Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 524/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla PIAZZA Parte_1 C.F._1
TORLONIA 40 67051 AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. DI SALVATORE ROBERTO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla c/o avv.g.tedeschi viag. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presso lo studio dell'Avv. DONVITO ANTONIO (c.f.: ) dal
[...] C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2022 emesso dal Tribunale di Avezzano ad istanza della
[...]
per i seguenti motivi : 1) Insussistenza titolarità del preteso credito ceduto con Controparte_1
conseguenziale difetto in capo alla cessionaria della legittimazione ad agire , Controparte_1
ovvero del potere di azionare il credito e della legittimazione sostanziale ovvero della titolarità del credito azionato;
2) Violazione della normativa antitrust: nullità della garanzia fideiussoria;
nullità delle clausole del contratto di garanzia già dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia; intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.. L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti
e per l'effetto annullare e comunque revocare il d.i. opposto;
- In via principale, revocare e
[...]
porre nel nulla, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Radicato il giudizio si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione;
- concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 30.000,00, oltre alle spese ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nelle memorie istruttorie, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. Con ordinanza in data 31.8.2023 il Giudice adito concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e precisate conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
In particolare l'opposta ha dedotto di aver acquistato il credito azionato con il Controparte_1
decreto jngiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, con un contratto di cessione di crediti concluso in data 20 dicembre 2017 con la
Controparte_3
Tale contratto non è stato prodotto ne nella fase monitoria e neppure nel presente giudizio.
L'opposta ha sostenuto l'irrilevanza della mancata produzione di tale contratto e che comunque la propria legittimazione sarebbe provata dalla seguente documentazione: 1) avviso di cessione in G.U. con indicazione dei criteri per l'individuazione del credito;
2) pubblicazione della notizia di cessione;
alla CCIAA 3 estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
3) contratto di conto corrente;
4). contratto di affidamento in conto corrente;
5). contratto di fideiussione;
6). diffida ad adempiere;
7) riconoscimento del debito;
5) conferma della cessione del credito specifico della Banca cedente.
La Corte di Cassazione ha precisato che “ Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 3405/2024).
E' stato inoltre precisato comunque che “va esclusa la legittimazione attiva del cessionario del credito quando, “dall'esame dell'annuncio si evince che non tutti i crediti sono stati ceduti in blocco ma solo alcuni (si parla di “un insieme di crediti”) e che le informazioni (peraltro formulate in maniera vaga ed estremamente generica) fornite ai fini della loro individuazione sono soltanto
“orientative”, mentre viene rimesso ai singoli debitori l'onere di verificare l'avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell'annuncio. Il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inidoneo a sopperire al difetto di prova in questa sede dell''inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi il testo dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti”(Corte di Appello L'Aquila sent. 160/2023).
Nel caso di specie, in ogni caso, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto dall'opposta non sono esattamente e puntualmente indicati i crediti ceduti ma piuttosto si rimanda ad un sito internet per l'individuazione degli stessi. Per tale ragione tale, pur a volere sostenere, come fa l'opposta, che parte opponente non avrebbe contestato l'esistenza del contratto di cessione (ma così in realtà non è come risulta dagli atti di causa)
l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è comunque sufficiente a provare la cessione del credito oggetto del giudizio.
Non possono inoltre costituire idonea prova della cessione del credito né l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB né la dichiarazione di cessione del credito specifico sottoscritto dalla Banca originaria creditrice.
Quanto alla dichiarazione della Banca si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che
“Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria.”(Cass. 28790/2024)
Appare allora evidente che la produzione di una dichiarazione, peraltro unilaterale, della Banca cessionaria non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuta cessione.
Ancora per quanto riguarda l'estratto ex art. 50 TUB si è rilevato che “l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto
(Cass.1892/2023).
Del tutto irrilevante ai fini probatori è inoltre il richiamo alla pubblicazione della cessione nel Registro
CCIAA laddove da un lato tale pubblicazione ha il solo fine di sostituire la notifica ex art. 1264 c.c.
e dall'altro in ogni caso nella documentazione prodotta in merito a tale pubblicazione non risultano esattamente identificabili i crediti ceduti al fine di poter verificare se vi rientri quello oggetto di causa.
Infine anche tutti gli altri documenti richiamati dall'opposta certamente non provano la sussistenza della cessione del credito in favore della Controparte_1
Per tutti i motivi suesposti deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione dell'opposta e conseguentemente il decreto opposto n. 428/2022 deve essere revocato. Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 428/2022, pubblicato in data 7.11.2022 e notificato in data 5.4.2023;
- condanna la in persona del legale rappresentate pro – tempore al pagamento Controparte_1
in favore del signor delle spese di lite che si liquidano in €. 286,00 per spese Parte_1
ed €. 7.616,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge.
Avezzano 10.4.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza