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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE – SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2301/2021 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMADINI PIERPAOLO, dell'avv. OLIVIERI MONICA, dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO M. e dell'avv. BAZOLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SONCIN ROTTO N. 6 BRESCIA presso il difensore avv. CAMADINI PIERPAOLO.
APPELLANTE contro pagina 1 di 33 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUANDALINI Controparte_2 P.IVA_2
FABIO e dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
MARCONI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. GUANDALINI FABIO.
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI
[...] P.IVA_3
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 27 41121
MODENA presso il difensore avv. CORSINI FABRIZIO.
C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. COPPETTI ALDO e dell'avv. SALVADORI ALBERTO e dell'avv. NANNI
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO 17 BOLOGNA presso il difensore avv. NANNI LUCA.
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
GUANDALINI FABIO e dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. GUANDALINI FABIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il 21 e 18 ottobre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1289/2021, resa in data 14/5/2021, il Tribunale di Bologna – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta nonché di Controparte_4 fondatezza delle riserve nn. 1 e 7 iscritte dall'attore (di Controparte_1 seguito, nel registro di contabilità per lavori eseguiti alla data del 31.03.2014, P_ in relazione al contratto d'appalto di opere pubbliche oggetto di causa, in parziale pagina 2 di 33 accoglimento delle domande formulate da quest'ultimo, condannava le altre parti convenute , e CP_2 Controparte_3 [...] al pagamento, in solido tra loro, in favore di , a titolo di Controparte_5 P_ riserve tempestive, ammissibili e fondate, della complessiva somma di € 4.286.521,56, rigettando, nel resto, le domande attoree, nonché le domande riconvenzionali proposte dalle convenute e . Controparte_5 CP_2
Condannava, inoltre, l'attore al rimborso, in favore della società di Controparte_4
delle spese di lite, nonché, previa parziale compensazione delle spese processuali
[...] in misura del 50%, le altre parti convenute alla refusione, in favore dell'attore, del restante 50%, ponendo definitivamente a carico delle suddette soccombenti convenute le spese relative all'espletata c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il ha Controparte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società di il Controparte_4
, il e la società CP_2 Controparte_3 Controparte_5 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza, nelle parti in cui ha : 1) dichiarato la carenza di legittimazione passiva di 2) rigettato la domanda di accertamento del corrispettivo CP_4 contrattuale ex art. 161 DPR n. 207/2010; 3) non ha integralmente riconosciuto il danno da ridotta produttività per il periodo 16.02.2012-31.07.2013 come da riserva n. 1; 4) non ha riconosciuto il danno da perdita di chance quantificato dal CTU;
5) ha escluso il danno per ridotta produttività delle attrezzature;
6) ha negato il risarcimento del danno da ridotta produzione del personale di cantiere;
7) ha dichiarato l'inammissibilità e, comunque, la carenza di legittima prova documentale della riserva n. 6 in punto di danno da ridotta produttività per il periodo 01.08.2013-31.03.2014; 8) ha respinto la riserva n.
2 in punto di mancata contabilizzazione delle opere;
9) ha ritenuto infondata la riserva n.
3 in punto di maggiori costi da stabilizzazione delle terre;
10) ha confermato il rigetto delle istanze di ammissione di prova testimoniale e di integrazione di c.t.u.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo : in (parziale) riforma dell'impugnata sentenza, “In via principale e nel merito:
1. Ai sensi dell'art. 161 DPR n. 207/2010, pagina 3 di 33 accertare e dichiarare nei confronti di tutte le Appellate che il corrispettivo contrattuale dell'appalto ammonta ad € 66.793.933,28, oltre ad € 2.880.775,79 per oneri della sicurezza, non dovendosi computare alcun ribasso d'asta per le opere eseguite dall'Appaltatore.
2. In esercizio della facoltà di cui all'art. 240, X comma, D. Lgs. n.
163/2006, con riserva di agire per le riserve successivamente iscritte e per tutti gli altri diritti derivanti dall'appalto:
2.a. Accertare e dichiarare nei confronti di tutte le
Appellate la tempestività, fondatezza e congruità delle riserve iscritte nel registro di contabilità per lavori eseguiti al 31.03.2014, ed in particolare: - per andamento anomalo
(riserve nn. 1 e 6) nella misura rispettivamente di € 9.629.167,60 e di € 3.809.805,72; o, in subordine, sulla scorta delle risultanze della CTU, di € 6.437.807,52 ed €
1.260.079,78, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna; al lordo, naturalmente, quanto alla riserva n. 1, della già disposta condanna delle Appellate al pagamento in favore dell'Appellante dell'importo di € 2.567.516,58, che dovrà rimanere confermata;
- per opere non contabilizzate (riserva n. 2) nella misura di € 2.359.629,77, o in subordine, di € 1.415.777,86, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- per opere autorizzate e non pagate
(riserva n. 3) nella misura di € 975.285,16, o, in subordine, di € 898.276,30, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- ferma la già disposta condanna delle Appellate al pagamento in favore dell'Appellante dell'importo di € 1.719.004,98 (riserva n. 7), che dovrà rimanere confermata.
2.b. Accertare e dichiarare che solo le riserve nn. 1 e 6 sono da computarsi per il limite di cui all'art. 240 bis D. Lgs. n. 163/2006. 3. Ferma la già accertata responsabilità solidale tra il il e la Controparte_2 Controparte_3 [...] accertare e dichiarare responsabile in solido con le Controparte_5 ulteriori Appellate anche la e condannare Controparte_4 tutte le Appellate al pagamento in favore dell'Appellante delle somme come sopra accertate e determinate, oltre ad interessi dalla data della notifica dell'Atto di citazione in primo grado nonché con rivalutazione dalla data di maturazione del diritto con ri- ferimento alle riserve nn. 1 e 6. In via istruttoria:
4. Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già richieste e reiterate”.
pagina 4 di 33 Con comparse di risposta ritualmente depositate, gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio, chiedendo : quanto alla “IN VIA PRINCIPALE, rigettare Controparte_4 integralmente tutte le domande proposte dal Controparte_6 al punto 1), al punto 2.a), al punto 2.b), al punto 3) e al punto 5) dell'atto di
[...] citazione in appello nei confronti di - Nella sola Controparte_4 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta in via principale ed in accoglimento del dispiegato appello incidentale condizionato: previo, qualora ritenuto necessario per la regolare instaurazione del contraddittorio, differimento della prima udienza del 26 aprile 2022 per consentire la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta recante appello incidentale condizionato alle altre parte appellate: In via di estremo subordine nei confronti dell'appellato : nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'Appellante in pregiudizio Controparte_6 della in accoglimento dell'appello incidentale, per le Controparte_4 ragioni esposte nel presente atto ed in tutti gli atti difensivi di primo grado, condannare il
, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale CP_2 rappresentante pro tempore, a tenere integralmente indenne e comunque a rifondere a
(da) tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_4 eventualmente condannata a pagare all'attore appellante per qualsiasi ragione o titolo e, comunque, a tenerla integralmente indenne da ogni spesa, costo o esborso”; quanto al e all : “rigettare l'appello CP_2 Controparte_5 promosso da in quanto primariamente inammissibile ex art.342 co.1, punti 1) e P_
2), c.p.c., e comunque infondato, ed accogliere i motivi di appello incidentale formulati da e e, per l'effetto, in riforma parziale CP_2 Controparte_5 della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Imprese n.1289/2021 [causa n.
14463/2015 - ruolo Tribunale di Bologna, Sezione Imprese], pubblicata il 14.05.2021, rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti siccome primariamente inammissibili, prescritte, decadute, improcedibili, generiche, transate, infondate, non provate, e comunque dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_7
a , condannando quest'ultimo alla restituzione a favore di
[...] P_ pagina 5 di 33 dell'importo corrisposto con riserva di ripetizione in virtù della Controparte_2 esecutività della sentenza di primo grado oltre interessi dal pagamento al saldo, nonché condannandolo al pagamento dell'importo a titolo di penale contrattuale maturata alla data del 31.03.2014 di Euro 677.724,02, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio siccome riportate alle pagg.
5-7 del presente atto;
quanto a : Controparte_8
“respingere tutti i motivi di appello promossi da in quanto infondati e/o P_ inammissibili e/o comunque non provati ed accogliere l'appello incidentale promosso Contr dal , coì parzialmente modificando la sentenza n. 1289/2021, resa dal Tribunale di
Bologna in data 7.5.2021, all'esito del giudizio 14463/2015. Conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal CCC a . P_
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 22/10/2024, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale, il ha impugnato il capo di Controparte_1 sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'allora convenuta e con cui è stata, quindi, negata la Controparte_4 responsabilità di quest'ultima, così come allegata dal menzionato , in via CP_2 solidale con gli altri convenuti, in forza sia della Convenzione Unica dell'1/8/2007, sia, ope legis, ai sensi dell'art. 176 c. IX D.lvo n. 163/2006, per gli inadempimenti ascrivibili al committente . CP_2
I medesimi capi di sentenza sono stati impugnati, in via di appello incidentale condizionato, dalla la quale, nella denegata ipotesi di Controparte_4 accoglimento del suddetto motivo di gravame principale, ha chiesto la condanna del a tenerla indenne da quanto eventualmente dalla stessa dovuto a favore CP_2 del . Controparte_1 pagina 6 di 33 Sul punto, il primo Giudice ha così statuito : “la tesi sostenuta da parte attrice circa la legittimazione passiva della è infondata. Controparte_4
La CU stipulata tra e ha previsto l'assunzione da parte del CP_9 CP_4 concessionario, nei confronti del committente, dell'obbligo di affidare all'esterno una parte dei lavori, ma non ha determinato alcuna responsabilità del concessionario nei riguardi dei terzi appaltatori, poi incaricati dal contraente generale. ha CP_4
Contr assolto l'obbligo posto a suo carico mediante l'affidamento a del compito di svolgere la procedura d'appalto e di concludere e gestire il relativo contratto, ai sensi dell'art. 173 lett. b) D.L.vo n. 163/2006. Nessuna obbligazione può derivare a Contr dal contratto d'appalto di affidamento dei lavori concluso tra e gli CP_4 appaltatori, in base al principio generale di cui all'art. 1372 co. 2 c.c., non avendo il concessionario partecipato alla stipulazione dell'atto; tantomeno può sorgere un obbligo a suo carico per effetto del mero “affidamento” che i terzi avrebbero riposto nella presenza e nel ruolo del concessionario delle opere complessivamente appaltate da
[...]
CP_9
Del resto, il contraente generale, soggetto dotato per legge di adeguata esperienza e capacità organizzativa, tecnica e finanziaria, è tenuto a svolgere autonomamente i compiti elencati nell'art. 176 D.L.vo 163/2006, inclusi quelli relativi “all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione” (co. 2 lett. d), assumendo in proprio gli obblighi e le conseguenti responsabilità derivanti dai contratti conclusi con i terzi esecutori.
La responsabilità di er i maggiori oneri eventualmente assunti da , CP_4 P_
Contr nell'esecuzione del contratto d'appalto concluso con , non può nemmeno trovare fondamento nell'art. 176 co. 9 del D.L.vo 163/2006, che prevede in capo al concessionario un dovere generale di verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal contraente generale nei confronti dei terzi affidatari, con la sola
“facoltà”, in caso di inadempimento, di applicare una detrazione ai successivi pagamenti e di procedere al pagamento diretto nei confronti dell'affidatario.
Da questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, non può derivare un diritto dei terzi di ottenere dal concessionario il pagamento diretto di quanto a loro è dovuto dal contraente generale, in forza del contratto di appalto. pagina 7 di 33 La ratio della norma è evidentemente quella di attribuire al concessionario uno strumento che gli consenta di avvalersi del normale svolgimento dei lavori da parte dei terzi affidatari, pur nel caso di inadempimento da parte del contraente generale, affinché possa essere garantito l'andamento regolare dell'appalto con la corretta prosecuzione dei lavori che rientrano nella sfera di controllo del contraente generale, allo scopo di non compromettere l'opera complessiva.
Del resto, nel caso analogo del subappalto di lavori pubblici, si è sempre esclusa qualsiasi azione diretta da parte del sub-appaltatore nei confronti del committente, per ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza della sub-prestazione (Cass. civ.
15.06.2018, n. 15786; Cass. civ. 12.01.2018, n. 648; Cass. civ. 27.005.2015, n. 10944)”.
L'odierno appellante ha, a sua volta, censurato le suddette statuizioni, deducendo che
“l'art. 3, XII comma, Convenzione Unica formalizzata tra la e CP_9 CP_4 il 01.08.2007 (infra anche Convenzione Unica, doc. n. 1), richiamata nelle premesse del Contr Contratto di Appalto stipulato tra e il 05.01.2012 (infra anche Contratto di P_
Appalto, doc. n. 2), recita testualmente che “il concessionario si impegna ad affidare ad imprese estranee alla Società di Progetto - in nessun modo collegate e/o controllate dai soci della stessa, i lavori e le opere di cui all'Allegato M) e, comunque, una percentuale minima del 30% dei lavori oggetto della concessione sulla base di procedura ad evidenza pubblica da bandire in conformità alla vigente normativa nazionale e co- munitaria tenuto conto delle eventuali prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione dei bandi di gara ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. d), della L.
498/1992 e s.m.i. Per le opere ed i lavori non ricompresi nel richiamato Allegato M) e, comunque, per una percentuale non superiore al 70% dei lavori oggetto della concessione, è facoltà del concessionario eseguire gli stessi direttamente ovvero tramite i soci della società di progetto, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della normativa in materia e delle risultanze di gara”.
“L'impegno è di x art. 146 D. Lgs. n. 163/2006. CP_4 quindi, aveva la facoltà di intraprendere in proprio o con altri soggetti CP_4 collegati la realizzazione del 70% delle opere nonché l'onere di mettere a gara la commessa del 30% dei lavori oggetto della concessione. pagina 8 di 33 Gli appaltatori, quindi, ai sensi della Convenzione Unica, hanno fatto esclusivo affidamento su concessionaria delle opere. CP_4
Il ha ritenuto successivamente di avvalersi ex art. 174, III comma, D. P_0
Lgs. n. 163/2006 di un contraente generale, effettivo esecutore dei lavori, di poi Contr individuato in .
Si rammenta, a questo riguardo, che l'art.
3.12 Convenzione Unica richiama espressamente la necessità di applicare le norme in materia di evidenza pubblica e che il
Contratto di Appalto compie continui rimandi sia al D. Lgs. n. 163/2006 che al DPR n.
207/2010.
Non si tratta, dunque, di un contratto di diritto privato ex art. 176, VI comma, D. Lgs. n.
163/2006 dato che il Contraente Generale ha assolto all'obbligo assunto da CP_4 per conto del Concessionario, di far realizzare parte delle opere a terzi contraenti scelti con le forme dell'evidenza pubblica ed in conformità alla normativa pubblicistica.
È errata, dunque, la Sentenza nella parte in cui oltre a non aver valorizzato la natura sostanzialmente pubblicistica del Contratto di Appalto, ha escluso tout court la natura di Contr mero schermo di , le cui obbligazioni, invece, si riversano direttamente anche sul
Concessionario. Contr È invero, che tramite ha ottemperato agli obblighi della Convenzione CP_4
Unica e non può essere conseguentemente l'utilizzo del Contraente Generale a poter interrompere la responsabilità del Concessionario, che discende ex lege dal rapporto principale con l'Ente affidante”.
Il motivo in esame è infondato.
Al riguardo, giova anzitutto osservare come l'appellante fosse del tutto estraneo P_ alla richiamata Convenzione Unica, la quale, coerentemente, non prevede a carico della concessionaria Società di Progetto alcun obbligo verso il soggetto a cui sarebbe stata poi, in concreto, affidata la parziale esecuzione dei lavori in questione.
La Convenzione Unica, infatti, non imponeva alla concessionaria obbligazioni diverse da quelle direttamente rinvenibili dal suo dato testuale che, per la sua linearità e chiarezza, è suscettibile soltanto di una mera esegesi letterale, attraverso la quale si pagina 9 di 33 evince agevolmente, ai fini che qui rilevano, che la Società di Progetto era tenuta esclusivamente ad affidare a terzi ad essa estranei la quota del 30% dei lavori.
A tale specifica obbligazione la ha poi dato concreta ed Controparte_4
Contr esatta attuazione, affidando l'intera esecuzione delle opere al general contractor che, a sua volta, li ha, in parte, sub-affidati, appunto per la quota del 30%, al P_
, curando la realizzazione delle restanti opere in proprio, tramite le proprie
[...] consorziate.
Come detto, il è, quindi, rimasto estraneo alla suddetta Convenzione Controparte_1
Unica, così come lo è stata la concessionaria rispetto al Controparte_4
Contr rapporto negoziale direttamente intercorso tra e , senza per ciò assumere P_ verso quest'ultimo alcuna responsabilità, diretta o anche solo in via di garanzia, in ordine agli eventuali inadempimenti del proprio diretto committente, alla stessa stregua di un qualsiasi committente verso il sub-appaltatore.
Una siffatta regolamentazione dei distinti rapporti negoziali, per la sua chiarezza e inequivocità, non può nemmeno avere ingenerato nei terzi, e tantomeno in , P_ quale impresa strutturata, esperta e specializzata, operante, da tempo, nel settore, alcun affidamento, men che meno ragionevole ed incolpevole, circa la veste di coobbligata, o anche solo di responsabile solidale o sussidiaria, in capo alla concessionaria.
D'altra parte, le allegazioni svolte dall'appellante con riferimento all'asserito affidamento di terzi sulla solidale responsabilità della concessionaria Controparte_4
e circa la sua presenza, in tale ultima veste, sia pure dietro lo schermo
[...]
Contr socio-operativo costituito da , oltre che smentite dal chiaro tenore letterale degli accordi inter partes, sono comunque del tutto generiche e apodittiche, prive, cioè, di adeguato supporto assertivo e, a fortiori, probatorio.
Quanto alla dedotta responsabilità della concessionaria a norma del Controparte_4 combinato disposto di cui agli artt. 176 c. IX e 174 c. III D.lvo n. 163/2006, deve rilevarsi come essa, in generale, sia circoscritta al solo pagamento delle fatture rimaste insolute per fatto dell'appaltatore, e come essa operi nei soli rapporti tra questo ed il suo committente, senza, quindi, coinvolgere sul piano degli effetti giuridici, i terzi, ovvero pagina 10 di 33 contemplare ulteriori titoli di responsabilità di contenuto diverso e, soprattutto, senza attribuire alcuna azione diretta al subappaltatore verso la concessionaria non sua diretta committente.
Per quel che concerne la pretesa responsabilità della concessionaria a titolo di culpa in vigilando, la relativa allegazione, a prescindere da ogni considerazione circa la sua novità rispetto a quelle inizialmente svolte in citazione di primo grado, è, in ogni caso, del tutto generica, astratta, indeterminata e, soprattutto, disancorata dai sopra illustrati impegni previsti a carico della concessionaria dalla disciplina negoziale e di legge in precedenza esaminata.
Essa, inoltre, non appare sorretta da specifiche allegazioni circa le violazioni ed omissioni concretamente ascrivibili, a tale titolo, alla concessionaria e da questa esigibili anche in termini di condotta alternativa lecita che, ove posta in essere, avrebbe consentito di prevenire o circoscrivere l'inadempimento del preteso vigilato.
Con il secondo motivo di appello principale, il ha impugnato il capo Controparte_1 di sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di accertamento dell'entità del compenso contrattuale senza ribasso d'asta.
Il primo Giudice, sul punto, ha affermato che “il richiamo all'art. 161 co. 13 D.P.R.
207/2010 non è pertinente, in quanto la disposizione non si riferisce alle riduzioni dei lavori, bensì alle varianti in aumento di oltre un quinto, come risulta sia dalla rubrica
(“Variazioni ed addizioni al progetto approvato”), sia dal tenore letterale dell'art. 161, anche considerando che il comma 12, espressamente richiamato dal comma 13, stabilisce: “Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.”
pagina 11 di 33 Tale disposizione si riferisce chiaramente alle varianti da apportare a lavori già eseguiti e alle addizioni ai lavori originari, e presuppone dunque un nuovo intervento dell'appaltatore, anziché una riduzione delle opere previste nell'appalto.
La fattispecie relativa alla riduzione dei lavori è invece disciplinata dall'art. 162 D.P.R.
207/2010 (sotto la rubrica “Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore”), che al comma 1 stabilisce: “Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo”.
E' evidente che tale disposizione si riferisca all'ipotesi in esame, in cui è stata disposta una riduzione dei lavori dell'appalto; inoltre, essa deve essere coordinata con le pattuizioni contrattuali, ed in particolare con quelle di cui all'art. 1 dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013, ove le parti hanno convenuto lo stralcio dei lavori anche in misura superiore al 20 % dell'importo del contratto, dunque in deroga a quanto stabilito dall'art. 162, con riferimento ad interventi specifici ivi indicati, tra cui è ricompreso quello relativo al Casello A4 di Brescia Ovest del Lotto 0B, oggetto della variante in diminuzione qui esaminata”.
L'appellante, a sua volta, ha censurato le suddette statuizioni, sostanzialmente riproponendo, sotto forma di motivi di gravame, le medesime deduzioni svolte, sul punto, in primo grado.
In particolare, a sostegno del motivo di gravame in esame, l'appellante ha dedotto che
“calando il disposto di cui sopra alla fattispecie concreta: - l'08.04.2014 veniva redatto dalla Stazione Appaltante l'OdS n. 71 (doc. n. 20) con quantificazione dell'ammontare economico della variante (in diminuzione) richiesta, di poi comunicato a il P_
09.04.2014; - il 18.04.2014 (doc. n. 21) l'Appaltatore diede la propria disponibilità ad eseguire le opere residue, tenendo conto della richiesta variazione, indicando, in ragione dell'evidente squilibrio economico contenente alla disposta riduzione dei lavori, le proprie condizioni, e cioè, nella specie, con annullamento del ribasso d'asta sul residuo pagina 12 di 33 dei lavori;
- da detta ultima comunicazione decorsero i 45 giorni per la Parte_1
Contr
per comunicare eventuali differenti determinazioni;
- non comunicò
[...] alcunché. A ciò seguì, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, XIII comma,
DPR n. 207/2010, l'accettazione da parte della Stazione Appaltante delle condizioni poste determinazioni.
Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni poste da per la prosecuzione dell'esecuzione P_ delle opere, id est l'annullamento sulla parte dei lavori residui non oggetto di variazione del ribasso di gara”.
Il ha poi impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in Controparte_1 cui si attribuisce efficacia derogatoria all'Atto Aggiuntivo dell'1/8/2013, e, a confutazione di detta statuizione, l'appellante ha sostenuto che tale Atto “non richiama in alcun modo il citato art. 162 DPR n. 207/2010” e che, in ogni caso, con esso “ P_ si limitò a “prende(re) atto altresì che la Committente potrà stralciare in tutto in parte le opere sopracitate anche per importi superiori al 20% dell'importo del contratto”, senza, dunque, assentire ad alcunché ovvero a rinunciare a qualsivoglia proprio diritto”.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Premesso che la fattispecie in contestazione (riduzione oltre il 20% dei lavori) è incontrovertibilmente ed oggettivamente diversa rispetto a quella (varianti e addizioni) disciplinata dall'art. 161 c. XIII D.P.R. n. 207/2010 invocato dall'appellante, occorre rilevare come quest'ultimo, al fine di veder comunque applicata la disciplina dettata dalla norma sopra citata e, in particolare, l'istituto del silenzio-assenso, ne prospetti un'applicazione in via analogica.
Il superiore assunto difensivo non appare, tuttavia, fondato sotto molteplici profili.
In primo luogo, la natura eccezionale della invocata disciplina di legge preclude la possibilità di un ampliamento del suo perimetro operativo, per via di analogia, a casi, pagina 13 di 33 come quello in commento (riduzione dei pattuiti lavori oltre una certa percentuale), neppure simili ma, anzi, ontologicamente ben diversi rispetto a quelli contemplati dalla norma de qua (i.e., varianti, addizioni e, quindi, interventi ulteriori rispetto a quelli programmati).
Va altresì debitamente considerata e confermata la portata inequivocabilmente derogatoria del richiamato Atto Aggiuntivo laddove, all'art. 1, replicando il contenuto dell'art. 162, prevede, con riferimento agli interventi ivi specificamente previsti, per il caso di riduzione dei lavori dell'appalto, diversamente da quanto stabilito dal citato art. 161 per le “varianti e addizioni”, la facoltà per le parti di disporre lo stralcio dei lavori anche in misura superiore al 20% dell'importo del contratto, senza che all'appaltatore spetti indennizzo alcuno.
Il mancato richiamo nell'Atto Aggiuntivo del mero riferimento normativo (art. 162 DPR
n. 207/2010) e, ancor di più, la omessa reiterazione della frase riportata inizialmente nella bozza (i.e., l'Appaltatore espressamente rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di indennizzo avente titolo nella eventuale intervenuta diminuzione dei lavori oltre i limiti del 20%), non assumono alcun rilievo, trattandosi, da un lato, di un dato meramente formale, in concreto, superfluo e pleonastico stante l'identità di disciplina convenzionale
(art. 1) e legale (art. 162), e, dall'altro, di una diretta conseguenza dell'applicazione del riprodotto art. 162.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso del committente alle condizioni che l'appaltatore aveva proposto, in modo unilaterale e non conforme alle previsioni negoziali e alla normativa effettivamente applicabile al caso de quo, con la nota del 18.04.2014 in punto di esclusione del c.d. ribasso d'asta.
Con i successivi motivi di appello, il ha censurato i capi della Controparte_1 sentenza di primo grado con cui sono state parzialmente rigettate le domande relative alle riserve nn. 1 e 7, e con cui sono state integralmente respinte quelle concernenti le restanti riserve nn. 2, 3 e 6 (la n. 5 rinunciata ante causam).
pagina 14 di 33 Con l'appellata sentenza, il Tribunale, in punto di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle riserve oggetto di causa, dopo aver puntualizzato che “La riserva n. 1 riguarda l'anomalo andamento dei lavori tra la consegna del cantiere in data 16.02.2012
e il 31.07.2013, e che essa attiene alla pretesa di maggiori oneri, nella misura di €
9.629.167,60, derivati da ridotta produttività, in dipendenza dell'asserita mancata disponibilità delle aree per la loro esecuzione” e, inoltre, per la “presenza di circostanze ostative al normale andamento dei lavori, illustrate nelle comunicazioni del 29.02.2012 e del 21.09.2012” come da doc. nn. 5, 7 di parte attrice (mancata disponibilità delle aree per l'assenza della bonifica da ordigni bellici, la presenza di ingenti cumuli di rifiuti, la mancata risoluzione delle interferenze tecnologiche, le procedure espropriative non completate e l'inadeguatezza della progettazione esecutiva fornita dal ), CP_2 aveva ritenuto che “Valutate le contrapposte tesi delle parti ed esaminati i documenti di causa, la riserva n. 1 debba essere considerata tempestiva”, in quanto “l'art. 155 co. 4
D.P.R. 207/2010 prevede effettivamente che “Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190”, norma quest'ultima che disciplina le “eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità”.
L'art. 155 co. 4 D.P.R. 207/2010 trova applicazione nell'ipotesi in cui la consegna delle aree di cantiere dal committente all'appaltatore avvenga con le modalità disciplinate dal
Regolamento, che presuppongono l'esecuzione di uno o più sopralluoghi congiunti, a seconda delle dimensioni delle aree, in modo tale da porre l'appaltatore nelle condizioni di poter acquisire la conoscenza dello stato dei luoghi e di svolgere gli opportuni rilievi.
Infatti, l'art. 154 D.P.R. 207/2010 disciplina in modo puntuale, come segue, il contenuto e le modalità di redazione del verbale di consegna: “1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che pagina 15 di 33 lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.”
Dunque, qualora le parti rispettino le modalità di consegna disciplinate dalle norme suindicate, che presuppongono la redazione del processo verbale all'esito dell'accertamento o di più accertamenti compiuti in loco, troverà applicazione la disposizione, correlata a detta disciplina, che pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di formulare immediatamente i propri rilievi sullo stato delle aree di cantiere e di inserirli nel processo verbale. Diversamente, si dovrà valutare se l'appaltatore venga posto nelle condizioni per poter effettuare tali preliminari verifiche. Nel caso di specie, il verbale venne redatto presso la sede operativa della società committente, in mancanza di alcun accertamento preliminare, per volontà concorde dei contraenti, che si determinarono a posticipare l'esecuzione del sopralluogo in cantiere nei giorni successivi alla consegna dei lavori (per l'evidente necessità del committente di rispettare il termine di cui all'art. 153 co. 2 D.P.R. 207/2010); essi decisero in tal modo di derogare alla disciplina sopra richiamata. Peraltro, se si ritenesse applicabile la (sola) disposizione di cui all'art. 155 co. 4 D.P.R. 207/2010, l'appaltatore verrebbe gravato da un onere inattuabile, dato che la formulazione a verbale della riserva sullo stato del cantiere presuppone che “la difformità dello stato dei luoghi” rispetto al progetto sia stata “riscontrata”, e dunque sia effettivamente “riscontrabile”. Tale soluzione, ispirata ai principi generali di buona fede e correttezza nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, trova riscontro nel contenuto del verbale di consegna del 16.02.2012 (doc. 4 di parte attrice), da cui si evince che il Direttore dei Lavori, alla presenza delle parti intervenute (presso gli uffici Contr di ) ha proceduto alla descrizione dei lavori, ha fornito le indicazioni e le misure necessarie, “ha indicato all'appaltatore le aree da consegnare ove si debbono compiere i lavori in oggetto”, dopo aver “constatato che l'area di intervento, oggetto delle lavorazioni di cui alla presente consegna, è disponibile e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”. L'appaltatore non poteva che prendere atto di tali attestazioni, tanto che veniva inserita a verbale la seguente annotazione: “L'appaltatore, preso atto della rilevante estensione delle aree in consegna, pagina 16 di 33 provvederà, ove ritenuto opportuno, con separata nota, a segnalare alla D.L. e alla
Stazione Appaltante eventuali situazioni ovvero circostanze che caratterizzano dette aree”. Con ciò veniva espressamente autorizzata a formulare i propri rilievi, P_ sulle aree oggetto del verbale di consegna, in un momento successivo alla sua redazione, una volta effettuate le necessarie verifiche dello stato dei luoghi. Per le ragioni esposte, non può considerarsi intempestiva la comunicazione del 29.02.2012, solo perché successiva al verbale di consegna del 16.02.2012. Il primo sopralluogo venne poi eseguito in data 20.02.2012, cosicché deve ritenersi rispettato il termine previsto dall'art.
2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, in base al quale l'appaltatore era tenuto a formulare per iscritto alla stazione appaltante le proprie richieste, entro 10 giorni dal fatto che ne costituiva la causa (CSU, doc. 25 di parte attrice).
