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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17863/2023 avente ad oggetto: subappalto
TRA
( , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ferraris del foro di Milano
ATTRICE
E
( , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Giorgio Santoro del foro di Avellino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.12.2024,
la riportandosi al foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto precedentemente illustrate:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti della CP_1 [...] dell'importo di € 1.552.000,00 oltre Iva al 10% a Parte_1 titolo di corrispettivo per gli appalti delle n. 39 unità immobiliari concluse e asseverati al 100% come da contratti sottoscritti tra le parti;
- accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti della CP_1 [...] dell'importo di € 159.600,00 oltre Iva al 10% a Parte_1 titolo di corrispettivo per gli appalti delle n. 7 unità immobiliari asseverati con un SAL almeno del 60% come da contratti sottoscritti tra le parti;
- accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti della CP_1 [...] dell'importo di € 79.800,00 oltre Iva al 10% a Parte_1 titolo di corrispettivo per gli appalti delle n. 7 unità immobiliari asseverati con un SAL almeno del 30% come da contratti sottoscritti tra le parti;
1 - per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore della CP_1 [...]
dell'importo complessivo di € 1.791.400,00 oltre Parte_1
Iva al 10% per un totale di euro 1.970.540, al netto di quanto già versato, per un totale lordo di € 946.540,00 a titolo di corrispettivo, oltre interessi legali come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
La riportandosi alle conclusioni rese nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto: in via preliminare: a) accertare e dichiarare ai sensi del III comma dell'art. 164 c.p.c. la nullità del ricorso per mancanza dell'avvertimento previsto al n. 7 del III comma dell'art. 163 c.p.c. e per l'effetto fissare una nuova udienza;
b) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma;
c) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'improcedibilità del ricorso per non aver in persona del l.r.p.t., Parte_1 esperito il tentativo di mediazione convenzionalmente previsto o in subordine concedere termine per consentire alle parti di tentare la mediazione stragiudiziale;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la carenza di legitimatio ad causam attiva di in persona Parte_1 del l.r.p.t., in relazione all'unità immobiliare del sig. Controparte_2 sita in Colobraro (MT);
e) in subordine, accertato che le difese svolte da in persona del CP_1
l.r.p.t., richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; in subordine, nel merito: f) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per le ragioni di cui in narrativa;
g) in subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse giudicato ammissibile, nominare un C.T.U. al fine di accertare e verificare, anche attraverso l'esecuzione di prove e/o saggi, i vizi o difformità nell'esecuzione Co delle opere da parte di , emersi anche successivamente al completamento dei lavori, imputando le relative responsabilità e determinando il prezzo concretamente dovuto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (di Parte_1 Part seguito, per brevità, anche solo “ ”), in sintesi, deduceva: a) di aver stipulato, in data 7.7.2022, un contratto con la impegnandosi a realizzare “una CP_1 serie di progetti aventi ad oggetto la riqualificazione energetica e/o il consolidamento sismico di una serie di immobili esistenti in vari comuni italiani”; b) che, nelle premesse di detto contratto, si dava atto che essa attrice si sarebbe avvalsa di “una rete di imprese per l'esecuzione degli appalti affidati” – previsione che si era successivamente concretata attraverso la costituzione con la ed una terza società di un R.T.I.; c) che, successivamente, tra settembre CP_4
2 e ottobre del 2022, essa attrice, in qualità di subappaltatrice, e la in CP_1 qualità di subcommittente, avevano sottoscritto una pluralità di contratti aventi ad oggetto l'affidamento dei singoli lavori presso le varie unità immobiliari;
d) che, originariamente, nel contratto del 7.7.2022, il corrispettivo dei lavori era stato fissato dalle parti “forfettariamente” in € 35.000,00 oltre IVA per ogni unità immobiliare per un primo periodo di “sperimentazione”; e) che, all'esito della predetta sperimentazione, con una scrittura privata del 22.12.2022, le medesime parti avevano convenuto di riquantificare il corrispettivo pattuito in“€ 45.000 al netto dell'iva pari al 10%, per le prime 10 unità già realizzate” ed in
