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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Consigliere
all'esito della camera di consiglio, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 271/2025 R.G., vista l'istanza del Questore della Provincia di Caltanissetta, depositata alle ore 10.39 del 11 giugno
2025, di proroga ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 142/2015, del trattenimento nei confronti di nato in [...] [...], Controparte_1 visto il verbale dell'udienza di proroga, considerate le conclusioni formulate dal V. Questore dott. F. Lacagnina e dall'avv. Orlando;
considerato che
il provvedimento di trattenimento, di cui si chiede la proroga, è stato emesso in data
18.02.2025 dal Questore della Provincia di Siracusa ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b), c), d) del d. lgs 142/2015, convalidato in data 21.02.2025 dalla Corte d'Appello di Catania per la sussistenza della fattispecie di cui alla lett. c) della disposizione citata e prorogato, dalla medesima Corte, in data
17.04.2025, ritenuto che risulta documentato in atti che:
in data 25.7.2015 ha fatto ingresso nello stato alla Controparte_1
frontiera di Taranto (cfr. decreto trattenimento Questore di Siracusa del 18.02.2025),
la domanda di protezione internazionale da lui presentata è stata respinta in data 03.05.2016 dalla Commissione per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale di Roma e avverso tale provvedimento di diniego è stato proposto ricorso presso il Tribunale di Bologna che lo ha respinto in data 06.07.2018,
in data 28.01.2025, ha manifestato l'intenzione di Controparte_1
reiterare la richiesta di protezione internazionale,
con provvedimento del 19.02.2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale,
in data 6.03.2025, il Tribunale di Potenza, pronunciandosi sul ricorso promosso da avverso il provvedimento della Commissione Territoriale Controparte_1
di Roma di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, accoglieva la
1 domanda del ricorrente disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata in sede di reclamo proposto dalla Commissione Territoriale, per violazione dei termini della procedura accelerata con riespansione della regola generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato in forza della mera proposizione del ricorso giurisdizionale,
che in data 09.04.2025, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di convalida del trattenimento del 21.02.2025;
ritenuto che
in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, del d. lgs 142/2015, la permanenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il provvedimento di trattenimento;
ritenuto, che permane la necessità del trattenimento in relazione all'art. 6, comma 2 lett. c) d. lgs.
142/2015 costituendo il richiedente, pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ritenuto, in particolare, che dai documenti allegati dalla Questura risulta che
[...]
è stato condannato in data 22.2.2022, con sentenza della Corte d'Appello di Controparte_1
Bologna, definitiva in data 29.3.2023, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano, con l'aggravante della transnazionalità, quale promotore e organizzatore, di associazione volta allo spaccio di droga, movimentazione di denaro, anche con impiego di carte clonate, la gestione della prostituzione e delle estorsioni, nonché volta ad affermarsi quale gruppo egemone sulla propria comunità etnica, nel territorio italiano e locale di riferimento, reato commesso dal 2016 al luglio 2019, (cfr. provvedimento del magistrato di sorveglianza di Potenza del 21.1.2025), ritenuto inoltre che risulta rigettata la richiesta di riesame della pericolosità sociale proposta da in relazione all'applicazione di misura di sicurezza Controparte_1 dell'espulsione dal territorio dello stato, in ragione della gravità dei reati commessi e per “la mancanza di risorse familiari o lavorative tali da favorire al reinserimento […] anche alla luce dell'assenza di revisione critica in ordine ai reati commessi” (cfr. provvedimento del magistrato di sorveglianza di Potenza del 21.1.2025), ritenuto che pertanto, considerato la condotta complessiva del richiedente, la natura del reato per il quale è stato condannato in via definitiva, anche alla luce degli indici di pericolosità specifica, contemplati dall'art. 6, comma 2 lett. c) d. lgs. 142/2015, sussiste la probabilità che lo stesso commetta o reiteri fatti di reato, ritenuto che la violazione dei termini per la procedura accelerata non rileva di per sé ma solo in quanto incida sulla durata massima di 60 giorni prevista per il trattenimento del richiedente protezione internazionale, già trattenuto in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione (cfr.
2 Cassazione civile sez. I, 02/01/2024, n.14), poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall' art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142 del 2015 (cfr. Cassazione civile
, sez. I , 01/03/2025 , n. 5383),
ritenuto che, infatti, all'evidenza, nel caso di specie il ricorrente non risulta trattenuto più del tempo consentito dal provvedimento originario di trattenimento e della sua proroga, né la prospettazione, da parte della difesa del richiedente, del verosimile superamento dei termini massimi di trattenimento prima che venga deciso il giudizio di merito, può allo stato incidere sulla legittimità della proroga richiesta,
ritenuto ancora, che, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, venendo perciò in rilievo la fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015 che, richiamato dal successivo comma 8, giustifica la proroga del trattenimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2378),
ritenuto conseguentemente, nel caso di specie, che proprio la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale giustifica il trattenimento dello straniero e, conseguentemente, la sua proroga,
ritenuto che, alla stregua delle valutazioni che precedono, il tentativo di inserimento sociale dedotto dalla difesa del richiedente - che allo scopo ha documentato una proposta di lavoro e una dichiarazione di ospitalità in favore di – risultano ininfluenti, Controparte_1
ritenuto infine che, la misura del trattenimento risulta proporzionato alla situazione di fatto, poiché constatata la mancanza di documenti validi per l'espatrio, deve escludersi l'applicazione di misure alternative al trattenimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis d.lgs 286/1998, richiamato dall'art. 6 comma 5 d. lgs 142/2015,
P.Q.M.
proroga per ulteriori sessanta giorni il trattenimento già disposto nei confronti di
[...]
nato in [...] [...]. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Caltanissetta, 12 giugno 2025.
Il Consigliere
AV ST
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