Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati Rita LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere relatore Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61900 del registro di segreteria, proposto da:
- AR AL nato a [...] il [...], (c.f.
[...]), residente in [...]alla via Pino Rucher n.5, già legale rappresentante della società cooperativa IC RL, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Arciuolo con indirizzo pec:
arciuolo.girolamo@avvocatifoggia.legalmail.it e MA IO Ciarambino con indirizzo pec:
ciarambino.marioantonio@avvocatifoggia.legalmail.it, presso i quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge SENT. 18/2026 contro
- Procura generale presso le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la PU, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- (Appellati)
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione PU n.
173/2024, pubblicata il 3 settembre 2024 e notificata il 5 settembre 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino, l’avv. Girolamo Arciuolo anche per delega dell’avv. MA IO Ciarambino, il Pubblico ministero d’udienza nella persona del VPG dott.ssa Adelisa Corsetti.
FATTO
1. Con la sentenza n. 173/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, la Sezione giurisdizionale per la regione PU condannava AR AL, quale legale rappresentante pro tempore della società IC RL, al pagamento della somma di € 392.240,00, oltre emolumenti accessori, in favore della Regione PU, a titolo di risarcimento del danno per l’indebita percezione di contributi pubblici, a valere sul FEP
(Fondo Europeo Pesca) 2007/2013, Misura 2.1.1.“Acquacoltura”.
Dichiarava inoltre inammissibile la chiamata in giudizio della IC RL per intervenuta estinzione della società, nonché la costituzione in giudizio del AR AL, nella qualità di socio della società estinta.
2. I fatti esposti in citazione sono i seguenti.
Con determina n. 227 del 24/02/2014 la Regione PU approvava il progetto n. 12/AC/12/PU, presentato dalla IC RL, per la messa in produzione di gambericoltura tramite l'installazione di Jersey e pedane in metallo, oltre alla esecuzione di lavori infrastrutturali quali scavi sabbiosi, posa in opera di basi prefabbricate amovibili e opere murarie.
ln data 16/09/2014 la ditta beneficiaria presentava una variante al progetto iniziale, con la quale chiedeva di variare il sito dove realizzare l'allevamento da località Scalo dei Saraceni nel Comune di MA a Porto Alti Fondali, sempre nello stesso Comune. Si avvaleva della concessione demaniale MAittima n. 13 del 10/07/2014 rilasciata dall’Autorità MAittima di MA (scadenza 31/12/2016). La variante prevedeva l'installazione di un apposito sistema flottante di gabbie galleggianti adeguatamente attrezzate per la conduzione dell'allevamento. La Regione PU, in data 29/10/2014, con verbale n. 20 approvava il nuovo progetto presentato in variante.
Con autocertificazione acquisita al prot. n. 5266 del 03.12.2015, il legale rappresentante della società "IC", odierno appellante, dichiarava la conclusione dei lavori avvenuta il 30.11.2015, come stabilito dal bando. Il AR, altresì, si impegnava a produrre la rendicontazione finale entro il 10.12.2015.
Con comunicazione prot. n. 5528 del 16.12.2015 la società cooperativa inviava la documentazione per il rendiconto finale.
ln data 14/04/2016 il nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza effettuava un sopralluogo, al termine del quale segnalava che i 4 flupsy erano privi di reti e di sistemi di ancoraggio al fondale.
Successivamente, in data 8.11.2016, l'Amministrazione disponeva il necessario controllo in loco, al fine di verificare l'effettiva realizzazione del progetto ed erogare il saldo, in caso di esito positivo.
Al termine dell’attività ispettiva risultava, tuttavia, che gli interventi posti in essere con i contributi pubblici non rispondevano a quelli ammessi a finanziamento; che il progetto non era stato ultimato alla data del 30.11.2015; che nella documentazione prodotta a dimostrazione delle spese sostenute risultavano erroneamente reiterate diverse voci di spesa.
Conseguentemente, la Regione con nota n. 1057 del 27.01.2017 comunicava l'avvio del procedimento di revoca del beneficio, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza erogate a titolo di I e II acconto, per un totale di €. 392.240,00, oltre interessi legali; con la determina n. 27 del 21/02/2017, inoltre, dichiarava la decadenza della società IC dai benefici e la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 10A del Bando e di tutte le norme che impongono obblighi al beneficiario.
Per tale vicenda era stato celebrato un giudizio penale presso il Tribunale di Foggia, nel quale la Regione si era costituita parte civile, giudizio definito in primo grado con la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Procura contabile, pertanto, ritenendo che i fatti innanzi richiamati avessero causato un danno erariale alla Regione PU, pari all’importo del contributo già erogato, e quindi pari a € 393.820,72, provvedeva a citare in giudizio la società beneficiaria del contributo in persona del legale rappresentante, nonché il AR AL in proprio.
3. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure, in via preliminare, dichiarava l’inammissibilità della citazione nei confronti della IC RL in relazione alla avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Sempre in via preliminare, dichiarava l’inammissibilità della costituzione del sig. AR a titolo di socio della IC, per mancanza di interesse a resistere nel presente giudizio; in proposito, i giudici evidenziavano che “ La costituzione in proprio è aderente alla chiamata in giudizio da parte della Procura regionale che addebita a costui, per la condotta tenuta all’epoca dei fatti in qualità di legale rappresentante della suddetta cooperativa, la responsabilità amministrativa per il danno finanziario fatto valere in giudizio.
La costituzione in giudizio in qualità di socio della società ormai estinta non è, invece, coerente con l’atto di citazione e con le conseguenze processuali derivanti dalla estinzione.”
Riguardo alla prescrizione, rigettava l’eccezione rilevando come nella fattispecie fosse configurabile l’occultamento doloso, sicché il dies a quo del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere ancorato al 27 gennaio 2017, data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del contributo. Conseguentemente, poiché il termine quinquennale è stato interrotto con la costituzione di parte civile avvenuta il 28.10.2021, l’azione proposta era da ritenersi tempestiva.
Nel merito, il Collegio di prime cure condivideva la prospettazione attorea e, quindi, affermava la responsabilità del AR, quale legale rappresentante pro tempore della società, condannandolo alla restituzione, in favore della Regione PU, della somma di €.
392.240,00 indebitamente percepita a titolo di acconto (I e II tranche),
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. Con atto notificato il 4 novembre 2024 e depositato il 21 dello stesso mese, ha proposto appello il sig. AR AL, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Arciuolo e MA IO Ciarambino, formulando i seguenti motivi di appello così rubricati:
4.1 Sul mancato completamento dei lavori alla data del 30.11.2015. Illegittimità della sentenza per omessa e/o errata interpretazione delle prove e in ordine alla corrispondenza degli esiti del sopralluogo della GdF del 14.04.2016, con quelli del verbale di controllo dei verificatori regionali dell’8.11.2016. Insussistenza”.
4.2 Ancora sulla mancata conclusione dei lavori relativamente alla realizzazione dell’impianto. Illegittimità della sentenza per motivazione contraddittoria e/o illogica. Necessità dell’ammissione di prove testimoniali.
4.3 Illegittimità della sentenza nella parte in cui assume che il postumo completamento dell’intervento non ha nemmeno rispettato le voci di costo riportate nel quadro economico della variante autorizzata sicché le stesse modalità di realizzazione del progetto sono differenti da quelle sottoposte alla preventiva valutazione della Regione. -
Violazione e falsa applicazione del Bando dell’art. 5 C).
4.4 Illegittimità della sentenza per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art.7A e art.10 della Prima Parte del Bando FEP 2007 – 2013, Misura 2.1 nella parte in cui prevede che
“L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa”.
4.5 Illegittimità della sentenza per violazione degli artt.9 e 10, prima parte del Bando FEP 2007 2013, misura 2.1, in combinato disposto con l'art. 8.1 del Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato dalla Regione PU, riferito ai FEP 2007. 2013 per le verifiche amministrative. Motivazione apparente;
4.6 Sulla prescrizione del danno erariale. Sussistenza.
Illegittimità della sentenza per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art.1, co. 2, della legge 20/1994.
L’appellante ha pertanto concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, in via preliminare, la declaratoria di prescrizione dell’azione contabile per il decorso del termine di legge.
Nel merito, il rigetto della domanda proposta dalla Procura regionale perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In via istruttoria, ha richiamato le richieste di prove testimoniali e documentali avanzate nel precedente grado di giudizio.
5. Con atto in data 18.11.2025 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo in primo luogo all’eccezione di prescrizione. Nel merito ha esaminato puntualmente i motivi di gravame ritenendoli infondati e condividendo l’iter argomentativo del primo giudice. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
6. All’odierna udienza, l’Avv. Arciuolo per l’appellante e il rappresentante della Procura generale hanno richiamato le rispettive argomentazioni, svolgendone i motivi e chiedendone l’accoglimento.
La causa è pertanto passata in decisione.
DIRITTO
I. Seguendo l’ordine di trattazione delineato dall’art. 101 del c.g.c.,
deve essere scrutinata in via preliminare al merito l’eccezione di prescrizione reiterata dall’appellante anche in questa sede, seppure come ultimo motivo di gravame.
Secondo la prospettazione difensiva, nella fattispecie non è ravvisabile alcun occultamento doloso del danno, in quanto l’appellante non avrebbe attestato falsamente la conclusione dei lavori alla data del 30.11.2015, come invece ritenuto dalla Procura contabile.
Sul punto assume, in primo luogo, la non attendibilità del sopralluogo effettuato dai sommozzatori della Guardia di Finanza in data 14.04.2016. Secondo la difesa, infatti, i militari avevano erroneamente svolto il controllo su quattro flupsy e non sulle quattro gabbie circolari galleggianti, oggetto del finanziamento. Inoltre, l’appellante oppone la non correttezza delle conclusioni cui sono giunti i funzionari regionali, all’atto della verifica in loco avvenuta in data 8 novembre 2016.
Costoro, infatti, nell’accertare il mancato completamento dell’impianto, non avrebbero tenuto in considerazione il ciclo produttivo della coltura ammessa a finanziamento (gambericoltura).
Secondo la prospettazione difensiva, dunque, l’impianto, alla data del 30.11.2015, era stato ultimato, come peraltro risulterebbe dal report dei militari intervenuti il 7 febbraio 2017.
Ciò precisato, non potendosi ravvisare l’occultamento doloso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente traslato l’esordio della prescrizione alla data dell’avvio del procedimento di revoca del contributo, dovendosi tale termine piuttosto ancorare alla data della comunicazione di ultimazione dei lavori. Secondo l’assunto difensivo, dunque, a decorrere da tale dichiarazione la Regione avrebbe dovuto attivare la procedura di verifica prevista dagli art.li 9 e 10 della prima parte del bando FDEP 2007-2013 -misura 2.1; da tale data e sino alla costituzione di parte civile della Regione nel processo penale, avvenuta il 28 ottobre 2021, sarebbe dunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo è inconferente e comunque infondato.
Innanzitutto, deve premettersi che, nel caso all’esame, poiché la condotta dannosa si è verificata nel 2015, non può trovare applicazione l’art. 66 del c.g.c., come statuito dall’allegato 3, art. 2 comma 2 al c.g.c.
secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice” (7 ottobre 2016).
Ne consegue che, nella fattispecie, devono essere applicati i principi generali in tema di prescrizione e di interruzione del decorso dei relativi termini (cfr., da ultimo, Sez. II app., sent. n. 233/2025).
Ciò precisato, nella materia della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Ebbene, per i motivi che saranno diffusamente articolati nel prosieguo, si ritiene che il AR, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, abbia occultato il danno attestando falsamente, con autocertificazione acquisita al protocollo della Regione al n. 5266 del 03.12.15, l’ultimazione dei lavori alla data del 30 novembre 2015.
Pertanto, nonostante i lavori non fossero ultimati; il AR ha fraudolentemente occultato il danno erariale originatosi a seguito del mancato completamento del programma finanziato nei termini previsti, a pena di decadenza, dall’art. 10A del bando.
Peraltro, nella vicenda in esame non solo vi è stato l’occultamento doloso, ma la dissimulazione del danno è stata realizzata con una condotta attiva da parte dell’odierno appellante, e cioè con una falsa autocertificazione.
Il dies a quo del termine prescrizionale deve, quindi, essere ancorato quantomeno alla data della verifica in loco svolta dai funzionari regionali il giorno 8 novembre 2016; solo a quella data, invero, vi è stato il pieno disvelamento del danno, non ritenendosi – per le considerazioni esposte innanzi - invece idoneo a evidenziare il mancato completamento del progetto il precedente sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 14 aprile 2016. Da tale data
(8.11.2016) e sino alla costituzione di parte civile della Regione nel processo penale, avvenuta con effetto interruttivo, come precisato dall’appellante, in data 28.10.2021, non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
In ogni caso, anche a volere, solo per ipotesi, condividere la prospettazione difensiva, ancorando il dies a quo alla data del 3.12.2015, coincidente con la dichiarazione di fine lavori (che avrebbe legittimato l’avvio delle verifiche della realizzazione del progetto da parte dell’Amministrazione) comunque la prescrizione non sarebbe decorsa.
Risulta dagli atti, infatti, che il relativo termine è stato innanzitutto interrotto con il decreto n. 27 del 27 gennaio 2017, notificato alla IC RL in data 23 febbraio 2017. Con tale decreto, infatti, la Regione PU non solo ha disposto la revoca totale del finanziamento, ma ha richiesto alla società beneficiaria la restituzione delle somme già erogate (I e II tranche del finanziamento) entro il termine di 90 giorni.
In proposito, si puntualizza che la capacità interruttiva del termine di prescrizione è data riscontrarsi in qualunque atto ricettizio che sia espressivo di un’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto debitore. L’atto, dunque, non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Cass. n. 24116/2016).
Non solo; il decorso della prescrizione è stato nuovamente interrotto, con effetti permanenti, con la costituzione di parte civile della Regione nel giudizio penale, avvenuta il 28.10.2021. Peraltro, è evidente che gli effetti interruttivi del termine prescrizionale si sono estesi anche al AR, obbligato solidalmente con la IC scarl, in ragione dell’art.
