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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Blasi PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Carpinelli GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 645/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nato a [...] li 28.02.1967 (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] li 02.01.1970 (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Sorrento ala Via Luigi De Maio n. 5, presso lo studio dell'avv. Alfredo Fiorentino che li rappresenta e difende in virtù di mandato da ritenersi apposto in calce all'atto di ricorso;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione ex art. 127 ter in sostituzione di udienza cartolare del 19-6-
2024, con cui i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedendone il recepimento.
Il P.M., in data 29-4-2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27-3-2024, e chiedevano Parte_3 Pt_2 che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in data
19.12.1998 in Sant'Agnello. A sostegno della domanda deducevano:
1.che gli istanti in data 19.12.1998 avevano contrato matrimonio nel Comune di
Sant'Agnello nelle forme del rito Concordatario, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Sant'Agnello al n. 177, parte II, serie A, anno 1998;
2. che in sede di matrimonio i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
3. che dalla loro unione era nato un figlio , in data 26.06.2001; Persona_1
4. che la famiglia così composta fisava la residenza anagrafica da ultimo in Sorrento alla
Via Correale n. 13, in appartamento concesso in comodato dalla genitrice del dott.
; Parte_1
5. che nel tempo li rapporto coniugale si deteriorava al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare l'irreversibile venir meno dell'affectio maritalis;
6. che a dare atto di tale situazione interveniva separazione consensuale omologata con decreto di codesto Tribunale n. 5626/2007 del 16.10.2007, a seguito della prima udienza di comparizione dei coniugi in data 21.09.2007;
7.che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
8.che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 19.06.2024, il G.I., letti gli atti di causa, viste le dichiarazioni rese dai coniugi ed esaminata la documentazione prodotta, riservava la causa in decisione al Collegio.
Vi è da osservare che trattandosi di matrimonio concordatario deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento di esso, come domandato dai ricorrenti, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte seconda Serie A, riservata dall'art.125 del r.d. n. 1238/1939 – ordinamento dello stato civile – ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (21.09.2007) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 5626/2007 depositato in data 16.10.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi all'udienza del 19.06.2024 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai patti concordati dai coniugi, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, hanno dichiarato che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto in merito alle spese di lite, avendo in ogni caso le parti stabilito che le stesse restano integralmente a carico del . Pt_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 27.03.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sant'Agnello
19.12.1998 da e (atto n. 117, parte II, serie A del registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Sant'Agnello, anno 1998);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. la casa coniugale sita in Sorrento alla Via Correale n. 13 resta nella disponibilità di
, così come già in sede di separazione;
Parte_1
4. la signora non percepirà alcun assegno divorzile a carico di Parte_2 Parte_1
rinunciando espressamente agli alimenti e qualsiasi emolumento divorzile ed in
[...] genere a qualsiasi supporto o contributo economico da parte di , ad Parte_1 eccezione dell'impegno che quest'ultimo si assume nei suoi confronti alla fornitura della provvista occorrente:
a. per effettuare li deposito cauzionale eventualmente a richiedersi al momento della stipula di un nuovo contratto di locazione per il soddisfacimento delle esigenze abitative di e per far fronte ai costi di un eventuale trasloco;
Parte_2 b. per sistemare pregressi gravami tuttora pendenti a carico della sig.ra per Parte_2 tributi, tasse, imposte e/o sanzioni amministrative con le seguenti cadenze: € 2.746,50 nel termine di 51 giorni dalla sottoscrizione del ricorso e sotto la condizione del suo accoglimento;
€4.777,77 entro al fine del 2024; €6.198,08 entro al fine del 2025;
c. per affrontare dispendiose spese per cure mediche e/o terapie cui dovesse malauguratamente sottoporsi la sig.ra Parte_2
7. quanto agli altri rapporti patrimoniali, gli istanti dichiarano di aver già provveduto in sede di separazione o in occasione della stessa alla divisione di tuti i beni in comunione ordinaria e alla sistemazione di tutte le cointeressenze. Pertanto, sotto la condizione del soddisfacimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del ricorso da Parte_3 nei confronti di le parti riconoscono vicendevolmente e si danno Parte_2 reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in ragione o in conseguenza del matrimonio e/o della sua cessazione;
8. quanto al mantenimento del figlio , attualmente maggiorenne ma non ancora Per_1 autonomo economicamente, alle spese ordinarie provvederà fino al raggiungimento della totale indipendenza economica il ricorrente , mediante corresponsione Parte_1 dell'importo di euro 750,0 (settecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese su c/c cointestato a e appositamente ad accendersi. Persona_1 Parte_2
Le spese straordinarie, invece, come previste dal Protocollo d'intesa del 06.07.2021 tra il
Tribunale di Tore Annunziata eli Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dal 06.07.2021, saranno poste a carico di entrambi i genitori nel la misura del 50% ciascuno, con diritto del genitore anticipatario delle stese ad esserne rimborsato dall'altro genitore entro e non oltre 30 giorni dall'esborso, previa esibizione di fatture, scontrini, ricevute ovvero di altra idonea documentazione dimostrativa;
9. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15-7-2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Dott.ssa Silvia Blasi