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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(p.iva. ) Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Mauro Cingolani e Lorenzo Capponi
- opponente -
e
(p.iva CP_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Fabio Dal Seno e Anna Preto
- opposta -
Oggetto: opposizione a d.i.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte opposta ha richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro
96.397,905 oltre spese legali della procedura monitoria, dovuto a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di prestazioni di manutenzione e assistenza tecnica in relazione ad un impianto di cogenerazione di proprietà dell'opponente.
Il tutto in esecuzione di specifico contratto di manutenzione stipulato tra le parti in data 7.9.2021
(doc. 3 di parte opposta).
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: Parte_1
a) in via pregiudiziale, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona a favore di quello di Terni o, in subordine, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell'autorità
giurisdizionale austriaca. Ciò in forza della clausola n. 17 del contratto del 7.9.21, nella parte in cui prevede che l'accordo debba essere regolato, interpretato e applicato in conformità alle leggi della
Repubblica d'Austria;
b) nel merito, l'inadempimento dell'opposta per avere eseguito in modo scorretto nell'agosto del
2021 un intervento di potenziamento di un motore alimentato a Biogas, determinando un deficit di produzione di energia elettrica (rispetto a quella prodotta prima dell'intervento), con conseguente ingente danno patrimoniale da lucro cessante patito dall'opponente, quantificato in circa euro
280.000,00. Pertanto, in ragione del grave inadempimento dell'opposta, si giustificherebbe ex art. 1460 cc il rifiuto dell'opponente di pagare il corrispettivo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di incompetenza territoriale (o, in subordine, di difetto di giurisdizione) è infondata.
Come correttamente evidenziato da parte opposta, la clausola n. 17, stante il suo chiaro tenore letterale (che si riferisce evidentemente alla disciplina di legge applicabile al rapporto sostanziale oggetto del contratto), non integra certamente una pattuizione con cui le parti avevano inteso stabilire la giurisdizione del giudice austriaco in caso di controversia, in deroga alla disciplina
2 ordinaria di cui all'art 3 legge 218/95, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o via ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Pertanto, posto che (convenuta in senso sostanziale) ha sede legale in Narni (Tr), non Parte_1
vi è dubbio che proprio ai sensi dell'art. 3 legge 218/95 (come detto non derogato dalle parti)
sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
La stessa clausola n. 17, inoltre, prevede che le eventuali controversie “derivanti da o in relazione al presente Accordo…saranno risolte in via definitiva dal Tribunale competente di Verona”, in tal modo consentendo di instaurare l'eventuale giudizio, per accordo della parti, anche dinanzi all'intestato Tribunale, in aggiunta (posto che con la predetta clausola il Tribunale di Verona non è individuato quale giudice “esclusivamente” competente) agli altri Fori eventualmente competenti in base agli ordinari criteri generali (artt. 18 e 19 cpc) e facoltativi (nella fattispecie art. 20 cpc) di individuazione della competenza territoriale.
Sussiste, quindi, la competenza territoriale del Tribunale di Verona a conoscere del rapporto contrattuale per cui è causa, sicché il decreto ingiuntivo è stato validamente emesso da tale giudice.
Quanto al merito dell'opposizione va rilevato che è incontestato che le prestazioni di cui l'opposta chiede il pagamento siano state eseguite in adempimento del contratto di manutenzione stipulato tra le parti in data 7.9.21.
Peraltro, non vi è specifica contestazione in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui viene chiesto il pagamento, risultando anzi dalla documentazione prodotta dall'opposta che l'opponente, prima dell'inizio del presente giudizio, non avesse mai contestato la pretesa dell'opposta (neppure nel quantum), essendosi solo limitata a richiedere più volte alla creditrice dilazioni nel pagamento, con proposta anche di piani di rientro rateali (cfr mail di cui ai docc. 5, 6, 7
e 8 di parte opposta).
L'inadempimento eccepito dall'opponente è poi del tutto inidoneo a paralizzare ex art 1460 cc la pretesa di pagamento dell'opposta atteso che - come correttamente evidenziato da – lo CP_1
stesso si riferisce a una prestazione di manutenzione su un motore che la stessa opponente afferma
3 risalire all'agosto 2021, quindi a momento antecedente alla stipula (nel settembre 2021) del contratto per cui è causa.
Non vi è, quindi, correlazione tra l'eccepito inadempimento e le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale per cui è causa, sicché per tale assorbente ragione il motivo di opposizione risulta infondato, senza che a tal fine sia necessario verificare nel merito se l'eccepito inadempimento sussistesse effettivamente (da ciò derivando, inoltre, l'inammissibilità, per superfluità, di tutti i capitoli di prova orale formulati sul punto dall'opponente con la memoria 6.3.25).
L'opposizione va quindi integralmente rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (con applicazione dei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, nonché
del valore minimo in relazione alla fase decisoria, non essendo stati depositati scritti conclusionali.
Esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta).
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- visto l'art 653 cpc, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 6.307,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di opposizione.
Così deciso in Verona, il 22.5.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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