari ad Euro 175.000,00; che detto conto anticipi per fatture venne, successivamente, garantito con la costituzione di pegno su titoli dagli stessi soci;
che Verso la fine dell'anno 2004, la veniva a conoscenza della mancata estinzione del conto anticipi, CP_2 nonostante fossero state regolarmente pagate tutte le fatture anticipate;
che con comunicazione del del 22.12.2005, poi, i ricorrenti apprendevano che l'Istituto di credito aveva ricevuto Parte_2 degli accrediti -perchè di fatto le fatture anticipate erano poi state saldate- ma che tali accrediti anziché andare a reintegrare le anticipazioni con estinzione del conto 3273, erano stati utilizzati in altro modo senza, però, ricevere alcuna spiegazione sulle dette modalità di utilizzo.
La e i sigg.ri , e quali garanti e soci della prima CP_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 formulavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione a) Dichiarare la condotta della banca illegittima e contraria al principio di buona fede per non avere utilizzato le somme incassate secondo il contrattualmente concordato ovvero estinzione del conto anticipi 3273 acceso presso filiale di Ronciglione e non avere proceduto allo svincolo dei pegni relativi;
b) Conseguentemente, procedere a verifica di tutte le movimentazioni sul conto 3273 e tra detto conto ed il conto portante 3030 dal sorgere e, in particolare, dal Luglio 2004 alla data della domanda, al fine di accertare il regolare utilizzo delle fatture depositate all'allegato 5;
c) In base all'esito peritale, condannare la banca alla restituzione in favore di delle somme CP_2 indebitamente utilizzate che si indicano in almeno 260.590.87 euro, salva altra somma;
d) per i garanti, accertata e dichiarata la estinzione della obbligazione principale, dichiarare risolto il contratto di pegno disponendo lo svincolo dei pegni come concessi in data 10.11.2003 ed in data
02.04.2004; e) in ogni caso pronunciarsi sulla nullità ed invalidità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale passiva e di quella sulla determinazione dei tassi passivi sui c/c 3030 e 3273 (art. 7 norme) e comunque illegittima la applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
f) proceduto a nomina di CTU contabile, determinare il “dare ed avere” tra le parti in costanza dei rapporti di c/c indicati in narrativa, ordinando il ricalcolo su base annuale, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale, se non dovuto della commissione di massimo scoperto, mai concordata, dalla valuta e quanto di altro per legge come in narrativa;
g) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze peritali, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite CP_6 dal sorgere del rapporto. Con interessi dalla domanda. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perchè Parte_2 infondate in fatto ed in diritto, e proponendo domanda riconvenzionale con cui veniva chiesta la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 386.616,32, oltre interessi, quale credito pretesamente maturato dallo stesso in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.
Disposta CTU contabile, il giudizio veniva interrotto per intervenuto fallimento delal COGEA e poi ritualmente riassunto.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 7/2012 depositata il 10 gennaio 2012, rigettava la domanda degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali. A fondamento della pronuncia, il primo giudice riteneva indeterminato l'oggetto sì da non rendere possibile l'espletamento di CTU, escludeva che vi fosse stata la liquidazione sul conto anticipi di alcune fatture, escludeva la mala fede della banca nel trattenere la garanzia principale.
Rilevava , poi, il Tribunale che alla luce della CTU la tenuta dei conti, da parte della banca, era stata regolare.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando omessa pronunzia Parte_2 sulla propria domanda riconvenzionale, chiedendone l'accoglimento.
Si costituivano gli appellati , e – mentre il fallimento Parte_5 Parte_4 Parte_3 rimaneva contumace - per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “respingere, per come formulata, la domanda dell'appellante , in quanto non provata;
Parte_7
- disporre CTU al fine dell'accertamento dell'effettivo residuo dare degli appellati Rosati, previa ricostruzione dei movimenti dei conti oggetto di garanzia e decontazione dai saldi dei medesimi degli importi addebitati e capitalizzati per interessi già accertati usurari in sede di CTU di primo grado, con ogni dovuto ricalcolo in applicazione del disposto dell'art. 1815 comma secondo c.c., nonchè compensazione a concorrenza del controvalore all'attualità dei pegni di originari Euro 175.000,00
Con rifusione delle spese di lite”. A seguito della prima udienza tenutasi in data 9 ottobre 2013, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2016, quando la causa veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel corso della detta udienza del 7 dicembre 2016, veniva dato atto dal difensore degli odierni istanti dell'avvenuto deposito, in data 6 dicembre 2016, della seguente documentazione:
1 - sentenza Tribunale di Viterbo n. 242/2016, depositata il 24 febbraio 2016; 2 - atto di appello avverso la detta sentenza, notificato ed iscritto al ruolo Generale della Corte di
Appello di Roma con il n. 5889/2016, assegnato alla Sez. Civ. I, prima udienza 25 gennaio 2017; 3 - “Deposito a seguito di ordine di esibizione” eseguito da in data 14 marzo Controparte_7
2014 nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza di cui al precedente punto 1 ed oggetto di impugnazione, come da atto di appello di cui al precedente n. 2; 4 - Dichiarazione ex art. 1304 c.c. dei Sigg.ri e Nella “Nota di Parte_5 Parte_4 deposito” dei predetti documenti, così si specificava: “La detta documentazione, della quale si chiede autorizzarsi la produzione, si reputa non rientri nel divieto posto dall'art. 345 c.p.c., perchè trattasi di documenti la cui formazione è successiva alla data di costituzione in giudizio degli appellati fratelli Rosati, nonchè anche successiva alla data di prima udienza del presente giudizio in grado di appello, svoltasi il 9 ottobre 2013”. La Corte d'Appello di Roma pronunziava la sentenza n. 1967/17, così statuendo: “accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna , e Controparte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3 al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 386.616,32, oltre interessi legali dal giorno 1 agosto 2006 al saldo effettivo;
condanna Controparte_2 Parte_5 Parte_4
e al pagamento in solido tra loro, delle spese di lite in favore di Parte_3 Parte_2
.
[...]
A fondamento della pronuncia, la Corte, rilevata la omessa pronuncia in ordine alla originaria domanda riconvenzionale della banca e la mancata impugnazione incidentale , da parte degli attori, della statuizione inerente la indeterminatezza della loro domanda, affermava la sussistenza del credito della banca nella misura richiesta di Euro 386.616,32 alla luce della CTU espletata, precisando che la unica contestazione aveva riguardato, da parte degli appellati, il “quantum”, accertato però con detta consulenza sì da escludere un rinnovo della stessa. Condannava, quindi, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dall'1.8.2006 fino al saldo e spese di lite.
A tali conclusioni la Corte giungeva altresì affermando: “Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata dagli appellanti (appellati) con nota di deposito del 6 dicembre 2016. Infatti, come chiarito dall'unanime giurisprudenza di legittimità, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345 c.p.c. purchè avvenga in sede di costituzione come prescritto a pena di decadenza ai sensi degli artt. 163 e 166 c.p.c. applicabili in virtù del richiamo contenuto negli artt. 342, primo comma, e 347, primo comma, c.p.c. (Cass. n. 11510/14).
Nel caso in esame, i documenti sono stati prodotti dalla parte appellata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2016, fase processuale in cui è inibita la produzione di nuovi documenti in quanto successiva all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9 ottobre 2013”.
