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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1129/2023 del 15
dicembre 2022 del Giudice di pace di Montecorvino Rovella, iscritto al n.
1953/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Vincenzo De Donato (c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Montecorvino Pugliano, alla via G. Verdi n. 35
-appellante-
E
(p. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maria Napoliello (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso la Casa C.F._3
Comunale, sita in , alla via Alfani n. 52 Controparte_1
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 14 maggio 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella il
[...]
, deducendo che “… il giorno 20/07/2019, alle ore 18:00 Controparte_1
circa … nel mentre procedeva a bordo della propria autovettura BMW tg.
FK522WJ sulla strada che collega Via Magellano con l'ingresso dell'aeroporto
Salerno Costa D'Amalfi nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA),
e precisamente giunto all'ingresso dei VV.FF. del servizio antincendio
dell'aeroporto, si infossava con la ruota anteriore destra in una profonda buca
presente sul manto stradale e precisamente sul margine destro della
carreggiata” (così la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, a pagina
1). L'attore precisò che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnali di pericolo e, inquadrata la vicenda nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., chiese la condanna dell'ente comunale convenuto a pagargli € 1.100,0, equivalente pecuniario dei danni al veicolo.
Nel contraddittorio del , che contestò Controparte_1
ogni addebito, la causa fu istruita dall'adito giudice con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testimoni, quindi decisa con la sentenza n. 1129/2023.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 1129/2023, pronunciata il 15 dicembre 2022 e resa pubblica il 13 novembre 2023, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella,
osservò che “Dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni
testimoniali, il sinistro oggetto di disamina si verifica su un tratto stradale che
pag. 2/10 appare rettilineo e non privo di dissesti, peraltro in pieno giorno e in piena
estate; alcun elemento probatorio emerge sulla velocità tenuta dal veicolo
condotto da parte attrice e, pertanto, non è dato sapere con certezza se
effettivamente la condotta di guida (considerato anche il modello e l'altezza e
l'altezza da terra della BMW) sia stata prudente e adeguata alle condizioni della
strada in modo che, impiegando l'ordinaria diligenza, il conducente avrebbe
potuto evitare il danno o l'aggravamento dello stesso: di conseguenza, abbia
logico presumere che il conducente abbia tenuto una condotta imprudente,
interrompendo, quindi, il nesso causale tra la cosa custodita (la strada
dissestata) e l'evento di danno (l'impatto nella buca). L'evento oggetto di
disamina risulta, dal coacervo probatorio, conseguenza esclusiva della condotta
del conducente del veicolo che, o per superamento dei limiti di velocità, o per
distrazione, impatta nella buca in questione e danneggia l'autovettura, buca
che, per le dimensioni alquanto notevoli, per la visibilità e per le ragioni sopra
esposte, “non” costituisce un'insidia stradale”; quindi concluse per il rigetto delle domande di , compensando per intero tra le parti le spese Parte_2
del giudizio e ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 6 marzo 2024 impugnò Parte_1
detta decisione innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'omessa nonché errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio, che, a suo dire, aveva confermato l'esclusiva responsabilità del nel Controparte_2
determinismo dell'incidente. L'appellante, quindi, chiese: “– In via principale e
pag. 3/10 nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1129/2023 RG 567/2020 resa dal
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella in persona del Giudice dott.ssa
ANSALONE Cesarina in data 15 dicembre 2022 e pubblicata in data
13.11.2023, e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado precisamente la condanna del convenuto – appellato al
pagamento della somma risarcitoria pari ad euro 1.100,00= o somma che si
riterrà equa per l'auto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
– Condanna delle spese di CTU pari ad euro 500,00= anticipate dall'attore; -
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA con attribuzione come per legge relativi di entrambi i gradi di
giudizio”.
Costituendosi con comparsa del 1° aprile 2025, il
[...]
, eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il Controparte_1
giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie;
quindi, chiese: “… rigettare l'avversa domanda di riforma della
sentenza n. 1129/2023 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, poiché
improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, confermando detta
pronuncia; con il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2 aprile 2025,
celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
pag. 4/10 L'appellante lamenta l'erroneità della motivazione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, in particolare si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie, delle quali reclama una diversa valutazione.
Ma l'impugnazione non merita accoglimento, dovendosi in definitiva confermare la conclusione del primo giudice, laddove, nel dichiarare la visibilità
della buca, ha ricondotto la causalità dell'evento lesivo alla condotta dell'automobilista, la cui imprudenza ha interrotto il nesso causale tra la cosa nella custodia dell'ente territoriale e l'evento di danno.