1310 del c.c. (vedi Sez. II app., sent. n. 137/2020; cfr., inoltre, Sez. II app., sent. n. 226/2025).
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, sicché il motivo di gravame deve essere respinto.
II. Passando al merito, si premette che tutti i profili di censura esposti dal AR a fondamento dell’atto di gravame non sono idonei a scalfire la correttezza delle conclusioni di condanna cui è giunto il Collegio pugliese.
III. Con il primo motivo l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata affermata la mancata conclusione del progetto ammesso a finanziamento alla data del 30.11.2015.
III.1 In proposito, con una prima articolazione difensiva, ha lamentato l’erronea interpretazione delle prove allegate dalla Procura regionale e, segnatamente, degli esiti del sopralluogo eseguito il 14.4.2016.
Secondo l’assunto difensivo, infatti, il Nucleo sommozzatori GdF avrebbe ispezionato un impianto diverso da quello ammesso a finanziamento. Sul punto, ha previamente precisato che i militari erano intervenuti senza avere avvertito l’amministratore o i collaboratori della società beneficiaria che le strutture produttive della IC RL in località Porto Alti Fondali in MA occupavano, complessivamente, una superficie di 129 mila metri quadri, equivalenti a 12,9 ettari; che all’interno dell’impianto produttivo erano collocate 64 vasche galleggianti con diametro di 20 metri ognuna e con una circonferenza di 63 metri destinate all’allevamento di spigole, orate, ombrine, che quattro di tali vasche erano destinate all’allevamento dei gamberi; che i quattro flupsy (Floating Upweller System), e cioè chiatte galleggianti lunghe circa 10 metri e larghe circa 5 metri, a cui fa riferimento la Guardia di Finanza non erano in realtà utilizzate per la coltivazione dei gamberi bensì erano utilizzate dalla IC per il preingrasso dei molluschi bivalvi, la cui produzione era, tuttavia, realizzata nella concessione del Lago di Varano nel territorio del Comune di Ischitella.
Tali premesse, secondo la difesa, inducono a ritenere che per errore i finanzieri, privi anche dell’aiuto del rappresentante legale della società, avevano svolto il controllo su altra struttura produttiva. A sostegno di ciò, rilevano altresì che nel report del 14 aprile 2016 si fa riferimento a nr 4 flupsy privi di reti interne e di sistemi di ancoraggio al fondale, sebbene l’impianto finanziato avesse a oggetto 4 gabbie circolari e non i flupsy.
Questa prima prospettazione difensiva è irrilevante ai fini di una riforma del capo della sentenza che ha accertato la mancata conclusione del progetto finanziato alla data del 30.11.2015.
Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare che, anche a volere seguire la tesi della difesa, che considera il sopralluogo effettuato dai finanzieri in data 14.04.2016 non idoneo a dimostrare l’effettiva completa esecuzione del progetto finanziato, per il non chiaro riferimento ai flupsy piuttosto che alle gabbie galleggianti, va tuttavia rilevato, con valore determinante, che la successiva verifica compiuta da personale regionale in data 8.11.2016, e quindi a distanza di un anno dal termine indicato nel bando per la conclusione del progetto finanziato, ha accertato comunque l’incompiutezza del progetto, avendo i verificatori dichiarato di avere rinvenuto quattro gabbie galleggianti, di cui però solo una armata, e cioè dotata di rete. Sarà solo all’atto del successivo sopralluogo dei finanzieri, avvenuto il 9.02.2017, che verranno riscontrate le quattro gabbie dotate di reti, e quindi in piena attività, e tutto ciò comprova – come condivisibilmente affermato dal primo giudice - la realizzazione progressiva del progetto, che senz’altro, alla data dichiarata dal AR, del 30.11.2015, non era affatto ultimato.
Peraltro, il controllo in loco dei verificatori regionali era stato svolto alla presenza del Sig. AL AR (si veda pag. 2 del verbale). Tanto si precisa anche al fine di escludere che la sentenza di prime cure sia affetta da violazione dell’art. 8.1 del Manuale delle Procedure e dei controlli, come eccepito al terzo motivo di gravame.
In definitiva il motivo è infondato, atteso che, a prescindere da ogni considerazione sull’attendibilità del report elaborato all’esito del controllo del 14.4.2016, comunque, nel mese di novembre 2016, i funzionari regionali con una ispezione in loco e alla presenza del AR avevano rilevato che ancora tre delle gabbie erano prive di reti.
III.2 A non diversa conclusione si addiviene esaminando l’ulteriore prospettazione difensiva (cfr. punto 1 sub2 dell’atto d’appello) con cui l’appellante afferma che, alla data del 7.2.2017, e, nello specifico, dal report dei militari intervenuti, risulterebbe inequivocabilmente che la IC RL aveva realizzato il progetto di gambericoltura, avendo i militari accertato la realizzazione delle gabbie flottanti oltreché l’acquisto di tutte le attrezzature previste per la realizzazione del progetto. Invero, come già precisato nel paragrafo che precede, l’avere i militari attestato la presenza delle quattro gabbie dotate di reti solo nel sopralluogo del febbraio 2017 (e tenuto conto che nel sopralluogo del novembre 2016 era stata riscontrata la presenza di una sola gabbia armata) conferma che alla data dichiarata dal AR, e cioè il 30.11.2015, il progetto non era stato compiutamente realizzato.
Né può assumere valore esimente la circostanza del successivo completamento del progetto, derivando l’antigiuridicità delle condotte qui in rilievo dalla sostanziale violazione delle condizionalità imposte dalla normativa europea, quale recepita nel bando di finanziamento.
Come sovente ribadito dalla giurisprudenza contabile, l’erogazione del finanziamento pubblico rappresenta lo strumento attraverso cui l’Amministrazione intende perseguire un interesse collettivo, ancorché sotto forma di ausilio alle attività imprenditoriali e produttive private. Ne consegue che il privato che ottiene il finanziamento è tenuto all’osservanza di puntuali doveri che involgono non solo la fase della domanda, ma anche quella della gestione dei fondi. In altri termini, il beneficiario del contributo è tenuto a realizzare il programma secondo le modalità indicate in sede di ammissione al contributo, o in base alle variazioni comunicate alle autorità competenti, ed entro il termine fissato dal programma.
Diversamente, si verifica uno sviamento delle risorse pubbliche con conseguente danno erariale.
Tornando alla fattispecie, dunque, nel bando era stato previsto come termine ultimo per il completamento del programma finanziato il 31 ottobre 2015, poi prorogato al 30 novembre 2015, sicché la circostanza che alla data del 7 febbraio 2017, quindi oltre quindici mesi dal termine indicato nel bando, l’impianto fosse funzionante è del tutto priva di rilievo ai fini di elidere la statuizione di condanna dell’appellante.
A ciò si aggiunga che il verbale relativo all’accertamento svolto dalla GdF nel mese di febbraio 2017 non fa alcun riferimento al funzionamento dell’impianto secondo le modalità indicate nel programma finanziato, come chiaramente indicato dal collegio di prime cure al par. 6b), la cui motivazione in proposito si condivide pienamente.
In ogni caso, si ribadisce, l’accertamento del febbraio 2017 circa il completamento postumo dell’intervento non è idoneo a revocare la correttezza della statuizione di mancata ultimazione dei lavori alla data del 30.11.2015 e dunque la non veridicità della dichiarazione del
AR.
III.3 Con una terza argomentazione, veicolata sempre nel primo motivo
(punto 1.3), l’appellante si duole che la Corte non abbia “inteso ammettere le prove testimoniali richieste dalla difesa dell'appellante, limitandosi a fare acriticamente proprie le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza e riproposte dalla Procura Territoriale nell’atto di citazione”. Secondo la prospettazione difensiva il supplemento istruttorio sarebbe stato necessario proprio in considerazione della complessità delle questioni tecniche che gravitano intorno alla coltura dei gamberi. Nello specifico, l’appellante puntualizza che secondo il ciclo che caratterizza tale tipologia produttiva, al momento della prima semina di prodotto, gli animali che hanno dimensioni piccolissime vengono riposti un una sola gabbia.
Con l’accrescimento vengono poi spostati nelle altre vasche, nel frattempo armate. Secondo l’assunto difensivo, dunque, le gabbie verrebbero armate solo al momento in cui devono essere impiegate; e per tale ragione sarebbe stato necessario l’espletamento delle prove testimoniali richieste nella memoria di costituzione, per poter sconfessare le conclusioni cui sono giunti i funzionari regionali.
Anche tale articolazione difensiva, seppure suggestiva, si pone in contrasto con le risultanze probatorie agli atti.
In primo luogo, una tale cadenza temporale nel ciclo produttivo avrebbe dovuto essere esplicitata nel programma ammesso al finanziamento.
In secondo luogo, i funzionari regionali hanno svolto la verifica a distanza di un anno dal temine del 30.11.2015, sicché l’impianto avrebbe dovuto essere già a regime. Non solo; nell’unica gabbia armata i funzionari regionali hanno rinvenuto spigole e avannotti e non le post-larve dei gamberi, sicché anche sotto tale profilo l’assunto difensivo è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, correttamente i giudici di prime cure non hanno ammesso la prova testimoniale, non emergendo dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti richiesti, peraltro su circostanze che non risultano rilevanti ai fini della decisione.
IV. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il postumo completamento dell’intervento non abbia neanche rispettato le voci di costo riportate nel quadro economico della variante autorizzata, riscontrando la fondatezza della prospettazione attorea anche sotto tale profilo.
Ebbene, prima di procedere alla disamina delle plurime articolazioni difensive formulate al riguardo, si deve puntualizzare che tale censura, anche ove in astratto fosse fondata, non sarebbe idonea ad annullare la declaratoria di responsabilità del AR.
Il giudice di primo grado, infatti, ha giustificato la statuizione di responsabilità dell’odierno appellante sulla base di una duplice e autonoma ratio decidendi: il mancato completamento del programma nei termini previsti dal bando e il mancato rispetto delle voci di costo riportate nel quadro economico della variante autorizzata.
Ne consegue che la reiezione del precedente motivo di gravame è da sola sufficiente a confermare la statuizione di responsabilità del
AR.
In ogni caso, anche la censura all’esame è infondata.
IV.1 Con una prima argomentazione, il AR ha lamentato l’erroneità del capo 6.b) della sentenza, nella parte in cui i giudici hanno contestato la spesa relativa all’impianto oleodinamico idropulente, rendicontato con la fattura n. 36/2015, oltreché con la fattura pro-forma della MA AQ D.o.o. n. 15/2015 e la spesa di € 24.000, avente a oggetto “fornitura attrezzature per la raccolta di prodotti ittici”
rendicontata sia con la fattura n. 10 del 15.10.2015 che con la fattura pro forma n.15/2015 innanzi richiamata.
Con riferimento alla prima spesa, secondo l’assunto difensivo, l’erroneità della statuizione scaturirebbe dal fatto che “la fornitura e posa in opera dell’impianto lava reti indicata nella fattura 15/15 del 07.03.2015 ditta MA AQ OO (doc.14 prod del 14.06.2023) alla lettera b) non è associata alla sua realizzazione sopra una imbarcazione. Probabilmente la Corte è stata indotta in errore dalla lettura della lettera a) della medesima fattura in cui viene indicato che la ditta MA AQ d.o.o, dopo aver elencato le attrezzature fornite per la realizzazione delle gabbie, menziona l’utilizzo di una “motonave”
come mezzo usato dalla medesima per la posa in opera di tali attrezzature” (pag. 16 dell’atto d’appello).
Ebbene, tale censura non è idonea a scalfire la correttezza della statuizione decisoria. Si legge in sentenza, infatti, che nel quadro economico del programma ammesso a finanziamento, e nello specifico con la variante approvata con verbale n. 20 in data 29/10/2014, alla voce “impianto di idropulitrice collegata a barca di superficie per la gestione del controllo della struttura di allevamento subacquea, compreso il motore ausiliario sull'imbarcazione di superficie” non era previsto alcun costo; diversamente era indicata la somma di € 55.000 alla successiva voce “impianto per il lavaggio delle particolari reti”.
Ciò ha indotto, giustamente, i primi giudici a ritenere che <<la variante non prevedeva alcun costo per attrezzare una barca con un impianto di idropulitrice ma che l’impianto per il lavaggio delle reti andasse installato in altro luogo>> (pag. 23 della sentenza); inoltre, che <<
l’impianto oleodinamico idropulente asservito ad impianto di acquacoltura (come si legge nella fattura n. 36 del 27.10.2015 della MAine, anch’essa oggetto di rendicontazione finale, è stato realizzato su un’imbarcazione non della IC scarl bensì dell’altra società OR SR (facente capo sempre al AR)>>.
Dunque, gli interventi relativi all’idropulitrice non solo non erano previsti nel progetto di variante, ma sono stati realizzati su una motopesca “La MAistella”, non in dotazione della società titolare del progetto in esame ma a un’altra società, la “OR SR”. Si tratta, pertanto, di una spesa inammissibile in ragione dell’art. 55 del Reg. CE 1198/2006 e del manuale delle procedure e dei controlli dell’Organismo Intermedio della Regione PU PO FEP 2007/2013, secondo cui la spesa, per essere considerata ammissibile, deve riferirsi al programma finanziato.
Riguardo, invece, alla duplicazione della spesa di € 24.000, la difesa assume che si tratterebbe di importi aventi a oggetto una diversa fornitura.
Anche tale assunto non può trovare accoglimento, in quanto non è supportato da alcun riscontro probatorio. Entrambe le fatture rendicontate, sia la n. 10/2015 della ditta Nautica Italia che la n. 15/15 della MA AQ D.o.o., infatti, hanno a oggetto “fornitura attrezzature per la raccolta di prodotti ittici per un importo di € 24.000,00”, senza che in alcuna delle due fatture siano indicate le attrezzature oggetto della fornitura né la quantità. La spesa, pertanto, oltre alla illegittima duplicazione, è altresì inammissibile in considerazione della genericità dell’oggetto. Proprio al fine di evitare possibili duplicazioni di spesa, infatti, l’art. 7 comma 7.1 del bando richiede che le fatture, per essere riconosciute, debbano contenere la specifica indicazione di quanto acquistato al fine di accertarne l’inequivoca riconducibilità alla spesa ammessa a finanziamento.
