Sentenza 26 gennaio 1968
Massime • 2
La Competenza del foro erariale, determinata secondo l'art. 25 cod. proc civ e gli artt 6 e 7 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, e inderogabile e prevale, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, su qualunque altro criterio di Competenza territoriale, e,quindi,anche su quello relativo alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie.*
A seguito della dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, della illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita della notificazione, per la pubblica amministrazione e divenuto operante, anche nei giudizi in corso il principio,secondo cui la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della notificazione con effetto ex tunc.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1968, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1968 |
Testo completo
A seguito della dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, della illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita della notificazione, per la pubblica amministrazione e divenuto operante, anche nei giudizi in corso il principio,secondo cui la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della notificazione con effetto ex tunc.*