Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 18
CCONTI
Sentenza 3 settembre 2024
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato completamento dei lavori alla data prevista

    La Corte ritiene provato che il progetto non fosse ultimato alla data prevista, basandosi sui verbali di verifica regionali e sul fatto che solo successivamente le gabbie erano dotate di reti. La falsa autocertificazione di completamento dei lavori è considerata occultamento doloso del danno.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle voci di costo autorizzate

    La Corte conferma la condanna anche su questo punto, ritenendo che le spese per l'impianto oleodinamico non fossero previste nel progetto di variante e fossero state realizzate su un'imbarcazione non di proprietà della società beneficiaria. Inoltre, la duplicazione della spesa per attrezzature di raccolta è considerata inammissibile per genericità e mancanza di specifica indicazione.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sul completamento del progetto e sulla revoca del contributo

    La Corte respinge tale interpretazione, distinguendo tra le ipotesi di revoca parziale (varianti non autorizzate che non pregiudicano il progetto) e revoca totale (mancata realizzazione del progetto nei termini, difformità, esito negativo del controllo). Le irregolarità riscontrate rientrano in quest'ultima categoria.

  • Rigettato
    Illegittimità dei controlli e motivazione apparente

    La Corte ritiene che eventuali discrasie nei controlli non giustifichino il mancato completamento del progetto e che la responsabilità dell'appellante sia principale e non sussidiaria. Si esclude inoltre la configurabilità di un 'legittimo affidamento' dell'appellante, consapevole dell'illiceità del proprio comportamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del danno erariale

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che vi sia stato occultamento doloso tramite falsa autocertificazione. Il dies a quo del termine prescrizionale è ancorato alla data della verifica regionale (8.11.2016), data in cui vi è stato il pieno disvelamento del danno. La prescrizione è stata interrotta dalla revoca del contributo (27.01.2017) e dalla costituzione di parte civile nel processo penale (28.10.2021). Si esclude l'applicabilità dell'art. 66 c.g.c. per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 18
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo