Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. (Principio applicato in controversia concernente la condotta di una cassiera di una cooperativa che aveva utilizzato ripetutamente la propria carta-socio in occasione di acquisti effettuati da clienti che ne erano privi, accumulando a proprio favore uno spropositato quantitativo di punti non spettanti e consentendo ai clienti non titolari di carta-socio di conseguire sconti sugli acquisti, e punti da numerose carte di altri soci).
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SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La presente sentenza si uniforma allo ius receptum, il quale riconosce che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione delle norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (1). La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti si applica, infatti, al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2009, n. 20270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20270 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso le studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCELLA ARMANDO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOP LIGURIA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GHIBELLINI STEFANO, GHIBELLI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1164/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/01/2007 R.G.N. 408/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 08/07/2009 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;
udito l'Avvocato ROCCELLA ARMANDO;
udito l'Avvocato GHIBELLINI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.c.c. Cooperativa Liguria interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa a MA NA in data 13 gennaio 2003, a seguito di contestazione di addebiti del 20 novembre 2002, ritenendo infondati detti addebiti. L'atto di contestazione aveva ad oggetto l'utilizzazione da parte della NA, in occasione di acquisti effettuati da clienti privi di carta socio Cooperativa, della propria carta o del proprio codice, con l'effetto da un lato di determinare l'accredito a suo favore di "un quantitativo di punti non spettanti" e, dall'altro, di consentire ai predetti clienti privi dei requisiti necessari di ottenere specifici sconti destinati solo ed esclusivamente ai clienti legittimi titolari in quanto soci della Cooperativa. La NA aveva inoltre effettuato trasferimenti di punti da numerose carte socio Cooperativa appartenenti a diversi soci o clienti, accreditandoli alla sua carta, causando così con tutte tali condotte - tenute allorquando la stessa era addetta alla cassa della società nel periodo corrente dal 17 maggio 2001 al 7 maggio 2002 - un grave danno patrimoniale alla società datrice di lavoro.
Dopo la costituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Genova con sentenza del 9 gennaio 2007, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da NA MA. Avverso tale sentenza NA MA propone ricorso per Cassazione, affidato a nove motivi.
Resiste con controricorso la s.c.c. Cooperativa Liguria, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La difesa della NA ha depositato ai sensi dell'art. 379 c.p.c. brevi osservazioni sulle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rigettata l'eccezione contenuta nelle note depositate in udienza ex art. 379 c.p.c., con la quale la difesa della ricorrente deduce l'intervenuto giudicato della decisione di primo grado e, quindi, l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla cooperativa perché quest'ultima, pur avendo avuto piena conoscenza del decreto presidenziale nel momento in cui aveva estratto la copia, aveva effettuato poi la notifica dell'atto di appello ben oltre il termine perentorio di giorni 10 previsto dall'art. 410 c.p.c., comma 2, ed a conforto del suo assunto ha fatto riferimento all'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla sentenza 30 luglio 2008 n. 20604. Orbene - al di là dell'assorbente considerazione che tale eccezione poteva avere ingresso in questa sede solo se i presupposti su cui essa si fonda fossero stati evidenziati in ricorso e non avessero comportato accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità, non potendosi tra l'altro equipararsi un arresto giurisprudenziale, pure se determinato dalle Sezioni Unite, allo ius superveniens - va evidenziato come il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa della ricorrente riguardi una fattispecie diversa da quella ora in esame perché relativa al caso della improcedibilità dell'appello, nel rito del lavoro, allorquando la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta ed in relazione al quale caso si è statuito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2 - che il giudice non può assegnare "ex" art. 421 c.p.c. all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. 30 luglio 2008 n. 20604 cit.). Fattispecie che è, dunque, ben diversa da quella in esame.
2. Con i primi tre motivi e con il quinto e sesto motivo la ricorrente muove addebiti alla decisione della Corte territoriale deducendo molteplici violazioni della L. 20 maggio 1970, n. 300, art.
7. Assume infatti che il giudice d'appello: non ha tenuto conto che la contestazione degli addebiti doveva considerarsi tardiva perché effettuata solo il 20 novembre 2002 per fatti avvenuti tra il maggio 2001 ed il maggio 2002; ha omesso ogni motivazione sul ritenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare, limitandosi ad affermare la mera presenza nei locali aziendali di un volumetto con la scritta "contratto collettivo"; dopo avere premesso che l'affissione del codice disciplinare deve effettuarsi allorquando specifiche ipotesi giustificatrici siano previste da normativa secondaria, ha poi concluso, con motivazione contraddittoria, per la non necessità della pubblicazione di dello codice;
ha omesso ancora di indicare le ragioni in base alle quali ha escluso la genericità della contestazione disciplinare;
ha tralasciato di tener conto che non aveva formato oggetto di preventiva contestazione disciplinare la circostanza - reputata rilevante ai fini della decisione - che essa NA aveva operato acquisti mentre si trovava alla cassa.
2.1. I suddetti motivi vanno rigettati avendo il giudice d'appello osservato con una motivazione congrua e corretta sul piano logico - giuridico - e pertanto non suscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità - che la contestazione degli addebiti non poteva reputarsi tardiva perché i fatti contestati erano emersi solo all'esito di un controllo informativo che aveva comportato la necessità di incrociare numerosi dati, sicché il tempo intercorso prima della contestazione era stato giustificato dal fatto che si era in presenza di condotte non evidenti, riscontrate solo a distanza di tempo dalla loro realizzazione e che avevano, quindi, richiesto indagini elaborate per il loro accertamento.
2.2. Il giudice d'appello poi in tale contesto, sempre attinente alla violazione del disposto dell'art. 7 stat. lav. - dopo avere premesso che l'eccezione di tardività del licenziamento perché non effettuato nei termini contrattuali era inammissibile perché non sollevata in primo grado - ha precisato anche che doveva ritenersi adempiuto l'obbligo di affissione del codice disciplinare sulla base della prova testimoniale espletata, a seguito della quale era rimasto accertato che si era data la richiesta pubblicità al contratto collettivo, una parte del quale conteneva il codice disciplinare. Per di più l'affissione del codice non risultava necessario per essersi in presenza di comportamenti vietati per legge perché contrari agli obblighi fondamentali caratterizzanti il rapporto lavorativo. Ed infine la contestazione non poteva considerarsi generica avendo la Cooperativa Liguria precisato quelle condotte che, messe in essere in violazione alle disposizioni regolamentari sull'utilizzo della carta punti della NA, sono state poste correttamente a sostegno della decisione oggetto di impugnazione.
2.3. Nè meritava accoglimento - come emerge ancora dalla decisione impugnata - la censura relativa alla mancata contestazione di alcuni dati fattuali, sia perché la NA, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per Cassazione non ha riportato l'intero contenuto dell'atto di contestazione ne' ha in alcun modo provato la ricaduta in termini decisionali della denunziata omissione.