IV.2 Con una seconda doglianza, l’appellante ha rilevato che i lavori di ammodernamento svolti sulla imbarcazione MAis LA sarebbero stati valutati funzionali al progetto finanziato dai verificatori regionali che avevano eseguito il controllo finalizzato alla erogazione della II tranche. Ha richiamato, pertanto, l’art. 5 c) del bando, ai sensi del quale
“le varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione “potranno” comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l’eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso”. Ne conseguirebbe, sempre secondo la prospettazione difensiva, che allorché l’organo di controllo pone il timbro di annullo su una fattura, come nella fattispecie, la relativa spesa viene ritenuta funzionale rispetto al progetto finanziato.
L’allegazione difensiva non è condivisa.
In primo luogo, si esclude che i lavori di ammodernamento della imbarcazione MAis LA, non previsti dal progetto, possano costituire un adattamento tecnico, come invocato dall’appellante. L’art. 5 richiamato, infatti, precisa che gli adattamenti tecnici “consistono nella sostituzione di impianti, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti”. In secondo luogo, si condivide quanto argomentato sul punto dal Procuratore generale, che nelle proprie conclusioni ha ritenuto la censura infondata e comunque “frutto di una interpretazione elastica delle norme del bando”.
Inconferente, dunque, è il richiamo alla lettera C) dell’art. 5 del Bando, dal momento che l’Amministrazione concedente ha ritenuto di revocare la spesa ammessa a finanziamento proprio in considerazione di tale disposizione che prevede, appunto, la possibilità di revoca.
In sostanza, a prescindere dalla condotta dei verificatori di I livello, che comunque non ha potuto ingenerare il legittimo affidamento del AR per i motivi che saranno esaminati al punto IV, è indubbio che la spesa in esame non era prevista nel quadro economico e, in quanto tale, non poteva essere ammessa a rimborso.
IV.3 Parimenti non corretta è l’ulteriore allegazione difensiva formulata dall’appellante al punto sub 2.1), fondata sull’asserita violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 della prima parte del Bando FEP 2007 – 2013, Misura 2.1, nella parte in cui prevedono che “L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa”, e che “Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
-per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti; - per difformità del progetto o per esito negativo del controllo”.
Sul punto la difesa ha puntualizzato che, pur volendo considerare inammissibili le spese oggetto di esame alla voce 6b) della sentenza, la pronuncia sarebbe comunque errata in quanto, al più, l’esclusione di quelle spese avrebbe potuto comportare la revoca parziale con riduzione del finanziamento.
La prospettazione è infondata.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni del bando emerge che il limite del 50% della spesa totale del progetto è riferito alle ipotesi di varianti non autorizzate, che non pregiudicano la realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti, mentre la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti e le difformità del progetto o l’esito negativo del controllo determinano, invece, la revoca del contributo pubblico.
Sicché le disposizioni richiamate non sono applicabili alla fattispecie.
In ogni caso, si deve evidenziare che tutta la documentazione di spesa esaminata dai funzionari regionali in occasione del controllo in loco del 8.11.2016 è stata redatta non seguendo i criteri indicati all’art. 7, comma 7 n.1) del Bando, a mente del quale, si ripete, le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione di quanto acquistato e devono essere riconducibili in modo inequivocabile a quanto previsto dal progetto approvato dopo la variante. Ove non sia possibile evincere tale univoco collegamento, la spesa sostenuta deve essere esclusa in quanto ritenuta inammissibile dal Bando della misura IV.3.1 Con riferimento agli interventi effettuati, quanto alla fattura n. 75 del 28/07/2015 della società Nuova Covis Srl, relativa alla fornitura di tubolari e lamiere di acciaio per la motopesca "MAis LA", si osserva che essa non specifica a quale uso sia destinata. I tubolari, peraltro, sono anche richiamati nella fattura a saldo n. 36 del 27/10/2015 della ditta "2M MAine Srl" che li indica come utilizzati per creare la presa a mare dell'impianto idropulente da installare su motopesca.
IV.3.2 Quanto alla fattura n. 558/02/15-1 del 2.06.2015 della ditta Drnisplast d.d., avente a oggetto la fornitura della rete galleggiante delle gabbie di allevamento costituita da tubi in PEHD PE 80 diametro 2 e 50 mm, tubi in PEHD PE 100 diametro 110 mm e piedini in PEHD7, secondo i funzionari regionali i quantitativi delle singole forniture indicate nella fattura sono notevolmente superiori a quelle necessarie per assemblare quattro gabbie galleggianti di circonferenza di metri 63.
Peraltro, il costo indicato in fattura è complessivo per l'intera fornitura e non consente di determinare i costi dei singoli componenti.
IV.3.3 La fattura n. 10 del 15/10/2015 della ditta "Nautica Italia" società cooperativa riguarda la fornitura di attrezzature per la raccolta di prodotti ittici per un importo di € 24.000,00. I funzionari regionali hanno evidenziato che la stessa fornitura, per lo stesso importo, è stata fatta anche dalla ditta "MA AQ d.o.o." come indicato nella fattura pro forma n. 15/2015. Anche volendo aderire alle deduzioni circa la differente destinazione delle attrezzature, in ambedue le forniture non sono specificate le attrezzature oggetto della fornitura né la quantità.
Tale ultima fattura pro-forma, infatti, alla lettera c) indica “Attrezzature di raccolta dei prodotti ittici”.
Per tali motivi, e per le ulteriori incongruenze ben evidenziate nella comunicazione degli esiti del controllo in loco del 8.11.2016 al paragrafo “Evidenziato”, pienamente condivise da questo Collegio e che qui s’intendono integralmente richiamate, i funzionari hanno concluso affermando che l’ammontare della spesa sostenuta, risultata idoneamente documentata ai fini della liquidazione del beneficio, è inferiore al 50%.
Sicché anche tale prospettazione difensiva è da ritenersi infondata.
V. Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante ha censurato la sentenza per violazione degli art. 9 e 10, prima parte del Bando FEP 2007/2013, misura 2.1, in combinato disposto con l'art. 8.1 del Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato dalla Regione PU, riferito ai FEP 2007. 2013 per le verifiche amministrative. Ha altresì dedotto il vizio di motivazione per motivazione apparente.
Nello specifico, ha affermato che la Sezione territoriale avrebbe omesso ogni valutazione e decisione sulla questione posta in ordine alla legittimità/illegittimità dei controlli svolti dai verificatori del 8.11.2016, lamentando che l’esito di dette verifiche era differente rispetto a quello dei controlli effettuati in occasione dell’erogazione dei precedenti acconti sul finanziamento.
La censura è infondata.
La Corte territoriale, infatti, ha correttamente respinto dette allegazioni difensive motivando, alle pag. 25 e 26 che “l’eventuale discrasia tra l’esito dei controlli effettuati in sede di erogazione degli acconti e quelli effettuati a verifica della corretta esecuzione dell’intervento non giustifica le criticità circa il mancato completamento del progetto rilevate al momento di tali controlli successivi ma, al più, potrebbe comportare una concorrente responsabilità sussidiaria per carente vigilanza in capo ai soggetti che hanno permesso l’erogazione degli acconti senza effettuare le verifiche dovute: situazione, però, non prospettata dal requirente contabile”.
La difesa del signor AR sostiene, in particolare, che se la Procura territoriale avesse promosso l’azione contabile anche nei confronti dei funzionari regionali procedenti, che con la loro azione hanno ingenerato il legittimo affidamento della società beneficiaria circa la correttezza del proprio operato, avrebbe potuto emergere la totale assenza di responsabilità contabile dell’odierno appellante e quella esclusiva dei funzionari regionali.
L’assunto è palesemente infondato, considerato che non può ammettersi un preteso “legittimo affidamento” del CARIGLIA, ben consapevole dell’illiceità del proprio comportamento, il quale ha dichiarato falsamente l’ultimazione dei lavori al 30.11.2015, con intento chiaramente fraudolento e decettivo nei confronti dell’amministrazione.
Comunque, anche ove fosse ipotizzabile una responsabilità dei funzionari regionali verificatori, questi potrebbero essere chiamati a rispondere del danno erariale solo in via sussidiaria.
Consegue che l’odierno appellante, che sarebbe, comunque, tenuto a rispondere integralmente e in via principale del suddetto danno, difetta totalmente di interesse all’accoglimento di tale censura.
VI. Infine, si ribadisce che non è meritevole di accoglimento la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, come articolate nell’atto d’appello, in quanto – come già innanzi anticipato - dagli atti di causa non emergono elementi di dubbio tali da determinare la necessità degli approfondimenti richiesti, peraltro anche su circostanze che non risultano rilevanti ai fini della decisione.
VII. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l’appello, con conseguente integrale conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dal signor
AL AR.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’appellante ai sensi dell’art.
31 c.g.c. e vanno liquidate nella misura di € 192,00
(CENTONOVANTADUE/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
SENT. 18/2026 Il giudice estensore il Presidente Dott.ssa Ida Contino Dott.ssa Rita Loreto Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente Depositato in Segreteria il P. Il Dirigente
(dr. Massimo Biagi)
Firmato Digitalmente SENT. 18/2026 20 GENNAIO 2026 Il Funzionario Preposto CI BI