“euro 38.000,00 al netto dell'iva pari al 10%, per tutte le altre unità in corso d'opere”; f) che, quanto alle modalità di pagamento disciplinate nei singoli contratti di subappalto, la si era impegnata a versare, direttamente ad CP_1 essa attrice, due acconti, rispettivamente al raggiungimento del 30% e del 60% dello stato di avanzamento dei lavori, nonché il relativo saldo al completamento di questi ultimi;
g) che, pertanto, essa attrice aveva diritto ad ottenere la quota di corrispettivo maturata in relazione ai SAL già asseverati nelle percentuali convenute, certificati dal direttore dei lavori ed accettati per sottoscrizione dalla h) che, tuttavia, la dopo aver regolarmente versato CP_1 CP_1 acconti per € 1.024.000,00, si era resa inadempiente nel pagamento delle fatture emesse a dicembre 2022, per complessivi € 2.188.943,00; i) che, quindi, essa attrice aveva inviato alla controparte una prima intimazione di pagamento del 9.3.2023, ricevendo riscontro “solo il 21.3.2023”- riscontro nel quale la
[...] aveva addotto “una serie confusa e pretestuosa di difetti e vizi sui lavori CP_1 eseguiti”; l) che la aveva ignorato anche la successiva intimazione di CP_1 adempimento del 13.4.2023; m) che, inoltre, poiché, in relazione a n. 16 unità abitative, i SAL mancavano del tutto o risultavano asseverati per una percentuale Co di completamento dell'opera inferiore rispetto a quanto la – società che aveva materialmente realizzato i lavori – aveva dichiarato di aver eseguito, essa attrice aveva introdotto un procedimento per ATP dinanzi al Tribunale di Matera al fine di verificare lo stato effettivo di tali immobili nonché l'eventuale esistenza dei vizi pur genericamente contestati dalla n) che, ad ogni CP_1 modo, in questa sede, essa attrice agiva “mettendo da parte la quota parte dei lavori oggetto di ATP” e per ottenere “il compenso relativo quanto meno agli immobili completati nonché agli immobili il cui SAL” era “stato asseverato al 30% e al 60%”.
Part La instava, pertanto, per l'accertamento dei debiti gravanti in capo alla nonché per la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di CP_1 essa attrice, dell'importo complessivo di € 946.540,00, a titolo di corrispettivo, oltre interessi legali come per legge.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) CP_1 l'incompetenza del Tribunale adito, a fronte delle clausole, contenute nell'art. 18 di ciascun contratto di subappalto, che devolvevano al Tribunale di Roma la competenza per le controversie inerenti l' “interpretazione, esecuzione e risoluzione” dei contratti medesimi;
b) l'improcedibilità della domanda per non Part aver la ottemperato all'obbligo, contrattualmente previsto dalle parti, di esperire un previo tentativo di mediazione;
c) l' “inammissibilità parziale” Part dell'atto introduttivo per difetto di “legittimazione ad agire” della in relazione alla “pratica n. 831”, avendo essa convenuta, in relazione a tale subappalto, successivamente affidato i relativi lavori alla
[...]
[..
[...] d) che, all'epoca della sottoscrizione dell'“accordo Controparte_5 preliminare” del 7.7.2022, nonché di un successivo accordo quadro Part dell'1.8.2022, la aveva “fatto intendere” ad essa convenuta “di disporre delle risorse e delle capacità organizzative, tecniche e professionali necessarie per l'esecuzione di tutte le attività” contrattualizzate, “mentre, nella sostanza, Co non [aveva] fatto altro che individuare un'altra impresa (i.e., ) a cui demandare l'esecuzione della totalità delle opere”; e) che essa convenuta, dapprima con l'ordine di servizio del 3.2.2023, relativo alle unità nn. 327 e 328 e, poi, con propria pec del 21.3.2023 aveva “contestato l'esecuzione a regola d'arte di tutti gli interventi rispetto a quelli previsti in fase di progettazione”; f) Part che, ciononostante, la non aveva effettuato alcun intervento per sanare i Part vizi contestati;
g) che, l'aver la stessa instaurato un procedimento per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Matera, avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'eventuale presenza di vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, doveva interpretarsi come una “intesa” da parte della subappaltatrice medesima in Contr ordine alle “ragioni che” avevano “spinto a interrompere i pagamenti in suo favore e in generale i rapporti”.
La convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, rendeva, pertanto, le conclusioni già sopra riportate in epigrafe.
Preliminarmente, ed in rito, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
In proposito, deve ricordarsi, in primo luogo, che, ai sensi del comma secondo dell'art. 29 c.p.c., l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo quando ciò sia stato
“espressamente stabilito” dalle parti medesime e, quindi, solo in presenza di una dichiarazione espressa da cui risulti, in modo chiaro e preciso, l'inequivoca comune intenzione delle parti di escludere la competenza di qualsiasi altro foro previsto per legge, senza che, in assenza di qualsivoglia riferimento all'esclusività della designazione del foro convenzionale, tale volontà possa evincersi da argomenti presuntivi né tantomeno dalla mera riproposizione della clausola sulla competenza in una pluralità di contratti stipulati inter partes.
Ciò posto, va, allora, rilevato che in nessuna delle clausole sulla competenza richiamate dall'odierna convenuta è presente un esplicito ed espresso riferimento all'esclusività della designazione del foro ivi indicato.
Né, sotto altro profilo, l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro di Roma, potrebbe trovare accoglimento, in assenza – per quanto detto – di accordo circa l'esclusività del foro convenzionale, in relazione ai fori previsti per legge, atteso che la medesima eccezione, così come articolata dalla convenuta, non risulta formulata in relazione a tutti i possibili fori alternativi previsti per legge, non avendo la nulla dedotto circa l'esistenza o CP_1 meno nel circondario di questo Tribunale di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio né circa il luogo in cui sarebbero sorte o avrebbero dovuto essere adempiute le obbligazioni dedotte in lite dalla controparte.
4 Quanto, poi, all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta in relazione al mancato esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione secondo le previsioni degli accordi contrattuali inter partes, la stessa risulta superata dal fatto che, a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 20.9.2023, il procedimento di mediazione è stato effettivamente esperito con esito negativo.
Venendo, quindi, al merito, la decisione deve, poi, prendere le mosse dal rilievo che, ancorché le parti abbiano ampiamente dibattuto in ordine al ruolo assunto, Cont nell'esecuzione dei lavori, dal omposto dall'attrice con le società CP_4
e ciò che risulta assolutamente chiaro dalla lettura della CP_7 documentazione versata in atti è che i rapporti contrattuali oggetto di lite sono, in realtà, intercorsi unicamente e direttamente tra le odierne parti processuali, unici soggetti menzionati, in qualità di contraenti, tanto negli accordi quadro del 7.7.2022 e dell'1.8.2022 quanto nei successivi singoli contratti di subappalto, nonché, infine, nella scrittura privata del 22.12.2022 – negozi in nessuno dei quali è avvenuta la spendita del nome di altri soggetti.
Alcuna rilevanza assume, dunque, ai fini della decisione della presente causa, l'esistenza di un RTI e la dedotta materiale esecuzione dei lavori da parte di una Co sola delle partecipanti allo stesso (ovvero la ) – e ciò dovendosi, peraltro, Contr rilevare come risulti ex actis che la già nel primo documento contrattuale intercorso tra le parti (ci si riferisce all'accordo quadro del 7.7.2022) ha Part espressamente preso atto della circostanza che la si sarebbe potuta avvalere, per l'esecuzione dei lavori, di una propria “rete di imprese”.
