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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 491 dell'anno 2020
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11;
ATTORE
E nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Angelina Serino ed elettivamente domiciliata in San Giorgio del Sannio (Bn) al Viale Spinelli n. 6;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiedendo al Tribunale di Avellino di accertare e dichiarare che il deposito agricolo con tettoia a protezione di mezzi agricoli, sito in UR alla via Pozzo Giardino e realizzato in favore della convenuta, non rispetta le distanze legali relative agli edifici e terreni limitrofi ledendo il loro diritto di proprietà e, per l'effetto, di condannare la convenuta al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito attraverso la demolizione ovvero l'arretramento della costruzione abusiva. Gli attori hanno, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare l'esatta linea di confine tra i propri fondi e quelli della convenuta con apposizione di termini lapidei ed opere fisse di recinzione atte a separare e delimitare gli stessi con abbattimento delle opere sconfinanti ed infine di condannare la convenuta al
1/11 risarcimento dei danni subiti, da valutarsi in via equitativa, a norma dell'art. 1126 c.c. In punto di fatto le parti, dopo aver premesso di essere proprietari di un fabbricato sito in UR RP (Av) distinto al foglio 9, p.lla 1761 e di porzioni di terreno distinte con le particelle n. 1713, 1715, 1716,
1720, 1721, 1722, 1723, confinanti con la proprietà della convenuta distinta al foglio 9, p.lla 1719, hanno evidenziato che il suddetto manufatto era stato realizzato sulla p.lla 1719 a ridosso del loro fabbricato e della stradina interpoderale contraddistinta con la p.lla 1523 del foglio 9 e a meno di cinque metri dal confine con le p.lle 1723 e 1722 di loro proprietà. In merito le parti hanno dedotto che il Programma di Fabbricazione del Comune di UR RP, per le zone agricole, prevede che la distanza minima dei fabbricati dai confini deve essere non inferiore ai 5,00 m precludendo con ciò la deroga al richiamato principio della prevenzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2020 si è costituito in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda. In particolare la parte ha esposto di aver ottenuto nel CP_1
2018 un riscontro del in ordine alla conformità della tettoia e ha invocato, quanto alla CP_2
normativa sulle distanze, il principio della prevenzione evidenziando che il regolamento edilizio del comune di UR non imponeva alcun distacco minimo delle costruzioni dal confine. Con riferimento alla distanza con la strada distinta con la particella 1523, la convenuta ha osservato che risultavano rispettati i regolamenti urbanistici vigenti risultando la costruzione posta a 5,40 e 5,10 metri per ciascun lato dalla strada medesima.
Rigettate con ordinanza del 15.09.2021 le prove orali articolate dalla convenuta è stato nominato un primo ctu che ha depositato la sua relazione il 25.3.2022. Con successiva ordinanza dell'11.05.2022 il giudice precedentemente titolare della causa ha revocato l'incarico al ctu nominando un Per_1
nuovo ctu poi sostituito dall'ing. Persona_2
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 6.05.2025 e con memoria di replica del 19.05.2025 la convenuta si
è riportata alle difese e alle conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale del 7.05.2025 gli attori hanno ribadito le conclusioni precedentemente rassegnate chiedendo al Tribunale di“1. Accertare e dichiarare che il deposito agricolo con tettoia a protezione di mezzi agricoli, sito in UR RP alla Via Pozzo Giardino, insistente sulla particella n. 1719 del foglio di mappa n. 9, realizzato dalla convenuta sig.ra , viola le distanze legali e le norme del Programma Controparte_1 di Fabbricazione del Comune di UR RP rispetto al fabbricato e ai terreni di proprietà degli attori, sig.ri
[...]
e .
2. Per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2/11 ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, mediante demolizione ovvero arretramento della suddetta costruzione, sino al rispetto delle distanze legali e regolamentari.
3. Accertare e dichiarare l'esatta linea di confine tra
i fondi di proprietà delle parti in causa e, per l'effetto, ordinare l'apposizione di termini lapidei e di opere fisse di recinzione atte a separare e delimitare i fondi stessi, con conseguente condanna della convenuta all'abbattimento di eventuali opere realizzate in sconfinamento.
4. Condannare la convenuta sig.ra al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dagli attori a causa della violazione delle distanze e dell'illegittima imposizione di servitù, da liquidarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., o nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ciò premesso, in via preliminare e in punto di diritto vale ricordare che ai sensi dell'art. 873 c.c.
"le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a una distanza non inferiore a tre metri, salvo che i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore". La norma in esame ha la finalità di evitare la formazione di intercapedini dannose e di tutelare interessi generali di igiene, sicurezza e salubrità.
Pertanto, anche opere accessorie o secondarie, quali tettoie, pensiline, balconi aggettanti, verande o strutture similari, possono costituire costruzione rilevante ai fini del computo delle distanze, ove dotate di autonomia strutturale e idonee ad alterare l'equilibrio tra fondi finitimi, anche in termini di luce, aria e veduta. Inoltre, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Ne consegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, n. 3241 del 2.02.2022) e che “in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato;
agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19554/2009). In altri termini con i regolamenti comunali si possono disporre ampliamenti dei limiti disposti dalla normativa primaria, non potendo gli stessi
3/11 operare in senso inverso, neppure indirettamente, per il tramite di una differente qualificazione della nozione di costruzione. In merito vale osservare che, in ragione del carattere integrativo alle disposizioni del codice civile della normativa contenuta nei regolamenti locali e, dunque, negli strumenti urbanistici, la giurisprudenza di legittimità, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite del
19/05/2016, n. 10318, ha affermato che il principio di prevenzione non opera quando la disciplina regolamentare impone il rispetto di una distanza delle costruzioni dai confini. In tal caso, infatti, la norma è diretta da un canto a salvaguardare l'ampiezza prefissata del distacco tra le costruzioni, dall'altro a ripartire equamente tra i proprietari confinanti la compressione dello ius aedificandi di ciascuno come imposta dall'obbligo di distacco. L'operatività del principio non è, invece, esclusa quando gli strumenti urbanistici, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contemplino comunque la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, ovvero quando il regolamento locale si limiti a stabilire solo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile senza, peraltro, imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine. In altre parole la norma di cui all'art. 873 c.c. cede alla norma regolamentare, che, prescrivendo l'osservanza, per le costruzioni, di una determinata distanza dal confine, implica il divieto di costruire lungo il confine o in appoggio ovvero in aderenza, in deroga alla disciplina del codice civile.
Ciò premesso, in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e la regolamentazione della linea di confine tra le proprietà, con eventuale apposizione di termini o segni di confine, vale, anzitutto, evidenziare che le parti del giudizio, nel corso delle operazioni peritali, hanno verbalizzato
“di accettare, come in effetti accettano, i confini di fatti esistenti ad oggi sui luoghi il tutto suffragato da elementi ed opere materiali di confine esistenti. Alla luce di quanto innanzi le parti dichiarano, inoltre, l'assenza di sconfinamenti.”
(cfr. terzo verbale di accesso, pag. 2, redatto sui luoghi e depositato il 26.08.2022). Alla luce di tale circostanza, il giudice, con provvedimento del 29.08.2022, ha accolto la richiesta del c.t.u. di riformulare uno dei quesiti di indagine, precisando che l'ausiliario avrebbe dovuto rappresentare i confini per come concordati in loco dalle parti disponendo, invece, successivamente, la sua revoca e la prosecuzione delle operazioni peritali sul punto. Ciò detto, il ctu ha fornito un'esaustiva Per_2
descrizione dei luoghi, evidenziando che il fabbricato di proprietà di è Parte_1
individuato in catasto al foglio 9, particella n. 1761; che la tettoia per cui è causa, di proprietà della convenuta , occupa la particella n. 1719, foglio 9; che il manufatto non è stato Controparte_1 ancora registrato;
che la particella n. 1719 confina a sud-est con la particella 1720, adiacente all'area annessa alla particella n. 1761 ed infine che le altre particelle nn. 1713, 1721, 1722, foglio 9, sono
4/11 state soppresse. Il consulente ha, poi, accertato che l'accesso agli immobili avviene tramite una stradina comune, individuata con le particelle nn. 638 e 1523 (cfr. figura 1, riportata alla pagina 16 della relazione). Con particolare riferimento ai confini il consulente ha esposto che i confini per la part. 1719 rispetto alle particelle 1718 e 1720 constano di muretti, alti circa 1 m realizzati in blocchi di cemento e sormontati da una rete metallica (cfr. Foto 7 ÷ Foto 14); che alle spalle della tettoia la linea di confine è data dalla parete cieca del fabbricato e verso la stradina è presente un Pt_3
tratto di muro e un ampio varco di accesso alla particella e che (cfr. pag 24) lungo il confine con la particella 1720 è presente un viottolo dato da un massetto in cemento che consente agli attori di accedere dalla loro abitazione ai restanti fondi di loro proprietà (cfr. foto n. 16). Il consulente ha, ancora, esposto che i punti 103, 108, 109 e 111 sono i punti delle dividenti che individuano il confine nord‐ovest e sud‐est della particella 1719, sede della tettoia oggetto di causa;
i quattro spigoli della particella, da quanto emerge nel libretto dell'atto di aggiornamento erano materializzati con dei termini;
i punti 101, 102 e 110 che corrisponderebbero al confine nord‐est della stradina comune, risultavano al pari individuati da punti materiali fissi;
i punti 113 e 114, descritti sempre come termini di possesso corrispondono attualmente allo spigolo ed a punto mediano della parete di un fabbricato presente sul posto ma non presente in mappa;
i punti 104, 105 e 106 che formano la nuova dividente che individua il lotto C corrispondevano a degli elementi fissi non meglio individuati, che il tecnico indica come termini di possesso, (cfr. Foto 11 a pag. 20, che dalla corte del fabbricato Lomazzo riprende il terreno frontistante); che i punti 107 e 112 sono posti in prossimità del muro del vallone;
i punti rilevati 101, 103 e 303 corrispondono rispettivamente ad un vertice del lotto e a due spigoli del fabbricato, nonché al confine nord‐est tra le particelle 1719 ( ) e 1761 ( . Infine, il CP_1 Pt_3
consulente ha ribadito la “certezza” che il tipo di aggiornamento sia stato redatto sicuramente sullo stato di fatto e che quindi i confini sono quelli materializzati, evidenziando come “…allineando il frazionamento rispetto a due punti di dettaglio, segnatamente il 113 ed il 114 (spigoli di un fabbricato esistente, non presente in mappa) si ricava che le dividenti dello schema di rilievo, coincidono con i confini dello stato di fatto, a meno di qualche errore trascurabile! (Tavola 5).” Ancora, il consulente ha evidenziato che i confini rilevati sono quelli presenti sul posto per la netta corrispondenza tra il rilievo dello stato dei luoghi ed il riallineamento del Frazionamento 2008 (Tavola 5), in cui il confine tra le partt. 1761 e 1719 risulta conforme allo stato attuale. In termini più semplici il ctu ha indicato che i fondi oggetto di causa e le particelle a confine sono oggi delimitati da opere materiali quali muretti, cordoli e recinzioni metalliche che rendono inutile l'apposizione di termini;
che, in particolare, la part. 1719 è delimitata
5/11 sui lati sud‐est e nord‐ovest (rispettivamente a confine con la part. 1720 e 1718) da muretti alti circa
1 m realizzati in blocchi di cemento e a sud‐ovest dalla parete cieca del fabbricato di proprietà individuato dalla part. 1761 richiamando le tavole grafiche per i maggiori dettagli. Dai rilievi Pt_3
eseguiti all'interno della maglia fiduciale individuata sui luoghi di causa, il tecnico ha, tuttavia, riscontrato che la situazione catastale risulta completamente difforme da quanto presente sui luoghi, perché “gli schemi di rilievo degli atti di aggiornamento risultano rototraslati all'interno del triangolo dei punti fiduciali, cosa che rende i due atti di aggiornamento completamente difformi dallo stato di fatto” sottolineando che gli atti di aggiornamento sono stati redatti sulla scorta di punti materializzati in loco, come si evince dal libretto delle misure ad essi allegati e che detti punti difficilmente possono aver subito uno stravolgimento tale da risultare completamente diversi dai confini oggi esistenti, poiché dati da termini di possesso e da fabbricati. In conclusione il consulente ha affermato che “non si può avvallare la sussistenza di uno sconfinamento”, poiché il fabbricato di proprietà “è stato inserito in mappa in Pt_3
maniera completamente errata rispetto ai confini del fondo” e che l'unica soluzione percorribile è l'accettazione dei confini esistenti, perché, altrimenti, andrebbe modificata la mappa dell'intera zona.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del c.t.u. per questo primo profilo di indagine, anche tenuto conto dell'assenza di un sostanziale contrasto tra le parti in merito. Infatti, nessuna osservazione al lavoro dell'ausiliario è stata formulata da parte della convenuta e gli attori, in sede di contraddittorio tecnico, hanno preso atto del reale stato dei luoghi e della traslazione effettiva di ogni particella rispetto alle indicazioni catastali. Inoltre, la soluzione proposta dal consulente si presenta l'unica percorribile e sostenibile risultando convincente il ragionamento secondo cui il tipo di aggiornamento è stato redatto sullo stato di fatto e che, quindi, i confini sono quelli materializzati.
Da quanto esposto, allora, ritiene il Tribunale che non sia necessaria alcuna ulteriore attività di regolamentazione del confine, tenuto conto della circostanza che il confine risulta già sufficientemente determinato e individuabile sulla base di quanto accertato dal ctu. Si può, quindi, concludere che il confine tra le particelle per cui è causa è esattamente conforme a quello dell'attuale stato di fatto come indicato dal consulente. Quanto all'apposizione di termini, dall'indagine del consulente è emerso che sui fondi in esame sono già presenti e riconoscibili opere materiali, quali muretti, cordoli e recinzioni metalliche, e che non vi è necessità di regolamentazione degli stessi con termini lapidei ed opere fisse di recinzione.
Quanto alla domanda relativa al deposito agricolo realizzato dalla convenuta, vale osservare quanto segue. Il deposito agricolo con tettoia insiste sulla particella 1719 ed è stato realizzato in adiacenza
6/11 alla parete del fabbricato e sul confine sud‐est tra le partt. 1719 e 1720. Dalla lettura degli Pt_3
atti, dei documenti prodotti e di entrambe le consulenze tecniche redatte nel corso del giudizio, emerge che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di UR RP è un Regolamento
Urbanistico con annesso Piano di Fabbricazione, con ultima variante approvata dal C.P.G.R.C al n.
1905 il 16.05.1979 e che le particelle di interesse (1720 e 1761 di proprietà attorea e 1719 di titolarità della convenuta) ricadono in Zona Agricola E1, classificata zona agricola interna, per la quale sono stabilite le seguenti prescrizioni: “‐ 005 ‐ ZONA E ‐ AGRICOLA Indice di fabbricabilità fondiario di mc/mq 0,03: Le ulteriori prescrizioni per tale zona sono: ‐ altezza max ml. 7,50; ‐ numero dei piani
2; ‐ distanza dai confini ml. 5,00” (cfr. pagina 59 della prima c.t.u. e pagina 43 della relazione del c.t.u.
. Con riferimento alla misura della distanza dai confini deve essere precisato che le parti Per_2 sostanzialmente concordano permanendo tra le stesse il contrasto solo in ordine alla possibilità o meno per la convenuta di costruire in aderenza.
In merito rileva il Tribunale che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il vigente strumento regolatore comunale (cfr. allegato “regolamento edilizio” depositato con la comparsa della convenuta ed allegato n. 5 della prima c.t.u.) non contempla un'espressa possibilità per i proprietari interessati di costruire in aderenza, in deroga alla distanza fissata dal confine né tale autorizzazione risulta dal premesso di costruire n. 3, prot. n. 4158 del 26.05.2017, con il quale il Comune di UR
RP ha consentito la costruzione, da parte di , del deposito agricolo in Controparte_1
argomento, nel quale, peraltro, si legge che la struttura da realizzare avrebbe dovuto comunque essere eseguita osservando le norme e le disposizioni previste in materia di edilizia e di urbanistica nonché nel rispetto anche degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti comunali (cfr. lettere n), o) e p)). Nessuna menzione all'eventuale possibilità di costruzione in deroga alla distanza di m 5 dal confine si rinviene nell'ordinanza n. 74/2018, prot. 5979 del 26/09/2018, con la quale il Comune di
UR ha revocato la precedente ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione (cfr. allegato n. 14 della produzione della convenuta), né nel verbale di sopralluogo. Agli atti è presente anche il verbale del 23.02.2018 a firma dell'ing. incaricato dal Comune di UR RP Persona_3
per il sopralluogo sul cantiere ove era in corso la costruzione (cfr. allegato n. 15 della produzione di
), in cui si riscontra che la tettoia de qua è posizionata ad una distanza di m. 5 Controparte_1 rispetto ai terreni iscritti in catasto alle particelle 1718; che i pilastrini sono posizionati ad una distanza variabile da m. 1,97 a m. 1,90 dal terreno iscritto alla particella 1523 e ad una distanza di m. 5,60 dalla particella 1723. Non vi compare, invece, alcun riferimento alle distanze dalla particella 1720.
7/11 Ciò premesso i rilievi della parte convenuta secondo cui la predetta disposizione, essendo contenuta in un allegato al regolamento edilizio, sarebbe subordinata a quest'ultimo, non possono essere condivisi, in quanto il predetto Piano di Fabbricazione è uno strumento semplificato previsto ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale, ma è equiparato ad esso sia sotto il profilo dei vincoli che della verifica di conformità urbanistica delle opere realizzate in loco. Quanto alla ctu vale rilevare che la consulente, in risposta al quesito con cui si chiedeva di indicare “le norme del regolamento edilizio/del piano regolatore del Comune in cui si trovano gli immobili per cui è causa applicabili ratione temporis ai fabbricati per cui è causa ed individui specificamente le zone in cui ricadono le relative costruzioni e le prescrizioni in tema di distanze tra edifici e dal confine a cui le stesse sono soggette in base alle norme del regolamento edilizio/piano regolatore come individuate (il C.T.U. chiarirà anche se sia ammessa in quella zona la costruzione in aderenza oppure se sia esclusa espressamente o implicitamente dal regolamento locale – nel caso di intervenuta successione di diversi piani regolatori nel corso del tempo il C.T.U. avrà cura di allegare tutti i piani regolatori succedutisi)”, da un lato, ha evidenziato che “Nel vigente Piano di Fabbricazione gli immobili oggetto di causa ricadono in zona E1 Pt_4
con limite di altezza pari a m 7,50 e distanze dai confini pari a 5 m”; e che “La tettoia è stata realizzata a distanza
> 5 m dalla particella 1718, ma è posta in adiacenza al confine con la particella 1720. Inoltre dista 1,70+20 cm
(muro) dalla stradina comune di accesso (part. 1523) e circa 5,34 m dalla frontisante proprietà della sig.ra
[...]
(attrice)”; dall'altro, ha argomentato che “Non essendo normata dal regolamento locale la distanza Parte_5
tra edifici, il caso in esame segue il disposto combinato degli artt. 873‐877, che consente la costruzione in aderenza”;
“Come si evince dalle NTA del P.d.F. è prevista una distanza minima dai confini ma non tra le costruzioni, il che rimanda alla disciplina codicistica del combinato disposto degli artt. 873‐ 877, che consente la costruzione in aderenza.
Per tale motivo il convenuto, che ha realizzato la tettoia in aderenza alla parete cieca del fabbricato non ha Pt_3 violato la norma” (cfr. pagina 43 della c.t.u.). In termini più precisi la consulente ha ritenuto che il regolamento avrebbe dovuto prevedere anche una distanza da edifici e non solo dal confine per impedire l'applicazione della normativa codicistica e non ha, in ogni caso, escluso il mancato rispetto della distanza dal confine determinato dalla p.lla 1720.
In realtà, osserva il Tribunale che il principio di prevenzione, come sopra indicato, può essere derogato dal regolamento edilizio comunale quando la disciplina regolamentare imponga il rispetto di una distanza minima delle costruzioni dai confini. L'operatività del principio non può essere, invece, esclusa quando il regolamento, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contempli la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio o, ancora, quando il regolamento si limiti a fissare
8/11 soltanto una distanza tra le costruzioni, superiore a quella prevista dal codice civile, senza, tuttavia, prevedere un distacco minimo delle costruzioni dal confine.