I litisconsorti Rosati ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione onde sentir cassare, sulla base di un solo motivo di ricorso articolato su plurime censure ed illustrato pure con memoria, cui resiste con controricorso, la sentenza in atti con cui la Corte d'Appello di Roma, confermando il CP_1 rigetto in prima istanza delle domande da loro proposte in veste di garanti della ha, tra Parte_8
l'altro, giudicato inammissibili le produzioni documentali eseguite da costoro in grado di appello all'udienza di precisazione delle conclusioni - «fase processuale in cui è inibita la produzione di nuovi documenti in quanto successiva all'udienza di prima comparizione» - e comunque inconferenti ai fini del decidere, attenendo esse a rapporti intercorrenti tra «parti estranee al presente giudizio» ovvero ai rapporti, parimenti estranei alla tra la banca creditrice e gli stessi Rosati. CP_2
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 31931/19 ha così statuito:
“2. Con un unico motivo di ricorso i denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_5
345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. sul presupposto a) che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le produzioni documentali da loro effettuate in grado d'appello all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non invece in sede di costituzione, dal momento che i documenti prodotti non erano e non potevano essere nella loro disponibilità dei ricorrenti in precedenza essendosi formati in epoca successiva;
b) che errata, poiché
superflua, sarebbe la statuizione in punto alla rilevata inconferenza di detta documentazione, una volta che la stessa corte ne aveva dichiarato l'inammissibilità; c) che del pari errata risulterebbe anche la mancata constatazione dell'indispensabilità della documentazione menzionata, laddove tale da dimostrare l'incasso, da parte della banca, di un importo di euro 119.365,32 in forza di un pagamento transattivo effettuato da Fidimpresa Lazio;
d) che, infine, ancora errate risulterebbe la mancata constatazione dell'indispensabilità della medesima documentazione, laddove volta alla manifestazione della volontà dei Rosati di avvalersi della detta transazione ai sensi dell'articolo 1304
cod. civ.
3. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
4. Come si evince dalla motivazione adottata dal decidente, l'impugnata determinazione, in guisa della quale le produzioni documentali sono state giudicate prima tardive e, quindi, inconferenti ai fini del giudizio, risulta sorretta da una duplice ratio decidendi.
La prima si compendia nel giudizio che ha indotto la corte territoriale a ritenere inammissibili le operate produzioni documentali in quanto eseguite solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e non in sede di costituzione;
la seconda nella statuizione di analogo contenuto, con cui si è inteso rimarcare che, afferendo le dette produzioni a rapporti tra soggetti estranei al giudizio o a rapporti tra la banca ed i non interessanti la fattispecie, le stesse dovevano ritenersi irrilevanti ai fini della Pt_5 decisione.
5. La prima ratio risulta censurata con l'argomento secondo cui sarebbe priva di logica la motivazione adottata sull'intempestività del deposito, perché la documentazione di che trattasi era venuta a conoscenza della parte o era divenuta conoscibile dalla stessa solo in data successiva alla sua costituzione in giudizio. Sull'esattezza del rilievo e, conseguentemente, sull'errore di sussunzione commesso dal decidente del grado, che ha ricondotto la fattispecie correttamente individuata sotto il vigore di una norma inidonea a regolarla, non vi è ragione di dubitare, posto che, sull'incontestata premessa di fatto che la documentazione in parola non potesse essere prodotta prima, l'art. 345,
comma 3, cod. proc. civ. anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1,
lett. Ob), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 - applicabile alla specie ratione temporis - consente espressamente di procedere alla produzione di nuovi documenti «che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Tuttavia ciò non è sufficiente a rendere giustizia.
6. Come detto infatti l'impugnata decisione si fonda anche su una seconda ratio. Essa è oggetto di una duplice censura declinata sia per mezzo dell'argomento secondo cui, una volta che della detta documentazione era stata dichiarata l'inammissibilità, ogni commento riguardo al suo contenuto doveva reputarsi superfluo, trattandosi di motivazione non necessaria e questione logicamente assorbita dalla pregressa declaratoria di inammissibilità; sia per mezzo dell'argomento secondo cui la predetta documentazione non avrebbe potuto considerarsi irrilevante in quanto volta, segnatamente,
a dimostrare l'incasso, da parte della banca, di un importo di euro 119.365,32 in forza di un pagamento transattivo effettuato da Fidimpresa Lazio, oltre che a consentire ai di avvalersi della detta Pt_5
transazione ai sensi dell'articolo 1304 cod. civ. Ora, eppur vero che nel censurare questa seconda ratio
è stato impropriamente evocato l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, che non si attaglia alla specie in giudizio in quanto la Corte d'Appello, nell'affermare che le produzioni documentali effettuate dai erano inammissibili perché tardive, diversamente da quanto Pt_5
enunciato dalle SS.UU., non ha affatto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione né tantomeno ha declinato la giurisdizione o la competenza e perciò si è pronunciata su una questione e non su una domanda. Nondimeno, però, la censura, in disparte dalla pertinenza di questo richiamo, coglie,
comunque nel segno: da un lato perché, essendo stato espunto dal novellato testo dell'art. 345, comma
3, cod. proc. civ., ogni riferimento alla potestà ammissiva del collegio dettata da ragioni di indispensabilità, il giudizio al riguardo condensato dalla Corte d'Appello nell'enunciare a supporto dalla propria decisione anche il secondo argomento non appare giustificabile, rivelandosi effettivamente superfluo;
dall'altro perché se la documentazione era stata giudicata indispensabile dagli appellati in quanto diretta a dimostrare il pagamento transattativo eseguito da un terzo in favore della banca del quale era loro intenzione profittare, la sua produzione non avrebbe potuto ritenersi irrilevante, dato che nella prospettazione degli appellati quei documenti, proprio perché indispensabili a confortarne le difese, non avrebbero potuto essere perciò giudicati come tali.”
§ 2 — ( già Parte_1 CP_1 Parte_2
ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “- in via
[...] principale nel merito, accertare che la detta Sentenza viola l'art. 112 cpc perché non ha statuito in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal nel processo di primo grado e Parte_2 per l'effetto, accertate e dichiarate le ragioni di credito del Parte_2 scritturate al c/sofferenza dimostrate con gli estratti conto certificati ai sensi di legge, per un ammontare pari ad euro 386.616,32 oltre ad interessi legali dal 01.08.06 al saldo definitivo, condannare le parti appellate in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo al pagamento dovuto, di seguito meglio precisato:
1. euro 117.135,24 derivante da apertura di credito di euro 50.000,00 sul c/c n. 3030; 2. euro 179.843,08 derivante da anticipi su fatture di euro 175.000,00 sul c/anticipi n.
3273; 3. euro 89.638,00 derivante da finanziamento chirografario sottoscritto con contratto del
7.4.2004; Voglia altresì confermare la legittimità del mancato svincolo dei pegni così come statuito dalla Sentenza n. 7/2012 del Tribunale di Viterbo. Si oppone altresì alla richiesta di nuova CTU e ad ogni produzione ed istanza probatoria avanzata dalle controparti”.
Hanno resistito , e chiedendo “ Piaccia all'Ecc.ma Parte_5 Parte_4 Parte_3
Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. I, n. 1967/17, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.31931/19, - accertare e dichiarare che la posizione debitoria dei deducenti
Rosati nei confronti della in relazione a quanto sopra esposto ed in virtù dell'art. Controparte_1
1304 c.c., deve esser ridotta in misura percentuale analoga a quella oggetto della transazione effettuata dal terzo garante con la creditrice o, subordinatamente, quantomeno a concorrenza Controparte_1 dell'importo già percepito;
- accertare e dichiarare che l'ammontare dei pegni (e degli interessi maturati e maturandi) concessi dai Sigg.ri per euro 175.000,00 risulta esser superiore ed Pt_5 eccedente il residuo dell'obbligazione di garanzia, dopo la decurtazione del già incamerato e del percentualmente transatto da parte della Banca;
- per l'effetto, condannare la alla Controparte_1 restituzione in favore dei Sigg.ri della differenza risultante, sempre oltre interessi – differenza Pt_5 da determinare anche mediante C..T.U. contabile, nel caso da disporre – che, salvo più esatto conteggio, si indica in euro 11.978,00, salvo la maggior somma eventualmente che risulterà di giustizia;
- rigettare, per l'effetto dell'accoglimento della domanda dei deducenti Pt_5
ogni pretesa della respingendole per infondatezza;
- con rifusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio, nonché dei precedenti gradi”.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
In data 25.1.23 interveniva ex art. 111 CPC e per essa Controparte_3 Controparte_4
quale cessionaria dei crediti di , a sua volta cessionaria di
[...] CP_8 ramo d'azienda bancaria , in via adesiva e dipendente rispetto alla Parte_1 posizione della , con esclusione di legittimazione passiva per eventuali azioni restitutorie o CP_1 risarcitorie degli originari attori.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Posto che la sentenza di appello è ormai definitiva nei confronti di in via Controparte_2
preliminare va pure dato atto che sono ormai definitivamente decise le questioni relative alla indeterminatezza della originaria domanda attrice con conseguente rigetto della stessa sotto Parte_9
il profilo dell'indebito; egualmente, è ormai definitiva la statuizione sull'”an” vale a dire con riguardo alla sussistenza di un credito in capo alla banca, anche alla luce di quanto era emerso nella CTU di primo grado a proposito della regolare tenuta dei conti. Ne consegue che l'unico profilo da valutare – a cura di questo Collegio – è nel rapporto dare/avere tra le parti il solo “quantum”, individuato con detta CTU in Euro 386.616,32, importo rispetto al quale gli odierni resistenti/già appellati invocano la detrazione di Euro 119.365,32, quale importo già
acquisito dalla banca in forza della transazione intervenuta con altro garante MP LAZIO
(COFIDI).
Su questo profilo si inserisce, come visto, la questione devoluta alla Corte di Legittimità in ordine alla ammissibilità o meno ex art. 345 CPC della documentazione attestante il pagamento di tale somma (in realtà mai contestato dalla banca), unitamente alla dichiarazione ex art. 1304 C.C. dei tre di volersi avvalere della transazione (e quindi del pagamento ivi previsto) raggiunta tra Pt_10 Pt_5
la banca ed altro garante, co-obbligato in solido.
Nel merito, va ricordato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (v. per tutte Cass. N. 3150/24); deve altresì aggiungersi che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Ciò posto, è evidente come la Corte di legittimità ha evidenziato la piena ammissibilità della documentazione prodotta dagli odierni resistenti dopo la udienza di prima comparizione, trattandosi
– appunto – di documenti che fino alla loro emersione nell'altro giudizio (conclusosi con la sentenza sopra indicata nell'elenco riportato dai resistenti) non erano nella disponibilità dei Pt_5
Di qui la non imputabilità agli stessi della “tardiva” produzione alla udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che alla udienza di prima comparizione non erano – si ripete – detti documenti nella loro disponibilità.
Si tratta, come più volte sopra riportato, della transazione tra altro co-obbligato in solido con gli odierni garanti MP LAZIO e la banca oggi ricorrente che, pacificamente, ha introitato con riguardo ai rapporti intercorsi con (oggi fallita) la somma di Euro 119.365,32, a titolo CP_2 sostanzialmente di acconto sul maggior dovuto.
Tale documentazione è divenuta rilevante – ex art. 2697 comma 2 C.C. – ai fini della decisione alla luce della dichiarazione ex art. 1304 C.C. formulata dai che, pertanto, hanno chiesto di tener Pt_5 conto dell'adempimento (parziale) del co-obbligato al fine di veder ridurre l'onere a loro carico.
Ne consegue che, tenuto conto di quanto già introitato dalla banca, il residuo per sorte capitale risulta pari ad Euro 267.251,00.
Su tale conclusione, però, si innestano due questioni.
Quella della “surroga” formulata dalla banca che, in realtà, si esprime in modo apodittico e generico;
i resistenti, peraltro, hanno contestato tale prospettazione, anche sotto il profilo di un eventuale
“riacquisto” del credito da parte di . CP_9
A questo punto, una volta accertato l'abbattimento del credito vantato dalla banca, era quest'ultima a dover provare ex art. 2697 comma 1 C.C. che il credito non sia stato di fatto abbattuto nonostante l'operazione transattiva con l'altro garante e che siano sopraggiunte, rispetto a tale transazione, ulteriori circostanze idonee a far “retrocedere” il credito medesimo. Se poi la questione attiene al profilo meramente esecutivo, è chiaramente estranea a questo giudizio.