2.4. A tale riguardo va segnalato a ulteriore conforto della decisione del giudice d'appello come l'impugnata sentenza abbia fatto corretta applicazione di principi più volte affermati in giurisprudenza avendo questa Corte di Cassazione ribadito in molte occasioni: - che l'immediatezza e la tempestività che condizionano la validità del licenziamento per giusta causa vanno intese in senso relativo e possono, nei casi concreti, essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di dati fattuali che, convergendo a comporre una unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria del datore di lavoro, ed in questa ipotesi l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (cfr. tra le tante: Cass. 1 aprile 2000 n. 3948 cui acide Cass. 26 ottobre 2004 n. 20729); - che il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell'"affissione in luogo accessibile a tutti" di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, che condiziona la legittimità delle sanzioni disciplinari, nonché dello stesso licenziamento disciplinare, sono devoluti ai giudice del merito, la cui decisione, se assistita da motivazione congrua e logica, è insuscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. 24 maggio 1999 n. 5044); - che in tema di sanzioni disciplinari, nell'ambito del rapporto di lavoro, il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall'art. 25 Cost., comma 2, dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel c.d. "codice disciplinare" da affiggere ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare, poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge (Cass. 23 agosto 2006 n. 18377);
3. Non possono trovare ingresso in questo sede neanche i motivi quarto, settimo, ottavo e nono attraverso i quali si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione (motivo quarto), violazione dell'art. 112 c.p.c. (motivo settimo) ed ancora vizio di motivazione (motivo ottavo) nonché violazione dell'art. 7 stat. lav., degli artt. 115 e 116 c.p.c. (motivo nono):
per non avere il giudice d'appello, utilizzando la testimonianza del teste EL, valutato l'attendibilità di detto teste e per non avere spiegato contestualmente la ragione per la quale non aveva invece preso in esame altre deposizioni;
per avere posto ad oggetto della sua decisione norme secondarie non richiamate nella contestazione disciplinare;
per non avere lo stesso giudice spiegato il perché aveva ritenuto censurabile il comportamento della NA ad accumulare punti sulla sua tessera personale, senza indicare quale norma sarebbe stata violata, e per non avere infine indicato le ragioni per le quali era stata censurata dalla Corte territoriale una condotta non richiamata nella contestazione (l'utilizzazione di 419 punti da parte di essa ricorrente senza che di tale utilizzazione vi fosse tra l'altro la prova).
3.1. A conforto della soluzione seguita dal giudice d'appello militano le seguenti considerazioni: i motivi suddetti non presentano i requisiti della specificità; il ricorso si presenta privo del requisito della autosufficienza per non essere stato riportato l'intero contenuto dell'atto di contestazione e per non contenere il suddetto ricorso elementi attestanti che le eccezioni in questa sede proposte non siano nuove ma siano state tempestivamente e ritualmente sollevate nel giudizio di merito;
e per avere la ricorrente spiegato censure in buona misura volte ad ottenere una rivisitazione del materiale probatorio ed una nuova valutazione di esso, non consentite in questa sede di legittimità.
4. Al riguardo va evidenziato che la Corte territoriale ha osservato - nel confermare la decisione di primo grado e nel rigettare la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento - che le condotte addebitate alla lavoratrice sono rimaste provate nella loro materialità sulla base delle risultanze istruttorie e specificatamente degli scontrini di cassa, contenenti il numero della carta socio corrispondente a quello attribuito alla NA. In altri termini, è rimasto provato che gli accrediti, oggetto di contestazione, erano stati operati dalla NA come cassiere e non corrispondevano ad acquisti da essa operati ed ancora era stato accertato, sempre a seguito di controlli contabili effettuati nel periodo dal 25 febbraio 2005 al 28 febbraio 2005, che vi era stato tra l'altro un trasferimento di punti sul conto intestato alla signora NA con un accredito di 7140 punti.
La NA aveva giustificato tale addebito riferendo che l'accumulo di punti sulla sua tessera era stato fatto nell'ambito di una operazione in favore dell'istituto Gaslini, cui i clienti potevano dichiarare di volere destinare i propri punti, sicché essa ricorrente aveva lasciato la sua tessera a disposizione delle altre cassiere ed i punti erano stati convogliati sulla sua tessera. Degli oltre 7.000 punti accreditati 1584 erano stati poi trasferitisi ad altri conti e da questi solo successivamente trasferiti al Gaslini, però 419 erano rimasti sul conto della NA e da costei utilizzati a suo vantaggio.
4.1. Per concludere non poteva revocarsi in dubbio che nel caso di specie i comportamenti tenuti dalla NA erano tali da ledere il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro, facendo venir meno la possibilità di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo del rapporto.
5. La sentenza impugnata - per risultare fondata su una motivazione congrua, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi enunciati - si sottrae ad ogni critica in questa sede di legittimità.
5.1. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009