TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 14535/2021 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. P. Pollini Valseriati;
OPPONENTI contro
(C.F. , in qualità di mandataria di (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 con l'avv. G. Catavello;
OPPOSTA
Oggetto: NG
Conclusioni:
Per gli opponenti
In via principale:
“nel merito, accertate e dichiarate le circostanze in narrativa,
- revocare l'ingiunzione opposta, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti in relazione ai fatti ed alle doglianze quivi indicate, e/o comunque respingere ogni avversaria domanda, anche laddove rassegnata nella fase di opposizione, ossia, se nuova, perché inammissibile e preclusa, ed, in ogni altro caso, poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
- ordinare la restituzione delle somme riscosse da controparte al netto di un equo compenso per l'uso della cosa e/o di quale altra voce denegatamente spettante, comunque reciprocamente compensando le pagina 1 di 6 rispettive poste fino alla relativa concorrenza, ovvero, in principalità, a favore di od, in Parte_2 subordine, a favore della concedente;
- in ogni caso, ridurre la penale risarcitoria ad equità, computare il pagamento eseguito in acconto per €.
10.000,00 e, comunque, rettificare le somme dovute anche in ragione del maggior valore del bene, nonché delle spese, degli interessi e degli accessori esposti da controparte in importi ultralegali e/o ultraconvenzionali, anche, se del caso, previe le declaratorie di nullità, contrarietà alla legge, vessatorietà e quali altre comunque presupposte dalla superiore narrativa;
In via subordinata, nel merito:
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, ridurre le somme esposte a carico degli opponenti all'importo di giustizia”.
Per l'opposta
In via principale:
“respingere tutte le domande formulate da e dal Sig. Parte_3 [...] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.12.2021 Parte_1 poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4149/2021 – R.G. n. 12064/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 5.11.2021 e pubblicato in pari data;
in ogni caso: condannare Parte_3
d il Sig. a pagare, in favore di in qualità di mandataria di
[...] Parte_1 CP_2
l'importo di Euro 84.974,60, oltre interessi moratori dalla data del 30.11.2020 all'effettivo Controparte_3 saldo o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Con decreto n. 4149 del 2021 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a Parte_3 di seguito anche “ ), debitrice principale, e a fideiussore, di pagare,
[...] Pt_3 Parte_1 in solido tra loro, la somma di euro 84.974,60, oltre interessi e spese in favore di quale CP_2 mandataria di quest'ultima cessionaria del credito. Controparte_3
La pretesa monitoria riguarda il credito, oggetto di cessione, derivante dal contratto di locazione finanziaria, contratto originariamente stipulato il 25.2.2004 da quale imprenditore individuale con Parte_4 ditta “ – utilizzatrice - con la concedente FI NG s.p.a. (incorporata poi Parte_5 in “ ). Controparte_4 CP_4
L'azienda dell'imprenditore individuale (comprensiva del contratto di leasing) è stata successivamente conferita nella s.a.s. odierna opponente.
pagina 2 di 6 Con il contratto di locazione finanziaria, le parti hanno pattuito il compenso locativo nella misura di euro
352.517,90 (oltre IVA), pagabili a mezzo acconto contestuale di euro 27.150,00 (oltre IVA) e n. 144 rate mensili di euro 2.375,00 (oltre IVA). All'utilizzatrice, alla scadenza del contratto, è stata riconosciuta la possibilità di acquistare l'immobile versando una somma pari ad euro 59.780,00 (oltre IVA). A garanzia di tali pagamenti, ha rilasciato fideiussione fino alla concorrenza di euro Parte_1
494.697,48.
Con raccomandata del 15.7.2013, la società di leasing – avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita - ha comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in ragione Pt_3 dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni dovuti.
In data 19.6.2018 le parti hanno stipulato un accordo transattivo, con il quale si è stabilito il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'utilizzatrice a fronte del versamento di una somma complessivamente pari a € 85.000,00. A titolo di acconto, la società ha versato € 10.000,00. Stante il perdurante rifiuto di di addivenire alla stipula della compravendita, tuttavia, anche tale accordo è Pt_3 stato risolto e la società di leasing ha trattenuto la somma versata in acconto a titolo di penale.
In data 26.11.2020, l'immobile, medio tempore rilasciato in favore di è stato venduto da CP_4 quest'ultima a un terzo al prezzo di € 60.000,00.
L'1.12.2020, ha acquistato da il credito derivante dal contratto di leasing risolto. Controparte_3 CP_4
Il credito di € 84.974,60, fatto valere in sede monitoria dalla mandataria è così composto: € CP_2
47.307, 94, a titolo di penale;
- € 31.222,49, per canoni non versati;
- € 6.444,17, per interessi di mora e spese.
e hanno chiesto la revoca del provvedimento monitorio. Pt_3 Parte_3
In primo luogo, gli opponenti hanno rappresentato che il contratto concluso nel 2004 è un leasing traslativo, risoltosi in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017. Pertanto, a seguito dell'inadempimento di parte utilizzatrice, la disciplina applicabile dovrebbe essere individuata in quella dettata dall'art. 1526 cod. civ. Conseguentemente, gli attori hanno chiesto la restituzione di tutte le rate versate, salva la deduzione di un equo compenso per il periodo in cui l'immobile è stato utilizzato;
in ogni caso, hanno eccepito l'eccessività della penale comminata.
In secondo luogo, gli opponenti hanno lamentato errori nel calcolo delle somme pretese. La somma ingiunta, infatti, non terrebbe conto: a) del pagamento dell'acconto di € 10.000,00, in sede transattiva;
b) del valore effettivo di mercato del bene, che sarebbe senz'altro superiore rispetto al prezzo della vendita realizzato in sede di riallocazione del bene già oggetto di leasing, somma da portare in diffalco secondo il patto di deduzione proprio della clausola penale.
Infine, gli opponenti hanno contestato l'applicazione di tassi usurari. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_4 pagina 3 di 6 ***
L'opposizione trova accoglimento nei limiti di quanto precisato.
Sull'applicazione dell'art. 1526 c.c.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 3096/2024; Cass. 26531/2021; Cass., SS.
UU., n. 2061/2021) resta valida, per i contratti di leasing finanziario risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, per quest'ultima ipotesi, dell'art. 1526 c.c.
Il contratto per cui è causa è stato per l'appunto risolto nel 2013 ed è qualificabile quale leasing traslativo.
La norma sopra citata, come noto, prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il risarcimento del danno ai sensi del comma 1.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, si evidenzia che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: nulla vieta, dunque, che il danno sia convenzionalmente stabilito, come nel caso in esame, in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione - fatte salve le precisazioni che verranno offerte.
Nella presente vicenda, per l'appunto le c.g.c. (comunque leggibili nella parte d'interesse in questa sede, ancorché con difficoltà, p. 76 dell'all. C di prevedono la disciplina delle conseguenze della CP_2 risoluzione, stabilendo “una penale di risoluzione il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati sino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorato del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene”.
Una simile pattuizione, avente per l'appunto natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
Nella specie, il bene è stato riallocato sul mercato, previa stima del suo valore attuale ad opera di un perito indipendente nominato previo coinvolgimento della società opponente (doc. 8 depositato da , e la Pt_3 somma incamerata a titolo di prezzo dalla società concedente è stata defalcata da quella azionata in via monitoria.
La pattuizione è, quindi, compatibile con il disposto dell'art. 1526 c.c. e, per le ragioni esplicitate, diversamente da quanto evocato da parte opponente, non può essere ritenuta nulla né eccessiva, talché la domanda di riduzione non può trovare accoglimento. Del resto, come affermato da Cass. civ., Sez. III, pagina 4 di 6 Ordinanza, 08/10/2024, n. 26258 “…le clausole contrattuali che prevedono meccanismi idonei a neutralizzare squilibri contrattuali, come il patto di deduzione, risultano immuni dalla riduzione di cui all'art. 1384 c.c., non comportando un ingiustificato arricchimento del concedente”.
Diversamente da quanto affermato dagli opponenti, inoltre, la clausola penale in questione non può nemmeno essere qualificata come vessatoria e, pertanto, non necessita di specifica approvazione (ex multis
Cass. n. 18550/2021; Cass. n. 6558/2010).
Sulle contestazioni relative alla quantificazione delle somme ingiunte
Come accennato, l'ex utilizzatrice ha sostenuto che dalla somma complessivamente ingiunta debba essere sottratta quella già corrisposta a maggio 2018, pari a € 10.000,00, trattenuta dalla ex concedente a titolo di penale per l'inadempimento dell'accordo transattivo del 19.6.2018.
Al riguardo ha eccepito che la somma in questione è stata contabilizzata nell'estratto conto CP_4 prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, talché la somma ingiunta deve ritenersi corretta.
Dalla documentazione prodotta (doc. 7 att.) si ricava che la somma di € 10.000,00, originariamente versata
– si ribadisce - dalla alla ex concedente a titolo di acconto (e non di caparra) per il pagamento del Pt_3 corrispettivo della transazione, ancorché contabilizzata tanto in dare quanto in avere nell'estratto conto depositato, è stata imputata da a titolo di pagamento di “penale” per l'inadempimento CP_4 dell'accordo transattivo, in vero poi risolto.
In proposito si evidenzia che l'accordo transattivo prodotto non contempla alcuna previsione di “penale”, talché l'imputazione della somma a tale titolo non trova giustificazione (inoltre, in assenza di evidenze in ordine al fatto che la somma sia stata imputata a titolo di caparra confirmatoria, si osserva, a margine, che dalla risoluzione del contratto di transazione comunque sarebbero dovuti derivare gli effetti restitutori).
Deve quindi concludersi che la somma di € 10.000,00 – trattenuta da a diverso titolo, senza CP_4 giustificazione effettiva - debba essere imputata, correttamente, a pagamento del debito residuo derivante dalla risoluzione del contratto di leasing.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ex concedente, dagli estratti conto depositati si ricava esclusivamente l'avvenuto pagamento della somma di € 10.000,00; a monte, tuttavia, risulta ingiustificato l'addebito stesso della somma in questione, dal momento che, come già esplicitato, essa non trova giustificazione, tantomeno nei rapporti di leasing oggetto di cognizione in questa sede.
Gli opponenti hanno poi lamentato che il bene è stato venduto a un prezzo non adeguato (€ 60.000,00), inferiore a quello di mercato, ciò di cui dovrebbe tenersi conto al fine di ridurre la penale.
In proposito si evidenzia che l'allegazione circa l'inadeguatezza del prezzo è sostanzialmente priva di supporto probatorio. pagina 5 di 6 Dalla documentazione prodotta, a ben vedere, risulta l'esistenza di una sola proposta di acquisto (in vero tardiva) ad un prezzo superiore di appena duemila euro, doc. 10; del resto, la stessa ex utilizzatrice, in epoca successiva alla risoluzione del contratto di transazione, ha proposto a di acquistare il bene al CP_4 prezzo di € 60.000,00. Infine, si osserva che l'opponente è stata appositamente coinvolta nel procedimento di stima del bene ( ha sottoposto a un elenco di professionisti), talché non vi sono ragioni CP_4 Pt_2 per ritenere che tale stima sia inattendibile.
Infine, circa l'asserita applicazione di tassi usurari, deve osservarsi come la contestazione sia generica, non essendo nemmeno individuato il tasso usurario in tesi applicato.
In sintesi
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Il debito residuo derivante dalla risoluzione del contratto di leasing deve essere rideterminato tenendo conto dell'intervenuto pagamento della somma di € 10.000,00.
Esso ammonta, pertanto, a € 74.974,60. Dello stesso rispondono in solido l'ex utilizzatrice e il garante, tenute al pagamento nei confronti della cessionaria del credito.
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma in questione sono dovuti interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria al saldo.
Sulle spese
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, è giustificata la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 74.974,60, oltre interessi come in parte motiva;
spese compensate.
Brescia, 4.7.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Luciana Franzese pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 14535/2021 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. P. Pollini Valseriati;
OPPONENTI contro
(C.F. , in qualità di mandataria di (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), P.IVA_3 con l'avv. G. Catavello;
OPPOSTA
Oggetto: NG
Conclusioni:
Per gli opponenti
In via principale:
“nel merito, accertate e dichiarate le circostanze in narrativa,
- revocare l'ingiunzione opposta, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti in relazione ai fatti ed alle doglianze quivi indicate, e/o comunque respingere ogni avversaria domanda, anche laddove rassegnata nella fase di opposizione, ossia, se nuova, perché inammissibile e preclusa, ed, in ogni altro caso, poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
- ordinare la restituzione delle somme riscosse da controparte al netto di un equo compenso per l'uso della cosa e/o di quale altra voce denegatamente spettante, comunque reciprocamente compensando le pagina 1 di 6 rispettive poste fino alla relativa concorrenza, ovvero, in principalità, a favore di od, in Parte_2 subordine, a favore della concedente;
- in ogni caso, ridurre la penale risarcitoria ad equità, computare il pagamento eseguito in acconto per €.
10.000,00 e, comunque, rettificare le somme dovute anche in ragione del maggior valore del bene, nonché delle spese, degli interessi e degli accessori esposti da controparte in importi ultralegali e/o ultraconvenzionali, anche, se del caso, previe le declaratorie di nullità, contrarietà alla legge, vessatorietà e quali altre comunque presupposte dalla superiore narrativa;
In via subordinata, nel merito:
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, ridurre le somme esposte a carico degli opponenti all'importo di giustizia”.
Per l'opposta
In via principale:
“respingere tutte le domande formulate da e dal Sig. Parte_3 [...] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.12.2021 Parte_1 poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4149/2021 – R.G. n. 12064/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 5.11.2021 e pubblicato in pari data;
in ogni caso: condannare Parte_3
d il Sig. a pagare, in favore di in qualità di mandataria di
[...] Parte_1 CP_2
l'importo di Euro 84.974,60, oltre interessi moratori dalla data del 30.11.2020 all'effettivo Controparte_3 saldo o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Con decreto n. 4149 del 2021 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a Parte_3 di seguito anche “ ), debitrice principale, e a fideiussore, di pagare,
[...] Pt_3 Parte_1 in solido tra loro, la somma di euro 84.974,60, oltre interessi e spese in favore di quale CP_2 mandataria di quest'ultima cessionaria del credito. Controparte_3
La pretesa monitoria riguarda il credito, oggetto di cessione, derivante dal contratto di locazione finanziaria, contratto originariamente stipulato il 25.2.2004 da quale imprenditore individuale con Parte_4 ditta “ – utilizzatrice - con la concedente FI NG s.p.a. (incorporata poi Parte_5 in “ ). Controparte_4 CP_4
L'azienda dell'imprenditore individuale (comprensiva del contratto di leasing) è stata successivamente conferita nella s.a.s. odierna opponente.
pagina 2 di 6 Con il contratto di locazione finanziaria, le parti hanno pattuito il compenso locativo nella misura di euro
352.517,90 (oltre IVA), pagabili a mezzo acconto contestuale di euro 27.150,00 (oltre IVA) e n. 144 rate mensili di euro 2.375,00 (oltre IVA). All'utilizzatrice, alla scadenza del contratto, è stata riconosciuta la possibilità di acquistare l'immobile versando una somma pari ad euro 59.780,00 (oltre IVA). A garanzia di tali pagamenti, ha rilasciato fideiussione fino alla concorrenza di euro Parte_1
494.697,48.
Con raccomandata del 15.7.2013, la società di leasing – avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita - ha comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in ragione Pt_3 dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni dovuti.
In data 19.6.2018 le parti hanno stipulato un accordo transattivo, con il quale si è stabilito il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'utilizzatrice a fronte del versamento di una somma complessivamente pari a € 85.000,00. A titolo di acconto, la società ha versato € 10.000,00. Stante il perdurante rifiuto di di addivenire alla stipula della compravendita, tuttavia, anche tale accordo è Pt_3 stato risolto e la società di leasing ha trattenuto la somma versata in acconto a titolo di penale.
In data 26.11.2020, l'immobile, medio tempore rilasciato in favore di è stato venduto da CP_4 quest'ultima a un terzo al prezzo di € 60.000,00.
L'1.12.2020, ha acquistato da il credito derivante dal contratto di leasing risolto. Controparte_3 CP_4
Il credito di € 84.974,60, fatto valere in sede monitoria dalla mandataria è così composto: € CP_2
47.307, 94, a titolo di penale;
- € 31.222,49, per canoni non versati;
- € 6.444,17, per interessi di mora e spese.
e hanno chiesto la revoca del provvedimento monitorio. Pt_3 Parte_3
In primo luogo, gli opponenti hanno rappresentato che il contratto concluso nel 2004 è un leasing traslativo, risoltosi in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017. Pertanto, a seguito dell'inadempimento di parte utilizzatrice, la disciplina applicabile dovrebbe essere individuata in quella dettata dall'art. 1526 cod. civ. Conseguentemente, gli attori hanno chiesto la restituzione di tutte le rate versate, salva la deduzione di un equo compenso per il periodo in cui l'immobile è stato utilizzato;
in ogni caso, hanno eccepito l'eccessività della penale comminata.
In secondo luogo, gli opponenti hanno lamentato errori nel calcolo delle somme pretese. La somma ingiunta, infatti, non terrebbe conto: a) del pagamento dell'acconto di € 10.000,00, in sede transattiva;
b) del valore effettivo di mercato del bene, che sarebbe senz'altro superiore rispetto al prezzo della vendita realizzato in sede di riallocazione del bene già oggetto di leasing, somma da portare in diffalco secondo il patto di deduzione proprio della clausola penale.
Infine, gli opponenti hanno contestato l'applicazione di tassi usurari. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_4 pagina 3 di 6 ***
L'opposizione trova accoglimento nei limiti di quanto precisato.
Sull'applicazione dell'art. 1526 c.c.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 3096/2024; Cass. 26531/2021; Cass., SS.
UU., n. 2061/2021) resta valida, per i contratti di leasing finanziario risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, per quest'ultima ipotesi, dell'art. 1526 c.c.
Il contratto per cui è causa è stato per l'appunto risolto nel 2013 ed è qualificabile quale leasing traslativo.
La norma sopra citata, come noto, prevede al comma 2 la possibilità per le parti di convenire che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa, e che il venditore possa pretendere altresì il risarcimento del danno ai sensi del comma 1.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, si evidenzia che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: nulla vieta, dunque, che il danno sia convenzionalmente stabilito, come nel caso in esame, in misura pari al lucro cessante derivante dal mancato pagamento dei canoni a scadere, attualizzati, oltre al prezzo di opzione - fatte salve le precisazioni che verranno offerte.
Nella presente vicenda, per l'appunto le c.g.c. (comunque leggibili nella parte d'interesse in questa sede, ancorché con difficoltà, p. 76 dell'all. C di prevedono la disciplina delle conseguenze della CP_2 risoluzione, stabilendo “una penale di risoluzione il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati sino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorato del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene”.
Una simile pattuizione, avente per l'appunto natura di clausola penale, è coerente con la natura del contratto di leasing nella misura in cui la penale risulta parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione;
analizzata nel suo insieme, inoltre, detta clausola non altera l'equilibrio economico del sinallagma, atteso che il regolamento negoziale prevede anche che dall'importo dovuto dall'utilizzatrice inadempiente a titolo di penale venga detratto il valore del bene da ricollocare sul mercato.
Nella specie, il bene è stato riallocato sul mercato, previa stima del suo valore attuale ad opera di un perito indipendente nominato previo coinvolgimento della società opponente (doc. 8 depositato da , e la Pt_3 somma incamerata a titolo di prezzo dalla società concedente è stata defalcata da quella azionata in via monitoria.
La pattuizione è, quindi, compatibile con il disposto dell'art. 1526 c.c. e, per le ragioni esplicitate, diversamente da quanto evocato da parte opponente, non può essere ritenuta nulla né eccessiva, talché la domanda di riduzione non può trovare accoglimento. Del resto, come affermato da Cass. civ., Sez. III, pagina 4 di 6 Ordinanza, 08/10/2024, n. 26258 “…le clausole contrattuali che prevedono meccanismi idonei a neutralizzare squilibri contrattuali, come il patto di deduzione, risultano immuni dalla riduzione di cui all'art. 1384 c.c., non comportando un ingiustificato arricchimento del concedente”.
Diversamente da quanto affermato dagli opponenti, inoltre, la clausola penale in questione non può nemmeno essere qualificata come vessatoria e, pertanto, non necessita di specifica approvazione (ex multis
Cass. n. 18550/2021; Cass. n. 6558/2010).
Sulle contestazioni relative alla quantificazione delle somme ingiunte
Come accennato, l'ex utilizzatrice ha sostenuto che dalla somma complessivamente ingiunta debba essere sottratta quella già corrisposta a maggio 2018, pari a € 10.000,00, trattenuta dalla ex concedente a titolo di penale per l'inadempimento dell'accordo transattivo del 19.6.2018.
Al riguardo ha eccepito che la somma in questione è stata contabilizzata nell'estratto conto CP_4 prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, talché la somma ingiunta deve ritenersi corretta.
Dalla documentazione prodotta (doc. 7 att.) si ricava che la somma di € 10.000,00, originariamente versata
– si ribadisce - dalla alla ex concedente a titolo di acconto (e non di caparra) per il pagamento del Pt_3 corrispettivo della transazione, ancorché contabilizzata tanto in dare quanto in avere nell'estratto conto depositato, è stata imputata da a titolo di pagamento di “penale” per l'inadempimento CP_4 dell'accordo transattivo, in vero poi risolto.
In proposito si evidenzia che l'accordo transattivo prodotto non contempla alcuna previsione di “penale”, talché l'imputazione della somma a tale titolo non trova giustificazione (inoltre, in assenza di evidenze in ordine al fatto che la somma sia stata imputata a titolo di caparra confirmatoria, si osserva, a margine, che dalla risoluzione del contratto di transazione comunque sarebbero dovuti derivare gli effetti restitutori).
Deve quindi concludersi che la somma di € 10.000,00 – trattenuta da a diverso titolo, senza CP_4 giustificazione effettiva - debba essere imputata, correttamente, a pagamento del debito residuo derivante dalla risoluzione del contratto di leasing.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ex concedente, dagli estratti conto depositati si ricava esclusivamente l'avvenuto pagamento della somma di € 10.000,00; a monte, tuttavia, risulta ingiustificato l'addebito stesso della somma in questione, dal momento che, come già esplicitato, essa non trova giustificazione, tantomeno nei rapporti di leasing oggetto di cognizione in questa sede.
Gli opponenti hanno poi lamentato che il bene è stato venduto a un prezzo non adeguato (€ 60.000,00), inferiore a quello di mercato, ciò di cui dovrebbe tenersi conto al fine di ridurre la penale.
In proposito si evidenzia che l'allegazione circa l'inadeguatezza del prezzo è sostanzialmente priva di supporto probatorio. pagina 5 di 6 Dalla documentazione prodotta, a ben vedere, risulta l'esistenza di una sola proposta di acquisto (in vero tardiva) ad un prezzo superiore di appena duemila euro, doc. 10; del resto, la stessa ex utilizzatrice, in epoca successiva alla risoluzione del contratto di transazione, ha proposto a di acquistare il bene al CP_4 prezzo di € 60.000,00. Infine, si osserva che l'opponente è stata appositamente coinvolta nel procedimento di stima del bene ( ha sottoposto a un elenco di professionisti), talché non vi sono ragioni CP_4 Pt_2 per ritenere che tale stima sia inattendibile.
Infine, circa l'asserita applicazione di tassi usurari, deve osservarsi come la contestazione sia generica, non essendo nemmeno individuato il tasso usurario in tesi applicato.
In sintesi
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Il debito residuo derivante dalla risoluzione del contratto di leasing deve essere rideterminato tenendo conto dell'intervenuto pagamento della somma di € 10.000,00.
Esso ammonta, pertanto, a € 74.974,60. Dello stesso rispondono in solido l'ex utilizzatrice e il garante, tenute al pagamento nei confronti della cessionaria del credito.
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma in questione sono dovuti interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria al saldo.
Sulle spese
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, è giustificata la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 74.974,60, oltre interessi come in parte motiva;
spese compensate.
Brescia, 4.7.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Luciana Franzese pagina 6 di 6