Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato all'esito della camera di consiglio, udienza del 25.03.2025, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisone, la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. 4762/2024 del R.G.
Tra
codice fiscale , rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Arciuolo;
ricorrente contro partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Mariano di Lorenzo;
resistente
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente con comunicazione datata 8.9.2023, chiedendo l'annullamento del licenziamento e la condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituita la società resistente, producendo documentazione e chiedendo con articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
La società resistente con lettera di contestazione datata 26.7.2023 contestava al ricorrente che, a seguito di un controllo sull'utilizzo della funzione di “visualizza prezzo” presso il punto vendita di veniva riscontrato un eccessivo ricorso a tale ultima funzione da parte dello stesso Pt_2 ricorrente, per cui si procedeva a visionare i filmati di videosorveglianza.
Esponeva che dagli stessi filmati emergeva che in ben 31 transazioni effettuate nei giorni
01.06.2023, 03.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023 e 07.06.2023, il ricorrente, operando alla cassa, effettuava numerose operazioni di “visualizza prezzo”, che la merce in relazione a cui era stata effettuata l'operazione di “visualizza prezzo” non veniva registrata a scontrino, nonostante la merce veniva consegnata ai clienti ed i clienti effettuavano il pagamento;
che dai fogli chiusura cassa non erano emerse differenze di cassa e contabili in positivo corrispondenti alle somme incassate pari a
Euro 51,84.
1
è indebitamente appropriata”.
La società all'esito del procedimento disciplinare irrogava il licenziamento, esponendo: “… data la gravità delle circostanze a Lei contestate, considerato che è venuto meno il vincolo fiduciario tale da incidere in modo irrimediabile sull'affidamento nella correttezza dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, tesi ad una prestazione lavorativa diligente ed ottimale, integrando, gli stessi, la violazione della fattispecie prevista dall'art. 233 (obblighi del prestatore di lavoro), dall'art. 238 (abuso di fiducia e grave violazione degli obblighi di cui agli all'art. 233 1° e 2° comma), dall'art. 242 (appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali) del vigente CCNL del settore terziario del
30/07/2019, distribuzione e servizi, ci vediamo costretti ad adottare nei Suoi confronti il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso ex art. 2119 c.c..”
Il ricorrente eccepiva la tardività della contestazione, l'infondatezza degli addebiti e la carenza di proporzionalità della sanzione disciplinare.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 7467 del 15/03/2023) ha affermato che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “11. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del
2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del
2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003).
12. Si è inoltre sottolineato come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (così Cass. 10069 del 2016; v. anche Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n.
21546 del 2007). Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di
2 conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (in tal senso Cass. n. 5546-2010).
13. Va infine segnalato che la valutazione sulla tempestività della contestazione disciplinare costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n.
19115 del 2013 ed altre sopra citate).
14. La Corte appello si è attenuta ai principi enunciati da questa S.C. nel momento in cui ha giudicato conforme a buona fede il controllo eseguito dalla società sulle spese del 2016 nel momento della redazione del bilancio 2017. E' vero che i giustificativi di spesa erano consegnati dalla dipendente con cadenza mensile e che, in teoria, il datore era in condizione di controllare mensilmente le spese eseguite in relazione ai chilometri percorsi. Ma nel rapporto di lavoro in generale, e in particolar modo quando si assegnano al dipendente l'auto aziendale e la carta di credito intestata alla società, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tali strumenti di lavoro, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione, non potendosi esigere un controllo costante di parte datoriale che presupporrebbe null'altro che una pregiudiziale sfiducia nell'operato del dipendente e quindi la negazione di quel patto di reciproca fiducia che sta alla base di ogni rapporto negoziale e del rapporto di lavoro in special modo.”
Nella fattispecie concreta in esame deve accertarsi che la contestazione disciplinare del 26.7.2023 non è tardiva in quanto i fatti contestati sono stati commessi a giugno 2023 ed, inoltre, nella fattispecie concreta in esame deve ritenersi che il tempo impiegato dall'azienda per accertare i fatti e contestare la violazione disciplinare è congruo sia in ragione della natura dei fatti contestati sia in ragione della struttura organizzativa dell'impresa.
Nel merito deve accertarsi che la documentazione prodotta in atti (relazione di servizio, file elenco visualizza prezzo, fogli chiusura cassa) unitamente alla prova testimoniale, consistita anche nella visualizzazione dei filmati prodotti dal resistente, costituiscono prova della condotta di appropriazione indebita da parte del ricorrente.
Il ricorrente non ha contestato la conformità all'originale della documentazione prodotta dal resistente di tal che ai sensi dell'art. 2712 c.c. deve ritenersi che i filmati, i fotogrammi presenti nella relazione di servizio, i dati contabili ivi prodotti nonché i dati prodotti nel file elenco visualizza prezzo e nei fogli chiusura cassa formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
Inoltre il ricorrente all'udienza del 7.11.2024 ha dichiarato di riconoscersi nel filmato visualizzato alla presenza di entrambe le parti in causa.
Il teste ha dichiarato di essere dipendente della società resistente in qualità di Testimone_1 ispettore del patrimonio aziendale e di aver fatto delle indagini su incarico del sig. , Persona_1 responsabile della difesa del patrimonio aziendale. Ha confermato le circostanze di fatto indicate nel capo b) della memoria, vale a dire che: “…nel corso di tale monitoraggio, nel punto vendita di si erano riscontrate numerose operazioni di “visualizza prezzo” nei primi giorni del giugno Pt_2
2023, in quantità superiore a quella che si verifica normalmente, da parte del sig. ”. Parte_1
Il teste ha riferito sul capo c) della memoria (Vero che a seguito di ciò, si è provveduto a visionare i filmati delle telecamere, poste a tutela del patrimonio aziendale, riscontrando nei giorni 01, 03, 04,
06 e 07 giugno 2023, nei quali il sig. aveva utilizzato per 31 volte su 18 scontrini la detta Pt_1 funzione, che in tutte quelle circostanze, la merce di cui era stato solo visualizzato il prezzo era stata consegnata al cliente, ricevendone il corrispettivo, per un importo totale di euro 51,84): “preciso che attraverso un programma aziendale il sig. ha verificato che c'erano delle azioni di Persona_1
3 visualizza prezzo frequenti;
il controllo viene effettuato sul punto vendita e non in relazione al singolo dipendente. mi riferì le circostanze di cui al capo di prova che mi è stato letto e mi incaricò di visionare Per_1
i filmati delle telecamere aziendali del punto vendita di perché il presta servizio a Pt_2 Per_1
Corte Nuova (MI). Prima ho proceduto a visionare quali fossero le operazioni di “visualizza prezzo” ed in quali giorni;
poi o ho fatto il controllo incrociato con il sistema di videosorveglianza e in ultimo ho estrapolato il giornale di fondo, sempre nelle date in cui erano state fatte le operazioni di visualizza prezzo;
attraverso il suddetto giornale di fondo si evincono tutti gli scontrini effettivamente registrati. Ho verificato sul giornale di fondo che in alcune occasioni tutta la merce veniva solo visualizzata ma non veniva emesso lo scontrino e si vede dai filmati che il ricorrente riceveva il prezzo della suddetta merce. Inoltre in queste occasioni ho verificato che la merce in parte veniva registrata sullo scontrino mentre la restante parte compariva solo nell'operazione
“visualizza prezzo”; ho verificato che in queste occasioni tutta la merce veniva consegnata al cliente ed il ricorrente riceveva il prezzo di tutta la merce. Preciso che dai filmati non si vede l'importo del denaro ricevuto dal ricorrente quando operava come cassiere. Io ho pertanto relazionato sulla circostanza che la merce di cui vi veniva visionato il prezzo con la funzione “visualizza prezzo” negli episodi contestati veniva consegnata al cliente ma non veniva poi registrata negli scontrini fiscali. Inoltre ho anche verificato che in alcuni casi veniva fatta l'operazione di “visualizza prezzo”, non veniva emesso lo scontrino fiscale, ma la merce veniva consegnata al cliente ed il ricorrente riceveva una somma.”
Il teste ha confermato il capo d) della memoria, vale a dire che “… dai relativi fogli di chiusura cassa non sono emerse differenze di cassa e contabili in positivo corrispondenti al detto importo di euro 51,84.”
Il teste ha inoltre confermato le circostanze di fatto indicate nei capi e) ed f) della memoria, vale a dire “e) Vero che sulla base di quanto ho constatato dalla visione dei filmati di videosorveglianza, dai visualizza prezzo e dai fogli di chiusura cassa, ho redatto la relazione di servizio a mia firma in produzione resistente che mi viene mostrata, e che confermo nel suo contenuto. f) Vero che l'orario delle telecamere è sfasato di circa 5 minuti rispetto a quello dei visualizza prezzo e degli scontrini.”
Su richiesta dei procuratori delle parti sono stati poi visualizzati i filmati prodotti dal resistente. Il ricorrente ha dichiarato di riconoscersi nel filmato.
In relazione all'episodio del 01.06.2023 ore 9:20, il teste ha dichiarato: “la cliente con la maglietta celeste consegna al ricorrente n. quattro prodotti: una busta di latte, due confezioni di succo, che preciso essere tropici, in particolare tropico rosso e tropico tropicale ed una confezione, che il teste precisa essere la confezione dei cornetti al cioccolato. Il ricorrente poi riceve una somma, la inserisce nel cassetto fondo cassa e consegna la merce all'acquirente. In relazione a questo episodio dal giornale di fondo non emerge la presenza dello scontrino relativo a questi n. quattro articoli nell'orario corrispondente ai filmati, considerata la sfasatura degli orari delle telecamere rispetto all'orario reale, che preciso essere di circa cinque minuti.
Nell'episodio del 01.06.2023 ore 9:50 si vede che il ricorrente consegna all'acquirente, un ragazzo con un gilet a righe, tre prodotti: due confezioni di farina di semola rimacinata e una lattina di birra.
E' stata effettuata l'operazione di visualizza prezzo per la birra e per una confezione di farina di semola ed anche in questa occasione non è stato registrato l'acquisto con lo scontrino fiscale. Preciso che dal filmato si vede che l'acquirente paga una somma che viene messa dal ricorrente nel cassetto fondo cassa.
4 In relazione all'episodio del 03.06.2023 ore 9:31 si vede una signora che consegna al ricorrente due confezioni di wurstel, due di ricotta e delle banane;
la signora consegna al ricorrente una somma di danaro che viene messa nel cassetto del fondo cassa. In questo episodio vi è l'emissione dello scontrino per le sole banane ed ho verificato che l'operazione visualizza prezzo è stata effettuata per le due confezioni di ricotta e per le due confezioni di wurstel.
Il teste precisa che ogni dipendente ha un tesserino personale con un codice a barre che si utilizza per aprire la cassa e fare le relative operazioni;
quello del ricorrente è il numero 912625.
Ho verificato che le operazioni di visualizza prezzo sono state effettuate dal dipendente munito del tesserino 912625, che ho verificato, tramite il programma KANEDA, essere il tesserino in dotazione al ricorrente”. In relazione all'episodio del 04.06.2023 ore 9:57 l'acquirente è un ragazzo con una maglietta bianca che consegna al ricorrente due prodotti e una somma di danaro;
il ricorrente preme un tasto prima di scannerizzare la merce;
dalla visione dei filmati non si riesce a vedere di quale tasto si tratta ed io lo ho accertato tramite il programma relativo alle operazioni di visualizza prezzo. Preciso che nelle operazioni di acquisto della merce non è necessario premere alcun tasto da parte del cassiere. Nel filmato si vede poi che la somma consegnata dal cliente viene posta dal ricorrente nel cassetto del fondo cassa e l'acquirente si allontana con la merce”.
Il teste ha inoltre confermato le circostanze di fatto indicate nei capi g) ed i) della memoria, vale a dire: “g) Vero che i fogli chiusura cassa non vengono firmati, in quanto sono elaborati informaticamente, mediante badge / codice a barre dell'addetto alla cassa. i) Vero che la documentazione in produzione resistente che mi viene mostrata (elenco visualizza prezzo, fogli chiusure cassa, informativa dipendenti videosorveglianza, comunicazione acquisizione immagini), è conforme ed è stata estratta dalla corrispondente documentazione analogica e/o informatica presente negli archivi della .” CP_1
Il teste ha confermato le circostanze di fatto indicate nel capo b) della memoria – già Persona_1 sopra riportato – ed ha dichiarato sul capo c) : “confermo di aver visionato i suddetti filmati e poi ho fatto intervenire l'operatore di zona . Testimone_1
Emerge inoltre dalla relazione di servizio redatta dal teste datata 1.7.2023, Testimone_1 corredata di fotogrammi ritraenti il ricorrente e dati contabili – la cui conformità ai fatti ed alle cose rappresentate non è stata specificamente disconosciuta ai sensi dell'art. 2712 c.c. – quanto segue:
“…..Successivamente, dai controlli effettuati incrociando l'elenco dei visualizza prezzo, gli scontrini fiscali presenti sulla memoria delle casse e le immagini del sistema di videosorveglianza, è emerso che il dipendente in questione effettuava diversi visualizza prezzo senza registrare i prodotti.
Nel dettaglio, premesso che tra l'orario delle immagini del sistema di videosorveglianza e l'orario dei visualizza prezzo e scontrini vi è uno sfasamento in positivo di circa 5 minuti, si relaziona quanto segue: Dal controllo eseguito emergeva che il dipendente , che nei giorni 01 Parte_1
e 03/06/2023 svolgendo la propria attività lavorativa sulla cassa n.1, effettuava diversi visualizza prezzo di svariati prodotti ma senza registrarli in cassa, consegnando ugualmente la merce alla clientela, che provvedeva al pagamento di essa senza ricevere regolare scontrino. Dalla visione delle immagini notavo che il dipendente non registrava in cassa tutti i prodotti presenti sul nastro trasportatore, passandoli a scanner solo dopo aver premuto sulla tastiera della cassa il tasto
“visualizza prezzo”, facendosi pagare ugualmente dalla clientela la merce visualizzata ma non scontrinata. A seguire, in data 07/06/2023 in seguito ad ulteriori controlli effettuati dall'ufficio mi veniva richiesta l'estrapolazione di ulteriori filmati del sistema di videosorveglianza a circuito
5 chiuso, inerenti alle date del 04-06-07/06, previa comunicazione di acquisizione delle registrazioni sottoscritta con lo store manager…. Dai successivi controlli eseguiti sulle suddette date, emergeva che il vice store manager con lo stesso modus operandi, continuava ad omettere la CP_2 registrazione in cassa di diversi prodotti. Di seguito i vari episodi suddivisi per le date verificate…..
Il dipendente nelle giornate del 01-03-04-06-07 Giugno durante il suo turno Parte_1 lavorativo svolto in cassa, ometteva la registrazione di svariata merce per un valore complessivo pari a € 51,84 visualizzandone soltanto il prezzo, evidenziando che nelle suddette date il vice store manager non effettuava nessuna differenza cassa sostanziale.”
Emerge pertanto dalle dichiarazioni testimoniali, dalla visione dei filmati, dalle circostanze esposte nella relazione di servizio – non specificamente contestate – che il ricorrente, con qualifica di vice store manager, nei giorni 1, 3, 4, 6, 7 giugno 2023, aveva utilizzato per n. 31 volte la funzione
“visualizza prezzo”; che i prodotti in relazione a cui il ricorrente utilizzava la suddetta funzione
“visualizza prezzo” non venivano registrati in cassa e che, nonostante l'omessa registrazione, la suddetta merce veniva consegnata alla clientela, che provvedeva al pagamento di essa senza ricevere regolare scontrino.
Emerge dalle dichiarazioni del teste effettuate durante la visualizzazione dei Testimone_1 filmati prodotti dal resistente che il ricorrente, anche quando non registrava alcun prodotto, ha ricevuto una somma di danaro dall'acquirente ed ha consegnato la merce all'acquirente (cfr. in particolare episodio del 1.6.2023 ore 9:20).
Il teste, in relazione all'episodio del 1.6.2023 ore 9.20, ha dichiarato: “In relazione a questo episodio dal giornale di fondo non emerge la presenza dello scontrino relativo a questi n. quattro articoli nell'orario corrispondente ai filmati, considerata la sfasatura degli orari delle telecamere rispetto all'orario reale, che preciso essere di circa cinque minuti.”
Inoltre dalla relazione di servizio emerge che anche in altre occasioni la merce, in relazione a cui il ricorrente utilizzava la funzione “visualizza prezzo”, non veniva registrata in cassa e, nonostante l'omessa registrazione, la suddetta merce veniva consegnata ai clienti, che provvedevano al pagamento della merce senza ricevere lo scontrino fiscale (cfr. episodio del 3.6.2023 ore 11.32; episodio del 3.6.2023 ore 13.45; episodio del 4.6.2023 ore 9.52).
Deve pertanto accertarsi che il comportamento del ricorrente configura un appropriazione indebita di beni aziendali nella misura in cui il ricorrente – che aveva il possesso dei beni in ragione delle mansioni espletate – non effettuava la registrazione in cassa dei suddetti beni all'atto dell'acquisto e, ciò nonostante, consegnava i beni ai clienti, ricevendo dagli stessi una somma di danaro quale corrispettivo dell'acquisto, laddove la suddetta somma non è emersa quale differenza di cassa e contabile in positivo per l'importo pari ad Euro 51,84.
Venendo alla valutazione della gravità del comportamento tenuto, che ha determinato l'intimazione del licenziamento per giusta causa senza preavviso, deve procedersi ad esaminare la condotta contestata ed accertata, da valutarsi in relazione alle mansioni di vice store manager espletate dal ricorrente ed alle mansioni di cassiere espletate al momento dei fatti contestati.
La Corte di legittimità afferma che, nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere
6 tra le parti;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2414 del 02/03/1995).
La Corte di Legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/04/2017, n. 8816) ha in particolare affermato che in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “Il motivo è infondato per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 2119 c.c..
Questa Corte ha reiteratamente affermato (ex plurimis, Cass. nr. 13168/2015Cass. n. 19684/14,
Cass. n. 16864/06 e Cass. n. 16260/04) che la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e che ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.”
La Corte di Legittimità ha inoltre affermato (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 18/05/2012,
n. 7965) in merito alla giusta causa del licenziamento: “5.-I primi due motivi sono fondati, per le seguenti ragioni:
a) le nozioni di giusta causa del licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare, sono nozioni "elastiche", che la legge, per adeguare le normativa alle articolazioni e mutevolezze della realtà, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che le stesse disposizioni tacitamente richiamano;
b) tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici;
c) pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice del merito nell'applicare le clausole generali come quelle previste nell'art. 2119, o nell'art. 2106 cod. civ., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poichè l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla
7 disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca (Cass. 13 dicembre 2010, n.
25144; Cass. 25 ottobre 2011, n. 22129);
d) nel caso in esame la Corte territoriale, nel considerare insussistente, nella specie, la giusta causa del licenziamento ha omesso di prendere in considerazione gli orientamenti consolidati e condivisi di questa Corte, secondo cui l'attribuzione delle mansioni di cassiere è indice di un particolare livello di fiducia, da parte del datore di lavoro, cui deve corrispondere una particolare diligenza nello svolgimento dei corrispondenti compiti;
e) in questo ambito, la mancata emissione degli scontrini fiscali (anche in assenza di uno specifico obbligo legislativo in tal senso), che si traduce nella mancata registrazione dei corrispondenti incassi - pur potendo, già di per sè, integrare un comportamento di pericolo prodromico ad eventuali possibili appropriazioni indebite, da parte del cassiere - può costituire un comportamento idoneo a giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare ovvero un comportamento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ove, come nella specie, sia accertato e non contestato che oltre all'omessa scontrinazione vi siano stati degli ammanchi in cassa (la cui restituzione sia posta dal giudice a carico del lavoratore), a prescindere dalla relativa entità (Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1459; Cass. 18 settembre 2009, n. 20270);
f) anche, con riguardo all'elemento soggettivo della condotta, la Corte romana non ha considerato che lo I. non poteva non avere consapevolezza dell'esatta portata della propria condotta e detto specifico comportamento non può non essere considerato fatto connotato da colpa grave, anche se non era emerso un intento fraudolento (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2005, n. 5504);
g) tanto più che, diversamente da quanto affermato dal Giudice del merito, la preventiva affissione del codice disciplinare avrebbe dovuto essere considerata ininfluente, visto che la condotta posta in essere dal lavoratore è da considerare di per sè in contrasto con i fondamentali doveri connessi al rapporto di lavoro (del cassiere) e comunque contrario al cd. minimo etico per l'evidente disvalore dell'infrazione immediatamente percepibile dal lavoratore (Cass. 21 luglio 2011, n. 16061; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1926; Cass. 8 gennaio 2007, n. 56; Cass. 2 settembre 2004, n. 17763)…”
Nella fattispecie in esame il comportamento tenuto dal ricorrente deve essere valutato con riguardo alle mansioni di vice store manager espletate ed alle mansioni di cassiere espletate al momento dei fatti contestati e, dunque, nell'ambito di un'attività di natura contabile connotata da una specifica procedimentalizzazione, avente rilevanza per il datore di lavoro al fine di avere contezza del flusso di cassa, anche con rilievo pubblicistico nella misura in cui viene emesso lo scontrino.
La stessa attività è diretta, inoltre, ad assicurare all'azienda i proventi dell'attività esercitata di tal che richiede tra il datore di lavoro ed il lavoratore addetto alle casse la sussistenza di un rapporto fiduciario di livello elevato, tale da poter consentire al datore di lavoro di avere un costante affidamento nella diligenza del lavoratore nella riscossione di tutti i proventi dell'azienda.
Nel caso in esame la condotta accertata si connota per la sua gravità, in relazione alle specifiche mansioni di cassiere espletate dal ricorrente, ed è tale da costituire una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro lavorativo ed in particolare una lesione irrimediabile dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti.
Deve quindi concludersi che legittimamente la società resistente ha intimato il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in
€2.300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Aversa, li 25.3.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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