Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1968, n. 254
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Sentenza 26 gennaio 1968

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La Competenza del foro erariale, determinata secondo l'art. 25 cod. proc civ e gli artt 6 e 7 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, e inderogabile e prevale, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, su qualunque altro criterio di Competenza territoriale, e,quindi,anche su quello relativo alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie.*

A seguito della dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, della illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita della notificazione, per la pubblica amministrazione e divenuto operante, anche nei giudizi in corso il principio,secondo cui la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della notificazione con effetto ex tunc.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1968, n. 254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 254
    Data del deposito : 26 gennaio 1968

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