Ciò posto, deve, poi, rilevarsi che, a fronte delle specifiche allegazioni di parte attrice in ordine al complessivo grado di completamento delle diverse opere ad essa subappaltate in relazione alle quali ha domandato il pagamento del prezzo o dell'acconto di prezzo (alcune finite, altre completate almeno al 30%, altre, ancora, completate almeno al 60%) e della produzione in giudizio dei relativi
SAL asseverati, la convenuta non ha, in alcun modo, contestato tali allegazioni né, conseguentemente, la corrispondenza delle percentuali asseverate nei medesimi SAL in atti con l'entità delle lavorazioni effettivamente eseguite dalla Part
.
E ciò con la precisazione che tanto vale anche con riferimento alla dedotta Part carenza di “legittimazione attiva” della in relazione alla “pratica” n. 831, atteso che la convenuta, pur avendo addotto di aver affidato i relativi lavori alla per un verso, ha essa stessa confermato Controparte_5 Part l'esistenza di un pregresso contratto di subappalto con la avente ad oggetto la medesima “pratica” (cfr. doc. 4 dell'attore) e, per altro verso, non ha effettivamente negato che i relativi lavori siano stati materialmente eseguiti dalla Part
quantomeno nella percentuale (30%) in relazione alla quale la stessa ha invocato il pagamento del corrispettivo.
Per il resto non è, poi, possibile rinvenire, nella generica prospettazione della convenuta, la rituale articolazione di un'eccezione di inesatto adempimento.
Premesso, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, chi intende far valere l'altrui inadempimento od inesatto adempimento “è onerato di
5 allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. civ. nn. 6618/2018 e 16063/2019), con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che la convenuta, entro i termini decadenziali di rito, si è limitata ad addurre di aver inviato il 3.2.2023 un
“ordine di servizio” relativo alle “pratiche” nn. 327 e 328 e di aver, poi,
“contestato l'esecuzione a regola d'arte di tutti gli interventi […] affermando che invece di attività di risanamento conservativo ed interventi di tipo architettonico-strutturale, come puntualmente e diligentemente previsto dalla progettazione” da essa “fornita” sarebbero state “effettuate semplici rasature di facciata o lavorazioni similari ad una mera copertura estetica, esteriore, superficiale e non funzionale al reale adeguamento-miglioramento dello stato trovato sul posto come ante operam”, senza, tuttavia, in alcun modo, precisare in cosa le singole lavorazioni realizzate (rectius fatte realizzare) dall'attrice si discosterebbero rispetto a specifiche, concrete ed individuate previsioni progettuali ovvero, comunque, rispetto a specifici dettami della regola dell'arte.
E ciò, si badi, senza che in proposito possa supplire il richiamo operato dalla convenuta ai propri documenti n.ri 3, 4 e 7, atteso che, come è noto, i documenti prodotti in giudizio rivestono funzione eminentemente probatoria, che, in quanto tale, non può surrogare a quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già compiutamente delineato – nella specie, per quanto appena detto, assente – , essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti e sempre che gli stessi documenti siano specificamente richiamati con riferimento a singole specifiche circostanze di fatto già adeguatamente rappresentate negli atti (cfr. Cass. n. 3363/2019, Cass., ord., n. 3022/2018 e Cass. n. 7115/2013).
Non può, inoltre, non rilevarsi che le – non meglio precisate - difformità delle opere realizzate dall'attrice rispetto ai – non meglio descritti – progetti non risultano neppure dalla C.T.U. svolta nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dall'attrice innanzi al Tribunale di Matera, la cui relazione è stata prodotta in atti dalla convenuta, poiché tale relazione fa, invero, riferimento a dodici “pratiche” non oggetto dell'odierna domanda di adempimento attorea e, per le restanti “quattro”, a difetti, del tutto diversi (e, dunque, in ogni caso, del tutto estranei al thema decidendum del presente giudizio) e, comunque, di ben minore gravità rispetto a quelli la cui esistenza è stata, invero, solo adombrata dalla in questa sede. CP_1
In ultimo – e solo ad abundantiam –, va, poi, osservato che le dedotte contestazioni dei vizi di “tutte le lavorazioni” – rimaste, lo si ribadisce, su un piano di assoluta genericità – sono state sollevate dalla il 23.3.2023, CP_1 Part solo dopo che la aveva “chiesto più volte delucidazioni” sul ritardo nei pagamenti – circostanza rimasta non contestata – ed intimato, in data 9.3.2023, il pagamento delle fatture emesse nel mese di dicembre e rimaste inevase.
Quanto, poi, alla misura del corrispettivo pattuita tra le parti, a fronte di plurimi documenti contrattuali tra esse intercorsi, deve ritenersi che, come sostanzialmente dedotto dall'attrice, l'accordo concretamente efficace sia quello contenuto nella scrittura privata del 22.12.2022 – peraltro, mai oggetto di specifica contestazione o di disconoscimento ad opera della convenuta –, atteso
6 che tale scrittura risulta l'ultima sottoscritta ed è espressiva di una comune volontà idonea a superare ogni precedente pattuizione relativa alla misura del corrispettivo.
In tale scrittura del 22.12.2022 le parti hanno indicato i seguenti prezzi di subappalto: “a) prime 10 case concordate a € 45.000 netti […]; b) le successive unità abitative verranno conteggiate a € 38.000 netti” ovvero, appunto, i medesimi prezzi a quali ha fatto riferimento l'attrice.
E ciò fermo restando che, invero, risulterebbe prima facie contrario agli interessi economici della convenuta, determinare il corrispettivo dovuto sulla scorta dell'accordo dell'1.8.2022 e dei singoli contratti di subappalto richiamati dalla medesima convenuta – accordi tutti, come detto, precedenti rispetto alla summenzionata scrittura privata del 22.12.2022 –, atteso che, in tale ipotesi, pur applicando sul valore complessivo delle opere lo sconto del 25% ivi indicato, sulla scorta delle risultanze dei SAL prodotti in atti, risulterebbero dovuti all'attrice corrispettivi ben maggiori rispetto a quelli domandati in giudizio.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, in relazione alle lavorazioni oggetto di causa, deve ritersi certo il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma complessiva € 1.970.540,00, comprensiva di IVA, calcolata come segue: € 450.000,00 (€ 45.000,00 x 10) dovuti per le prime 10 unità abitative completate più € 1.102.000,00 (€ 38.000,00 x 29) dovuti per le successive 29 unità abitative completate più € 159.600,00 per le 7 unità abitative asseverate almeno al 60% (€ 38.000,00 x 0.60 x 7) più € 79.800 per le 7 unità abitative asseverate almeno al 30% (€ 38.000,00 x 0.30 x 7), per un totale di € 1.791.400,00, che, applicata l'IVA al 10%, risultano, appunto, in complessivi € 1.970.540,00.
Ne deriva che, stante il pacifico pagamento da parte della di acconti CP_1 Part per complessivi € 1.024.000,00, deve ritenersi che la abbia diritto a conseguire dalla convenuta il pagamento del residuo corrispettivo pattuito, pari ad € 946.540,00, già comprensivi di IVA.
Pertanto, accolta la domanda di adempimento attorea, la va CP_1 Part condannata al pagamento, in favore della , della predetta somma di € 946.540,00, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, che, in assenza di deduzioni da parte dell'attrice circa il momento di invio alla controparte delle fatture versate in atti, devono farsi decorrere dalla messa in mora del 9.3.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nell'importo indicato dall'attrice nella nota spese prodotta in atti e da ritenersi congruo in relazione alla non complessità delle questioni trattate e all'andamento concreto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
7 1. in accoglimento della relativa domanda attorea, condanna la al CP_1 pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
946.540,00, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 9.3.2023 e fino al soddisfo;
2. condanna la al rimborso, in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 7.122,00, oltre accessori per legge
[...] dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Milano, lì 24.1.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
Sentenza redatta con la collaborazione della ott.ssa Carola Cauzzo CP_8
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