Trattandosi poi di riserva successiva al verbale di consegna, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 190, 191 D.P.R. 207/2010, secondo cui “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore” e, sempre a pena di decadenza, “sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole” (art. 191 co. 2). L'esecutore formula le riserve nel registro di contabilità, nel giorno in cui gli viene presentato per la sottoscrizione (art. 190 co. 1), quindi, dopo aver firmato con riserva, “qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda” (art. 190 co. 3).
Nel caso di specie, così come ha accertato il CTU, l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il primo SAL, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 31.08.2012, quale primo atto idoneo;
quindi, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità del 30.10.2012 e, in data 08.11.2012 (nel termine di cui all'art. 190 co. 3 D.P.R. 207/2010), ha precisato il contenuto della riserva n. 1, che è stata reiterata e aggiornata in tutte le successive sottoscrizioni del registro di contabilità. Si ritiene, pertanto, sussistente il requisito di tempestività della riserva n. 1”. pagina 17 di 33 Quanto all'ulteriore requisito di ammissibilità, il primo Giudice aveva rilevato che “Non
è contestata dai convenuti l'ammissibilità della riserva n. 1; per completezza si osserva che, a fronte dei rilievi del CTP dei convenuti in ordine alla mancata previsione di maggiori oneri nella comunicazione del 29.02.2012, il CTU ha evidenziato che i danni da anomalo andamento dei lavori si erano manifestati solo con il primo SAL, ove peraltro la riserva era stata iscritta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 191 co. 2
D.P.R. 207/2010”.
Per quel che riguarda, invece, la fondatezza della riserva de qua, il Giudice di prime cure ha poi affermato che “Non rileva la circostanza che l'art.
2.1 del CSU (doc. 25) prevedesse l'obbligo dell'appaltatore di iniziare i lavori frazionatamente, per le parti già consegnate. Detta clausola non si riferisce all'ipotesi in esame, in quanto la consegna era avvenuta in modo unitario, e non frazionato, e dunque le aree non erano disponibili e le lavorazioni non eseguibili secondo il cronoprogramma contrattuale (cfr. pag. 38 della perizia).
Il CTU ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze dell'appaltatore, poste a base della riserva n. 1, attraverso un'indagine corretta ed esaustiva, che ha tenuto oggettivamente conto della documentazione prodotta, relativa ai lavori dell'appalto e alle comunicazioni intercorse tra le parti, ed in particolare: - ha verificato, in base ai verbali di constatazione depositati da parte attrice, che a metà settembre (dopo oltre sei mesi dalla consegna dei lavori) i collaudi della bonifica da ordigni bellici coprivano soltanto il 60 % delle aree di Contr lavoro;
non ha ritenuto rilevante l'indicazione di circa la presenza di 17 aree prive di vincoli, in cui nel settembre 2012 non aveva dato inizio ai lavori, in quanto P_ nel primo semestre essi dovevano riguardare prevalentemente i lotti 0B e 0C, mentre i collaudi di bonifica bellica, redatti fino a quella data, avevano interessato il solo lotto
0A; -ha riscontrato le contestazioni relative alla presenza di 19 espropriati, che non avevano consentito l'accesso alle aree di cantiere;
al riguardo, ha correttamente Contr evidenziato l'irrilevanza della circostanza – dedotta da – che fosse in P_ possesso dei decreti di esproprio, in quanto gli espropriati lamentavano che la procedura non era definita a causa di richieste inevase o del mancato pagamento delle indennità; peraltro, il committente era tenuto a consegnare l'area di cantiere libera da persone e pagina 18 di 33 cose;
- ha accertato che nelle aree di cantiere del lotto 0A, alla data della consegna, vi Contr erano edifici occupati dai proprietari e ha rilevato che in data 16.10.2012 aveva assicurato la disponibilità dei fabbricati, per la demolizione, solo per il 31.12.2012, mentre ancora in data 08.02.2013 chiedeva alla committente quale fosse lo stato P_ della procedura di esproprio;
- ha esaminato l'ordinanza del Brescia del P_1
27.12.2011 (costituente la reiterazione di una precedente ordinanza del 29.06.2011), circa le limitazioni relative all'accesso ai siti inquinati dell'area di cantiere, fino alla data del 30.06.2012; - ha verificato che con lettera del 14.01.2013 lamentava ancora P_ la presenza di 23 interferenze tecnologiche con enti gestori (che ai sensi dell'art.
1.4 del
CSA avrebbero dovuto essere risolte dalla;
inoltre, ha accertato che nell'OdS n. 18 P_2 del 29.01.2013 si dava conto del fatto che talune interferenze erano ancora in corso di risoluzione;
- ha evidenziato che si erano rese necessarie varianti al progetto esecutivo Contr (di competenza di ), in base alle contestazioni degli enti pubblici coinvolti
(Provincia di Brescia, Comuni, Regione); - ha rilevato che a fronte delle contestazioni di Contr
circa la presenza di rifiuti sin dalla comunicazione del 29.02.2012, aveva P_ replicato in data 02.04.2012 invitando l'appaltatore a redigere un piano di smaltimento e a curarne l'iter presso gli enti competenti (così ammettendo l'impedimento), impegnandosi ad attivarsi presso per il riconoscimento dei maggiori oneri CP_4 dovuti all'appaltatore; peraltro, in relazione a detti costi veniva tenuto un registro di contabilità. Alla luce della documentazione esaminata, in relazione a ciascuno dei rilievi svolti dall'appaltatore, il CTU ha riconosciuto la sussistenza di impedimenti oggettivi al Con regolare compimento delle lavorazioni appaltate, addebitabili alla , e parallelamente la mancanza di ogni responsabilità di per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, P_
Contr invocata da e nella proposizione della domanda Controparte_5 riconvenzionale. Risultando accertata l'esistenza di un anomalo andamento dei lavori, in relazione alla riserva n. 1, spetta pertanto a il ristoro dei maggiori oneri subiti, P_ che sono stati quantificati dal CTU con metodo scientifico, in base all'analisi dei documenti di cantiere disponibili e con i criteri di valutazione e contabilità utilizzabili nel settore dei lavori pubblici;
in alcuni casi la decisione in ordine all'ammissibilità delle voci di danno è stata riservata al Giudicante, laddove comportava valutazioni giuridiche e/o di natura istruttoria. pagina 19 di 33 Il CTU ha puntualmente calcolato i giorni di mancata produzione convenzionale, ha determinato i maggiori oneri per spese generali d'azienda, applicando la percentuale massima del 17 % di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) D.P.R. 207/2010 (ritenuta congrua, attesa la particolare rilevanza, natura e durata dei lavori) e ha individuato le singole voci di danno, tra quelle indicate da , che dovevano essere ricondotte nell'ambito P_ delle spese generali;
in tal modo ha quantificato i maggiori costi per spese generali nell'importo complessivo di € 2.567.516,58, ritenuto dovuto ai sensi dell'art. 32 D.P.R.
207/2010. Non appaiono, invece, riconoscibili gli oneri da mancato utile, calcolati dal
CTU: come hanno esattamente rilevato i convenuti, la riserva ricade entro i termini contrattuali, nell'ambito dei quali non possono essere contemplate perdite di altre commesse o di ulteriori chances lavorative, di cui peraltro l'appaltatore non ha offerto alcuna prova né alcuna allegazione: infatti, nel periodo considerato dalle riserve, P_ era già contrattualmente vincolata all'esecuzione dei lavori d'appalto oggetto della presente controversia. Il CTU, ritenendo attendibili le considerazioni svolte sul punto dal
CTP dei convenuti, ha correttamente azzerato la quantificazione del danno per ridotta produttività delle attrezzature – relativo alla presenza di mezzi in cantiere rilevabile dal
GdL - data l'assenza in atti del libro cespiti ammortizzabili e di qualunque altro documento attestante il valore dei beni. Quanto alla ridotta produzione del personale di cantiere, si ritiene che l'importo calcolato dal CTU, in via presuntiva, non sia supportato da idonea documentazione, in quanto quella prodotta dall'appaltatore non riguarda le effettive presenze in cantiere della manodopera per tutto il periodo compreso nella riserva, o attiene a personale impiegatizio e direttivo, non direttamente riferibile ai lavori oggetto dell'appalto, dovendosi considerare che i costi relativi a “organizzazione e gestione tecnico-amministrativa”, “gestione amministrativa del personale di cantiere” e
“direzione tecnica di cantiere” risultano ricompresi e sono stati già conteggiati tra le spese generali, ai sensi dell'art. 32 co. 4lett. c), d) D.P.R. 207/2010”.
Il Tribunale ha, quindi, concluso affermando che “Alla luce di tali osservazioni, può dunque essere riconosciuto a , per maggiori oneri contrattuali in relazione alla P_ riserva n. 1, un importo complessivo di € 2.567.516,58”.
pagina 20 di 33 Proseguendo nell'esame delle riserve per cui è causa, il Giudice di prime cure, in relazione alla riserva n. 6, dopo aver specificato che “La riserva n. 6 attiene, come la riserva n. 1, alla pretesa di maggiori oneri derivati da ridotta produttività, per gli stessi fatti generativi, ma riferiti al periodo compreso tra il 02.08.2013 e il 31.03.2014
(successivo alla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013)”; che, inoltre, essa
“è stata iscritta nel secondo RdC in data 14.11.2013 ed esplicata in data 22.11.2013”; che, infine, nel presente giudizio, la stessa “è stata quantificata da parte attrice nella misura di € 3.809.805,72”, ha preliminarmente ritenuto che “la riserva in esame non sia stata attinta dalla rinuncia di cui all'art. 3 sopra richiamato, che riguardava esclusivamente “la richiesta di maggiori oneri, costi e danni per la protrazione dei termini contrattuali derivanti dal nuovo Cronoprogramma e nei limiti di cui al presente atto (e questo sia rinunciando ad esplicitare nuove riserve che ad aggiornare le precedenti)”. Infatti, con la stipulazione dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013 le parti raggiungevano un nuovo accordo sulle modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali e sulle tempistiche dei lavori, che presupponeva sia l'impegno dell'appaltatore ad osservare i nuovi termini di ultimazione delle opere, sia la rinuncia alla richiesta di maggiori oneri e costi dovuti alla protrazione dei termini contrattuali introdotti dal nuovo cronoprogramma, ma non impediva all'appaltatore di formulare Con richieste risarcitorie determinate da ulteriori inadempimenti della ”.
Tutto ciò premesso e rilevato, il primo Giudice è, infine, giunto alla conclusione che “la riserva in esame sia, però, priva del requisito di ammissibilità, in quanto non risulta esplicata in modo puntuale, come prescritto dall'art. 191 co. 3 D.P.R. 207/2010, secondo cui “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute” e che, pertanto, a causa della riscontrata carenza documentale, “non risulta possibile riconoscere il requisito di ammissibilità della riserva n. 6, cosicché la relativa domanda di parte attrice deve essere respinta”.
pagina 21 di 33 Quanto alla riserva n. 7, il Tribunale ha, in primo luogo, precisato che essa “riguarda lo stralcio di alcune opere – relative alla realizzazione del Casello A4 di Brescia Ovest del
Lotto 0B – che il aveva comunicato con nota del 17.02.2014”, CP_2 evidenziando come la questione fosse “stata già analizzata sotto altro profilo, e precisamente con riguardo alla prima domanda proposta da parte attrice (e ritenuta infondata) per la determinazione del corrispettivo contrattuale dei lavori residui, all'esito dello stralcio delle opere suindicate”.
In particolare, il primo Giudice aveva, al riguardo, rilevato che “Con la riserva n. 7
l'appaltatore chiedeva invece il pagamento di € 1.719.004,98, quale rettifica contabile dell'importo contrattualmente dovuto;
non veniva proposta in giudizio la domanda, anch'essa originariamente formulata nella riserva iscritta in contabilità, relativa al rimborso degli indennizzi e dei costi sostenuti per le opere stralciate”, e che “ P_
Contr riteneva che il valore dei lavori esclusi, determinato da nell'importo di €
16.392.010,72, non fosse stato correttamente conteggiato, e che dovesse essere rideterminato nella somma di € 14.673.005,74”.
Dato atto di quanto sopra riportato, il Tribunale ha anzitutto rilevato che “Nel caso di specie non è in discussione la facoltà del committente di escludere dall'appalto alcune opere, già accertata e riconosciuta nella parte della motivazione riguardante la prima domanda proposta da parte attrice per la rideterminazione del corrispettivo contrattuale”.
Inoltre, sulla scorta delle risultanze peritali, anche a causa della riscontrata carenza di documentazione “giustificativa del conteggio dei lavori esclusi - effettuato a misura dalla S.A.”, ha statuito che “in base alla documentazione prodotta, alla natura non omogenea delle opere escluse e alle modalità di contabilizzazione a corpo seguite dal
DL, prima e dopo lo stralcio, fosse corretta la determinazione del valore delle opere escluse, calcolato da parte attrice sulla base delle quote millesimali stabilite nel bando di gara per i pagamenti”, e che, pertanto, “deve essere riconosciuto a un importo P_ pari a € 1.719.004,98, derivante dalla differenza tra le due contabilizzazioni predisposte dalle parti”.
pagina 22 di 33 Da ultimo, il Tribunale, con riferimento alle restanti riserve nn. 2 e 3, ha dichiarato che, alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU e in conformità delle contestazioni sollevate dai convenuti, le suddette riserve erano prive del requisito della fondatezza.
In particolare, sul punto, si è affermato che “Con la riserva n. 2 l'impresa chiedeva il ristoro di oneri per complessivi € 2.359.629,77, derivati dalla mancata contabilizzazione delle opere contrattuali, dovuta in particolare alla frammentazione del cantiere, che avrebbe comportato l'impossibilità di eseguire in modo organico le singole lavorazioni, determinando una discrepanza tra l'importo delle opere effettivamente eseguite e quanto contabilizzato conformemente al CSA”.
Il Tribunale, sulla scorta delle acquisite emergenze istruttorie, ha, quindi, rilevato l'insufficienza della documentazione a supporto della domanda attorea, “cosicché in mancanza del progetto esecutivo e degli elaborati in variante predisposti dall'appaltatore non era possibile accertare se la discrepanza fosse dovuta a modifiche realizzate per risolvere aspetti di dettaglio, spettanti all'appaltatore, o a varianti dovute ad errori od omissioni”.
Ha altresì osservato che “l'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato, se non siano disposte dal DL e approvate dalla S.A.; diversamente egli è tenuto alla rimessa in pristino delle opere, senza poter vantare compensi o rimborsi, come disposto dall'art. 161 co. 1, 2 D.P.R. 207/2010”, precisando altresì che,
“nell'ambito degli appalti a corpo, come quello in esame, vige il principio di immodificabilità del corrispettivo dell'appalto, stabilito dall'art. 53 co. 4 D.L.vo
163/2006, cosicché nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite”.
In relazione alla riserva n. 3, dopo aver precisato che essa “riguarda la “stabilizzazione delle terre”, comprensiva di maggiori oneri di € 975.285,16 che l'appaltatore avrebbe affrontato per la necessità di realizzare il corpo del rilevato con terre stabilizzate a calce, anziché con gli inerti scavati, da prelevare nelle aree resesi indisponibili a causa delle situazioni descritte con riferimento alla riserva n. 1, ha sottolineato, in armonia con le conclusioni del CTU, “l'assoluta carenza documentale della riserva in questione, e ha pagina 23 di 33 rilevato che l'art. 1133 EP già contemplava il prezzo per la fornitura di materiale per la formazione dei rilevati, cosicché risulterebbe infondata la pretesa di a P_ conseguire un ristoro per maggiori oneri”.