Non persuade la tesi dell'appellante sulla non avvistabilità della buca perché posta in un tratto di strada curvilineo, tesi perorata solo in questo grado di giudizio, nulla avendo sul punto dedotto l'attore in prime cure, e non adeguatamente confermata dal materiale istruttorio. Se, invero, il Rapporto
d'incidente stradale n. 121/19 della Polizia Municipale di Controparte_1
del 20 luglio 2019, redatto nell'immediatezza del sinistro, non descrive il tratto di strada, al pari della successiva Relazione del 22 luglio 2019 dei degli stessi vigili urbani (in prod. att.), dei testimoni escussi il solo ha fatto Testimone_1
riferimento a una curva, ma precedente la posizione della buca (“Ricordo che
nell'affrontare un poco dopo la curva vi era la buca”): le fotografie versate in atti dallo stesso attore, invece, rappresentano la buca in un tratto di strada rettilineo.
La documentazione fotografica, poi, conferma quanto riportato dai vigili urbani circa le caratteristiche della buca (“di circa cm 40 di larghezza e di cm 8
di profondità”: così nella citata Relazione), di grosse dimensioni, per larghezza e profondità, e chiaramente avvistabile, anche a distanza, da un automobilista pag. 5/10 ordinariamente diligente, considerando non solo quelle caratteristiche oggettive,
ma anche le condizioni storiche (pomeriggio di un giorno di luglio, in condizioni di piena illuminazione solare e assenza di pioggia). La visibilità della buca,
quindi la prevedibilità del pericoloso ostacolo, non può ritenersi impedita dalla presenza di “immondizia”, riferita dal teste non in quantità tale da Tes_1
occultarla completamente (il che sarebbe stato ben difficile in considerazione delle sue grosse dimensioni): in ogni caso, le fotografie allegate alla produzione dell'attore documentano l'assenza nella buca di carta o altri oggetti tali da impedirne la percezione.
Non conforta la pretesa attrice l'affermazione della impossibilità di evitare l'ostacolo, posto sul margine destro della carreggiata nel senso di marcia dell'attore, per la presenza, sull'opposta corsia, di altri veicoli, posto che tale considerazione, per un verso, avvalora la tesi dell'avvistamento della buca (ché
altrimenti non sarebbe stata avvertita l'urgenza di spostarsi verso il centro della strada e d'impegnare l'opposta corsia) e, per altro verso, la doverosità della manovra alternativa dell'arresto della marcia.
Neppure giova all'appellante che la buca non fosse segnalata e fosse “la
sola esistente su una strada di primaria importanza” (così a pagina 6
dell'impugnazione), non solo perché tale ultima affermazione è smentita dal teste , addotto dallo stesso attore, il quale ha riferito che Testimone_2
“in quasi tutte le strade vi sono buche”, ma rilevando ai fini di causa l'agevole visibilità di quell'ostacolo e le buone condizioni della strada non esimendo l'automobilista dal dovere di ispezionarla continuamente, proprio per avvistare tempestivamente eventuali pericoli.
pag. 6/10 Irrilevante, infine, è la conferma dei vigili urbani e del consulente tecnico d'ufficio della riferibilità dei danni accertati sull'autovettura dell'attore all'impatto con una buca, attenendo tali valutazioni al danno conseguenza.
Tanto premesso in punto di fatto, va rammentato che, quantunque la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c. – di natura oggettiva, fondata nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi – presupponga unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, e sebbene l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinda dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richieda soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, anche la condotta del danneggiato,
che entri in interazione con la cosa, può incidere causalmente sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1,
richiedendosi al giudice una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca pag. 7/10 un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ordinanze nn. 2479, 2480, 2482 del 2018 e n.
30394 del 2023). L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone unicamente la sua natura colposa,
non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile (si vedano ex multis Cass. ordinanza n.
14228 del 2023 e sentenza n. 2376 del 2024).
In tale prospettiva, l'addebito da muovere all'attore attiene alla mancata adozione della condotta doverosa, consistenti nel mancato avvistamento della buca, chiaramente visibile, o nella omissione della doverosa manovra di arresto del veicolo, almeno fino all'incrocio con altre vetture, e di aggiramento dell'ostacolo: e tale comportamento deve ritenersi avere interrotto il nesso causale tra la cose nella custodia dell'ente locale e l'evento di danno,
riconducibile, sotto il profilo causale, unicamente alla condotta del danneggiato,
che integra il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
La decisione del giudice di primo grado, quindi, così precisata, va confermata e l'appello va respinto.
5.- Le spese.
5.1. - Al rigetto dell'appello, segue, in applicazione della regola della soccombenza, dettata dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 131.00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase di trattazione ed €
pag. 8/10 100,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo.
5.2. – Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di pace di Montecorvino Rovella n. 1129/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in complessivi € 511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 9/10 quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 11 aprile 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1129/2023 del 15
dicembre 2022 del Giudice di pace di Montecorvino Rovella, iscritto al n.
1953/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Vincenzo De Donato (c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Montecorvino Pugliano, alla via G. Verdi n. 35
-appellante-
E
(p. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maria Napoliello (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso la Casa C.F._3
Comunale, sita in , alla via Alfani n. 52 Controparte_1
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 14 maggio 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella il
[...]
, deducendo che “… il giorno 20/07/2019, alle ore 18:00 Controparte_1
circa … nel mentre procedeva a bordo della propria autovettura BMW tg.
FK522WJ sulla strada che collega Via Magellano con l'ingresso dell'aeroporto
Salerno Costa D'Amalfi nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA),
e precisamente giunto all'ingresso dei VV.FF. del servizio antincendio
dell'aeroporto, si infossava con la ruota anteriore destra in una profonda buca
presente sul manto stradale e precisamente sul margine destro della
carreggiata” (così la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, a pagina
1). L'attore precisò che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnali di pericolo e, inquadrata la vicenda nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., chiese la condanna dell'ente comunale convenuto a pagargli € 1.100,0, equivalente pecuniario dei danni al veicolo.
Nel contraddittorio del , che contestò Controparte_1
ogni addebito, la causa fu istruita dall'adito giudice con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testimoni, quindi decisa con la sentenza n. 1129/2023.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 1129/2023, pronunciata il 15 dicembre 2022 e resa pubblica il 13 novembre 2023, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella,
osservò che “Dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni
testimoniali, il sinistro oggetto di disamina si verifica su un tratto stradale che
pag. 2/10 appare rettilineo e non privo di dissesti, peraltro in pieno giorno e in piena
estate; alcun elemento probatorio emerge sulla velocità tenuta dal veicolo
condotto da parte attrice e, pertanto, non è dato sapere con certezza se
effettivamente la condotta di guida (considerato anche il modello e l'altezza e
l'altezza da terra della BMW) sia stata prudente e adeguata alle condizioni della
strada in modo che, impiegando l'ordinaria diligenza, il conducente avrebbe
potuto evitare il danno o l'aggravamento dello stesso: di conseguenza, abbia
logico presumere che il conducente abbia tenuto una condotta imprudente,
interrompendo, quindi, il nesso causale tra la cosa custodita (la strada
dissestata) e l'evento di danno (l'impatto nella buca). L'evento oggetto di
disamina risulta, dal coacervo probatorio, conseguenza esclusiva della condotta
del conducente del veicolo che, o per superamento dei limiti di velocità, o per
distrazione, impatta nella buca in questione e danneggia l'autovettura, buca
che, per le dimensioni alquanto notevoli, per la visibilità e per le ragioni sopra
esposte, “non” costituisce un'insidia stradale”; quindi concluse per il rigetto delle domande di , compensando per intero tra le parti le spese Parte_2
del giudizio e ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 6 marzo 2024 impugnò Parte_1
detta decisione innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'omessa nonché errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio, che, a suo dire, aveva confermato l'esclusiva responsabilità del nel Controparte_2
determinismo dell'incidente. L'appellante, quindi, chiese: “– In via principale e
pag. 3/10 nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1129/2023 RG 567/2020 resa dal
Giudice di Pace di Montecorvino Rovella in persona del Giudice dott.ssa
ANSALONE Cesarina in data 15 dicembre 2022 e pubblicata in data
13.11.2023, e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado precisamente la condanna del convenuto – appellato al
pagamento della somma risarcitoria pari ad euro 1.100,00= o somma che si
riterrà equa per l'auto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
– Condanna delle spese di CTU pari ad euro 500,00= anticipate dall'attore; -
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA con attribuzione come per legge relativi di entrambi i gradi di
giudizio”.
Costituendosi con comparsa del 1° aprile 2025, il
[...]
, eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il Controparte_1
giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie;
quindi, chiese: “… rigettare l'avversa domanda di riforma della
sentenza n. 1129/2023 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, poiché
improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, confermando detta
pronuncia; con il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2 aprile 2025,
celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
pag. 4/10 L'appellante lamenta l'erroneità della motivazione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, in particolare si duole del malgoverno delle risultanze istruttorie, delle quali reclama una diversa valutazione.
Ma l'impugnazione non merita accoglimento, dovendosi in definitiva confermare la conclusione del primo giudice, laddove, nel dichiarare la visibilità
della buca, ha ricondotto la causalità dell'evento lesivo alla condotta dell'automobilista, la cui imprudenza ha interrotto il nesso causale tra la cosa nella custodia dell'ente territoriale e l'evento di danno.
Non persuade la tesi dell'appellante sulla non avvistabilità della buca perché posta in un tratto di strada curvilineo, tesi perorata solo in questo grado di giudizio, nulla avendo sul punto dedotto l'attore in prime cure, e non adeguatamente confermata dal materiale istruttorio. Se, invero, il Rapporto
d'incidente stradale n. 121/19 della Polizia Municipale di Controparte_1
del 20 luglio 2019, redatto nell'immediatezza del sinistro, non descrive il tratto di strada, al pari della successiva Relazione del 22 luglio 2019 dei degli stessi vigili urbani (in prod. att.), dei testimoni escussi il solo ha fatto Testimone_1
riferimento a una curva, ma precedente la posizione della buca (“Ricordo che
nell'affrontare un poco dopo la curva vi era la buca”): le fotografie versate in atti dallo stesso attore, invece, rappresentano la buca in un tratto di strada rettilineo.
La documentazione fotografica, poi, conferma quanto riportato dai vigili urbani circa le caratteristiche della buca (“di circa cm 40 di larghezza e di cm 8
di profondità”: così nella citata Relazione), di grosse dimensioni, per larghezza e profondità, e chiaramente avvistabile, anche a distanza, da un automobilista pag. 5/10 ordinariamente diligente, considerando non solo quelle caratteristiche oggettive,
ma anche le condizioni storiche (pomeriggio di un giorno di luglio, in condizioni di piena illuminazione solare e assenza di pioggia). La visibilità della buca,
quindi la prevedibilità del pericoloso ostacolo, non può ritenersi impedita dalla presenza di “immondizia”, riferita dal teste non in quantità tale da Tes_1
occultarla completamente (il che sarebbe stato ben difficile in considerazione delle sue grosse dimensioni): in ogni caso, le fotografie allegate alla produzione dell'attore documentano l'assenza nella buca di carta o altri oggetti tali da impedirne la percezione.
Non conforta la pretesa attrice l'affermazione della impossibilità di evitare l'ostacolo, posto sul margine destro della carreggiata nel senso di marcia dell'attore, per la presenza, sull'opposta corsia, di altri veicoli, posto che tale considerazione, per un verso, avvalora la tesi dell'avvistamento della buca (ché
altrimenti non sarebbe stata avvertita l'urgenza di spostarsi verso il centro della strada e d'impegnare l'opposta corsia) e, per altro verso, la doverosità della manovra alternativa dell'arresto della marcia.
Neppure giova all'appellante che la buca non fosse segnalata e fosse “la
sola esistente su una strada di primaria importanza” (così a pagina 6
dell'impugnazione), non solo perché tale ultima affermazione è smentita dal teste , addotto dallo stesso attore, il quale ha riferito che Testimone_2
“in quasi tutte le strade vi sono buche”, ma rilevando ai fini di causa l'agevole visibilità di quell'ostacolo e le buone condizioni della strada non esimendo l'automobilista dal dovere di ispezionarla continuamente, proprio per avvistare tempestivamente eventuali pericoli.
pag. 6/10 Irrilevante, infine, è la conferma dei vigili urbani e del consulente tecnico d'ufficio della riferibilità dei danni accertati sull'autovettura dell'attore all'impatto con una buca, attenendo tali valutazioni al danno conseguenza.
Tanto premesso in punto di fatto, va rammentato che, quantunque la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c. – di natura oggettiva, fondata nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi – presupponga unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, e sebbene l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinda dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richieda soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, anche la condotta del danneggiato,
che entri in interazione con la cosa, può incidere causalmente sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1,
richiedendosi al giudice una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca pag. 7/10 un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ordinanze nn. 2479, 2480, 2482 del 2018 e n.
30394 del 2023). L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone unicamente la sua natura colposa,
non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile (si vedano ex multis Cass. ordinanza n.
14228 del 2023 e sentenza n. 2376 del 2024).
In tale prospettiva, l'addebito da muovere all'attore attiene alla mancata adozione della condotta doverosa, consistenti nel mancato avvistamento della buca, chiaramente visibile, o nella omissione della doverosa manovra di arresto del veicolo, almeno fino all'incrocio con altre vetture, e di aggiramento dell'ostacolo: e tale comportamento deve ritenersi avere interrotto il nesso causale tra la cose nella custodia dell'ente locale e l'evento di danno,
riconducibile, sotto il profilo causale, unicamente alla condotta del danneggiato,
che integra il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
La decisione del giudice di primo grado, quindi, così precisata, va confermata e l'appello va respinto.
5.- Le spese.
5.1. - Al rigetto dell'appello, segue, in applicazione della regola della soccombenza, dettata dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 131.00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase di trattazione ed €
pag. 8/10 100,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo.
5.2. – Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di pace di Montecorvino Rovella n. 1129/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in complessivi € 511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 9/10 quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 11 aprile 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 10/10