L'altra questione viene sollevata dai resistenti che chiedono un “abbattimento” del 39% del debito ai fini della quota residua, invocando giurisprudenza di legittimità.
Anche questa prospettazione è meramente apodittica e generica, perché fondata solo su pronunce di legittimità riportate testualmente, senza alcuna argomentazione circa la loro operatività nel caso di specie. Una volta ammessa la detta documentazione -quale prova di un fatto estintivo del credito ex art. 1304 C.C. ed ex art. 2697 comma 2 C.C. – la Corte non può che detrarre dal maggior dovuto quanto già incassato dalla banca.
Piuttosto, la prospettazione dei resistenti – non meglio precisata – sembra riferirsi alla ripartizione interna delle quote tra i co-obbligati, richiesta che in questa sede non è ammissibile in assenza del garante Fidimpresa Lazio, rimasto estraneo. Peraltro, si configura – a parere della Corte – anche una novità delle domande formulate dai resistenti che, se ben possono far valere un fatto estintivo (il parziale pagamento dell'altro garante ex art. 1304 C.C.) nei confronti della banca, egualmente non possono rivendicare nei confronti del garante che ha effettuato la transazione, estraneo si ripete al giudizio così come tale questione è rimasta fino ad ora estranea al giudizio. Inoltre, la sentenza di appello – poi cassata per il profilo del quantum – ha chiaramente indicato un vincolo di solidarietà (per l'intero) a carico dei garanti, sicchè anche per questo motivo non è possibile rivedere la loro posizione.
Di qui la necessaria riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della banca e conseguente condanna dei Rosati oggi resistenti al pagamento , in favore dell'odierna ricorrente, della somma di Euro 267.251,00.
Tale somma, inoltre, è decisamente superiore alla sommatoria delle garanzie reali (45.000 euro e
130.000,00 euro ) richiamate dai resistenti che vorrebbero avvalersene a titolo di abbattimento definitivo del credito, con rivendicazione peraltro anche di un residuo in favore di uno di essi.
In realtà, come si è visto, il residuo credito è certamente maggiore dei pegni, che pertanto non possono essere liberati né tanto meno si è formato, anche a volerli utilizzare, un credito in favore dei garanti quale residuo.
Quanto, poi, agli accessori, decorrono sulla sorte capitale intera di Euro 386.616,32 gli interessi dall'1 agosto 2006 fino al pagamento parziale di Fidimpresa del 27 giugno 2012 e, poi, dal 28 giugno
2012 sulla residua somma di Euro 267.251,00 fino al saldo.
Quanto alle spese dei vari gradi di giudizio, la prevalente soccombenza degli originari attori conduce a confermare la loro condanna per tutti i gradi di giudizio.
Dette spese vanno liquidate secondo le tabelle, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tutto ciò con riguardo al rapporto processuale con . Parte_1
Per la posizione della cessionaria, intervenuta in via adesiva solo nel giudizio di rinvio, dette spese possono essere riconosciute esclusivamente per detto grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.260,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.773,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 7/12 del Tribunale di Viterbo – ferma nel resto – accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale svolta da Parte_2
oggi ) e per l'effetto condanna i resistenti , in solido tra loro, al
[...] CP_1
pagamento in favore di detta banca ricorrente della somma di Euro 386.616,32 , oltre interessi legali dall'1.8.06 fino al 27.6.12 su detta sorte capitale, ridotta ad Euro 267.251,00 a decorrere da tale data con conseguenti interessi legali fino al saldo su detta ridotta sorte capitale;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente in riassunzione , liquidate per l'appello in Euro 20.119,00; per CP_1 la Cassazione in Euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in Euro 20.119,00, oltre ad IVA,
CAP e rimborso per spese generali;
3) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte intervenuta e per essa Controparte_3 Controparte_4
liquidate per il giudizio di rinvio in Euro 20.119,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE