Sentenza 29 marzo 2004
Massime • 1
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, motivando congruamente sulle circostanze di fatto, ha ritenuto violato il principio dell'immediatezza per la contestazione disciplinare intimata dopo tre mesi e mezzo dall'assenza ingiustificata dal lavoro, cui aveva fatto seguito una nuova contestazione dopo ulteriori quattro mesi ed il provvedimento di recesso a distanza di altri 20 giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2004, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO PP - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFA COSTRUZIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 508, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GENTILE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO DI CAGNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 257/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/10/00 - R.G.N. 189/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 luglio 1996 PP LI chiedeva al Pretore di Livorno di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 8 luglio 1996 dalla società Alfa Costruzioni s.r.l. con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. A sostegno del ricorso il lavoratore deduceva che il provvedimento di recesso da parte della società era intervenuto mentre si trovava ancora in malattia in conseguenza di un infortunio sul lavoro.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che il licenziamento era stato irrogato per l'assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi dal 21 ottobre 1995, o quanto meno dal 13 dicembre 1995, ininterrottamente fino al 17 giugno 1996, data della contestazione disciplinare.
Il Pretore, con sentenza resa il 20 ottobre 1998, accoglieva il ricorso.
L'appello proposto dalla società veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata l'11 ottobre 2000. In motivazione la Corte osservava in primo luogo che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per inosservanza del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, atteso che l'azienda aveva aspettato tre mesi e mezzo, dall'inizio dell'assenza a suo giudizio ingiustificata, per comunicare al lavoratore una prima contestazione in data 14.2.1996. seguita poi a distanza di altri quattro mesi da altra contestazione comunicata in data 17.6.1996. In secondo luogo la Corte rilevava che il licenziamento doveva ritenersi ingiustificato perché il LI, che aveva subito in data 10.4.1994 un grave incidente sul lavoro, si era assentato dal lavoro per le precarie condizioni di salute;
la malattia del lavoratore, infatti, era stata accertata fino al 9.4.1996 da una visita medica collegiale disposta dall'Inail, mentre, per il periodo successivo al 9 aprile 1996 e fino alla contestazione, il LI aveva giustificato l'assenza dal lavoro inviando idonea certificazione del medico curante, non contraddetta da alcun accertamento fiscale, poiché non era stato sottoposto a visita di controllo.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di non aver considerato che il ritardo nella contestazione dell'addebito era giustificato dalla necessità di attendere le determinazioni dell'Inps e dell'Inail in ordine alle conseguenze dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., nonché contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, la società osserva che il lavoratore era stato dichiarato guarito dall'Inps con nota del 13.10.1995 e dall'Inail con nota del 13.12.1995, sicché nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla certificazione del medico curante.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato che l'azienda ha atteso tre mesi e mezzo per contestare in data 14.2.1996 l'assenza a suo giudizio ingiustificata dal lavoro del dipendente e successivamente, anziché adottare la sanzione che reputava opportuna, ha proceduto ad una nuova analoga contestazione in data 17.6.1996, a distanza di ulteriori quattro mesi, nonostante il contratto collettivo sanzionasse con il licenziamento per giusta causa l'assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi per più di quattro giorni. A giudizio della Corte, dunque, il ritardo della contestazione disciplinare rispetto all'inizio dell'assenza asseritamene ingiustificata ed il ritardo, rispetto alla contestazione, del provvedimento di recesso, adottato solo in data 8 luglio 1996, non erano affatto giustificati ed erano stati assunti in violazione del principio di immediatezza.
Questa Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, ha sempre ritenuto che il requisito della immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, pur configurandosi come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la vantazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;
ha tuttavia precisato la Corte che la valutazione delle circostanze che in concreto giustificano o meno il ritardo, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, resta riservato in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in Cassazione se adeguatamente e correttamente motivate (cfr. tra le tante Cass. N. 14074 del 2002; Cass. 1562 del 2003). La Corte territoriale nella specie ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato ed ha congruamente motivato la propria decisione indicando le circostanze di fatto che a suo insindacabile giudizio non giustificavano il ritardo dei provvedimenti adottati dall'azienda. Tali valutazioni si sottraggono validamente a tutte le censure mosse dalla ricorrente, con le quali si è in buona sostanza sollecitato un nuovo esame delle circostanze di fatto addotte a giustificazione del ritardo, esame del tutto inammissibile in sede di legittimità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Corte fiorentina ha rilevato che il LI, a far tempo dal 27.9.1995, data di inizio della assenza ritenuta ingiustificata, e fino al 17.6.1996, data della seconda lettera di addebito, è stato sempre assente giustificato dal lavoro: infatti per il periodo fino al 9.4.1996 è stato riconosciuto inabile in maniera assoluta, a causa delle conseguenze del grave incidente sul lavoro dell'ottobre 1994, da una visita medica collegiale disposta dall'Inail ed eseguita il 16.6.1996; per il periodo successivo al 9.4.1996 l'inidoneità al lavoro è stata debitamente certificata dal medico curante con dichiarazioni non contraddette da contrari risultati di visite mediche di controllo, mai effettuate dagli organi sanitari preposti al servizio, ne' sollecitate dall'azienda. Ciò premesso la Corte ha ritenuto che l'assenza "ingiustificata" dal lavoro contestata al lavoratore e posta a base del recesso era insussistente e che conseguentemente il licenziamento era illegittimo. Le censure che la società ricorrente muove alle conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base delle circostanze di fatto emerse nel giudizio di merito, malgrado un formale richiamo alla violazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ. che non ha avuto poi adeguato sviluppo nel contesto del ricorso, si sostanziano nell'addebitare al giudice di appello una errata valutazione delle prove documentali ed in particolare delle note provenienti dall'Inps e dall'Inail dalle quali si ricava che per il periodo successivo al 9.4.1996 nessuno dei due enti aveva preso in carico l'assenza del LI, che di conseguenza doveva ritenersi ingiustificata, nonché una errata considerazione delle certificazioni rilasciate dal medico curante, che invece, a suo giudizio, non avevano alcun valore. Dette censure per un verso non sono decisive, posto che la ricorrente non precisa sulla base di quali norme o principi di diritto la certificazione del medico curante per il periodo successivo al 9.4.1996 non poteva essere presa in considerazione dalla Corte, visto che per detto periodo non risultano effettuate visite di controllo da parte dei competenti organi ispettivi.
Per altro verso le medesime censure si rivelano inammissibili in quanto si risolvono nel sollecitare al giudice di legittimità un nuovo esame delle prove già valutate dal giudice di merito. Osserva al riguardo il Collegio che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Infatti la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, comportando apprezzamenti di fatto, spetta in via esclusiva al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento;
non è invece consentito al ricorrente, con il pretesto del vizi di motivazione, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero richiedere al giudice di legittimità una nuova valutazione delle prove, a lui più favorevole (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 12422 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nella specie la valutazioni delle risultanze probatorie operata dalla Corte di Appello è congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, sicché le censure mosse dalla ricorrente devono essere tutte disattese.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Non vi è necessità di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, stante la contumacia dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004