Alla luce delle statuizioni sopra riportate, il Tribunale ha, in parte qua, dichiarato che
“deve essere riconosciuto a parte attrice, in forza delle riserve n. 1 e n. 7, ritenute tempestive, ammissibili e fondate, un importo complessivo di € 4.286.521,56, per maggiori oneri derivati dall'esecuzione del contratto di appalto, a causa della condotta inadempiente del committente ”, affermando che “In ragione del valore CP_2 delle riserve complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, risulta inconferente l'eccezione sollevata dai convenuti negli atti difensivi, in relazione al presunto superamento da parte della domanda attorea della soglia del 20 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.L.vo n. 163/2006 (quantificato in €
12.023.228,20)”.
Avverso le statuizioni di rigetto, integrale e parziale, delle proprie domande, l'appellante ha, a sua volta, svolto le articolate censure riportate in premessa, così sostanzialmente riproponendo, sub specie di motivi di gravame, le questioni poste in primo grado.
Tutto ciò premesso, occorre, a questo punto, osservare che gli appellati, e, segnatamente,
, e hanno, come detto, CP_2 Controparte_5 Controparte_3 proposto, a loro volta, appello incidentale avverso i capi di sentenza recanti la loro condanna, in solido, al pagamento delle somme come sopra liquidate dal primo Giudice, in tal modo reiterando anch'essi le eccezioni di intempestività, inammissibilità e infondatezza delle riserve così come iscritte in contabilità dall'odierno appellante.
In particolare, gli appellati hanno ribadito l'eccezione di inammissibilità delle suddette riserve sotto diversi profili, tra cui quello della loro eccedenza il limite del 20% rispetto all'importo contrattuale, profilo, quest'ultimo, che, come in precedenza esposto, è stato ritenuto in sentenza “non pertinente”.
pagina 24 di 33 Più precisamente, l'ammissibilità delle riserve oggetto di causa è stata contestata, inter alia, per avere “COINE iscritto riserve per l'importo di Euro 29.837.628,73 (eccedente il limite del 20% sull'importo contrattuale, previsto ex lege dall'art. 240-bis D.Lgs.
n.163/2006), a fronte di una produzione complessiva di Euro 24.503.190,84 per lavori svolti tra il 16.02.2012, data del verbale di consegna dei lavori, ed il 31.03.2014”.
A fronte delle suddette impugnazioni incidentali, il , in via Controparte_1 preliminare di rito e soltanto in comparsa conclusionale, ha eccepito la inammissibilità/tardività dell'appello incidentale proposto da con CP_3 comparsa di risposta tardivamente depositata, trattandosi di gravame la cui necessità non deriva dalla proposizione dell'appello principale, bensì dal deposito, in quanto tale, della sentenza di primo grado sfavorevole all'appellante incidentale.
In memoria conclusionale di replica, il ha, a sua volta, contestato la CP_3 fondatezza della suddetta eccezione, evocando, in punto di ammissibilità, il più recente orientamento della Corte di legittimità, a cui anche questa Corte di merito intende dare continuità applicativa, secondo il quale, in armonia con quanto di recente espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza 5100 del 29 maggio 2024, “l'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.”
Tale decisione si pone in linea con la sentenza n. 8486/2024, con la quale le S.U., ha riaffermato il nuovo prevalente e diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui le impugnazione incidentali tardive non incontrano alcuna limitazione di carattere oggettivo.
pagina 25 di 33 La ratio della previsione dell'impugnazione incidentale tardiva risiede nella volontà del legislatore di favorire l'accettazione della sentenza e nello stesso tempo di disincentivare la proposizione delle impugnazioni.
Se la parte parzialmente soccombente, che non ha tuttavia particolare interesse a proporre impugnazione, non avesse la certezza di poter impugnare dopo avere ricevuto la notificazione dell'impugnazione principale, sarebbe obbligata a proporre comunque la propria impugnazione.
Grazie all'istituto della impugnazione incidentale tardiva, invece, può evitare di proporla, potendosi riservare la decisione di farlo a seguito di una scelta in tal senso dell'altra parte”.
Inoltre, quanto alla tempestività della costituzione in appello, va rilevato come il si sia costituito nel presente giudizio di appello con comparsa di risposta CP_3 depositata in data 5.4.2022, nel rispetto, quindi, del termine di legge da computarsi dalla data della prima udienza del 26 aprile 2022.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
Orbene, affermata l'ammissibilità anche dell'appello incidentale proposto da CP_3
, nella fattispecie in commento, anche in ragione delle questioni poste e reiterate
[...] dagli appellati in via incidentale, debba anzitutto verificarsi se il suddetto limite percentuale di legge sia stato o meno rispettato e, in particolare, stabilire, ai fini che qui rilevano, se, come sostenuto dall'attrice-appellante, debbano essere considerate le sole riserve nn. 1 e 6, oppure, come contrariamente sostenuto dai convenuti-appellati, vadano computate tutte, indistintamente, quelle iscritte in contabilità.
Si tratta di questione che, ancorchè (ri)proposta in via di appello incidentale, appare oggettivamente pregiudiziale e, in quanto tale, va, quindi, esaminata con priorità rispetto anche ai restanti motivi di appello principale, atteso che, nel caso di positivo accertamento della seconda ipotesi come sopra prospettata dagli appellati, il valore delle riserve iscritte in contabilità non sarebbe conforme al suddetto limite del 20%, determinandosi così la complessiva ed assorbente inammissibilità delle correlative domande avanzate dal . Controparte_1
pagina 26 di 33 Ed invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla controversa e, in verità, alquanto dubbia, utilizzabilità processuale, a fini probatori e decisori, della relazione interna del D.L. volta (peraltro, inutilmente) ad una bonaria definizione stragiudiziale del presente contenzioso e connotata da pacifica riservatezza, oltre che da giuridica inopponibilità alla P.A. stante la non vincolatività del suo contenuto così come predisposto e redatto dal D.L., si ritiene che la questione di ammissibilità così come
(ri)proposta dagli appellati-appellanti incidentali sia, sotto il suddetto specifico profilo, fondata.
Al riguardo, giova, in primo luogo, precisare che le domande formulate dal P_
riguardano le riserve iscritte in contabilità per lavori eseguiti tra la consegna del
[...] cantiere, avvenuta il 16.02.2012, e la data del 31.03.2014, per un complessivo importo di
€ 29.837.628,73, rispetto a opere e attività lavorative stimate in complessivi €
24.503.190,84, eseguite tra la data del verbale di consegna dei lavori (16.02.2012) ed il
31.03.2014.
Il citato art. 240-bis D.Lvo n.163/2006, stabilisce che “l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale”.
L'attore odierno appellante ha fornito una peculiare interpretazione della norma sopra citata, assumendo che, per ovviare a non meglio precisati profili di illegittimità costituzionale, il limite percentuale in questione dovrebbe essere applicato solo con riferimento alle riserve “riconosciute”, indipendentemente dal valore di quelle iscritte in contabilità, e, tra quelle (riconosciute), unicamente alle riserve c.d. risarcitorie.
Il Tribunale, con motivazione, sul punto, estremamente laconica, aderendo de plano alla di per sé generica deduzione difensiva di parte attrice, ha statuito che “in ragione del valore delle riserve complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, risulta inconferente l'eccezione sollevata dai convenuti negli atti difensivi, in relazione al presunto superamento da parte della domanda attorea della soglia del 20 % dell'importo pagina 27 di 33 contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.L.vo n. 163/2006 (quantificato in €
12.023.228,20)”.
La Corte, tuttavia, non condivide le deduzioni e motivazioni sopra riportate, in quanto si pongono in palese contrasto con il chiaro e puntuale dato letterale della disposizione normativa in commento, senza essere, peraltro, sorrette da precisi e rilevanti riferimenti normativi e/o evidenti ragioni di maggior conformità costituzionale solo genericamente allegati.
La disposizione in esame, infatti, fa letterale riferimento all'importo complessivo delle riserve iscritte e, sempre testualmente, lo fa in modo indistinto, senza, cioè, individuare differenti e speciali categorie di riserve in base al loro oggetto, natura o finalità, per escluderne alcune dal prescritto computo proporzionale ed ammetterne altre.
Inoltre, la norma in commento disciplina testualmente, in modo chiaro e inequivoco (in claris non fit interpretatio), un peculiare presupposto di ammissibilità delle riserve così come formalmente iscritte in contabilità dall'appaltatore, il quale precede, in modo autonomo, quello della loro fondatezza sul piano del quantum debeatur da valutarsi solo in caso di superamento dei requisiti antecedenti, ed il cui positivo riconoscimento, soprattutto in sede giudiziale, può dipendere, anche ai fini del computo percentuale, da variabili e/o condizioni non prevedibili e non apprezzabili al momento della loro formulazione.
Nella fattispecie in esame, il appellante ha, come detto, formalmente iscritto CP_2 in contabilità riserve per un ammontare complessivo di € 29.837.628,73, al cospetto di un importo previsto in contratto di € 60.116.140,91, in misura sensibilmente eccedente il limite legale del 20% pari a € 12.023.228,20.
Tale evidente esorbitanza rende, per ciò, oggettivamente inammissibile la rivendicazione dell'appaltatore e, inoltre, preclude il successivo accertamento giudiziale della fondatezza delle suddette riserve anche nei più ridotti limiti della loro legale proporzionale ammissibilità così come, in via di mero subordine, invocato dall'appellante, in quanto un siffatto accertamento nel merito, ove in concreto effettuato pagina 28 di 33 in questa sede, presupporrebbe una riformulazione d'ufficio delle riserve al fine di ricondurle all'interno del limite legale di ammissibilità, e tale operazione, ove effettuata dal Giudice, si rivelerebbe del tutto arbitraria in assenza di criteri oggettivi di selezione delle voci da sottoporre alla verifica di fondatezza, di competenza dell'appaltatore ed in base ai quali poter individuare, tra quelle complessivamente iscritte ma complessivamente inammissibili, le riserve da ridurre nei limiti di legge per essere sottoposte al successivo vaglio giudiziale di merito, e quelle, invece, da escludere in tutto o in parte.
Diversamente opinando, si rimetterebbe al Giudice, sia pure con il supporto tecnico di un CTU, l'applicazione indiscriminata del limite legale di ammissibilità su tutte le riserve indistintamente considerate, con conseguente arbitraria inclusione o esclusione di alcune di queste a discapito di altre, senza alcun criterio oggettivo di selezione, anche solo di opportunità imprenditoriale, attraverso, quindi, un'operazione che, proprio per la rilevata assenza di parametri e canoni di selezione, potrebbe portare, involontariamente,
a sottoporre al successivo giudizio di merito alcune riserve in tutto o in parte infondate, escludendo quelle che, ricondotte nei limiti legali di ammissibilità secondo valutazioni e scelte rientranti nella esclusiva discrezionalità imprenditoriale, avrebbero, invece, potuto superare il predetto vaglio di fondatezza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata la generale e complessiva inammissibilità delle riserve così come iscritte in contabilità, le relative pretese creditorie/risarcitorie originariamente avanzate dal devono Controparte_1 essere respinte, e, per l'effetto, in accoglimento del suddetto motivo di appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata relativamente ai capi recanti la condanna degli odierni appellati al pagamento delle somme ivi liquidate a titolo di riserva.
La statuizione che precede assorbe e rende, quindi, superflua la delibazione dei restanti motivi di gravame, principale e incidentale, concernenti i capi di sentenza come sopra riformati.
pagina 29 di 33 Va, però, rigettato anche l'ulteriore motivo di appello incidentale proposto da CP_2
e avverso il capo di sentenza con cui erano state rigettate
[...] Controparte_5 le loro domande riconvenzionali volte alla condanna dell'attore-appellante principale al pagamento delle penali da ritardo.
Infatti, al di là di quanto illustrato e considerato nella già richiamata relazione riservata del D.L., le espletate indagini peritali, come sopra correttamente rilevato dal primo
Giudice, hanno comunque portato alla luce l'originaria esistenza e la successiva sopravvenienza di situazioni, oggettive, logistiche, ambientali e burocratiche, non direttamente ascrivibili al appaltatore, neppure a titolo di colpa per omissione CP_2
o inerzia, le quali hanno sostanzialmente reso impossibile il rispetto del cronoprogramma e, quindi, inapplicabili le invocate sanzioni contrattuali.
Sul punto, quindi, la Corte condivide e conferma quanto deciso dal primo Giudice, il quale, in relazione agli addebiti mossi all'appaltatore, ha affermato che quanto accertato dal CTU all'esito di indagini estremamente meticolose e approfondite, nel pieno ed effettivo contraddittorio tecnico tra le parti, attesta la “sussistenza di impedimenti Con oggettivi al regolare compimento delle lavorazioni appaltate, addebitabili alla , e, parallelamente, la mancanza di ogni responsabilità di per il ritardo P_
Contr nell'esecuzione dei lavori, invocata da e nella Controparte_5 proposizione della domanda riconvenzionale”.
Le censure svolte da quest'ultimi in via di appello incidentale avverso la statuizione che precede, oltre che meramente reiterative delle allegazioni svolte in primo grado, risultano, per genericità e incoerenza con le oggettive risultanze istruttorie, anche inidonee a superare e vincere il ragionevole convincimento come sopra espresso dal primo Giudice.
Ne consegue la conferma, in parte qua, dell'impugnata sentenza.
Per quel che concerne le spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che, in considerazione dell'integrale rigetto tanto delle domande originariamente proposte dall'attore , quanto del suo successivo appello principale, nonché del Controparte_1 solo parziale accoglimento dell'appello incidentale svolto da e CP_2 [...]
nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre tra le Controparte_5 pagina 30 di 33 suddette parti, una compensazione in misura del 50%, liquidando, come da dispositivo, il restante 50% a carico dell'attore-appellante principale, quale parte maggiormente soccombente.
In ragione, invece, della sua integrale soccombenza, l'appellante va condannato, come da dispositivo, al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio, nonché, tenuto conto dell'integrale accoglimento dell'appello incidentale proposto da al rimborso, in Controparte_3 favore di quest'ultimo, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, confermando, nel resto, l'appellata sentenza.
Infine, l'integrale rigetto dell'appello principale costituisce, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, presupposto per dichiarare il tenuto al versamento del doppio del contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 [...]
e in integrale accoglimento di quello svolto da Controparte_5 Controparte_3
e in parziale riforma della sentenza n. 1289/2021, resa, in data 14/5/2021, dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa,
RIGETTA le domande originariamente formulate da e, per l'effetto, rigetta Controparte_1
l'appello principale proposto da quest'ultimo, così assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_4
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e CP_2 Controparte_5
pagina 31 di 33 avverso il capo di sentenza di rigetto della loro domanda riconvenzionale di condanna dell'attore-appellante al pagamento delle penali da ritardo.
CONDANNA
al rimborso, in favore della delle Controparte_1 Controparte_4 CP_4 spese del presente grado di giudizio liquidate in € 38.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge.
CONDANNA
al rimborso, in favore di delle spese di entrambi i Controparte_1 Controparte_3 gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 55.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio d'appello, in € 49.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge.
DISPONE tra , e la parziale Controparte_1 CP_2 Controparte_5 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e, per l'effetto,
CONDANNA
al rimborso, in favore di e Controparte_1 CP_2 Controparte_5
in solido tra loro, del restante 50%, liquidato, quanto al giudizio di primo grado,
[...] in € 28.194,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio d'appello, in € 26.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellante principale le spese relative all'espletata c.t.u.
pagina 32 di 33 DICHIARA
tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile - Sezione
Impresa, il 24/07/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE – SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2301/2021 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMADINI PIERPAOLO, dell'avv. OLIVIERI MONICA, dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO M. e dell'avv. BAZOLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SONCIN ROTTO N. 6 BRESCIA presso il difensore avv. CAMADINI PIERPAOLO.
APPELLANTE contro pagina 1 di 33 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUANDALINI Controparte_2 P.IVA_2
FABIO e dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
MARCONI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. GUANDALINI FABIO.
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI
[...] P.IVA_3
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 27 41121
MODENA presso il difensore avv. CORSINI FABRIZIO.
C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. COPPETTI ALDO e dell'avv. SALVADORI ALBERTO e dell'avv. NANNI
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO 17 BOLOGNA presso il difensore avv. NANNI LUCA.
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
GUANDALINI FABIO e dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 5 BOLOGNA presso il difensore avv. GUANDALINI FABIO.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il 21 e 18 ottobre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1289/2021, resa in data 14/5/2021, il Tribunale di Bologna – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta nonché di Controparte_4 fondatezza delle riserve nn. 1 e 7 iscritte dall'attore (di Controparte_1 seguito, nel registro di contabilità per lavori eseguiti alla data del 31.03.2014, P_ in relazione al contratto d'appalto di opere pubbliche oggetto di causa, in parziale pagina 2 di 33 accoglimento delle domande formulate da quest'ultimo, condannava le altre parti convenute , e CP_2 Controparte_3 [...] al pagamento, in solido tra loro, in favore di , a titolo di Controparte_5 P_ riserve tempestive, ammissibili e fondate, della complessiva somma di € 4.286.521,56, rigettando, nel resto, le domande attoree, nonché le domande riconvenzionali proposte dalle convenute e . Controparte_5 CP_2
Condannava, inoltre, l'attore al rimborso, in favore della società di Controparte_4
delle spese di lite, nonché, previa parziale compensazione delle spese processuali
[...] in misura del 50%, le altre parti convenute alla refusione, in favore dell'attore, del restante 50%, ponendo definitivamente a carico delle suddette soccombenti convenute le spese relative all'espletata c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il ha Controparte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società di il Controparte_4
, il e la società CP_2 Controparte_3 Controparte_5 proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza, nelle parti in cui ha : 1) dichiarato la carenza di legittimazione passiva di 2) rigettato la domanda di accertamento del corrispettivo CP_4 contrattuale ex art. 161 DPR n. 207/2010; 3) non ha integralmente riconosciuto il danno da ridotta produttività per il periodo 16.02.2012-31.07.2013 come da riserva n. 1; 4) non ha riconosciuto il danno da perdita di chance quantificato dal CTU;
5) ha escluso il danno per ridotta produttività delle attrezzature;
6) ha negato il risarcimento del danno da ridotta produzione del personale di cantiere;
7) ha dichiarato l'inammissibilità e, comunque, la carenza di legittima prova documentale della riserva n. 6 in punto di danno da ridotta produttività per il periodo 01.08.2013-31.03.2014; 8) ha respinto la riserva n.
2 in punto di mancata contabilizzazione delle opere;
9) ha ritenuto infondata la riserva n.
3 in punto di maggiori costi da stabilizzazione delle terre;
10) ha confermato il rigetto delle istanze di ammissione di prova testimoniale e di integrazione di c.t.u.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo : in (parziale) riforma dell'impugnata sentenza, “In via principale e nel merito:
1. Ai sensi dell'art. 161 DPR n. 207/2010, pagina 3 di 33 accertare e dichiarare nei confronti di tutte le Appellate che il corrispettivo contrattuale dell'appalto ammonta ad € 66.793.933,28, oltre ad € 2.880.775,79 per oneri della sicurezza, non dovendosi computare alcun ribasso d'asta per le opere eseguite dall'Appaltatore.
2. In esercizio della facoltà di cui all'art. 240, X comma, D. Lgs. n.
163/2006, con riserva di agire per le riserve successivamente iscritte e per tutti gli altri diritti derivanti dall'appalto:
2.a. Accertare e dichiarare nei confronti di tutte le
Appellate la tempestività, fondatezza e congruità delle riserve iscritte nel registro di contabilità per lavori eseguiti al 31.03.2014, ed in particolare: - per andamento anomalo
(riserve nn. 1 e 6) nella misura rispettivamente di € 9.629.167,60 e di € 3.809.805,72; o, in subordine, sulla scorta delle risultanze della CTU, di € 6.437.807,52 ed €
1.260.079,78, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna; al lordo, naturalmente, quanto alla riserva n. 1, della già disposta condanna delle Appellate al pagamento in favore dell'Appellante dell'importo di € 2.567.516,58, che dovrà rimanere confermata;
- per opere non contabilizzate (riserva n. 2) nella misura di € 2.359.629,77, o in subordine, di € 1.415.777,86, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- per opere autorizzate e non pagate
(riserva n. 3) nella misura di € 975.285,16, o, in subordine, di € 898.276,30, o nella diversa misura che sarà accertata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- ferma la già disposta condanna delle Appellate al pagamento in favore dell'Appellante dell'importo di € 1.719.004,98 (riserva n. 7), che dovrà rimanere confermata.
2.b. Accertare e dichiarare che solo le riserve nn. 1 e 6 sono da computarsi per il limite di cui all'art. 240 bis D. Lgs. n. 163/2006. 3. Ferma la già accertata responsabilità solidale tra il il e la Controparte_2 Controparte_3 [...] accertare e dichiarare responsabile in solido con le Controparte_5 ulteriori Appellate anche la e condannare Controparte_4 tutte le Appellate al pagamento in favore dell'Appellante delle somme come sopra accertate e determinate, oltre ad interessi dalla data della notifica dell'Atto di citazione in primo grado nonché con rivalutazione dalla data di maturazione del diritto con ri- ferimento alle riserve nn. 1 e 6. In via istruttoria:
4. Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già richieste e reiterate”.
pagina 4 di 33 Con comparse di risposta ritualmente depositate, gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio, chiedendo : quanto alla “IN VIA PRINCIPALE, rigettare Controparte_4 integralmente tutte le domande proposte dal Controparte_6 al punto 1), al punto 2.a), al punto 2.b), al punto 3) e al punto 5) dell'atto di
[...] citazione in appello nei confronti di - Nella sola Controparte_4 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta in via principale ed in accoglimento del dispiegato appello incidentale condizionato: previo, qualora ritenuto necessario per la regolare instaurazione del contraddittorio, differimento della prima udienza del 26 aprile 2022 per consentire la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta recante appello incidentale condizionato alle altre parte appellate: In via di estremo subordine nei confronti dell'appellato : nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dall'Appellante in pregiudizio Controparte_6 della in accoglimento dell'appello incidentale, per le Controparte_4 ragioni esposte nel presente atto ed in tutti gli atti difensivi di primo grado, condannare il
, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale CP_2 rappresentante pro tempore, a tenere integralmente indenne e comunque a rifondere a
(da) tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_4 eventualmente condannata a pagare all'attore appellante per qualsiasi ragione o titolo e, comunque, a tenerla integralmente indenne da ogni spesa, costo o esborso”; quanto al e all : “rigettare l'appello CP_2 Controparte_5 promosso da in quanto primariamente inammissibile ex art.342 co.1, punti 1) e P_
2), c.p.c., e comunque infondato, ed accogliere i motivi di appello incidentale formulati da e e, per l'effetto, in riforma parziale CP_2 Controparte_5 della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Imprese n.1289/2021 [causa n.
14463/2015 - ruolo Tribunale di Bologna, Sezione Imprese], pubblicata il 14.05.2021, rigettare le domande tutte formulate nei propri confronti siccome primariamente inammissibili, prescritte, decadute, improcedibili, generiche, transate, infondate, non provate, e comunque dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_7
a , condannando quest'ultimo alla restituzione a favore di
[...] P_ pagina 5 di 33 dell'importo corrisposto con riserva di ripetizione in virtù della Controparte_2 esecutività della sentenza di primo grado oltre interessi dal pagamento al saldo, nonché condannandolo al pagamento dell'importo a titolo di penale contrattuale maturata alla data del 31.03.2014 di Euro 677.724,02, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio siccome riportate alle pagg.
5-7 del presente atto;
quanto a : Controparte_8
“respingere tutti i motivi di appello promossi da in quanto infondati e/o P_ inammissibili e/o comunque non provati ed accogliere l'appello incidentale promosso Contr dal , coì parzialmente modificando la sentenza n. 1289/2021, resa dal Tribunale di
Bologna in data 7.5.2021, all'esito del giudizio 14463/2015. Conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal CCC a . P_
Nel corso del giudizio, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 22/10/2024, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale, il ha impugnato il capo di Controparte_1 sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'allora convenuta e con cui è stata, quindi, negata la Controparte_4 responsabilità di quest'ultima, così come allegata dal menzionato , in via CP_2 solidale con gli altri convenuti, in forza sia della Convenzione Unica dell'1/8/2007, sia, ope legis, ai sensi dell'art. 176 c. IX D.lvo n. 163/2006, per gli inadempimenti ascrivibili al committente . CP_2
I medesimi capi di sentenza sono stati impugnati, in via di appello incidentale condizionato, dalla la quale, nella denegata ipotesi di Controparte_4 accoglimento del suddetto motivo di gravame principale, ha chiesto la condanna del a tenerla indenne da quanto eventualmente dalla stessa dovuto a favore CP_2 del . Controparte_1 pagina 6 di 33 Sul punto, il primo Giudice ha così statuito : “la tesi sostenuta da parte attrice circa la legittimazione passiva della è infondata. Controparte_4
La CU stipulata tra e ha previsto l'assunzione da parte del CP_9 CP_4 concessionario, nei confronti del committente, dell'obbligo di affidare all'esterno una parte dei lavori, ma non ha determinato alcuna responsabilità del concessionario nei riguardi dei terzi appaltatori, poi incaricati dal contraente generale. ha CP_4
Contr assolto l'obbligo posto a suo carico mediante l'affidamento a del compito di svolgere la procedura d'appalto e di concludere e gestire il relativo contratto, ai sensi dell'art. 173 lett. b) D.L.vo n. 163/2006. Nessuna obbligazione può derivare a Contr dal contratto d'appalto di affidamento dei lavori concluso tra e gli CP_4 appaltatori, in base al principio generale di cui all'art. 1372 co. 2 c.c., non avendo il concessionario partecipato alla stipulazione dell'atto; tantomeno può sorgere un obbligo a suo carico per effetto del mero “affidamento” che i terzi avrebbero riposto nella presenza e nel ruolo del concessionario delle opere complessivamente appaltate da
[...]
CP_9
Del resto, il contraente generale, soggetto dotato per legge di adeguata esperienza e capacità organizzativa, tecnica e finanziaria, è tenuto a svolgere autonomamente i compiti elencati nell'art. 176 D.L.vo 163/2006, inclusi quelli relativi “all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione” (co. 2 lett. d), assumendo in proprio gli obblighi e le conseguenti responsabilità derivanti dai contratti conclusi con i terzi esecutori.
La responsabilità di er i maggiori oneri eventualmente assunti da , CP_4 P_
Contr nell'esecuzione del contratto d'appalto concluso con , non può nemmeno trovare fondamento nell'art. 176 co. 9 del D.L.vo 163/2006, che prevede in capo al concessionario un dovere generale di verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal contraente generale nei confronti dei terzi affidatari, con la sola
“facoltà”, in caso di inadempimento, di applicare una detrazione ai successivi pagamenti e di procedere al pagamento diretto nei confronti dell'affidatario.
Da questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, non può derivare un diritto dei terzi di ottenere dal concessionario il pagamento diretto di quanto a loro è dovuto dal contraente generale, in forza del contratto di appalto. pagina 7 di 33 La ratio della norma è evidentemente quella di attribuire al concessionario uno strumento che gli consenta di avvalersi del normale svolgimento dei lavori da parte dei terzi affidatari, pur nel caso di inadempimento da parte del contraente generale, affinché possa essere garantito l'andamento regolare dell'appalto con la corretta prosecuzione dei lavori che rientrano nella sfera di controllo del contraente generale, allo scopo di non compromettere l'opera complessiva.
Del resto, nel caso analogo del subappalto di lavori pubblici, si è sempre esclusa qualsiasi azione diretta da parte del sub-appaltatore nei confronti del committente, per ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza della sub-prestazione (Cass. civ.
15.06.2018, n. 15786; Cass. civ. 12.01.2018, n. 648; Cass. civ. 27.005.2015, n. 10944)”.
L'odierno appellante ha, a sua volta, censurato le suddette statuizioni, deducendo che
“l'art. 3, XII comma, Convenzione Unica formalizzata tra la e CP_9 CP_4 il 01.08.2007 (infra anche Convenzione Unica, doc. n. 1), richiamata nelle premesse del Contr Contratto di Appalto stipulato tra e il 05.01.2012 (infra anche Contratto di P_
Appalto, doc. n. 2), recita testualmente che “il concessionario si impegna ad affidare ad imprese estranee alla Società di Progetto - in nessun modo collegate e/o controllate dai soci della stessa, i lavori e le opere di cui all'Allegato M) e, comunque, una percentuale minima del 30% dei lavori oggetto della concessione sulla base di procedura ad evidenza pubblica da bandire in conformità alla vigente normativa nazionale e co- munitaria tenuto conto delle eventuali prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione dei bandi di gara ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. d), della L.
498/1992 e s.m.i. Per le opere ed i lavori non ricompresi nel richiamato Allegato M) e, comunque, per una percentuale non superiore al 70% dei lavori oggetto della concessione, è facoltà del concessionario eseguire gli stessi direttamente ovvero tramite i soci della società di progetto, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della normativa in materia e delle risultanze di gara”.
“L'impegno è di x art. 146 D. Lgs. n. 163/2006. CP_4 quindi, aveva la facoltà di intraprendere in proprio o con altri soggetti CP_4 collegati la realizzazione del 70% delle opere nonché l'onere di mettere a gara la commessa del 30% dei lavori oggetto della concessione. pagina 8 di 33 Gli appaltatori, quindi, ai sensi della Convenzione Unica, hanno fatto esclusivo affidamento su concessionaria delle opere. CP_4
Il ha ritenuto successivamente di avvalersi ex art. 174, III comma, D. P_0
Lgs. n. 163/2006 di un contraente generale, effettivo esecutore dei lavori, di poi Contr individuato in .
Si rammenta, a questo riguardo, che l'art.
3.12 Convenzione Unica richiama espressamente la necessità di applicare le norme in materia di evidenza pubblica e che il
Contratto di Appalto compie continui rimandi sia al D. Lgs. n. 163/2006 che al DPR n.
207/2010.
Non si tratta, dunque, di un contratto di diritto privato ex art. 176, VI comma, D. Lgs. n.
163/2006 dato che il Contraente Generale ha assolto all'obbligo assunto da CP_4 per conto del Concessionario, di far realizzare parte delle opere a terzi contraenti scelti con le forme dell'evidenza pubblica ed in conformità alla normativa pubblicistica.
È errata, dunque, la Sentenza nella parte in cui oltre a non aver valorizzato la natura sostanzialmente pubblicistica del Contratto di Appalto, ha escluso tout court la natura di Contr mero schermo di , le cui obbligazioni, invece, si riversano direttamente anche sul
Concessionario. Contr È invero, che tramite ha ottemperato agli obblighi della Convenzione CP_4
Unica e non può essere conseguentemente l'utilizzo del Contraente Generale a poter interrompere la responsabilità del Concessionario, che discende ex lege dal rapporto principale con l'Ente affidante”.
Il motivo in esame è infondato.
Al riguardo, giova anzitutto osservare come l'appellante fosse del tutto estraneo P_ alla richiamata Convenzione Unica, la quale, coerentemente, non prevede a carico della concessionaria Società di Progetto alcun obbligo verso il soggetto a cui sarebbe stata poi, in concreto, affidata la parziale esecuzione dei lavori in questione.
La Convenzione Unica, infatti, non imponeva alla concessionaria obbligazioni diverse da quelle direttamente rinvenibili dal suo dato testuale che, per la sua linearità e chiarezza, è suscettibile soltanto di una mera esegesi letterale, attraverso la quale si pagina 9 di 33 evince agevolmente, ai fini che qui rilevano, che la Società di Progetto era tenuta esclusivamente ad affidare a terzi ad essa estranei la quota del 30% dei lavori.
A tale specifica obbligazione la ha poi dato concreta ed Controparte_4
Contr esatta attuazione, affidando l'intera esecuzione delle opere al general contractor che, a sua volta, li ha, in parte, sub-affidati, appunto per la quota del 30%, al P_
, curando la realizzazione delle restanti opere in proprio, tramite le proprie
[...] consorziate.
Come detto, il è, quindi, rimasto estraneo alla suddetta Convenzione Controparte_1
Unica, così come lo è stata la concessionaria rispetto al Controparte_4
Contr rapporto negoziale direttamente intercorso tra e , senza per ciò assumere P_ verso quest'ultimo alcuna responsabilità, diretta o anche solo in via di garanzia, in ordine agli eventuali inadempimenti del proprio diretto committente, alla stessa stregua di un qualsiasi committente verso il sub-appaltatore.
Una siffatta regolamentazione dei distinti rapporti negoziali, per la sua chiarezza e inequivocità, non può nemmeno avere ingenerato nei terzi, e tantomeno in , P_ quale impresa strutturata, esperta e specializzata, operante, da tempo, nel settore, alcun affidamento, men che meno ragionevole ed incolpevole, circa la veste di coobbligata, o anche solo di responsabile solidale o sussidiaria, in capo alla concessionaria.
D'altra parte, le allegazioni svolte dall'appellante con riferimento all'asserito affidamento di terzi sulla solidale responsabilità della concessionaria Controparte_4
e circa la sua presenza, in tale ultima veste, sia pure dietro lo schermo
[...]
Contr socio-operativo costituito da , oltre che smentite dal chiaro tenore letterale degli accordi inter partes, sono comunque del tutto generiche e apodittiche, prive, cioè, di adeguato supporto assertivo e, a fortiori, probatorio.
Quanto alla dedotta responsabilità della concessionaria a norma del Controparte_4 combinato disposto di cui agli artt. 176 c. IX e 174 c. III D.lvo n. 163/2006, deve rilevarsi come essa, in generale, sia circoscritta al solo pagamento delle fatture rimaste insolute per fatto dell'appaltatore, e come essa operi nei soli rapporti tra questo ed il suo committente, senza, quindi, coinvolgere sul piano degli effetti giuridici, i terzi, ovvero pagina 10 di 33 contemplare ulteriori titoli di responsabilità di contenuto diverso e, soprattutto, senza attribuire alcuna azione diretta al subappaltatore verso la concessionaria non sua diretta committente.
Per quel che concerne la pretesa responsabilità della concessionaria a titolo di culpa in vigilando, la relativa allegazione, a prescindere da ogni considerazione circa la sua novità rispetto a quelle inizialmente svolte in citazione di primo grado, è, in ogni caso, del tutto generica, astratta, indeterminata e, soprattutto, disancorata dai sopra illustrati impegni previsti a carico della concessionaria dalla disciplina negoziale e di legge in precedenza esaminata.
Essa, inoltre, non appare sorretta da specifiche allegazioni circa le violazioni ed omissioni concretamente ascrivibili, a tale titolo, alla concessionaria e da questa esigibili anche in termini di condotta alternativa lecita che, ove posta in essere, avrebbe consentito di prevenire o circoscrivere l'inadempimento del preteso vigilato.
Con il secondo motivo di appello principale, il ha impugnato il capo Controparte_1 di sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di accertamento dell'entità del compenso contrattuale senza ribasso d'asta.
Il primo Giudice, sul punto, ha affermato che “il richiamo all'art. 161 co. 13 D.P.R.
207/2010 non è pertinente, in quanto la disposizione non si riferisce alle riduzioni dei lavori, bensì alle varianti in aumento di oltre un quinto, come risulta sia dalla rubrica
(“Variazioni ed addizioni al progetto approvato”), sia dal tenore letterale dell'art. 161, anche considerando che il comma 12, espressamente richiamato dal comma 13, stabilisce: “Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.”
pagina 11 di 33 Tale disposizione si riferisce chiaramente alle varianti da apportare a lavori già eseguiti e alle addizioni ai lavori originari, e presuppone dunque un nuovo intervento dell'appaltatore, anziché una riduzione delle opere previste nell'appalto.
La fattispecie relativa alla riduzione dei lavori è invece disciplinata dall'art. 162 D.P.R.
207/2010 (sotto la rubrica “Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore”), che al comma 1 stabilisce: “Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo”.
E' evidente che tale disposizione si riferisca all'ipotesi in esame, in cui è stata disposta una riduzione dei lavori dell'appalto; inoltre, essa deve essere coordinata con le pattuizioni contrattuali, ed in particolare con quelle di cui all'art. 1 dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013, ove le parti hanno convenuto lo stralcio dei lavori anche in misura superiore al 20 % dell'importo del contratto, dunque in deroga a quanto stabilito dall'art. 162, con riferimento ad interventi specifici ivi indicati, tra cui è ricompreso quello relativo al Casello A4 di Brescia Ovest del Lotto 0B, oggetto della variante in diminuzione qui esaminata”.
L'appellante, a sua volta, ha censurato le suddette statuizioni, sostanzialmente riproponendo, sotto forma di motivi di gravame, le medesime deduzioni svolte, sul punto, in primo grado.
In particolare, a sostegno del motivo di gravame in esame, l'appellante ha dedotto che
“calando il disposto di cui sopra alla fattispecie concreta: - l'08.04.2014 veniva redatto dalla Stazione Appaltante l'OdS n. 71 (doc. n. 20) con quantificazione dell'ammontare economico della variante (in diminuzione) richiesta, di poi comunicato a il P_
09.04.2014; - il 18.04.2014 (doc. n. 21) l'Appaltatore diede la propria disponibilità ad eseguire le opere residue, tenendo conto della richiesta variazione, indicando, in ragione dell'evidente squilibrio economico contenente alla disposta riduzione dei lavori, le proprie condizioni, e cioè, nella specie, con annullamento del ribasso d'asta sul residuo pagina 12 di 33 dei lavori;
- da detta ultima comunicazione decorsero i 45 giorni per la Parte_1
Contr
per comunicare eventuali differenti determinazioni;
- non comunicò
[...] alcunché. A ciò seguì, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, XIII comma,
DPR n. 207/2010, l'accettazione da parte della Stazione Appaltante delle condizioni poste determinazioni.
Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni poste da per la prosecuzione dell'esecuzione P_ delle opere, id est l'annullamento sulla parte dei lavori residui non oggetto di variazione del ribasso di gara”.
Il ha poi impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in Controparte_1 cui si attribuisce efficacia derogatoria all'Atto Aggiuntivo dell'1/8/2013, e, a confutazione di detta statuizione, l'appellante ha sostenuto che tale Atto “non richiama in alcun modo il citato art. 162 DPR n. 207/2010” e che, in ogni caso, con esso “ P_ si limitò a “prende(re) atto altresì che la Committente potrà stralciare in tutto in parte le opere sopracitate anche per importi superiori al 20% dell'importo del contratto”, senza, dunque, assentire ad alcunché ovvero a rinunciare a qualsivoglia proprio diritto”.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Premesso che la fattispecie in contestazione (riduzione oltre il 20% dei lavori) è incontrovertibilmente ed oggettivamente diversa rispetto a quella (varianti e addizioni) disciplinata dall'art. 161 c. XIII D.P.R. n. 207/2010 invocato dall'appellante, occorre rilevare come quest'ultimo, al fine di veder comunque applicata la disciplina dettata dalla norma sopra citata e, in particolare, l'istituto del silenzio-assenso, ne prospetti un'applicazione in via analogica.
Il superiore assunto difensivo non appare, tuttavia, fondato sotto molteplici profili.
In primo luogo, la natura eccezionale della invocata disciplina di legge preclude la possibilità di un ampliamento del suo perimetro operativo, per via di analogia, a casi, pagina 13 di 33 come quello in commento (riduzione dei pattuiti lavori oltre una certa percentuale), neppure simili ma, anzi, ontologicamente ben diversi rispetto a quelli contemplati dalla norma de qua (i.e., varianti, addizioni e, quindi, interventi ulteriori rispetto a quelli programmati).
Va altresì debitamente considerata e confermata la portata inequivocabilmente derogatoria del richiamato Atto Aggiuntivo laddove, all'art. 1, replicando il contenuto dell'art. 162, prevede, con riferimento agli interventi ivi specificamente previsti, per il caso di riduzione dei lavori dell'appalto, diversamente da quanto stabilito dal citato art. 161 per le “varianti e addizioni”, la facoltà per le parti di disporre lo stralcio dei lavori anche in misura superiore al 20% dell'importo del contratto, senza che all'appaltatore spetti indennizzo alcuno.
Il mancato richiamo nell'Atto Aggiuntivo del mero riferimento normativo (art. 162 DPR
n. 207/2010) e, ancor di più, la omessa reiterazione della frase riportata inizialmente nella bozza (i.e., l'Appaltatore espressamente rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di indennizzo avente titolo nella eventuale intervenuta diminuzione dei lavori oltre i limiti del 20%), non assumono alcun rilievo, trattandosi, da un lato, di un dato meramente formale, in concreto, superfluo e pleonastico stante l'identità di disciplina convenzionale
(art. 1) e legale (art. 162), e, dall'altro, di una diretta conseguenza dell'applicazione del riprodotto art. 162.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso del committente alle condizioni che l'appaltatore aveva proposto, in modo unilaterale e non conforme alle previsioni negoziali e alla normativa effettivamente applicabile al caso de quo, con la nota del 18.04.2014 in punto di esclusione del c.d. ribasso d'asta.
Con i successivi motivi di appello, il ha censurato i capi della Controparte_1 sentenza di primo grado con cui sono state parzialmente rigettate le domande relative alle riserve nn. 1 e 7, e con cui sono state integralmente respinte quelle concernenti le restanti riserve nn. 2, 3 e 6 (la n. 5 rinunciata ante causam).
pagina 14 di 33 Con l'appellata sentenza, il Tribunale, in punto di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle riserve oggetto di causa, dopo aver puntualizzato che “La riserva n. 1 riguarda l'anomalo andamento dei lavori tra la consegna del cantiere in data 16.02.2012
e il 31.07.2013, e che essa attiene alla pretesa di maggiori oneri, nella misura di €
9.629.167,60, derivati da ridotta produttività, in dipendenza dell'asserita mancata disponibilità delle aree per la loro esecuzione” e, inoltre, per la “presenza di circostanze ostative al normale andamento dei lavori, illustrate nelle comunicazioni del 29.02.2012 e del 21.09.2012” come da doc. nn. 5, 7 di parte attrice (mancata disponibilità delle aree per l'assenza della bonifica da ordigni bellici, la presenza di ingenti cumuli di rifiuti, la mancata risoluzione delle interferenze tecnologiche, le procedure espropriative non completate e l'inadeguatezza della progettazione esecutiva fornita dal ), CP_2 aveva ritenuto che “Valutate le contrapposte tesi delle parti ed esaminati i documenti di causa, la riserva n. 1 debba essere considerata tempestiva”, in quanto “l'art. 155 co. 4
D.P.R. 207/2010 prevede effettivamente che “Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190”, norma quest'ultima che disciplina le “eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità”.
L'art. 155 co. 4 D.P.R. 207/2010 trova applicazione nell'ipotesi in cui la consegna delle aree di cantiere dal committente all'appaltatore avvenga con le modalità disciplinate dal
Regolamento, che presuppongono l'esecuzione di uno o più sopralluoghi congiunti, a seconda delle dimensioni delle aree, in modo tale da porre l'appaltatore nelle condizioni di poter acquisire la conoscenza dello stato dei luoghi e di svolgere gli opportuni rilievi.
Infatti, l'art. 154 D.P.R. 207/2010 disciplina in modo puntuale, come segue, il contenuto e le modalità di redazione del verbale di consegna: “1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che pagina 15 di 33 lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.”
Dunque, qualora le parti rispettino le modalità di consegna disciplinate dalle norme suindicate, che presuppongono la redazione del processo verbale all'esito dell'accertamento o di più accertamenti compiuti in loco, troverà applicazione la disposizione, correlata a detta disciplina, che pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di formulare immediatamente i propri rilievi sullo stato delle aree di cantiere e di inserirli nel processo verbale. Diversamente, si dovrà valutare se l'appaltatore venga posto nelle condizioni per poter effettuare tali preliminari verifiche. Nel caso di specie, il verbale venne redatto presso la sede operativa della società committente, in mancanza di alcun accertamento preliminare, per volontà concorde dei contraenti, che si determinarono a posticipare l'esecuzione del sopralluogo in cantiere nei giorni successivi alla consegna dei lavori (per l'evidente necessità del committente di rispettare il termine di cui all'art. 153 co. 2 D.P.R. 207/2010); essi decisero in tal modo di derogare alla disciplina sopra richiamata. Peraltro, se si ritenesse applicabile la (sola) disposizione di cui all'art. 155 co. 4 D.P.R. 207/2010, l'appaltatore verrebbe gravato da un onere inattuabile, dato che la formulazione a verbale della riserva sullo stato del cantiere presuppone che “la difformità dello stato dei luoghi” rispetto al progetto sia stata “riscontrata”, e dunque sia effettivamente “riscontrabile”. Tale soluzione, ispirata ai principi generali di buona fede e correttezza nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, trova riscontro nel contenuto del verbale di consegna del 16.02.2012 (doc. 4 di parte attrice), da cui si evince che il Direttore dei Lavori, alla presenza delle parti intervenute (presso gli uffici Contr di ) ha proceduto alla descrizione dei lavori, ha fornito le indicazioni e le misure necessarie, “ha indicato all'appaltatore le aree da consegnare ove si debbono compiere i lavori in oggetto”, dopo aver “constatato che l'area di intervento, oggetto delle lavorazioni di cui alla presente consegna, è disponibile e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”. L'appaltatore non poteva che prendere atto di tali attestazioni, tanto che veniva inserita a verbale la seguente annotazione: “L'appaltatore, preso atto della rilevante estensione delle aree in consegna, pagina 16 di 33 provvederà, ove ritenuto opportuno, con separata nota, a segnalare alla D.L. e alla
Stazione Appaltante eventuali situazioni ovvero circostanze che caratterizzano dette aree”. Con ciò veniva espressamente autorizzata a formulare i propri rilievi, P_ sulle aree oggetto del verbale di consegna, in un momento successivo alla sua redazione, una volta effettuate le necessarie verifiche dello stato dei luoghi. Per le ragioni esposte, non può considerarsi intempestiva la comunicazione del 29.02.2012, solo perché successiva al verbale di consegna del 16.02.2012. Il primo sopralluogo venne poi eseguito in data 20.02.2012, cosicché deve ritenersi rispettato il termine previsto dall'art.
2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, in base al quale l'appaltatore era tenuto a formulare per iscritto alla stazione appaltante le proprie richieste, entro 10 giorni dal fatto che ne costituiva la causa (CSU, doc. 25 di parte attrice).
Trattandosi poi di riserva successiva al verbale di consegna, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 190, 191 D.P.R. 207/2010, secondo cui “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore” e, sempre a pena di decadenza, “sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole” (art. 191 co. 2). L'esecutore formula le riserve nel registro di contabilità, nel giorno in cui gli viene presentato per la sottoscrizione (art. 190 co. 1), quindi, dopo aver firmato con riserva, “qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda” (art. 190 co. 3).
Nel caso di specie, così come ha accertato il CTU, l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il primo SAL, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 31.08.2012, quale primo atto idoneo;
quindi, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità del 30.10.2012 e, in data 08.11.2012 (nel termine di cui all'art. 190 co. 3 D.P.R. 207/2010), ha precisato il contenuto della riserva n. 1, che è stata reiterata e aggiornata in tutte le successive sottoscrizioni del registro di contabilità. Si ritiene, pertanto, sussistente il requisito di tempestività della riserva n. 1”. pagina 17 di 33 Quanto all'ulteriore requisito di ammissibilità, il primo Giudice aveva rilevato che “Non
è contestata dai convenuti l'ammissibilità della riserva n. 1; per completezza si osserva che, a fronte dei rilievi del CTP dei convenuti in ordine alla mancata previsione di maggiori oneri nella comunicazione del 29.02.2012, il CTU ha evidenziato che i danni da anomalo andamento dei lavori si erano manifestati solo con il primo SAL, ove peraltro la riserva era stata iscritta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 191 co. 2
D.P.R. 207/2010”.
Per quel che riguarda, invece, la fondatezza della riserva de qua, il Giudice di prime cure ha poi affermato che “Non rileva la circostanza che l'art.
2.1 del CSU (doc. 25) prevedesse l'obbligo dell'appaltatore di iniziare i lavori frazionatamente, per le parti già consegnate. Detta clausola non si riferisce all'ipotesi in esame, in quanto la consegna era avvenuta in modo unitario, e non frazionato, e dunque le aree non erano disponibili e le lavorazioni non eseguibili secondo il cronoprogramma contrattuale (cfr. pag. 38 della perizia).
Il CTU ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze dell'appaltatore, poste a base della riserva n. 1, attraverso un'indagine corretta ed esaustiva, che ha tenuto oggettivamente conto della documentazione prodotta, relativa ai lavori dell'appalto e alle comunicazioni intercorse tra le parti, ed in particolare: - ha verificato, in base ai verbali di constatazione depositati da parte attrice, che a metà settembre (dopo oltre sei mesi dalla consegna dei lavori) i collaudi della bonifica da ordigni bellici coprivano soltanto il 60 % delle aree di Contr lavoro;
non ha ritenuto rilevante l'indicazione di circa la presenza di 17 aree prive di vincoli, in cui nel settembre 2012 non aveva dato inizio ai lavori, in quanto P_ nel primo semestre essi dovevano riguardare prevalentemente i lotti 0B e 0C, mentre i collaudi di bonifica bellica, redatti fino a quella data, avevano interessato il solo lotto
0A; -ha riscontrato le contestazioni relative alla presenza di 19 espropriati, che non avevano consentito l'accesso alle aree di cantiere;
al riguardo, ha correttamente Contr evidenziato l'irrilevanza della circostanza – dedotta da – che fosse in P_ possesso dei decreti di esproprio, in quanto gli espropriati lamentavano che la procedura non era definita a causa di richieste inevase o del mancato pagamento delle indennità; peraltro, il committente era tenuto a consegnare l'area di cantiere libera da persone e pagina 18 di 33 cose;
- ha accertato che nelle aree di cantiere del lotto 0A, alla data della consegna, vi Contr erano edifici occupati dai proprietari e ha rilevato che in data 16.10.2012 aveva assicurato la disponibilità dei fabbricati, per la demolizione, solo per il 31.12.2012, mentre ancora in data 08.02.2013 chiedeva alla committente quale fosse lo stato P_ della procedura di esproprio;
- ha esaminato l'ordinanza del Brescia del P_1
27.12.2011 (costituente la reiterazione di una precedente ordinanza del 29.06.2011), circa le limitazioni relative all'accesso ai siti inquinati dell'area di cantiere, fino alla data del 30.06.2012; - ha verificato che con lettera del 14.01.2013 lamentava ancora P_ la presenza di 23 interferenze tecnologiche con enti gestori (che ai sensi dell'art.
1.4 del
CSA avrebbero dovuto essere risolte dalla;
inoltre, ha accertato che nell'OdS n. 18 P_2 del 29.01.2013 si dava conto del fatto che talune interferenze erano ancora in corso di risoluzione;
- ha evidenziato che si erano rese necessarie varianti al progetto esecutivo Contr (di competenza di ), in base alle contestazioni degli enti pubblici coinvolti
(Provincia di Brescia, Comuni, Regione); - ha rilevato che a fronte delle contestazioni di Contr
circa la presenza di rifiuti sin dalla comunicazione del 29.02.2012, aveva P_ replicato in data 02.04.2012 invitando l'appaltatore a redigere un piano di smaltimento e a curarne l'iter presso gli enti competenti (così ammettendo l'impedimento), impegnandosi ad attivarsi presso per il riconoscimento dei maggiori oneri CP_4 dovuti all'appaltatore; peraltro, in relazione a detti costi veniva tenuto un registro di contabilità. Alla luce della documentazione esaminata, in relazione a ciascuno dei rilievi svolti dall'appaltatore, il CTU ha riconosciuto la sussistenza di impedimenti oggettivi al Con regolare compimento delle lavorazioni appaltate, addebitabili alla , e parallelamente la mancanza di ogni responsabilità di per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, P_
Contr invocata da e nella proposizione della domanda Controparte_5 riconvenzionale. Risultando accertata l'esistenza di un anomalo andamento dei lavori, in relazione alla riserva n. 1, spetta pertanto a il ristoro dei maggiori oneri subiti, P_ che sono stati quantificati dal CTU con metodo scientifico, in base all'analisi dei documenti di cantiere disponibili e con i criteri di valutazione e contabilità utilizzabili nel settore dei lavori pubblici;
in alcuni casi la decisione in ordine all'ammissibilità delle voci di danno è stata riservata al Giudicante, laddove comportava valutazioni giuridiche e/o di natura istruttoria. pagina 19 di 33 Il CTU ha puntualmente calcolato i giorni di mancata produzione convenzionale, ha determinato i maggiori oneri per spese generali d'azienda, applicando la percentuale massima del 17 % di cui all'art. 32 co. 2 lett. b) D.P.R. 207/2010 (ritenuta congrua, attesa la particolare rilevanza, natura e durata dei lavori) e ha individuato le singole voci di danno, tra quelle indicate da , che dovevano essere ricondotte nell'ambito P_ delle spese generali;
in tal modo ha quantificato i maggiori costi per spese generali nell'importo complessivo di € 2.567.516,58, ritenuto dovuto ai sensi dell'art. 32 D.P.R.
207/2010. Non appaiono, invece, riconoscibili gli oneri da mancato utile, calcolati dal
CTU: come hanno esattamente rilevato i convenuti, la riserva ricade entro i termini contrattuali, nell'ambito dei quali non possono essere contemplate perdite di altre commesse o di ulteriori chances lavorative, di cui peraltro l'appaltatore non ha offerto alcuna prova né alcuna allegazione: infatti, nel periodo considerato dalle riserve, P_ era già contrattualmente vincolata all'esecuzione dei lavori d'appalto oggetto della presente controversia. Il CTU, ritenendo attendibili le considerazioni svolte sul punto dal
CTP dei convenuti, ha correttamente azzerato la quantificazione del danno per ridotta produttività delle attrezzature – relativo alla presenza di mezzi in cantiere rilevabile dal
GdL - data l'assenza in atti del libro cespiti ammortizzabili e di qualunque altro documento attestante il valore dei beni. Quanto alla ridotta produzione del personale di cantiere, si ritiene che l'importo calcolato dal CTU, in via presuntiva, non sia supportato da idonea documentazione, in quanto quella prodotta dall'appaltatore non riguarda le effettive presenze in cantiere della manodopera per tutto il periodo compreso nella riserva, o attiene a personale impiegatizio e direttivo, non direttamente riferibile ai lavori oggetto dell'appalto, dovendosi considerare che i costi relativi a “organizzazione e gestione tecnico-amministrativa”, “gestione amministrativa del personale di cantiere” e
“direzione tecnica di cantiere” risultano ricompresi e sono stati già conteggiati tra le spese generali, ai sensi dell'art. 32 co. 4lett. c), d) D.P.R. 207/2010”.
Il Tribunale ha, quindi, concluso affermando che “Alla luce di tali osservazioni, può dunque essere riconosciuto a , per maggiori oneri contrattuali in relazione alla P_ riserva n. 1, un importo complessivo di € 2.567.516,58”.
pagina 20 di 33 Proseguendo nell'esame delle riserve per cui è causa, il Giudice di prime cure, in relazione alla riserva n. 6, dopo aver specificato che “La riserva n. 6 attiene, come la riserva n. 1, alla pretesa di maggiori oneri derivati da ridotta produttività, per gli stessi fatti generativi, ma riferiti al periodo compreso tra il 02.08.2013 e il 31.03.2014
(successivo alla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013)”; che, inoltre, essa
“è stata iscritta nel secondo RdC in data 14.11.2013 ed esplicata in data 22.11.2013”; che, infine, nel presente giudizio, la stessa “è stata quantificata da parte attrice nella misura di € 3.809.805,72”, ha preliminarmente ritenuto che “la riserva in esame non sia stata attinta dalla rinuncia di cui all'art. 3 sopra richiamato, che riguardava esclusivamente “la richiesta di maggiori oneri, costi e danni per la protrazione dei termini contrattuali derivanti dal nuovo Cronoprogramma e nei limiti di cui al presente atto (e questo sia rinunciando ad esplicitare nuove riserve che ad aggiornare le precedenti)”. Infatti, con la stipulazione dell'Atto Aggiuntivo dell'01.08.2013 le parti raggiungevano un nuovo accordo sulle modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali e sulle tempistiche dei lavori, che presupponeva sia l'impegno dell'appaltatore ad osservare i nuovi termini di ultimazione delle opere, sia la rinuncia alla richiesta di maggiori oneri e costi dovuti alla protrazione dei termini contrattuali introdotti dal nuovo cronoprogramma, ma non impediva all'appaltatore di formulare Con richieste risarcitorie determinate da ulteriori inadempimenti della ”.
Tutto ciò premesso e rilevato, il primo Giudice è, infine, giunto alla conclusione che “la riserva in esame sia, però, priva del requisito di ammissibilità, in quanto non risulta esplicata in modo puntuale, come prescritto dall'art. 191 co. 3 D.P.R. 207/2010, secondo cui “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute” e che, pertanto, a causa della riscontrata carenza documentale, “non risulta possibile riconoscere il requisito di ammissibilità della riserva n. 6, cosicché la relativa domanda di parte attrice deve essere respinta”.
pagina 21 di 33 Quanto alla riserva n. 7, il Tribunale ha, in primo luogo, precisato che essa “riguarda lo stralcio di alcune opere – relative alla realizzazione del Casello A4 di Brescia Ovest del
Lotto 0B – che il aveva comunicato con nota del 17.02.2014”, CP_2 evidenziando come la questione fosse “stata già analizzata sotto altro profilo, e precisamente con riguardo alla prima domanda proposta da parte attrice (e ritenuta infondata) per la determinazione del corrispettivo contrattuale dei lavori residui, all'esito dello stralcio delle opere suindicate”.
In particolare, il primo Giudice aveva, al riguardo, rilevato che “Con la riserva n. 7
l'appaltatore chiedeva invece il pagamento di € 1.719.004,98, quale rettifica contabile dell'importo contrattualmente dovuto;
non veniva proposta in giudizio la domanda, anch'essa originariamente formulata nella riserva iscritta in contabilità, relativa al rimborso degli indennizzi e dei costi sostenuti per le opere stralciate”, e che “ P_
Contr riteneva che il valore dei lavori esclusi, determinato da nell'importo di €
16.392.010,72, non fosse stato correttamente conteggiato, e che dovesse essere rideterminato nella somma di € 14.673.005,74”.
Dato atto di quanto sopra riportato, il Tribunale ha anzitutto rilevato che “Nel caso di specie non è in discussione la facoltà del committente di escludere dall'appalto alcune opere, già accertata e riconosciuta nella parte della motivazione riguardante la prima domanda proposta da parte attrice per la rideterminazione del corrispettivo contrattuale”.
Inoltre, sulla scorta delle risultanze peritali, anche a causa della riscontrata carenza di documentazione “giustificativa del conteggio dei lavori esclusi - effettuato a misura dalla S.A.”, ha statuito che “in base alla documentazione prodotta, alla natura non omogenea delle opere escluse e alle modalità di contabilizzazione a corpo seguite dal
DL, prima e dopo lo stralcio, fosse corretta la determinazione del valore delle opere escluse, calcolato da parte attrice sulla base delle quote millesimali stabilite nel bando di gara per i pagamenti”, e che, pertanto, “deve essere riconosciuto a un importo P_ pari a € 1.719.004,98, derivante dalla differenza tra le due contabilizzazioni predisposte dalle parti”.
pagina 22 di 33 Da ultimo, il Tribunale, con riferimento alle restanti riserve nn. 2 e 3, ha dichiarato che, alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU e in conformità delle contestazioni sollevate dai convenuti, le suddette riserve erano prive del requisito della fondatezza.
In particolare, sul punto, si è affermato che “Con la riserva n. 2 l'impresa chiedeva il ristoro di oneri per complessivi € 2.359.629,77, derivati dalla mancata contabilizzazione delle opere contrattuali, dovuta in particolare alla frammentazione del cantiere, che avrebbe comportato l'impossibilità di eseguire in modo organico le singole lavorazioni, determinando una discrepanza tra l'importo delle opere effettivamente eseguite e quanto contabilizzato conformemente al CSA”.
Il Tribunale, sulla scorta delle acquisite emergenze istruttorie, ha, quindi, rilevato l'insufficienza della documentazione a supporto della domanda attorea, “cosicché in mancanza del progetto esecutivo e degli elaborati in variante predisposti dall'appaltatore non era possibile accertare se la discrepanza fosse dovuta a modifiche realizzate per risolvere aspetti di dettaglio, spettanti all'appaltatore, o a varianti dovute ad errori od omissioni”.
Ha altresì osservato che “l'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato, se non siano disposte dal DL e approvate dalla S.A.; diversamente egli è tenuto alla rimessa in pristino delle opere, senza poter vantare compensi o rimborsi, come disposto dall'art. 161 co. 1, 2 D.P.R. 207/2010”, precisando altresì che,
“nell'ambito degli appalti a corpo, come quello in esame, vige il principio di immodificabilità del corrispettivo dell'appalto, stabilito dall'art. 53 co. 4 D.L.vo
163/2006, cosicché nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite”.
In relazione alla riserva n. 3, dopo aver precisato che essa “riguarda la “stabilizzazione delle terre”, comprensiva di maggiori oneri di € 975.285,16 che l'appaltatore avrebbe affrontato per la necessità di realizzare il corpo del rilevato con terre stabilizzate a calce, anziché con gli inerti scavati, da prelevare nelle aree resesi indisponibili a causa delle situazioni descritte con riferimento alla riserva n. 1, ha sottolineato, in armonia con le conclusioni del CTU, “l'assoluta carenza documentale della riserva in questione, e ha pagina 23 di 33 rilevato che l'art. 1133 EP già contemplava il prezzo per la fornitura di materiale per la formazione dei rilevati, cosicché risulterebbe infondata la pretesa di a P_ conseguire un ristoro per maggiori oneri”.
Alla luce delle statuizioni sopra riportate, il Tribunale ha, in parte qua, dichiarato che
“deve essere riconosciuto a parte attrice, in forza delle riserve n. 1 e n. 7, ritenute tempestive, ammissibili e fondate, un importo complessivo di € 4.286.521,56, per maggiori oneri derivati dall'esecuzione del contratto di appalto, a causa della condotta inadempiente del committente ”, affermando che “In ragione del valore CP_2 delle riserve complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, risulta inconferente l'eccezione sollevata dai convenuti negli atti difensivi, in relazione al presunto superamento da parte della domanda attorea della soglia del 20 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.L.vo n. 163/2006 (quantificato in €
12.023.228,20)”.
Avverso le statuizioni di rigetto, integrale e parziale, delle proprie domande, l'appellante ha, a sua volta, svolto le articolate censure riportate in premessa, così sostanzialmente riproponendo, sub specie di motivi di gravame, le questioni poste in primo grado.
Tutto ciò premesso, occorre, a questo punto, osservare che gli appellati, e, segnatamente,
, e hanno, come detto, CP_2 Controparte_5 Controparte_3 proposto, a loro volta, appello incidentale avverso i capi di sentenza recanti la loro condanna, in solido, al pagamento delle somme come sopra liquidate dal primo Giudice, in tal modo reiterando anch'essi le eccezioni di intempestività, inammissibilità e infondatezza delle riserve così come iscritte in contabilità dall'odierno appellante.
In particolare, gli appellati hanno ribadito l'eccezione di inammissibilità delle suddette riserve sotto diversi profili, tra cui quello della loro eccedenza il limite del 20% rispetto all'importo contrattuale, profilo, quest'ultimo, che, come in precedenza esposto, è stato ritenuto in sentenza “non pertinente”.
pagina 24 di 33 Più precisamente, l'ammissibilità delle riserve oggetto di causa è stata contestata, inter alia, per avere “COINE iscritto riserve per l'importo di Euro 29.837.628,73 (eccedente il limite del 20% sull'importo contrattuale, previsto ex lege dall'art. 240-bis D.Lgs.
n.163/2006), a fronte di una produzione complessiva di Euro 24.503.190,84 per lavori svolti tra il 16.02.2012, data del verbale di consegna dei lavori, ed il 31.03.2014”.
A fronte delle suddette impugnazioni incidentali, il , in via Controparte_1 preliminare di rito e soltanto in comparsa conclusionale, ha eccepito la inammissibilità/tardività dell'appello incidentale proposto da con CP_3 comparsa di risposta tardivamente depositata, trattandosi di gravame la cui necessità non deriva dalla proposizione dell'appello principale, bensì dal deposito, in quanto tale, della sentenza di primo grado sfavorevole all'appellante incidentale.
In memoria conclusionale di replica, il ha, a sua volta, contestato la CP_3 fondatezza della suddetta eccezione, evocando, in punto di ammissibilità, il più recente orientamento della Corte di legittimità, a cui anche questa Corte di merito intende dare continuità applicativa, secondo il quale, in armonia con quanto di recente espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza 5100 del 29 maggio 2024, “l'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.”
Tale decisione si pone in linea con la sentenza n. 8486/2024, con la quale le S.U., ha riaffermato il nuovo prevalente e diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui le impugnazione incidentali tardive non incontrano alcuna limitazione di carattere oggettivo.
pagina 25 di 33 La ratio della previsione dell'impugnazione incidentale tardiva risiede nella volontà del legislatore di favorire l'accettazione della sentenza e nello stesso tempo di disincentivare la proposizione delle impugnazioni.
Se la parte parzialmente soccombente, che non ha tuttavia particolare interesse a proporre impugnazione, non avesse la certezza di poter impugnare dopo avere ricevuto la notificazione dell'impugnazione principale, sarebbe obbligata a proporre comunque la propria impugnazione.
Grazie all'istituto della impugnazione incidentale tardiva, invece, può evitare di proporla, potendosi riservare la decisione di farlo a seguito di una scelta in tal senso dell'altra parte”.
Inoltre, quanto alla tempestività della costituzione in appello, va rilevato come il si sia costituito nel presente giudizio di appello con comparsa di risposta CP_3 depositata in data 5.4.2022, nel rispetto, quindi, del termine di legge da computarsi dalla data della prima udienza del 26 aprile 2022.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame.
Orbene, affermata l'ammissibilità anche dell'appello incidentale proposto da CP_3
, nella fattispecie in commento, anche in ragione delle questioni poste e reiterate
[...] dagli appellati in via incidentale, debba anzitutto verificarsi se il suddetto limite percentuale di legge sia stato o meno rispettato e, in particolare, stabilire, ai fini che qui rilevano, se, come sostenuto dall'attrice-appellante, debbano essere considerate le sole riserve nn. 1 e 6, oppure, come contrariamente sostenuto dai convenuti-appellati, vadano computate tutte, indistintamente, quelle iscritte in contabilità.
Si tratta di questione che, ancorchè (ri)proposta in via di appello incidentale, appare oggettivamente pregiudiziale e, in quanto tale, va, quindi, esaminata con priorità rispetto anche ai restanti motivi di appello principale, atteso che, nel caso di positivo accertamento della seconda ipotesi come sopra prospettata dagli appellati, il valore delle riserve iscritte in contabilità non sarebbe conforme al suddetto limite del 20%, determinandosi così la complessiva ed assorbente inammissibilità delle correlative domande avanzate dal . Controparte_1
pagina 26 di 33 Ed invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla controversa e, in verità, alquanto dubbia, utilizzabilità processuale, a fini probatori e decisori, della relazione interna del D.L. volta (peraltro, inutilmente) ad una bonaria definizione stragiudiziale del presente contenzioso e connotata da pacifica riservatezza, oltre che da giuridica inopponibilità alla P.A. stante la non vincolatività del suo contenuto così come predisposto e redatto dal D.L., si ritiene che la questione di ammissibilità così come
(ri)proposta dagli appellati-appellanti incidentali sia, sotto il suddetto specifico profilo, fondata.
Al riguardo, giova, in primo luogo, precisare che le domande formulate dal P_
riguardano le riserve iscritte in contabilità per lavori eseguiti tra la consegna del
[...] cantiere, avvenuta il 16.02.2012, e la data del 31.03.2014, per un complessivo importo di
€ 29.837.628,73, rispetto a opere e attività lavorative stimate in complessivi €
24.503.190,84, eseguite tra la data del verbale di consegna dei lavori (16.02.2012) ed il
31.03.2014.
Il citato art. 240-bis D.Lvo n.163/2006, stabilisce che “l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale”.
L'attore odierno appellante ha fornito una peculiare interpretazione della norma sopra citata, assumendo che, per ovviare a non meglio precisati profili di illegittimità costituzionale, il limite percentuale in questione dovrebbe essere applicato solo con riferimento alle riserve “riconosciute”, indipendentemente dal valore di quelle iscritte in contabilità, e, tra quelle (riconosciute), unicamente alle riserve c.d. risarcitorie.
Il Tribunale, con motivazione, sul punto, estremamente laconica, aderendo de plano alla di per sé generica deduzione difensiva di parte attrice, ha statuito che “in ragione del valore delle riserve complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, risulta inconferente l'eccezione sollevata dai convenuti negli atti difensivi, in relazione al presunto superamento da parte della domanda attorea della soglia del 20 % dell'importo pagina 27 di 33 contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.L.vo n. 163/2006 (quantificato in €
12.023.228,20)”.
La Corte, tuttavia, non condivide le deduzioni e motivazioni sopra riportate, in quanto si pongono in palese contrasto con il chiaro e puntuale dato letterale della disposizione normativa in commento, senza essere, peraltro, sorrette da precisi e rilevanti riferimenti normativi e/o evidenti ragioni di maggior conformità costituzionale solo genericamente allegati.
La disposizione in esame, infatti, fa letterale riferimento all'importo complessivo delle riserve iscritte e, sempre testualmente, lo fa in modo indistinto, senza, cioè, individuare differenti e speciali categorie di riserve in base al loro oggetto, natura o finalità, per escluderne alcune dal prescritto computo proporzionale ed ammetterne altre.
Inoltre, la norma in commento disciplina testualmente, in modo chiaro e inequivoco (in claris non fit interpretatio), un peculiare presupposto di ammissibilità delle riserve così come formalmente iscritte in contabilità dall'appaltatore, il quale precede, in modo autonomo, quello della loro fondatezza sul piano del quantum debeatur da valutarsi solo in caso di superamento dei requisiti antecedenti, ed il cui positivo riconoscimento, soprattutto in sede giudiziale, può dipendere, anche ai fini del computo percentuale, da variabili e/o condizioni non prevedibili e non apprezzabili al momento della loro formulazione.
Nella fattispecie in esame, il appellante ha, come detto, formalmente iscritto CP_2 in contabilità riserve per un ammontare complessivo di € 29.837.628,73, al cospetto di un importo previsto in contratto di € 60.116.140,91, in misura sensibilmente eccedente il limite legale del 20% pari a € 12.023.228,20.
Tale evidente esorbitanza rende, per ciò, oggettivamente inammissibile la rivendicazione dell'appaltatore e, inoltre, preclude il successivo accertamento giudiziale della fondatezza delle suddette riserve anche nei più ridotti limiti della loro legale proporzionale ammissibilità così come, in via di mero subordine, invocato dall'appellante, in quanto un siffatto accertamento nel merito, ove in concreto effettuato pagina 28 di 33 in questa sede, presupporrebbe una riformulazione d'ufficio delle riserve al fine di ricondurle all'interno del limite legale di ammissibilità, e tale operazione, ove effettuata dal Giudice, si rivelerebbe del tutto arbitraria in assenza di criteri oggettivi di selezione delle voci da sottoporre alla verifica di fondatezza, di competenza dell'appaltatore ed in base ai quali poter individuare, tra quelle complessivamente iscritte ma complessivamente inammissibili, le riserve da ridurre nei limiti di legge per essere sottoposte al successivo vaglio giudiziale di merito, e quelle, invece, da escludere in tutto o in parte.
Diversamente opinando, si rimetterebbe al Giudice, sia pure con il supporto tecnico di un CTU, l'applicazione indiscriminata del limite legale di ammissibilità su tutte le riserve indistintamente considerate, con conseguente arbitraria inclusione o esclusione di alcune di queste a discapito di altre, senza alcun criterio oggettivo di selezione, anche solo di opportunità imprenditoriale, attraverso, quindi, un'operazione che, proprio per la rilevata assenza di parametri e canoni di selezione, potrebbe portare, involontariamente,
a sottoporre al successivo giudizio di merito alcune riserve in tutto o in parte infondate, escludendo quelle che, ricondotte nei limiti legali di ammissibilità secondo valutazioni e scelte rientranti nella esclusiva discrezionalità imprenditoriale, avrebbero, invece, potuto superare il predetto vaglio di fondatezza.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata la generale e complessiva inammissibilità delle riserve così come iscritte in contabilità, le relative pretese creditorie/risarcitorie originariamente avanzate dal devono Controparte_1 essere respinte, e, per l'effetto, in accoglimento del suddetto motivo di appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata relativamente ai capi recanti la condanna degli odierni appellati al pagamento delle somme ivi liquidate a titolo di riserva.
La statuizione che precede assorbe e rende, quindi, superflua la delibazione dei restanti motivi di gravame, principale e incidentale, concernenti i capi di sentenza come sopra riformati.
pagina 29 di 33 Va, però, rigettato anche l'ulteriore motivo di appello incidentale proposto da CP_2
e avverso il capo di sentenza con cui erano state rigettate
[...] Controparte_5 le loro domande riconvenzionali volte alla condanna dell'attore-appellante principale al pagamento delle penali da ritardo.
Infatti, al di là di quanto illustrato e considerato nella già richiamata relazione riservata del D.L., le espletate indagini peritali, come sopra correttamente rilevato dal primo
Giudice, hanno comunque portato alla luce l'originaria esistenza e la successiva sopravvenienza di situazioni, oggettive, logistiche, ambientali e burocratiche, non direttamente ascrivibili al appaltatore, neppure a titolo di colpa per omissione CP_2
o inerzia, le quali hanno sostanzialmente reso impossibile il rispetto del cronoprogramma e, quindi, inapplicabili le invocate sanzioni contrattuali.
Sul punto, quindi, la Corte condivide e conferma quanto deciso dal primo Giudice, il quale, in relazione agli addebiti mossi all'appaltatore, ha affermato che quanto accertato dal CTU all'esito di indagini estremamente meticolose e approfondite, nel pieno ed effettivo contraddittorio tecnico tra le parti, attesta la “sussistenza di impedimenti Con oggettivi al regolare compimento delle lavorazioni appaltate, addebitabili alla , e, parallelamente, la mancanza di ogni responsabilità di per il ritardo P_
Contr nell'esecuzione dei lavori, invocata da e nella Controparte_5 proposizione della domanda riconvenzionale”.
Le censure svolte da quest'ultimi in via di appello incidentale avverso la statuizione che precede, oltre che meramente reiterative delle allegazioni svolte in primo grado, risultano, per genericità e incoerenza con le oggettive risultanze istruttorie, anche inidonee a superare e vincere il ragionevole convincimento come sopra espresso dal primo Giudice.
Ne consegue la conferma, in parte qua, dell'impugnata sentenza.
Per quel che concerne le spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che, in considerazione dell'integrale rigetto tanto delle domande originariamente proposte dall'attore , quanto del suo successivo appello principale, nonché del Controparte_1 solo parziale accoglimento dell'appello incidentale svolto da e CP_2 [...]
nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre tra le Controparte_5 pagina 30 di 33 suddette parti, una compensazione in misura del 50%, liquidando, come da dispositivo, il restante 50% a carico dell'attore-appellante principale, quale parte maggiormente soccombente.
In ragione, invece, della sua integrale soccombenza, l'appellante va condannato, come da dispositivo, al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio, nonché, tenuto conto dell'integrale accoglimento dell'appello incidentale proposto da al rimborso, in Controparte_3 favore di quest'ultimo, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, confermando, nel resto, l'appellata sentenza.
Infine, l'integrale rigetto dell'appello principale costituisce, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, presupposto per dichiarare il tenuto al versamento del doppio del contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 [...]
e in integrale accoglimento di quello svolto da Controparte_5 Controparte_3
e in parziale riforma della sentenza n. 1289/2021, resa, in data 14/5/2021, dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa,
RIGETTA le domande originariamente formulate da e, per l'effetto, rigetta Controparte_1
l'appello principale proposto da quest'ultimo, così assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_4
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e CP_2 Controparte_5
pagina 31 di 33 avverso il capo di sentenza di rigetto della loro domanda riconvenzionale di condanna dell'attore-appellante al pagamento delle penali da ritardo.
CONDANNA
al rimborso, in favore della delle Controparte_1 Controparte_4 CP_4 spese del presente grado di giudizio liquidate in € 38.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge.
CONDANNA
al rimborso, in favore di delle spese di entrambi i Controparte_1 Controparte_3 gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 55.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio d'appello, in € 49.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge.
DISPONE tra , e la parziale Controparte_1 CP_2 Controparte_5 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e, per l'effetto,
CONDANNA
al rimborso, in favore di e Controparte_1 CP_2 Controparte_5
in solido tra loro, del restante 50%, liquidato, quanto al giudizio di primo grado,
[...] in € 28.194,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio d'appello, in € 26.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori, se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellante principale le spese relative all'espletata c.t.u.
pagina 32 di 33 DICHIARA
tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile - Sezione
Impresa, il 24/07/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 33 di 33