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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
KIRCHLER WERNER, con studio in Brunico (BZ), P.zza Gilm n. 2, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Bolzano, via Vincenzo Lancia n. 3; CONVENUTA CONTUMACE in punto: ripetizione indebito e/o risarcimento del danno;
trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis:
1. accertare e dichiarare che
l'autovettura oggetto di compravendita alla data della conclusione del contratto (14.10.2022) presentava i vizi / difetti di conformità descritti in narrativa;
2. condannare Controparte_1 per le ragioni dedotte in narrativa e a titolo di ripetizione dell'indebito e/o a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.923,00, o dell'importo minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dal 14.12.2022
e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda (31.01.2023, data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., o, in subordine dalla data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
3. condannare la convenuta Controparte_1
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 394/2023, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-
pagina 1 di 6 bis D.M. 55/2014 in considerazione delle particolari modalità di redazione degli atti processuali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa è stata introdotta con atto di citazione d.d. 4.4.2024, diretto originariamente sia contro l' , sia contro la mentre Controparte_1 CP_2 quest'ultima società si è costituita, della prima è stata dichiarata la contumacia.
1.2. In sede di udienza del 17.10.2024, tra l'attrice e la convenuta è stato raggiunto CP_2
un accordo, sfociato in un verbale di conciliazione parziale della stessa data, per cui il rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta si è concluso e la presente sentenza CP_2 riguarda le sole domande dell'attrice nei confronti della convenuta contumace Controparte_1
1.3. A riguardo l'attore ha dedotto, nell'atto di citazione, riassuntivamente, di aver, in data
14.10.2022, acquistato presso la concessionaria l'autovettura usata Controparte_2 CP_3
Audi S3 Sportback TFSI S Tronic Quattro, tg. FW043JN, con 77.069,00 km, al prezzo di €
38.550,00; sennonché, solo pochi giorni dopo, ossia in data 27.10.2022, mentre l'attore sarebbe stato alla guida della stessa autovettura, nella frazione Colfosco del Comune di Corvara, la stessa sarebbe improvvisamente rimasta ferma per strada e quindi stata portata tramite carro attrezzi, incaricato dall'assistenza Audi, presso il Centro Assistenza i a Brunico. CP_3 Controparte_1 avrebbe comunicato all'attore che sarebbe stato necessario sostituire l'intero CP_1
cambio, assicurando l'attore che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia ufficiale
Audi e, pertanto, senza alcun costo per l'odierno attore.
Solo dopo aver eseguito l'intervento di riparazione parrebbe aver effettuato anche CP_1
un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura sarebbe stata manomessa in passato;
a fronte del risultato del test c.d. antituning, CP_1
avrebbe comunicato all'attore di non poter più confermare che la sostituzione del cambio sarebbe stata eseguita in garanzia, nonostante tale sostituzione fosse già avvenuta. avrebbe pertanto preteso il pagamento dell'importo di € 6.923,00, rifiutandosi di CP_1 restituire l'autovettura in mancanza di previo pagamento.
L'attore, al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura avrebbe pagato l'importo richiesto, ma senza riconoscimento alcuno e con espressa riserva di ripetizione (v. docc. 3- 6 dell'attore).
pagina 2 di 6 Peraltro, per poter far fronte al pagamento della fattura, l'attore avrebbe dovuto chiedere un mutuo alla propria banca (doc. 8 dell'attore).
Precisa l'attore di aver conferito ad l'incarico di riparare la macchina solo a Controparte_1 fronte dell'assicurazione da parte di quest'ultima che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia, per cui i termini dell'accordo sarebbero stati chiari: la riparazione avrebbe dovuto essere eseguita senza alcun costo per l'odierno attore.
In caso contrario l'odierno attore non si sarebbe certamente rivolto al Centro Assistenza Audi di Brunico, indicatogli dall'assistenza Audi, ma avrebbe fatto eseguire la CP_1
riparazione dal venditore dell'autovettura; anche l'assistenza Audi avrebbe comunicato all'attore che il test antituning andava fatto prima della riparazione e non al termine di essa.
In data 31.01.2023 l'attore avrebbe presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 e/o 696-bis c.p.c. nei confronti di entrambi gli originari convenuti, iscritto al n.
394/2023 R.G., al cui esito il c.t.u. p.i. dopo aver espletato invano un tentativo di Persona_1
conciliazione, avrebbe eseguito le indagini peritali affidategli e depositato il proprio elaborato peritale in data 25.07.2023.
Aggiunge l'attore che il contratto di compravendita dd. 14.10.2022 (v. doc. 1, pag. 9 dell'attore) avrebbe previsto la garanzia del costruttore Audi fino al 18.04.2023 o km 120.000, oltre la garanzia del venditore, in conformità con quanto disposto dall'art. 133, ult. comma Codice dei
Consumatori.
Solo di fronte delle assicurazioni da parte di che la riparazione fosse coperta Controparte_1
dalla garanzia del costruttore Audi, l'attore avrebbe conferito il relativo incarico all'odierna convenuta Controparte_1
Sennonché, secondo quanto allegato dalla stessa in sede di procedimento di a.t.p. CP_1
(v. doc. 12 dell'attore, a pag. 2), essa, pur avendo comunicato all'attore che l'intervento di riparazione indicato sarebbe stato coperto dalla garanzia ufficiale avrebbe iniziato e CP_3
terminato i lavori senza espletare il doveroso test antitunig e addirittura senza aspettare il riscontro da parte di interpellata da affinché la sostituzione del CP_4 Controparte_1
cambio avvenisse in garanzia.
Alla luce degli accordi intercorsi tra le parti risulterebbe evidente che Controparte_1 avrebbe indebitamente richiesto per i lavori eseguiti il pagamento dell'importo € 6.923,00, pagato dall'attore al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura e senza riconoscimento alcuno;
il pagina 3 di 6 pagamento risulterebbe pertanto indebito, sicché dovrebbe essere condannata alla CP_1 restituzione dell'importo di € 6.923,00, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dalla data del pagamento (14.12.2022) e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda
(data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., ossia 31.01.2023, o, in subordine data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento dei danni.
2. In diritto.
2.1. Le domande attoree nei confronti della convenuta contumace sono fondate nei termini che seguono.
2.2. Va rilevato che nel rapporto tra committente e chi ripara una autovettura, si tratta, secondo condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Padova sez. II, 17/05/2006, n.1116) e di legittimità (Cass., Sez. III, 28.5.2001, n. 7226) di un contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa, in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera (ovvero del contratto d'appalto) che della natura del contratto di deposito, ma che altrettanto condivisibile giurisprudenza (Corte Giustizia Trib. II grado Ancona, sez. I, 23/02/2023, n.195) ha affermato, in ordine al contratto d'opera che, seppure lo stesso sia caratterizzato dall'essere generalmente a titolo oneroso, l'onerosità non costituisce elemento essenziale, sicché ben possono le parti, ai sensi dell'art. 2229 c.c., concludere accordi che escludano il diritto del professionista al compenso;
lo stesso vale nel caso che si qualifichi il contratto come contratto atipico d'appalto, come deve ritenersi sia il presente caso, nel quale la convenuta è una società dotata di un'organizzazione di impresa (Cass., civ. sez. II, del 16 novembre 2017, n. 27258, Cass., Sez. II,
29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519), apparendo del tutto lecito che l'appaltatore si assuma l'obbligo di riparare l'autovettura in modo gratuito, nei confronti del committente, a maggior ragione in base ad un obbligo legale di garanzia.
2.3. Nel presente caso risulta confermato dalle testimonianze assunte in corso di causa (testi e che l'intervento de quo sia stato assunto dalla convenuta “in garanzia”, Tes_1 Tes_2
senza obbligo di pagamento dell'attore, e, inoltre, che la stessa convenuta ha chiesto all'attore il pagamento della riparazione soltanto ad intervento già eseguito.
2.4. Il teste ha, in particolare, non solo riferito che gli era stato detto dai meccanici di Tes_1 che il cambio era stato ordinato “in garanzia” (v. la sua risposta al capitolo di Controparte_1
prova n. 4), ma ha pure confermato che il problema della manipolazione della centralina e della pagina 4 di 6 decadenza dalla garanzia del costruttore è emerso solo successivamente all'intervento di riparazione, avendo risposto, alla domanda “vero che solo dopo aver Controparte_1 eseguito l'intervento di riparazione ha contattato il signor dicendogli di aver Parte_1
effettuato un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura era stata manomessa in passato”, “è vero, ciò è emerso solo successivamente, dopo la riparazione, questo me lo ricordo” (deposizione in lingua originale tedesca: “Das stimmt, das ist im Nachhinein, nach der Reparatur aufgekommen, daran kann ich mich erinnern,”); lo stesso teste ha anche confermato il fatto che solo dopo la riparazione è stato riferito all'attore che a causa della manomissione della centralina la riparazione avrebbe dovuto essere pagata dallo stesso (confermando il capitolo di prova n. 9).
2.5. Orbene, essendosi la convenuta assunta, nei confronti dell'attore, l'obbligo di eseguire l'intervento in garanzia, quindi: senza costi per l'attore, era nel suo solo interesse verificare i presupposti dell'attivazione della garanzia (neanche comprovatamente comunicati all'attore prima dell'assunzione dell'incarico) ancora prima di assumersi l'incarico stesso, ovvero, al più tardi, prima dell'inizio della riparazione.
2.6. Del tutto a prescindere se ci fossero le ragioni per escludere la garanzia (il che non risulta neanche provato dalla convenuta, non costituitasi), deve pertanto ritenersi che la convenuta sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali e di legge e ha, comunque, chiesto un pagamento non dovuto, in base ai soli accordi contrattuali raggiunti con l'attore.
2.7. Deve quindi ritenersi che alla convenuta non spettava il pagamento ciononostante richiesto all'attore, per riottenere la sua autovettura (v. docc. 2 ss. dell'attore), con conseguente accoglimento integrale delle domande principali dell'attore, per ripetizione dell'indebito (v., in generale, sulla azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. in base ad obblighi contrattuali in realtà insussistenti: Cassazione civile sez. II, 04/11/1995, n.11519).
2.8. Si ritiene che, di fronte al pagamento con espressa riserva di ripetizione (cfr. docc. 2 e 3 dell'attore), ai soli fini di ottenere la riconsegna dell'autovettura, parte convenuta sia stata in mala fede, per cui, ai sensi dell'art. 2033 cc. spettano gli interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma capitale, dalla data del pagamento del 14.12.2022 sino all'introduzione della presente causa, avvenuta mediante notifica alla parte convenuta, in data 4.4.2024 (e ciò via pec- mail, all'indirizzo risultante anche dalla visura camerale, cfr. doc.20 dell'attore e atti di notifica allegati all'atto di citazione); a partire da quest'ultima data del 4.4.2024, sino al saldo, gli interessi sono pagina 5 di 6 dovuti nell'ammontare ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. ord. Cass. 03/01/2023 n. 61 e sentenza della
Corte d'Appello di Milano del 19/04/2023 n. 1283).
2.9. Risultano assorbite le altre domande ed istanze dell'attore.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad € 26.000,00); si applica inoltre l'aumento richiesto ex art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
3.3. Infine, spetta all'attore vittorioso anche la rifusione delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, le quali vengono liquidate, in applicazione dei valori medi e tenuto conto del (solo) aumento spettante ex art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, nonché delle spese vive comprovate, incluse le spese per il c.t.u., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a restituire all'attore Controparte_5 Parte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo capitale di € 6.923,00, oltre interessi
[...]
come da motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare all'attore Controparte_5 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano, per questo giudizio, in € 6.600,10 per compensi ed in €
[...]
€ 277,60 per spese anticipate, nonché, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, in € 4.474,6 per compensi e in € 1.818,63 per spese vive, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende
(incluse spese di registrazione).
Bolzano, 30 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
KIRCHLER WERNER, con studio in Brunico (BZ), P.zza Gilm n. 2, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Bolzano, via Vincenzo Lancia n. 3; CONVENUTA CONTUMACE in punto: ripetizione indebito e/o risarcimento del danno;
trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis:
1. accertare e dichiarare che
l'autovettura oggetto di compravendita alla data della conclusione del contratto (14.10.2022) presentava i vizi / difetti di conformità descritti in narrativa;
2. condannare Controparte_1 per le ragioni dedotte in narrativa e a titolo di ripetizione dell'indebito e/o a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.923,00, o dell'importo minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dal 14.12.2022
e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda (31.01.2023, data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., o, in subordine dalla data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
3. condannare la convenuta Controparte_1
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 394/2023, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-
pagina 1 di 6 bis D.M. 55/2014 in considerazione delle particolari modalità di redazione degli atti processuali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa è stata introdotta con atto di citazione d.d. 4.4.2024, diretto originariamente sia contro l' , sia contro la mentre Controparte_1 CP_2 quest'ultima società si è costituita, della prima è stata dichiarata la contumacia.
1.2. In sede di udienza del 17.10.2024, tra l'attrice e la convenuta è stato raggiunto CP_2
un accordo, sfociato in un verbale di conciliazione parziale della stessa data, per cui il rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta si è concluso e la presente sentenza CP_2 riguarda le sole domande dell'attrice nei confronti della convenuta contumace Controparte_1
1.3. A riguardo l'attore ha dedotto, nell'atto di citazione, riassuntivamente, di aver, in data
14.10.2022, acquistato presso la concessionaria l'autovettura usata Controparte_2 CP_3
Audi S3 Sportback TFSI S Tronic Quattro, tg. FW043JN, con 77.069,00 km, al prezzo di €
38.550,00; sennonché, solo pochi giorni dopo, ossia in data 27.10.2022, mentre l'attore sarebbe stato alla guida della stessa autovettura, nella frazione Colfosco del Comune di Corvara, la stessa sarebbe improvvisamente rimasta ferma per strada e quindi stata portata tramite carro attrezzi, incaricato dall'assistenza Audi, presso il Centro Assistenza i a Brunico. CP_3 Controparte_1 avrebbe comunicato all'attore che sarebbe stato necessario sostituire l'intero CP_1
cambio, assicurando l'attore che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia ufficiale
Audi e, pertanto, senza alcun costo per l'odierno attore.
Solo dopo aver eseguito l'intervento di riparazione parrebbe aver effettuato anche CP_1
un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura sarebbe stata manomessa in passato;
a fronte del risultato del test c.d. antituning, CP_1
avrebbe comunicato all'attore di non poter più confermare che la sostituzione del cambio sarebbe stata eseguita in garanzia, nonostante tale sostituzione fosse già avvenuta. avrebbe pertanto preteso il pagamento dell'importo di € 6.923,00, rifiutandosi di CP_1 restituire l'autovettura in mancanza di previo pagamento.
L'attore, al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura avrebbe pagato l'importo richiesto, ma senza riconoscimento alcuno e con espressa riserva di ripetizione (v. docc. 3- 6 dell'attore).
pagina 2 di 6 Peraltro, per poter far fronte al pagamento della fattura, l'attore avrebbe dovuto chiedere un mutuo alla propria banca (doc. 8 dell'attore).
Precisa l'attore di aver conferito ad l'incarico di riparare la macchina solo a Controparte_1 fronte dell'assicurazione da parte di quest'ultima che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia, per cui i termini dell'accordo sarebbero stati chiari: la riparazione avrebbe dovuto essere eseguita senza alcun costo per l'odierno attore.
In caso contrario l'odierno attore non si sarebbe certamente rivolto al Centro Assistenza Audi di Brunico, indicatogli dall'assistenza Audi, ma avrebbe fatto eseguire la CP_1
riparazione dal venditore dell'autovettura; anche l'assistenza Audi avrebbe comunicato all'attore che il test antituning andava fatto prima della riparazione e non al termine di essa.
In data 31.01.2023 l'attore avrebbe presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 e/o 696-bis c.p.c. nei confronti di entrambi gli originari convenuti, iscritto al n.
394/2023 R.G., al cui esito il c.t.u. p.i. dopo aver espletato invano un tentativo di Persona_1
conciliazione, avrebbe eseguito le indagini peritali affidategli e depositato il proprio elaborato peritale in data 25.07.2023.
Aggiunge l'attore che il contratto di compravendita dd. 14.10.2022 (v. doc. 1, pag. 9 dell'attore) avrebbe previsto la garanzia del costruttore Audi fino al 18.04.2023 o km 120.000, oltre la garanzia del venditore, in conformità con quanto disposto dall'art. 133, ult. comma Codice dei
Consumatori.
Solo di fronte delle assicurazioni da parte di che la riparazione fosse coperta Controparte_1
dalla garanzia del costruttore Audi, l'attore avrebbe conferito il relativo incarico all'odierna convenuta Controparte_1
Sennonché, secondo quanto allegato dalla stessa in sede di procedimento di a.t.p. CP_1
(v. doc. 12 dell'attore, a pag. 2), essa, pur avendo comunicato all'attore che l'intervento di riparazione indicato sarebbe stato coperto dalla garanzia ufficiale avrebbe iniziato e CP_3
terminato i lavori senza espletare il doveroso test antitunig e addirittura senza aspettare il riscontro da parte di interpellata da affinché la sostituzione del CP_4 Controparte_1
cambio avvenisse in garanzia.
Alla luce degli accordi intercorsi tra le parti risulterebbe evidente che Controparte_1 avrebbe indebitamente richiesto per i lavori eseguiti il pagamento dell'importo € 6.923,00, pagato dall'attore al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura e senza riconoscimento alcuno;
il pagina 3 di 6 pagamento risulterebbe pertanto indebito, sicché dovrebbe essere condannata alla CP_1 restituzione dell'importo di € 6.923,00, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dalla data del pagamento (14.12.2022) e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda
(data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., ossia 31.01.2023, o, in subordine data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento dei danni.
2. In diritto.
2.1. Le domande attoree nei confronti della convenuta contumace sono fondate nei termini che seguono.
2.2. Va rilevato che nel rapporto tra committente e chi ripara una autovettura, si tratta, secondo condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Padova sez. II, 17/05/2006, n.1116) e di legittimità (Cass., Sez. III, 28.5.2001, n. 7226) di un contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa, in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera (ovvero del contratto d'appalto) che della natura del contratto di deposito, ma che altrettanto condivisibile giurisprudenza (Corte Giustizia Trib. II grado Ancona, sez. I, 23/02/2023, n.195) ha affermato, in ordine al contratto d'opera che, seppure lo stesso sia caratterizzato dall'essere generalmente a titolo oneroso, l'onerosità non costituisce elemento essenziale, sicché ben possono le parti, ai sensi dell'art. 2229 c.c., concludere accordi che escludano il diritto del professionista al compenso;
lo stesso vale nel caso che si qualifichi il contratto come contratto atipico d'appalto, come deve ritenersi sia il presente caso, nel quale la convenuta è una società dotata di un'organizzazione di impresa (Cass., civ. sez. II, del 16 novembre 2017, n. 27258, Cass., Sez. II,
29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519), apparendo del tutto lecito che l'appaltatore si assuma l'obbligo di riparare l'autovettura in modo gratuito, nei confronti del committente, a maggior ragione in base ad un obbligo legale di garanzia.
2.3. Nel presente caso risulta confermato dalle testimonianze assunte in corso di causa (testi e che l'intervento de quo sia stato assunto dalla convenuta “in garanzia”, Tes_1 Tes_2
senza obbligo di pagamento dell'attore, e, inoltre, che la stessa convenuta ha chiesto all'attore il pagamento della riparazione soltanto ad intervento già eseguito.
2.4. Il teste ha, in particolare, non solo riferito che gli era stato detto dai meccanici di Tes_1 che il cambio era stato ordinato “in garanzia” (v. la sua risposta al capitolo di Controparte_1
prova n. 4), ma ha pure confermato che il problema della manipolazione della centralina e della pagina 4 di 6 decadenza dalla garanzia del costruttore è emerso solo successivamente all'intervento di riparazione, avendo risposto, alla domanda “vero che solo dopo aver Controparte_1 eseguito l'intervento di riparazione ha contattato il signor dicendogli di aver Parte_1
effettuato un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura era stata manomessa in passato”, “è vero, ciò è emerso solo successivamente, dopo la riparazione, questo me lo ricordo” (deposizione in lingua originale tedesca: “Das stimmt, das ist im Nachhinein, nach der Reparatur aufgekommen, daran kann ich mich erinnern,”); lo stesso teste ha anche confermato il fatto che solo dopo la riparazione è stato riferito all'attore che a causa della manomissione della centralina la riparazione avrebbe dovuto essere pagata dallo stesso (confermando il capitolo di prova n. 9).
2.5. Orbene, essendosi la convenuta assunta, nei confronti dell'attore, l'obbligo di eseguire l'intervento in garanzia, quindi: senza costi per l'attore, era nel suo solo interesse verificare i presupposti dell'attivazione della garanzia (neanche comprovatamente comunicati all'attore prima dell'assunzione dell'incarico) ancora prima di assumersi l'incarico stesso, ovvero, al più tardi, prima dell'inizio della riparazione.
2.6. Del tutto a prescindere se ci fossero le ragioni per escludere la garanzia (il che non risulta neanche provato dalla convenuta, non costituitasi), deve pertanto ritenersi che la convenuta sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali e di legge e ha, comunque, chiesto un pagamento non dovuto, in base ai soli accordi contrattuali raggiunti con l'attore.
2.7. Deve quindi ritenersi che alla convenuta non spettava il pagamento ciononostante richiesto all'attore, per riottenere la sua autovettura (v. docc. 2 ss. dell'attore), con conseguente accoglimento integrale delle domande principali dell'attore, per ripetizione dell'indebito (v., in generale, sulla azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. in base ad obblighi contrattuali in realtà insussistenti: Cassazione civile sez. II, 04/11/1995, n.11519).
2.8. Si ritiene che, di fronte al pagamento con espressa riserva di ripetizione (cfr. docc. 2 e 3 dell'attore), ai soli fini di ottenere la riconsegna dell'autovettura, parte convenuta sia stata in mala fede, per cui, ai sensi dell'art. 2033 cc. spettano gli interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma capitale, dalla data del pagamento del 14.12.2022 sino all'introduzione della presente causa, avvenuta mediante notifica alla parte convenuta, in data 4.4.2024 (e ciò via pec- mail, all'indirizzo risultante anche dalla visura camerale, cfr. doc.20 dell'attore e atti di notifica allegati all'atto di citazione); a partire da quest'ultima data del 4.4.2024, sino al saldo, gli interessi sono pagina 5 di 6 dovuti nell'ammontare ex art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. ord. Cass. 03/01/2023 n. 61 e sentenza della
Corte d'Appello di Milano del 19/04/2023 n. 1283).
2.9. Risultano assorbite le altre domande ed istanze dell'attore.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad € 26.000,00); si applica inoltre l'aumento richiesto ex art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
3.3. Infine, spetta all'attore vittorioso anche la rifusione delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, le quali vengono liquidate, in applicazione dei valori medi e tenuto conto del (solo) aumento spettante ex art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, nonché delle spese vive comprovate, incluse le spese per il c.t.u., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a restituire all'attore Controparte_5 Parte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo capitale di € 6.923,00, oltre interessi
[...]
come da motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare all'attore Controparte_5 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano, per questo giudizio, in € 6.600,10 per compensi ed in €
[...]
€ 277,60 per spese anticipate, nonché, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, in € 4.474,6 per compensi e in € 1.818,63 per spese vive, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende
(incluse spese di registrazione).
Bolzano, 30 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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