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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2690/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice
Dott. Alessandro Donato Pesce Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al N.
2690/2022 R.G. promosso da
nato a [...]ù, il 5.8.1988, CUI Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Arangio, presso il cui studio in Milano, via Niccolini
n. 10, è elettivamente domiciliato;
ricorrente/opponente contro
Controparte_1
PRESSO LA
[...]
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO resistente/opposto con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
In fatto e sulla tempestività del ricorso
Con ricorso depositato il 21.1.2022, notificato al (presso la Controparte_1 competente ) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, Controparte_1 ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata Parte_1 in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della
1 domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il Controparte_1
12.3.2021.
Quanto alla notifica del provvedimento di diniego, si rileva che lo stesso veniva notificato dalla Commissione territoriale in data 19.3.2021 all'indirizzo di Piazza Bottini n.4, comunicato in sede di compilazione del modello C3 dallo stesso ricorrente. Tuttavia, il aveva regolarmente comunicato alla CT, in sede di audizione, il Parte_1 nuovo e diverso indirizzo presso cui aveva trovato ospitalità, in Rozzano (MI), alla via
Milano n. 14. Che tale circostanza fosse nota alla Commissione Territoriale emerge con chiarezza dal verbale di audizione del giorno 1.03.2021, nel quale veniva indicato il nuovo domicilio dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 1 verbale audizione).
La raccomandata contenente il diniego, spedita presso il primo indirizzo (Piazza Bottini n.4) veniva ritirato dal portiere dello stabile, che sottoscriveva per ricezione (come da ricevuta notifica decreto, in atti), ma che non sarebbe mai stata consegnata al ricorrente che non abitava più lì.
Il ricorrente, infatti, veniva a conoscenza della definizione della sua domanda di protezione internazionale solo quando si presentava all'appuntamento per il rinnovo del suo permesso di soggiorno provvisorio presso la Questura di Milano, in data 30.11.2021, ove non gli veniva consegnata copia del provvedimento.
Deduce la difesa, con nota del 28/03/2025, che ricevuto il mandato dal ricorrente - con pec del 17.12.2021, depositata in atti, chiedeva alla copia del decreto Controparte_1 di rigetto, “ottenendo riscontro non prima della settimana successiva. Il ricorso veniva pertanto depositato in data 21/01/2022”.
Il difensore, all'udienza dinanzi al GOP, tentava di ovviare alla genericità dell'assunto circa la data di ricezione della mail di risposta, riservandosi di produrne copia e collocandola – solo in quella occasione – al 21.12.2021. Tuttavia, nulla è stato depositato non avendo conservato né la difesa, né la Commissione compulsata dalla stessa sul punto, la mail in questione.
Tutto ciò premesso, pur essendo pacifica la nullità dell'originaria notifica del 19.3.2021 presso l'indirizzo non corretto, gli elementi forniti dal difensore, che ha conservato la mail di richiesta e non quella – ben più rilevante - di risposta, non consentono di ritenere il ricorso tempestivo, rimanendo incerto il giorno in cui la CT ha trasmesso il provvedimento di diniego e, pertanto, il dies a quo di decorrenza dei termini di impugnazione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di tempestività, non essendovi prova del rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.lgs. 25/2008.
Sulle spese
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n.
2 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n.
12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , costituita senza il ministero di Controparte_1 difensore, per diritti e onorari.
Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
Non si provvede alla liquidazione dei compensi a favore del difensore del ricorrente, stante la mancanza di apposita istanza di liquidazione e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso di nato a [...], Parte_1
Perù, il 5.8.1988, CUI C.F._1
- nulla per le spese;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Manuela Comodi
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice
Dott. Alessandro Donato Pesce Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al N.
2690/2022 R.G. promosso da
nato a [...]ù, il 5.8.1988, CUI Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Arangio, presso il cui studio in Milano, via Niccolini
n. 10, è elettivamente domiciliato;
ricorrente/opponente contro
Controparte_1
PRESSO LA
[...]
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO resistente/opposto con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
In fatto e sulla tempestività del ricorso
Con ricorso depositato il 21.1.2022, notificato al (presso la Controparte_1 competente ) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, Controparte_1 ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata Parte_1 in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della
1 domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il Controparte_1
12.3.2021.
Quanto alla notifica del provvedimento di diniego, si rileva che lo stesso veniva notificato dalla Commissione territoriale in data 19.3.2021 all'indirizzo di Piazza Bottini n.4, comunicato in sede di compilazione del modello C3 dallo stesso ricorrente. Tuttavia, il aveva regolarmente comunicato alla CT, in sede di audizione, il Parte_1 nuovo e diverso indirizzo presso cui aveva trovato ospitalità, in Rozzano (MI), alla via
Milano n. 14. Che tale circostanza fosse nota alla Commissione Territoriale emerge con chiarezza dal verbale di audizione del giorno 1.03.2021, nel quale veniva indicato il nuovo domicilio dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 1 verbale audizione).
La raccomandata contenente il diniego, spedita presso il primo indirizzo (Piazza Bottini n.4) veniva ritirato dal portiere dello stabile, che sottoscriveva per ricezione (come da ricevuta notifica decreto, in atti), ma che non sarebbe mai stata consegnata al ricorrente che non abitava più lì.
Il ricorrente, infatti, veniva a conoscenza della definizione della sua domanda di protezione internazionale solo quando si presentava all'appuntamento per il rinnovo del suo permesso di soggiorno provvisorio presso la Questura di Milano, in data 30.11.2021, ove non gli veniva consegnata copia del provvedimento.
Deduce la difesa, con nota del 28/03/2025, che ricevuto il mandato dal ricorrente - con pec del 17.12.2021, depositata in atti, chiedeva alla copia del decreto Controparte_1 di rigetto, “ottenendo riscontro non prima della settimana successiva. Il ricorso veniva pertanto depositato in data 21/01/2022”.
Il difensore, all'udienza dinanzi al GOP, tentava di ovviare alla genericità dell'assunto circa la data di ricezione della mail di risposta, riservandosi di produrne copia e collocandola – solo in quella occasione – al 21.12.2021. Tuttavia, nulla è stato depositato non avendo conservato né la difesa, né la Commissione compulsata dalla stessa sul punto, la mail in questione.
Tutto ciò premesso, pur essendo pacifica la nullità dell'originaria notifica del 19.3.2021 presso l'indirizzo non corretto, gli elementi forniti dal difensore, che ha conservato la mail di richiesta e non quella – ben più rilevante - di risposta, non consentono di ritenere il ricorso tempestivo, rimanendo incerto il giorno in cui la CT ha trasmesso il provvedimento di diniego e, pertanto, il dies a quo di decorrenza dei termini di impugnazione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di tempestività, non essendovi prova del rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.lgs. 25/2008.
Sulle spese
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n.
2 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n.
12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , costituita senza il ministero di Controparte_1 difensore, per diritti e onorari.
Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
Non si provvede alla liquidazione dei compensi a favore del difensore del ricorrente, stante la mancanza di apposita istanza di liquidazione e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso di nato a [...], Parte_1
Perù, il 5.8.1988, CUI C.F._1
- nulla per le spese;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Manuela Comodi
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