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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5106/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
dell'atto introduttivo, dall'avv. Mario Alfano, domiciliato come in at- ti;
- APPELLANTE -
E
quale cessionaria degli asset di Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Giuliano Floris domiciliato come in atti;
- APPELLATO-
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4042/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore dott. Longobardi;
1 Sulle seguenti CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali de- positate in atti;
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relatio- nem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai defi- nitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben po- tendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proce- dendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concreta- mente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
2 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Pt_2
pola evocava in giudizio e Pt_1 Controparte_3 [...]
deducendo che, in data 27 giugno Controparte_4
2014, alle ore 3,40 circa, mentre attraversava la strada in via
Sant'Anna di Nocera Inferiore, sulle strisce pedonali asseritamente poste in prossimità del civico n. 125, era stato investito da un moto- ciclo Yamaha di colore scuro tg. DZ09235, di proprietà del CP_3
ed assicurato per la r.c.a. dalla compagnia allora convenuta. Assume- va di aver riportato, in conseguenza di tale sinistro, lesioni personali e danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendone il ristoro.
In primo grado il rimaneva contumace, mentre si costituiva CP_3
la compagnia assicuratrice, sollevando plurime contestazioni in ordi- ne sia alla stessa verificazione del sinistro, sia alla sua dinamica, sia al nesso di causalità con i danni lamentati.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con l'escussione di un solo teste di parte attrice, . Testimone_1
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che la prova te- stimoniale fosse connotata da marcata genericità, tale da non consen- tire il raggiungimento della certezza necessaria in ordine all'accadimento del sinistro e alla responsabilità del dedotto investi- tore, e condannava l'attore alle spese di lite.
3 proponeva appello, deducendo, in sintesi, l'erroneità Parte_1
della valutazione delle emergenze probatorie svolta dal primo giudi- ce, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'inadeguatezza, anche sul piano logico, della motivazione, nonché invocando l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
e la necessità di disporre CTU medica.
Si costituiva l'odierna appellata quale Controparte_1
società subentrata negli asset di , eccependo, Controparte_2
in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per asserita viola- zione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello, sul rilievo della completezza e correttezza della motiva- zione resa dal Giudice di Pace e della perdurante mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa attorea.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com- parse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sol- levata dall'appellata non è meritevole di accoglimento. Dalla lettura dell'atto di gravame, come integrato da comparsa conclusionale e memoria, emerge infatti, l'individuazione dei capi della sentenza im- pugnata che l'appellante intende censurare (in particolare la valuta- zione della prova testimoniale e degli elementi indiziari, nonché
l'esclusione dell'operatività dell'art. 2054 c.c.) e l'esposizione delle ragioni per le quali egli reputa errate le statuizioni del primo giudice.
4 Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui la novella dell'art. 342 c.p.c. non ha introdotto un modello legale rigido dell'atto di appello, ma richiede soltanto che dal gravame sia desumibile, in termini sufficientemente chiari, quali parti della sentenza si impugnano e perché, dovendosi escludere in- terpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di specificità, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità.
Ritenuto, dunque, ammissibile l'appello, nel merito va osservato quanto segue.
Con il motivo principale l'appellante lamentava un'erronea valuta- zione delle emergenze probatorie compiuta dal Giudice di Pace, il quale avrebbe, a suo dire, ingiustamente degradato a testimonianza generica e inattendibile le dichiarazioni del teste , nonché Tes_1
omesso di valorizzare i fatti non contestati e gli indizi emergenti dalla documentazione e dall'interrogatorio libero dell'attore.
Assumeva, in particolare, che il teste avrebbe riferito i fatti Tes_1
in modo completo e genuino, descrivendo il luogo, l'orario, il senso di marcia, la presenza delle strisce pedonali, il colore del motociclo, il dolore lamentato dall'attore, l'intervento del medesimo nel condur- re il in ospedale, sì da offrire un quadro coerente e sufficien- Pt_1
te a provare l'avvenuto investimento.
Inoltre, parte appellante lamentava che la compagnia assicuratrice non avrebbe specificamente contestato, sin dal primo grado, la pre-
5 senza delle strisce pedonali, sicché tale circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. e valorizzava ancora la frequente sinistrosi- tà del veicolo e del suo proprietario, la mancata denuncia del sinistro all'assicurazione e il contenuto del referto di Pronto Soccorso, non- ché le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio libero, Pt_1
quali elementi indiziari idonei a confermare la versione attorea. Sulla base di tali premesse, invoca l'applicazione della presunzione di re- sponsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. e la nomina di un consulente medico-legale per la quantificazione del danno.
Le doglianze non possono essere condivise.
Dalla lettura complessiva della deposizione resa dal teste Tes_1
nel giudizio di primo grado, così come riportata e richiamata dalle parti nelle rispettive difese, emerge che lo stesso, pur collocando sé e l'attore sul luogo indicato e in prossimità temporale al dedotto sini- stro, non ha assistito al momento dell'impatto, avendo egli stesso di- chiarato di essersi distratto proprio nell'istante in cui si sarebbe veri- ficato l'investimento.
Tale dato, puntualmente evidenziato dal Giudice di Pace e richiamato dall'appellata, è carente dal punto di vista probatorio.
Il teste, infatti, non era in grado di descrivere la dinamica del sinistro, non riferiva quale parte del veicolo avrebbe urtato il pedone, non in- dicava il punto preciso di impatto sulla carreggiata, non specificava la posizione dell'attore al momento dell'urto, né la condotta di quest'ultimo nell'attraversamento. Risulta, dunque, carente di quegli
6 elementi essenziali che consentirebbero di affermare con sufficiente certezza la verificazione del fatto storico in termini conformi alla prospettazione attorea.
Neppure con riferimento alla presenza delle strisce pedonali, la depo- sizione può assurgere a prova piena. L'espressione utilizzata dal te- ste, il quale dichiarava che “gli sembra” vi fossero strisce pedonali nel punto ove l'attore attraversava, non integra infatti un'affermazione certa, ma esprime un giudizio percettivo incerto, che non può essere valorizzato alla stregua di prova della circostanza.
Come correttamente eccepito da non sussistono, pertanto, i CP_1
presupposti per ravvisare una non contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c.: la compagnia, sin dall'atto di costituzione in primo grado, ha contestato l'accadimento del sinistro, la dinamica descritta dall'attore, l'uso delle strisce pedonali e, più in generale, la responsa- bilità dell'assicurato, sicché non può ritenersi formato alcun fatto pa- cifico su punti decisivi della controversia.
Quanto agli ulteriori elementi addotti dall'appellante come indizi, es- si non presentano i caratteri di gravità, precisione e concordanza ri- chiesti dall'art. 2729 c.c.
La frequenza dei sinistri risultanti dalle schede della banca dati sini- stri riferite al veicolo e al suo proprietario, lungi dal costituire indice univoco di abituale pericolosità di guida nel caso concreto, integra un dato che la stessa appellata ha ragionevolmente qualificato come sta- tisticamente anomalo, tale da suscitare piuttosto perplessità sulla ef-
7 fettiva riconducibilità di tutti i casi a sinistri reali, ma comunque pri- vo di un collegamento concreto con l'episodio qui in esame.
La mancata denuncia del sinistro all'assicurazione da parte del CP_5
non è di per sé significativa di un'ammissione implicita di re-
[...]
sponsabilità, potendo dipendere da molteplici ragioni, e non consen- te, in assenza di altri elementi, di desumere la reale verificazione dell'incidente nei termini allegati.
Il referto di Pronto Soccorso, a sua volta, si limita a riportare un trauma “da incidente in strada”, senza indicazioni specifiche su inve- stimento, mezzo coinvolto o circostanze di luogo e di tempo ricondu- cibili al e al motociclo indicato in citazione. Le dichiara- CP_3
zioni rese dal in sede di interrogatorio libero, infine, non Pt_1
rappresentano un mezzo di prova in senso tecnico e, pur potendo concorrere a formare il convincimento del giudice, non possono sop- perire alla carenza della prova oggettiva del fatto storico e non pos- sono essere considerate decisive in assenza di riscontri esterni.
In tale contesto probatorio, privo di una chiara ed univoca dimostra- zione della verificazione del sinistro e della sua precisa dinamica, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. La giurisprudenza richiamata dall'appellante in tema di investimento del pedone e di onere del conducente di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno presuppone, infatti, che il fatto dell'investimento sia stato previamente accertato nella sua realtà storica. Nel caso di specie, per converso, difetta proprio la pro-
8 va dell'evento, essendo rimasta incerta, alla luce delle risultanze te- stimoniali e documentali, la stessa esistenza del sinistro nei termini allegati, sicché non può operare alcuna inversione dell'onere probato- rio a carico del dedotto investitore.
Non può essere accolta neppure la richiesta di espletamento di CTU medica, che l'appellante reitera in questa sede. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per la valutazione di elementi già acquisiti agli atti, e non può essere disposta al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte in ordine al fatto costitutivo della pretesa. Mancando, come det- to, la prova del sinistro e del nesso causale tra l'asserito investimento e le lesioni, ogni ulteriore accertamento medico-legale si risolverebbe in una indagine esplorativa, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello, pur ammis- sibile sotto il profilo formale, si rivela infondato nel merito e va, per- tanto, rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore della parte appellata costituita, come da dispositivo.
Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la senten- za n. 4042/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. Emilio
Longobardi;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che li- Controparte_6
quida in euro 2.275,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nocera Inferiore, 21.11.2025
Il Giudice dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5106/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
dell'atto introduttivo, dall'avv. Mario Alfano, domiciliato come in at- ti;
- APPELLANTE -
E
quale cessionaria degli asset di Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Giuliano Floris domiciliato come in atti;
- APPELLATO-
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4042/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore dott. Longobardi;
1 Sulle seguenti CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali de- positate in atti;
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relatio- nem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai defi- nitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben po- tendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proce- dendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concreta- mente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
2 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Pt_2
pola evocava in giudizio e Pt_1 Controparte_3 [...]
deducendo che, in data 27 giugno Controparte_4
2014, alle ore 3,40 circa, mentre attraversava la strada in via
Sant'Anna di Nocera Inferiore, sulle strisce pedonali asseritamente poste in prossimità del civico n. 125, era stato investito da un moto- ciclo Yamaha di colore scuro tg. DZ09235, di proprietà del CP_3
ed assicurato per la r.c.a. dalla compagnia allora convenuta. Assume- va di aver riportato, in conseguenza di tale sinistro, lesioni personali e danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendone il ristoro.
In primo grado il rimaneva contumace, mentre si costituiva CP_3
la compagnia assicuratrice, sollevando plurime contestazioni in ordi- ne sia alla stessa verificazione del sinistro, sia alla sua dinamica, sia al nesso di causalità con i danni lamentati.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con l'escussione di un solo teste di parte attrice, . Testimone_1
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che la prova te- stimoniale fosse connotata da marcata genericità, tale da non consen- tire il raggiungimento della certezza necessaria in ordine all'accadimento del sinistro e alla responsabilità del dedotto investi- tore, e condannava l'attore alle spese di lite.
3 proponeva appello, deducendo, in sintesi, l'erroneità Parte_1
della valutazione delle emergenze probatorie svolta dal primo giudi- ce, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'inadeguatezza, anche sul piano logico, della motivazione, nonché invocando l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
e la necessità di disporre CTU medica.
Si costituiva l'odierna appellata quale Controparte_1
società subentrata negli asset di , eccependo, Controparte_2
in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per asserita viola- zione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello, sul rilievo della completezza e correttezza della motiva- zione resa dal Giudice di Pace e della perdurante mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa attorea.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com- parse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sol- levata dall'appellata non è meritevole di accoglimento. Dalla lettura dell'atto di gravame, come integrato da comparsa conclusionale e memoria, emerge infatti, l'individuazione dei capi della sentenza im- pugnata che l'appellante intende censurare (in particolare la valuta- zione della prova testimoniale e degli elementi indiziari, nonché
l'esclusione dell'operatività dell'art. 2054 c.c.) e l'esposizione delle ragioni per le quali egli reputa errate le statuizioni del primo giudice.
4 Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui la novella dell'art. 342 c.p.c. non ha introdotto un modello legale rigido dell'atto di appello, ma richiede soltanto che dal gravame sia desumibile, in termini sufficientemente chiari, quali parti della sentenza si impugnano e perché, dovendosi escludere in- terpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di specificità, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità.
Ritenuto, dunque, ammissibile l'appello, nel merito va osservato quanto segue.
Con il motivo principale l'appellante lamentava un'erronea valuta- zione delle emergenze probatorie compiuta dal Giudice di Pace, il quale avrebbe, a suo dire, ingiustamente degradato a testimonianza generica e inattendibile le dichiarazioni del teste , nonché Tes_1
omesso di valorizzare i fatti non contestati e gli indizi emergenti dalla documentazione e dall'interrogatorio libero dell'attore.
Assumeva, in particolare, che il teste avrebbe riferito i fatti Tes_1
in modo completo e genuino, descrivendo il luogo, l'orario, il senso di marcia, la presenza delle strisce pedonali, il colore del motociclo, il dolore lamentato dall'attore, l'intervento del medesimo nel condur- re il in ospedale, sì da offrire un quadro coerente e sufficien- Pt_1
te a provare l'avvenuto investimento.
Inoltre, parte appellante lamentava che la compagnia assicuratrice non avrebbe specificamente contestato, sin dal primo grado, la pre-
5 senza delle strisce pedonali, sicché tale circostanza dovrebbe ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. e valorizzava ancora la frequente sinistrosi- tà del veicolo e del suo proprietario, la mancata denuncia del sinistro all'assicurazione e il contenuto del referto di Pronto Soccorso, non- ché le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio libero, Pt_1
quali elementi indiziari idonei a confermare la versione attorea. Sulla base di tali premesse, invoca l'applicazione della presunzione di re- sponsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. e la nomina di un consulente medico-legale per la quantificazione del danno.
Le doglianze non possono essere condivise.
Dalla lettura complessiva della deposizione resa dal teste Tes_1
nel giudizio di primo grado, così come riportata e richiamata dalle parti nelle rispettive difese, emerge che lo stesso, pur collocando sé e l'attore sul luogo indicato e in prossimità temporale al dedotto sini- stro, non ha assistito al momento dell'impatto, avendo egli stesso di- chiarato di essersi distratto proprio nell'istante in cui si sarebbe veri- ficato l'investimento.
Tale dato, puntualmente evidenziato dal Giudice di Pace e richiamato dall'appellata, è carente dal punto di vista probatorio.
Il teste, infatti, non era in grado di descrivere la dinamica del sinistro, non riferiva quale parte del veicolo avrebbe urtato il pedone, non in- dicava il punto preciso di impatto sulla carreggiata, non specificava la posizione dell'attore al momento dell'urto, né la condotta di quest'ultimo nell'attraversamento. Risulta, dunque, carente di quegli
6 elementi essenziali che consentirebbero di affermare con sufficiente certezza la verificazione del fatto storico in termini conformi alla prospettazione attorea.
Neppure con riferimento alla presenza delle strisce pedonali, la depo- sizione può assurgere a prova piena. L'espressione utilizzata dal te- ste, il quale dichiarava che “gli sembra” vi fossero strisce pedonali nel punto ove l'attore attraversava, non integra infatti un'affermazione certa, ma esprime un giudizio percettivo incerto, che non può essere valorizzato alla stregua di prova della circostanza.
Come correttamente eccepito da non sussistono, pertanto, i CP_1
presupposti per ravvisare una non contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c.: la compagnia, sin dall'atto di costituzione in primo grado, ha contestato l'accadimento del sinistro, la dinamica descritta dall'attore, l'uso delle strisce pedonali e, più in generale, la responsa- bilità dell'assicurato, sicché non può ritenersi formato alcun fatto pa- cifico su punti decisivi della controversia.
Quanto agli ulteriori elementi addotti dall'appellante come indizi, es- si non presentano i caratteri di gravità, precisione e concordanza ri- chiesti dall'art. 2729 c.c.
La frequenza dei sinistri risultanti dalle schede della banca dati sini- stri riferite al veicolo e al suo proprietario, lungi dal costituire indice univoco di abituale pericolosità di guida nel caso concreto, integra un dato che la stessa appellata ha ragionevolmente qualificato come sta- tisticamente anomalo, tale da suscitare piuttosto perplessità sulla ef-
7 fettiva riconducibilità di tutti i casi a sinistri reali, ma comunque pri- vo di un collegamento concreto con l'episodio qui in esame.
La mancata denuncia del sinistro all'assicurazione da parte del CP_5
non è di per sé significativa di un'ammissione implicita di re-
[...]
sponsabilità, potendo dipendere da molteplici ragioni, e non consen- te, in assenza di altri elementi, di desumere la reale verificazione dell'incidente nei termini allegati.
Il referto di Pronto Soccorso, a sua volta, si limita a riportare un trauma “da incidente in strada”, senza indicazioni specifiche su inve- stimento, mezzo coinvolto o circostanze di luogo e di tempo ricondu- cibili al e al motociclo indicato in citazione. Le dichiara- CP_3
zioni rese dal in sede di interrogatorio libero, infine, non Pt_1
rappresentano un mezzo di prova in senso tecnico e, pur potendo concorrere a formare il convincimento del giudice, non possono sop- perire alla carenza della prova oggettiva del fatto storico e non pos- sono essere considerate decisive in assenza di riscontri esterni.
In tale contesto probatorio, privo di una chiara ed univoca dimostra- zione della verificazione del sinistro e della sua precisa dinamica, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. La giurisprudenza richiamata dall'appellante in tema di investimento del pedone e di onere del conducente di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno presuppone, infatti, che il fatto dell'investimento sia stato previamente accertato nella sua realtà storica. Nel caso di specie, per converso, difetta proprio la pro-
8 va dell'evento, essendo rimasta incerta, alla luce delle risultanze te- stimoniali e documentali, la stessa esistenza del sinistro nei termini allegati, sicché non può operare alcuna inversione dell'onere probato- rio a carico del dedotto investitore.
Non può essere accolta neppure la richiesta di espletamento di CTU medica, che l'appellante reitera in questa sede. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per la valutazione di elementi già acquisiti agli atti, e non può essere disposta al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte in ordine al fatto costitutivo della pretesa. Mancando, come det- to, la prova del sinistro e del nesso causale tra l'asserito investimento e le lesioni, ogni ulteriore accertamento medico-legale si risolverebbe in una indagine esplorativa, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello, pur ammis- sibile sotto il profilo formale, si rivela infondato nel merito e va, per- tanto, rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore della parte appellata costituita, come da dispositivo.
Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la senten- za n. 4042/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. Emilio
Longobardi;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che li- Controparte_6
quida in euro 2.275,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nocera Inferiore, 21.11.2025
Il Giudice dott. Luigi Bobbio
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