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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1544/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo Rosa. attore-opponente
contro
(CF: ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 201/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.5.2024, con il quale, su istanza della cessionaria gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 79.697,31, oltre interessi e spese, “in virtù della partecipazione societaria in precedenza detenuta e della carica di socio accomandatario ricoperta sino al 21/12/2013 della
, ora Parte_2 [...]
(cancellata)”; con il medesimo Parte_3 decreto veniva altresì condannato in solido “ Parte_3 nella sua qualità di socio accomandatario della Parte_3
(ora cancellata, già
[...] Parte_2
)”.
[...]
A sostegno della domanda monitoria veniva allegato il mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al finanziamento chirografario n. 70035684, concesso dalla allora alla Controparte_3 Pt_2 Parte_2
L'opponente ha eccepito: -la nullità del d.i. per carenza di procura con potere di rappresentanza della in favore della Controparte_2 CP_1
-la nullità del contratto per mancata conformità della copia all'originale; -la sua
[...] carenza di legittimazione passiva;
-l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
- l'errata quantificazione del credito ingiunto con particolare riferimento agli interessi moratori. Sulla base di tali eccezioni ha concluso chiedendo: ““Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi suesposti: - In via pregiudiziale: - respingere per assoluta carenza dei requisiti di legge l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
- In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza della procura defensionale e l'assoluta inidoneità ai sensi di legge della documentazione a supporto del Decreto Ingiuntivo e l'assoluta carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e di conseguenza revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
- In via ulteriormente preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione decennale dell'intero credito per interessi moratori azionato, su fatture scadute prima del 30.04.2014 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 9.05.24 del Tribunale di Castrovillari, recante n. 922/2024 di R.G., notificato in data 2.07.2024; - nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare che le richieste della società opposta essendo carenti della necessaria messa in mora ex art. 1219 c.c. non determinano obblighi di corresponsione di interessi moratori e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 9.05.24 del Tribunale di Castrovillari, recante n. 922/2024 di R.G., notificato in data 2.07.2024, oggetto della presente opposizione dovrà essere revocato;
- In via principale nel merito: - accertare e dichiarare che le richieste di società a responsabilità limitata con unico socio, Controparte_1 con sede in Roma alla via Curtatone n. 3, costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del
30.04.1999, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , REA P.IVA_1
RM-1497480, iscritta al n. 35340.9 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 e per essa nella qualità di mandataria con sede in San Donato Milanese, alla via Controparte_2 dell'Unione Europea 6/A-/B, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale REA n. 1888273, sono prive di qualsivoglia P.IVA_2 fondamento giuridico e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 9.05.24 del Tribunale di Castrovillari, recante n. 922/2024 di R.G., notificato in data 2.07.2024; - In via subordinata nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari ritenesse dovuti gli interessi moratori in favore della società opposta, accertare l'errore di calcolo intervenuto nella determinazione degli stessi, in quanto erronei sia il saggio di interesse applicato, sia la data di decorrenza e di termine del conteggio e dichiarare semmai dovuta la minor somma. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
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2. Si è costituita in giudizio la e per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento di € 83.742,68 n. 0010573035212420 (doc. n. 7 fascicolo monitorio), sottoscritto dalla
[...] in veste di richiedente e dal sig. in qualità di Parte_2 Parte_1 coobbligato. L'opponente non ha negato di aver sottoscritto il sopra richiamato contratto, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma mutuata e la titolarità del credito per cui è causa in capo all'opposta. L'opponente non ha dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nel conteggio prodotto dall'opposta (doc. n. 8 fascicolo monitorio), né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili. Nessuna delle doglianze formulate dall'opponente coglie nel segno, per i motivi che si diranno.
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4. Meritano in primo luogo di essere disattese le eccezioni di nullità del provvedimento monitorio sollevate con riguardo alla presunta carenza di legitimatio ad causam della Controparte_2
Anche se il provvedimento monitorio fosse stato effettivamente emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007). Restano pertanto irrilevanti ai fini di un accertamento siffatto eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura. In ogni caso vi è in atti la procura speciale rilasciata dall'Amministratore Unico della alla fusa per incorporazione alla Controparte_1 CP_4 [...]
con atto di fusione del 23.11.2022 a rogito del Notaio Controparte_2 Per_1
di Milano (doc. 1 e 2 fascicolo monitorio).
[...]
L'eccezione è quini infondata poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione.
4.1. A nulla rileva che la documentazione di parte opposta sia stata prodotta solo in copia.
Si rammenta infatti che le copie fotostatiche dei documenti hanno piena efficacia probatoria, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.). L'opponente non ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c. secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza delle Suprema Corte di Cassazione. Va ricordato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013). Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e
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circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, n.27633; Cass. Civ., n. 29993 del 2017). Deriva da quanto precede che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22577). Ebbene non appare conforme ai criteri appena riferiti quanto sommariamente dedotto dalla parte opponente nel proprio atto di citazione.
4.2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. è Parte_1 infondata. Basti osservare che lo stesso risulta aver sottoscritto il contratto di finanziamento in veste di coobbligato: ciò è sufficiente a ritenere l'opponente tenuto ad adempiere all'obbligo di restituzione della somma mutuata, nulla rilevando lo schema societario della società mutuataria.
4.3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Come noto, ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). Occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento tradizionale la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone dunque la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Ciò nondimeno occorre considerare che nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione debba essere fatto decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del
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termine (v. in tal senso Tribunale di Cremona, Sent. n. 348/2023 del 30/06/2023; conf. Tribunale Nola sez. I, 07/01/2025, n.13). Nel caso di specie con missiva dell'1.6.2016 veniva notificata all'opponente la decadenza dal beneficio del termine. Per quanto sopra esposto è dunque da tale data che deve essere fatto decorrere il termine decennale di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo avvenuta il 28.6.2024.
4.4. Da ultimo va disattesa la generica contestazione di parte opponente relativa al quantum ingiunto. In primo luogo dalla lettura dalla lettera di conteggio del mutuo (doc. n. 8 fascicolo monitorio) si evince agevolmente che non è stato applicato un doppio interesse di mora, bensì sono stati addebitati sia gli interessi di mora già maturati prima della decadenza dal beneficio del termine sia quelli maturati in seguito fino al 18.10.2022. Inoltre non risulta essere stato addebitato alcun interessi ai tassi previsti dal D. Lgs. 231/2002 posto che il conteggio di controparte fa riferimento al tasso di mora per come pattuito in contratto.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte argomentazioni l'opposizione va rigettata in quanto infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione del valori medi vista la non elevata complessità della causa e considerata l'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 201/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.5.2024;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
Castrovillari, 18/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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