Articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 233.
Individuazione delle opere destinate alla difesa ((e alla sicurezza)) nazionale a fini determinati

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa ((e alla sicurezza)) nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del ((testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ; t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. 1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 , e successive modificazioni.
((1-ter).)) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
Entrata in vigore il 17 novembre 2023
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