Ne consegue che la conclusione cui è giunto il ctu non è condivisibile in considerazione della distinta finalità dei due parametri urbanistici apprezzati, giacché la distanza minima dal confine intende garantire un ordinato assetto del territorio, mentre la distanza minima tra edifici persegue la tutela igienico sanitaria ossia quella di impedire la formazione di intercapedini insalubri (cfr. TAR Brescia
n. 465/2022). Per tali ragioni la motivazione dell'ausiliario trascura la ratio della cennata disposizione regolamentare ed è in contrasto con il suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la distanza regolamentare dal confine opera come deroga al criterio della prevenzione ed è a sua volta inderogabile, in assenza di autorizzazioni alla costruzione in aderenza. Peraltro, è proprio la consulente che, in ordine all'edificazione della tettoia sul confine tra le part. 1720 evidenzia che, “…con ogni probabilità la convenuta ha rispettato un accordo verbale intercorso con il sig. Parte_6
come verbalizzato dal tecnico comunale ing. nel corso del sopralluogo presso il cantiere (anno 2018), Persona_3
seguito ad una segnalazione dell'attore avverso il PdC 2017..” ; che “…ad avvalorare la sussistenza di un accordo vi è la motivazione della sospensione dei lavori avulsa dalla costruzione sul confine, quanto piuttosto dovuta a dimensioni in pianta della tettoia non conformi al progetto presentato, difformità che veniva sanata con una variante al
PdC e cui seguiva la revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori…” ed infine che “La convenuta ha realizzato la tettoia in aderenza al fabbricato di proprietà attorea, in accordo a quanto previsto dal disposto dell'art. 873, infatti lo strumento urbanistico vigente (Piano di Fabbricazione) non integra la norma codicistica che di fatto consente la costruzione in aderenza.
In conclusione ritiene il Tribunale che il manufatto in questione risulta edificato in violazione delle distanze in quanto è pacifico che esso è stato realizzato ad una distanza inferiore a quella di metri 5 dal confine stabilita dal vigente Piano di Fabbricazione del Comune di UR RP ed in aderenza al fabbricato di parte attrice. Infatti, come si ricava dalle tavole nn. 1, 2, 3 e 4 predisposte dal c.t.u. ed allegate alla sua relazione, ed indipendentemente dalla rilevanza o meno della distanza dalla stradina comune di cui alla p.lla 1523, la tettoia è stata realizzata in adiacenza al confine con la particella 1720
e in aderenza al fabbricato degli attori in violazione di una disposizione regolamentare inderogabile.
Va, dunque, accertato che il deposito agricolo realizzato dalla convenuta viola le Controparte_1
distanze legali e le norme del Programma di Fabbricazione del Comune di UR RP e, per l'effetto, la convenuta va condannata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi
9/11 dell'illecito, mediante la demolizione ovvero l'arretramento della suddetta costruzione, sino al rispetto delle distanze legali e regolamentari.
A fini di mera completezza vale osservare che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali;
è del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (Cass. civ., Sez. II, 28 maggio
2007, n° 12405).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento dei danni, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la semplice violazione della distanza legale non comporta automaticamente un danno risarcibile;
è invece necessario che il proprietario del fondo confinante dimostri un effettivo pregiudizio subito a causa di tale violazione (Cass., ordinanza n. 12879/2025). Questa decisione si inserisce in un più ampio ripensamento del concetto di “danno in re ipsa” avviato dalla stessa Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022. Sebbene quella pronuncia riguardasse una fattispecie diversa (il danno causato dall'occupazione senza titolo di un immobile), essa ha tracciato un principio di portata più generale. Le Sezioni Unite hanno suggerito di “sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio”. Questo orientamento mira ad evitare automatismi risarcitori, ancorando il diritto al risarcimento a una più concreta dimostrazione della lesione.
Ciò premesso, domanda deve essere respinta per difetto di allegazione e di prova di uno specifico pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite, anche di ctu, tenuto conto degli esiti della stessa e del rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
10/11 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che il confine tra i fondi delle parti è esattamente conforme a quello dell'attuale stato di fatto e che sui fondi in esame sono presenti e riconoscibili opere materiali, quali muretti, cordoli e recinzioni metalliche valevoli come termini;
- accerta la non conformità della costruzione da parte della convenuta del Controparte_1
deposito agricolo con tettoia a protezione di mezzi agricoli sito in UR RP (Av) alla via Pozzo
Giardino sulla particella n. 1917, foglio 9, per violazione delle disposizioni del vigente Piano di
Fabbricazione comunale e, per l'effetto, condanna all'immediato ripristino dello Controparte_1
stato dei luoghi, a proprie cure e spese, mediante la demolizione ovvero l'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze legali e regolamentari;
- rigetta la domanda di risarcimento degli attori;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti comprese quelle di ctu che sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso il 18.07.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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