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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1736/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1736/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FA UR e RA DO IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo procuratore sito in Bianco (RC) alla via Pugliano n. 11 giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e Dario Roberto Cosimo Adornato per procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 Rep 37875\7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell' CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, deduceva: - di aver presentato, Parte_1 in data 13.03.2023, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno
Ordinario di Invalidità L. 222/84; - che con provvedimento datato 27.03.2023 l' CP_1 comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” (art. 1 legge 12 giugno
1984, n. 222)”; - che avverso detto provvedimento, in data 20.04.2023, presentava ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale - che con delibera n. 2318532 del
31/05/2023 veniva respinto il ricorso amministrativo con la seguente motivazione “la ricorrente è stata riconosciuta non invalida a seguito del giudizio espresso dal medico- legale dell'Istituto con verbale del 20/04/2023”; - che in data 11.10.2023 depositava istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio - R. G.N. 3434/2023; - che il nominato CTU, dott.ssa , in data 31/03/2025 depositava l'elaborato Persona_2 peritale non riconoscendo il requisito sanitario previsto;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… 1. Accertare e dichiarare, previa CTU medico-legale e previa acquisizione del fascicolo per ATPO avente RG n. 3434/2023, il diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Ordinario di Invalidità perché affetta da infermità tali comportanti la riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (ex art. 1 legge 222/84), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data che sarà accertata in corso di giudizio, con ogni conseguenza di legge;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti anticipatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU.
Concludeva dunque, per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato.
Con provvedimento del 26.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da: «GONOARTROSI
BILATERALE; SPONDILOSI LOMBARE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE
NYHA».
In particolare, l'esame obbiettivo ha evidenziato: «Deambulazione autonoma. Paziente collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Soggetto normopeso. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Arti inferiori edematosi. Ghiandole linfatiche: esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Apparato respiratorio: torace normoconformato, normoespansibile, simmetrico;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
basi mobili con gli atti del respiro;
non presenza di dispnea. Apparato cardiovascolare: attività cardiaca ritmica, pause libere. P.A. 120/80. F.C. 87b/m. SPO2
98/87. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Apparato osteoarticolare: non limitazioni funzionali. Lasegue negativa bilateralmente. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione nella norma. Contrattura dei muscoli paravertebrali della colonna cervicale. Riferita algia nei movimenti della spalla sn, anche se i movimenti vengono compiuti dalla ricorrente. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma».
Inoltre, il nominato CTU per maggiore approfondimento diagnostico avanzava richiesta di visita ortopedica, effettuata in data 12/09/24.
Emerge dagli atti che il perito ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentano di raggiungere la menomazione della capacità lavorativa nei termini di cui all'art. 1 l. 222/1984.
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente preso posizione rispetto alle osservazioni mosse alla relazione tecnica nella fase sommaria, chiarendo che: «La
Consulenza Tecnica porta alle conclusioni che la signora di anni 61, è Parte_1 affetta dalle seguenti patologie: “GONOARTROSI BILATERALE;
SPONDILOSI
LOMBARE; CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE NYHA”, conclusioni dopo aver visitato la ricorrente e dopo valutazione della documentazione sanitaria allegata al fascicolo. Esame radiografico spalle bilaterale, ginocchia bilaterale e colonna vertebrale del 14/09/'23, con referto: “Scoliosi lombare dx convessa. Appianamento delle curve fisiologiche. Lieve anterolistesi di C4 con riduzione dello spazio intersomatico C4-C5.
Spondilosi lombare con marcata riduzione degli spazi intersomatici da L2 a S1. Lieve anterolisi di L3. Artrosi femoro-rotulea e gonoartrosi bilaterale con marcata riduzione mediale della rima femoro-tibiale. Non sono evidenziabili significative alterazioni osteoarticolari alle spalle”. Referto di visita Psichiatrica, 16/02/'22: “Affetta da disturbo
d'ansia con componente depressiva”. Nel referto di visita Fisiatrica del 11/07/2023, si referta di paziente affetto da cervicolombalgia. Limitazione funzionale delle ginocchia per gonoartrosi. Non viene riscontrata nessuna zoppia. Lo stesso nel referto di visita
Fisiatrica del 16/02/2022, e, del 12/01/2023. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare in sede di visita Medico-Legale: non limitazioni funzionali. Lasegue negativa bilateralmente. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione nella norma.
Contrattura dei muscoli paravertebrali della colonna cervicale. Riferita algia nei movimenti della spalla sn, anche se i movimenti vengono compiuti dalla ricorrente. Per maggiore approfondimento diagnostico ho ritenuto opportuno approfondire con richiesta di visita Ortopedica, che la ricorrente ha effettuata in data 12/09/'24, è stato giusto far presente che la visita Ortopedica è stata effettuata dallo stesso Ortopedico Dr che ha effettuato la consulenza di parte allegata agli atti nel Persona_3 fascicolo, visita richiesta in sede di CTU il 10/09/'24, effettuata il 12/09/'24. La signora
ha svolto attività lavorativa di bracciante agricola. Il bracciante agricolo Parte_1
è un lavoratore subordinato che svolge la propria attività alle dipendenze di imprenditori agricoli, ossia imprenditori che esercitano la coltivazione dei terreni, raccolta dei prodotti coltivati nei terreni, pulizia dei terreni, lavori stagionali in base alle coltivazioni in cui è adibito il terreno. Il bracciante agricolo svolge lavori manuali che non richiedono competenze tecniche. Il quesito che viene posto dal Sig. Giudice al CTU: Valuti il CTU, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente assicurato, se e da quale data la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Dalla visita Medico-Legale e dalla documentazione allegata al fascicolo le patologie riscontrate e certificati sono: “GONOARTROSI BILATERALE;
SPONDILOSI
LOMBARE; CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE NYHA”. IN CONCLUSIONE,
LE PATOLOGIE DI CUI RISULTA AFFETTA LA RICORRENTE, ALLO STATO
ATTUALE NON DIMINUISCONO PERMANENTEMENTE A MENO DI UN TERZO
DELLA SUA CAPACITA' DI LAVORO DI BRACCIANTE AGRICOLO, E, DI LAVORO
IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI» (v. relazione tecnica giudizio ATPO).
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
La ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a differenti conclusioni si può giungere sulla base della consulenza tecnica di parte prodotta in atti, sostanziandosi anche la stessa in un mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori tariffari minimi state l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.). Anche e spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
, vanno poste a carico della ricorrente tante l'assenza di idonea Persona_2 dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
1736/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell CP_1 resistente, in persona del L.R.P.T., liquidate in complessivi € 3.246,60 per compensi, oltre
15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1736/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1736/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FA UR e RA DO IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo procuratore sito in Bianco (RC) alla via Pugliano n. 11 giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e Dario Roberto Cosimo Adornato per procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 Rep 37875\7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell' CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, deduceva: - di aver presentato, Parte_1 in data 13.03.2023, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno
Ordinario di Invalidità L. 222/84; - che con provvedimento datato 27.03.2023 l' CP_1 comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” (art. 1 legge 12 giugno
1984, n. 222)”; - che avverso detto provvedimento, in data 20.04.2023, presentava ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale - che con delibera n. 2318532 del
31/05/2023 veniva respinto il ricorso amministrativo con la seguente motivazione “la ricorrente è stata riconosciuta non invalida a seguito del giudizio espresso dal medico- legale dell'Istituto con verbale del 20/04/2023”; - che in data 11.10.2023 depositava istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio - R. G.N. 3434/2023; - che il nominato CTU, dott.ssa , in data 31/03/2025 depositava l'elaborato Persona_2 peritale non riconoscendo il requisito sanitario previsto;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… 1. Accertare e dichiarare, previa CTU medico-legale e previa acquisizione del fascicolo per ATPO avente RG n. 3434/2023, il diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore dell'Assegno Ordinario di Invalidità perché affetta da infermità tali comportanti la riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (ex art. 1 legge 222/84), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data che sarà accertata in corso di giudizio, con ogni conseguenza di legge;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti anticipatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU.
Concludeva dunque, per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato.
Con provvedimento del 26.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da: «GONOARTROSI
BILATERALE; SPONDILOSI LOMBARE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE
NYHA».
In particolare, l'esame obbiettivo ha evidenziato: «Deambulazione autonoma. Paziente collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Soggetto normopeso. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Arti inferiori edematosi. Ghiandole linfatiche: esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Apparato respiratorio: torace normoconformato, normoespansibile, simmetrico;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
basi mobili con gli atti del respiro;
non presenza di dispnea. Apparato cardiovascolare: attività cardiaca ritmica, pause libere. P.A. 120/80. F.C. 87b/m. SPO2
98/87. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Apparato osteoarticolare: non limitazioni funzionali. Lasegue negativa bilateralmente. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione nella norma. Contrattura dei muscoli paravertebrali della colonna cervicale. Riferita algia nei movimenti della spalla sn, anche se i movimenti vengono compiuti dalla ricorrente. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma».
Inoltre, il nominato CTU per maggiore approfondimento diagnostico avanzava richiesta di visita ortopedica, effettuata in data 12/09/24.
Emerge dagli atti che il perito ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentano di raggiungere la menomazione della capacità lavorativa nei termini di cui all'art. 1 l. 222/1984.
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente preso posizione rispetto alle osservazioni mosse alla relazione tecnica nella fase sommaria, chiarendo che: «La
Consulenza Tecnica porta alle conclusioni che la signora di anni 61, è Parte_1 affetta dalle seguenti patologie: “GONOARTROSI BILATERALE;
SPONDILOSI
LOMBARE; CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE NYHA”, conclusioni dopo aver visitato la ricorrente e dopo valutazione della documentazione sanitaria allegata al fascicolo. Esame radiografico spalle bilaterale, ginocchia bilaterale e colonna vertebrale del 14/09/'23, con referto: “Scoliosi lombare dx convessa. Appianamento delle curve fisiologiche. Lieve anterolistesi di C4 con riduzione dello spazio intersomatico C4-C5.
Spondilosi lombare con marcata riduzione degli spazi intersomatici da L2 a S1. Lieve anterolisi di L3. Artrosi femoro-rotulea e gonoartrosi bilaterale con marcata riduzione mediale della rima femoro-tibiale. Non sono evidenziabili significative alterazioni osteoarticolari alle spalle”. Referto di visita Psichiatrica, 16/02/'22: “Affetta da disturbo
d'ansia con componente depressiva”. Nel referto di visita Fisiatrica del 11/07/2023, si referta di paziente affetto da cervicolombalgia. Limitazione funzionale delle ginocchia per gonoartrosi. Non viene riscontrata nessuna zoppia. Lo stesso nel referto di visita
Fisiatrica del 16/02/2022, e, del 12/01/2023. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare in sede di visita Medico-Legale: non limitazioni funzionali. Lasegue negativa bilateralmente. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione nella norma.
Contrattura dei muscoli paravertebrali della colonna cervicale. Riferita algia nei movimenti della spalla sn, anche se i movimenti vengono compiuti dalla ricorrente. Per maggiore approfondimento diagnostico ho ritenuto opportuno approfondire con richiesta di visita Ortopedica, che la ricorrente ha effettuata in data 12/09/'24, è stato giusto far presente che la visita Ortopedica è stata effettuata dallo stesso Ortopedico Dr che ha effettuato la consulenza di parte allegata agli atti nel Persona_3 fascicolo, visita richiesta in sede di CTU il 10/09/'24, effettuata il 12/09/'24. La signora
ha svolto attività lavorativa di bracciante agricola. Il bracciante agricolo Parte_1
è un lavoratore subordinato che svolge la propria attività alle dipendenze di imprenditori agricoli, ossia imprenditori che esercitano la coltivazione dei terreni, raccolta dei prodotti coltivati nei terreni, pulizia dei terreni, lavori stagionali in base alle coltivazioni in cui è adibito il terreno. Il bracciante agricolo svolge lavori manuali che non richiedono competenze tecniche. Il quesito che viene posto dal Sig. Giudice al CTU: Valuti il CTU, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente assicurato, se e da quale data la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Dalla visita Medico-Legale e dalla documentazione allegata al fascicolo le patologie riscontrate e certificati sono: “GONOARTROSI BILATERALE;
SPONDILOSI
LOMBARE; CARDIOPATIA IPERTENSIVA II° CLASSE NYHA”. IN CONCLUSIONE,
LE PATOLOGIE DI CUI RISULTA AFFETTA LA RICORRENTE, ALLO STATO
ATTUALE NON DIMINUISCONO PERMANENTEMENTE A MENO DI UN TERZO
DELLA SUA CAPACITA' DI LAVORO DI BRACCIANTE AGRICOLO, E, DI LAVORO
IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI» (v. relazione tecnica giudizio ATPO).
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
La ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a differenti conclusioni si può giungere sulla base della consulenza tecnica di parte prodotta in atti, sostanziandosi anche la stessa in un mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori tariffari minimi state l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.). Anche e spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
, vanno poste a carico della ricorrente tante l'assenza di idonea Persona_2 dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
1736/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell CP_1 resistente, in persona del L.R.P.T., liquidate in complessivi € 3.246,60 per compensi, oltre
15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli