Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 649/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 649/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
8.7.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...]; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto al ricorso introduttivo ex art. 83 C.P.C., dall'avv. Salvatore CINNERA
MARTINO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata Militello, (via S. Giuseppe n. 51); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici è ope legis domiciliata (via dei Mille is.221); pec: ; Email_2
APPELLATA NONCHÉ
, quale successore di in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_2 codice fiscale: ; P.IVA_3 parte rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. AGOSTINO NINONE Luca del foro di Patti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata Militello, (via Cappuccinelli n. 2);
APPELLATA
E
in persona del Ministro pro tempore; Controparte_4 codice fiscale e p. IVA: ; P.IVA_4
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_5 codice fiscale: ; P.IVA_1
di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_6 CP_1 codice fiscale: ; P.IVA_5
APPELLATI–CONTUMACI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 583/2022 emessa dal Tribunale di PATTI il 15.07.2022 e pubblicata in data 01.08.2022, in materia d'accertamento d'illegittimità di fermo amministrativo (di veicolo).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… in via istruttoria, ove occorra: ordinare alla di produrre in giudizio gli estratti dei ruoli Controparte_3 sottesi al provvedimento amministrativo onde aver conferma della assoluta estraneità del ricorrente alle pretese erariali richieste da controparte;
Nel merito annullare e/o revocare il provvedimento impugnato;
ordinare la cancellazione dell'iscrizione del provvedimento di fermo del sopradescritto veicolo dal P.R.A.; condannare l'appellata Controparte_7
, quale successore ex lege di a risarcire il danno che ha cagionato all'esponente,
[...] Controparte_3 corrispondendogli la somma che codesto Tribunale riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado …”.
Per la : Controparte_1
“… 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
2) in subordine, Controparte_1 respingere qualsivoglia pretesa nei confronti della . Con vittoria di spese, compensi ed onorari Controparte_1
...”;
Per l' : Controparte_2
“… In via preliminare: 1) rilevare il passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza che non vengono espressamente impugnati in virtù dell'acquiescenza e della mancata impugnazione specifica dei relativi capi effettuata dalla parte appellante;
2) DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO EX ART. 342, N. 1 E 2, C.P.C.; 3) DICHIARARE il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario per le sanzioni di natura tributaria;
del Giudice di Pace competente per territorio per le sanzioni inerenti le violazioni al C.d.S.; del G.D.L. di per i crediti contributivi CP_1 omessi dal datore di lavoro;
Nel merito: 1) Confermare in ogni sua parte la sentenza n° 583/2022 resa inter partes dal Tribunale di Patti nel giudizio iscritto al n° 1170/2017; Conseguentemente per le motivazioni indicate al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta in appello: 2) Dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis e il successivo atto di appello;
3) Rigettare con ogni statuizione tutti i motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra espresse;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio davanti a questa Corte l' nonché la Controparte_2 CP_1
in persona del Prefetto pro tempore, il , in persona del Ministro
[...] Controparte_4 pro tempore, il in persona del pro tempore, la Camera di Controparte_5 CP_8
Commercio di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 15.7.2022 e pubblicata in data 1.8.2022, nel procedimento già iscritto al n. 1170/2017 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., ritualmente notificato in data 14.10.2010, Parte_1
conveniva in giudizio l' al fine di ottenere
[...] Controparte_2
l'annullamento e/o la revoca del “provvedimento di fermo amministrativo” così pubblicizzato presso il P.R.A.:
“R.P. A072862Z del 23/09/2015 ATTO AMMINISTRATIVO Data Atto 22/09/2015 Causale PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO”.
Esponeva al riguardo:
- di aver appreso che il veicolo MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD DI-D targato ZA 358 YE, di cui era comproprietario unitamente al fratello, , era stato Controparte_9 gravato da fermo amministrativo a cagione dei debiti erariali di quest'ultimo
- in data 30.3.2017, pertanto, chiedeva al concessionario convenuto la cancellazione del fermo, giacché – a suo dire illegalmente, essendo l'esponente estraneo al debito così tutelato
– limitava il suo diritto di proprietà ed il suo diritto alla libera circolazione;
- rimasta inesitata la superiore istanza, era costretto ad agire giudizialmente, al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca del provvedimento contestato nonché la cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo del suindicato veicolo dal P.R.A., evidenziando d'essere estraneo ai debiti per i quali era stato imposto il suddetto fermo, poiché unicamente attribuibili all'altro comproprietario;
e chiedeva, per l'effetto:
“… in via preliminare inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del provvedimento di fermo impugnato ed ordinare al P.R.A. l'annotazione della sospensione, sussistendone i presupposti;
all'udienza, confermare il provvedimento e, comunque, ordinare la sospensione quel fermo ed ordinare al P.R.A. l'annotazione della sospensione;
in via istruttoria, ove occorra: ordinare alla di produrre in giudizio gli estratti dei ruoli sottesi al Controparte_3 provvedimento amministrativo onde aver conferma della assoluta estraneità del ricorrente alle pretese tributarie richieste da controparte;
nel merito annullare e/o revocare il provvedimento impugnato;
ordinare la cancellazione dell'iscrizione del provvedimento di fermo del sopradescritto veicolo dal PRA;
Con vittoria di spese e compensi …”.
Si costituiva l' e, deducendo: in via preliminare, il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice ordinario;
nonché, nel merito, contestando integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate;
chiedeva il rigetto in toto del ricorso, giacché infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza del 23.8.2017, il Giudice delegato, rigettava l'istanza cautelare, poiché:
“… anche qualificando la domanda come di “accertamento negativo”:
a) per “le cartelle sottese al fermo amministrativo … relative a tributi … sussiste la giurisdizione del giudice tributario”; b) per quelle relative a “sanzioni amministrative o a violazioni del codice della strada, sussiste la giurisdizione di competenza del giudice di pace”; c) per quelle relative a “crediti contributivi omessi dal datore di lavoro, sussiste la giurisdizione di competenza del giudice del lavoro di …”. CP_1
Instaurato il giudizio e concessi i termini ex art. 183 VI comma C.P.C., il Giudice di prime cure poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, con ordinanza del 12.6.2020 il Tribunale adito disponeva la rimessione della causa sul ruolo, ordinando alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori, i quali, benché regolarmente citati, erano rimasti tutti contumaci, ad eccezione della che, costituitasi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'estraneità alla pretesa avversaria.
Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 583/2022 del 15.07.2022, che così statuiva:
“... Dichiara il ricorso inammissibile per le motivazioni sovraesposte e per l'effetto convalida il provvedimento opposto. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio come da parte motiva ...”.
*
Parte appellante, con l'atto di gravame reiterando le censure spiegate nel primo grado di giudizio e chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, lamentava:
1. violazione dell'art. 100 C.P.C., anche in relazione agli artt. 832 e ss. del codice civile, nonché all'art. 42 della Costituzione; ed invero:
1.1. errato doveva intendersi l'assunto del Tribunale là dove aveva negato la “legittimazione attiva”, o, come definito dallo stesso Giudice di prime cure, lo "ius postulandi" in capo all'odierno appellante, giacché, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, l'azione non era stata volta ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo (peraltro, notificato al di lui fratello), bensì a contestare l'intrinseca legittimità del provvedimento stesso, dal momento che era stato illegittimamente emesso sull'autovettura di cui esso esponente era comproprietario;
evidenziava, infatti, come il fermo amministrativo dovesse considerarsi illegittimamente imposto in quanto lesivo del proprio status di proprietario e non già perché veniva contestata la fondatezza delle pretese del concessionario (odierno appellato) nei riguardi del fratello, ; Controparte_9 in particolare, sottolineava come “senza titolo” gli fossero stati inibiti sia il diritto di comproprietà (art. 42, comma 3 Cost.) sia il diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost.); pertanto – rilevava – l'unica azione possibile ex adverso era quella in difesa della proprietà e del libero uso dei propri beni, nonché della libera circolazione, appartenente
– certamente – alla cognizione del Giudice ordinario:
“… come avviene ogni volta che si contesti – non tanto la mera illegittimità, quanto piuttosto - la nullità (actio nullitatis) di un provvedimento amministrativo (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 29/12/2016, n. 27455) o, addirittura, di un provvedimento giurisdizionale …”; 1.2. essendo anch'egli proprietario del veicolo gravato dal provvedimento di fermo, per debiti a lui non imputabili, tale misura, essendo genericamente interdittiva dell'uso del mezzo, colpiva ingiustamente anche lui, privandolo del diritto di circolazione;
di conseguenza – continuava – il provvedimento de quo, poiché applicato a un mezzo cointestato a due soggetti, di cui solo uno risulta essere debitore delle imposte che si intende cautelare, doveva e dovrà essere considerato illegittimo e la relativa l'iscrizione dovrà necessariamente essere cancellata dal P.R.A.; infatti, per orientamento giurisprudenziale di merito ormai consolidato sul punto:
“… il fermo disposto su un veicolo che il debitore ha in comproprietà con altri (non debitori), si pone in violazione dello status proprietario delineato dalla Costituzione e dal codice civile. Il fermo, infatti, operando sull'uso del mezzo, è misura infrazionabile e indivisibile né scorporabile per la quota del non debitore, avente portata dunque afflittiva e lesiva del diritto proprietario che subirebbe una irragionevole compressione ove venisse attuato anche a carico di chi non ha alcun debito tra quelli azionati dall'agente della riscossione” (Ordinanza del 17 aprile 2015 Trib. Reggio Calabria). È, pertanto, “oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo comune a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione ..." (C.T.P. di Macerata, 25.10.2007 n. 181) …”;
2. violazione dell'art. 96 C.P.C. – violazione dell'art. 2043 C.C.:
l'appellante deduceva che il concessionario della riscossione, avendo autonomamente imposto e mantenuto il fermo — provvedimento generalmente riconosciuto come avente natura cautelare ed esecutiva — dovesse essere condannato, ai sensi dell'art. 96 comma 2
C.P.C., al risarcimento del danno arrecato all'esponente, la cui liquidazione, come la citata norma impone, potrà farsi solo in via equitativa;
assumeva, invero, che per stimare il danno patito sarebbe sufficiente considerare, ad esempio, il valore locativo del veicolo sottoposto a fermo, perdurante dal 22.9.2015; evidenziava, altresì, che anche qualora il danno —la cui esistenza era asseritamente certa— si ritenesse risarcibile non già con riferimento alla norma innanzi indicata bensì ai sensi dell'art. 2043 C.C., anche in questo caso la relativa liquidazione dovrebbe e potrebbe avvenire esclusivamente mediante equità, a tal proposito aggiungendo che si dovrebbe tenere conto del fatto che – com'è noto – il veicolo, pur essendo stato “fermato”, aveva comunque subìto un naturale processo di invecchiamento e deprezzamento nel tempo;
3. violazione degli artt. 91 e 92 C.P.C.;
la decisione del Tribunale di Messina veniva censurata anche con riferimento al capo relativo al regolamento delle spese di lite, che, secondo l'odierno appellante, avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
si rilevava, infatti, come sia palese ch'esso avrà diritto, quale conseguenza della necessitata riforma della sentenza qui postulata, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non potendosi praticare alcuna compensazione in favore dell'appellato concessionario, il quale avrebbe avuto la possibilità di porre rimedio all'errore, in via stragiudiziale, invece di intraprendere un percorso giudiziario – dapprima davanti al Tribunale e ora dinanzi a questa
Corte d'Appello – al fine d0ottenere la “liberazione” della sua autovettura;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Per le parti appellate, si costituivano solo la e l' Controparte_1 Controparte_7
mentre le altre parti, benché regolarmente citate, non si costituivano, restando
[...] contumaci anche per questo secondo grado di giudizio.
La , costituitasi con atto depositato (telematicamente) in data 12.1.2023, Controparte_1 deducendo ex adverso:
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando che, alla luce delle doglianze avanzate dalla parte ricorrente, l'unico soggetto legittimato a contraddire risultava essere (ed oggi, per essa, l'ente suo successore): Controparte_3
“… si evidenzia che il preavviso di fermo disciplinato all'art. 86 D.P.R. 602/73 costituisce un “atto amministrativo emesso dal Concessionario della Riscossione” e che, stante la piena regolarità dell'iter procedurale sotteso all'accertamento della pretesa creditizia ed alla formazione del ruolo, propedeutico all'emanazione del preavviso di fermo, la è estranea ad ogni censura … L'attività della , difatti, si è esaurita con la formazione del CP_1 CP_1 ruolo, motivo per cui deve ritenersi che unico contradditore passivo della vicenda de qua sia la Controparte_3 considerato inoltre che l'unico motivo di gravame attiene proprio alla legittimità della fase di esazione …”;
e, nel merito, l'infondatezza di ogni pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
L' , costituitasi con atto depositato (telematicamente) in Controparte_2 data 28.04.2023, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito,
I. il passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza non espressamente impugnati, in virtù dell'acquiescenza e della mancata impugnazione specifica dei relativi capi effettuata dalla parte appellante;
II. l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 342, n. 1 e 2, C.P.C.;
nonché in diritto (sub 1.):
III. la carenza della legittimazione attiva dell'odierno appellante: evidenziando che retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal Giudice di prima istanza laddove ha ritenuto che:
“… agli atti non vi è alcuna delega che presuppone la titolarità del predetto ricorrente ad agire per nome e per conto del comproprietario, che risulta l'unico destinatario del preavviso di beni mobili impugnato …”; ed ancora sostenendo che:
“… Il comproprietario non può avanzare altre pretese in ordine allo svolgimento del processo esecutivo e, quindi, non può pretendere di essere destinatario della notificazione del titolo esecutivo o precetto, i quali si rivolgono al debitore e non al comproprietario quando questi non è debitore...”;
IV. il difetto di giurisdizione in favore: del giudice tributario, per le sanzioni di natura tributaria;
del Giudice di Pace competente per territorio, per le sanzioni inerenti le violazioni al C.d.S.; del Giudice del Lavoro di per i crediti contributivi omessi dal datore di lavoro;
CP_1 rilevando come non risulti che la giurisdizione o la competenza siano del Giudice di prime cure (ovvero della Corte d'Appello adita) per alcuna delle cartelle sottese al fermo amministrativo opposto;
e, nel merito:
sub 1., che: correttamente il Giudice a quo aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis, giacché:
“… non può di certo negarsi che, nel caso di specie, si tratta di un'azione di accertamento negativo volta ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato e delle sue cartelle sottese …”;
ed ancora:
“… Per la Cassazione la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per la differenza si veda Cass. SS. UU. n. 19704/2015) è una azione di accertamento negativo (chiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto). Da questo ragionamento il Supremo Consesso analizza l'interesse ad agire (anche per i processi non tributari), che lo si può, semplificando molto, considerare come il vantaggio (concreto ed attuale) che vuole conseguire il contribuente. È ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. La ratio legis della norma violata è intesa ad indicare l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale. Nello specifico il legislatore, infatti, con l'articolo 3-bis del Dlgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che
“L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La sentenza in esame, quindi, precisa che il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella del 2021. Le sezioni unite hanno quindi affermato, ex articolo 363 C.P.C., il seguente principio di diritto “In tema di riscossione a mezzo ruolo, Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché' specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La sentenza della Corte suprema, quindi, chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore …”;
sub 2., che: l'eccepita violazione dell'art. 96 C.P.C. (e/o violazione dell'art. 2043 C.C.), con conseguente richiesta di risarcimento danni da liquidarsi secondo equità, risultava del tutto priva di fondamento e in evidente contraddizione con gli atti acquisiti nel corso del giudizio;
presupposto fondamentale per la condanna al risarcimento danni ex art. 96 C.P.C. è
l'accertamento della mala fede o della colpa grave di chi soccombe in giudizio;
pertanto, avrebbe dovuto dimostrarsi che il Concessionario oggi appellato abbia operato in violazione dei doveri di diligenza e prudenza, agendo in modo contrario ai principi di correttezza e buona fede;
né, peraltro, il ricorrente, nel lamentare la lesione del proprio diritto di proprietà, aveva fornito una dimostrazione chiara e inequivocabile del danno effettivamente subìto a causa dell'imposizione illegittima del fermo amministrativo sul veicolo de quo;
sub 3., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile neppure in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado:
“… In primis non corrisponde al vero che: “il soccombente mai avrebbe potuto esser Parte_1 condannato alle spese, giacché nessuno dei suoi “contraddittori” s'era costituito...”. Ed invero, in seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio, si è costituita per la , Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , mediante comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2020 …; CP_1 In secundis, il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite per ragioni di equità e d'opportunità, stante anche la natura della causa. avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza
…”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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Disposta con decreto presidenziale del 20.2.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, comma 2, C.P.C. e 35 D. Lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 7.7.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella dell'8.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 28.10.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 3 e 28.10.2024), oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
- “… L'Avvocatura Erariale giustamente protesta l'estraneità della;
che l'esponente, non a caso, non CP_1 aveva chiamato in causa, se non quando il Giudice di prime cure l'ha ordinato. A quell'Ente, peraltro, l'appello è notificato come denuntiatio litis; tant'è che alcuna domanda è contro di essa proposto. Alcuna soccombenza potrà, mai, predicarsi allorché Questa Corte – giustamente! – riconoscerà l'estraneità della ”; CP_10
di contro, le parti appellate con atti depositati in modalità telematica (in data 7.8.2024 la CP_1 Prefettura di e in data 5 e 28.10.2024 l' insistevano rinnovatamente ex adverso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la rituale notificazione dell'atto di gravame e la mancata costituzione in giudizio, occorre, preliminarmente, far luogo alla declaratoria della contumacia del , del Controparte_4
e della di , in epigrafe indicati. Controparte_5 Controparte_6 CP_1
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle, plurime e preliminari, in rito e in diritto retro richiamate, osserva il Collegio:
- in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C. del suddetto gravame, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"; sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire.
- in punto d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello, che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n.
37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate
…»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione;
- In punto d'inammissibilità, ulteriore, per l'asserito difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice adito in prime cure nonché di legittimazione attiva dell'odierno appellante, che:
in limine, si osserva che il provvedimento originariamente impugnato da Parte_1
è da qualificarsi come preavviso di fermo.
[...]
Il preavviso di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 DPR 602/73, è la comunicazione con la quale si avvisa il debitore dell'esistenza di debiti rimasti impagati nei confronti della Pubblica Amministrazione (crediti che possono avere varia natura, ad esempio tributaria oppure per violazione delle disposizioni del codice della strada); essa è eseguita dal concessionario della riscossione nell'ipotesi di mancato pagamento del credito dello Stato portato da cartelle esattoriali emesse a seguito della iscrizione a ruolo del debito nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Quanto al rimedio impugnatorio, avverso tale provvedimento la Corte di cassazione ha da tempo affermato che proprio in applicazione dei principi di diritto (di cui alla sentenza delle
SS.UU. del 22/7/2015, n. 15354) la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l'ipoteca prevista dal d.P.R. 602/73) non può più qualificarsi come opposizione esecutiva
(né agli atti esecutivi, né all'esecuzione), dovendo al contrario essere inquadrata in un'ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito cautelato;
azione che va, pertanto, regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel Giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria.
Tuttavia, nel caso specifico, i principi suesposti, sebbene generalmente applicabili, non possono essere ritenuti cogenti poiché l'appellante non ha Parte_1 contestato il merito del provvedimento d'iscrizione di preavviso di fermo, id est la validità delle cartelle di pagamento – o del ruolo – da cui il futuro fermo amministrativo avrebbe scaturigine, quanto (e piuttosto) ha chiesto di verificare la legittimità astratta del detto provvedimento, in quanto esperito nei confronti di un veicolo non in proprietà esclusiva del preteso debitore bensì cointestato a terzo (appunto, l'esponente) e, come tale non aggredibile con siffatto tipo di cautela,, pena altrimenti la violazione del suo diritto di proprietà, tutelato dall'art. 42, comma 3, della Cost., e del suo diritto alla libera circolazione, garantito dall'art. 16 della Costituzione.
D'altra parte, il nominato, non essendo coinvolto nelle obbligazioni erariali in questione, non avrebbe legittimazione per impugnare gli atti impositivi o le cartelle di pagamento (i quali si rivolgono al solo debitore e non anche al comproprietario non debitore), né per proporre azione d'accertamento negativo onde mettere in discussione la legittimità di tali atti, ma la sua posizione si concentra unicamente sulla contestazione della praticabilità del ricorso al preavviso di fermo amministrativo per l'insopprimibilità della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione ut supra evocati.
Di fronte a questa situazione, l'unica via di meritevolezza di tutela percorribile a garanzia dei suddetti diritti consiste nella difesa del proprio status di comproprietario, quale posizione giuridicamente equiordinata (se non poziore, rispetto a quella del Concessionario), la quale non può che essere soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario quale garante dei diritti soggettivi individuali.
Quest'ultimo, infatti, è ben competente a pronunciarsi sulle questioni a tanto relative, rappresentando l'unico organo deputato a stabilire se il preavviso di fermo amministrativo abbia effettivamente leso il diritto di proprietà dell'appellante e se vi siano le condizioni per tutelarne l'esercizio. E, peraltro, sulla scorta di principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, ai quali questo Collegio intende dare continuità, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Può, cioè, conclusivamente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie, quali ne siano le eventuali diverse formulazioni, che abbiano ad oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo – nella specie, il diritto di comproprietà – dell'attore in contrapposizione all'azione amministrativa dello Stato o di altro ente pubblico, con la conseguenza che anche in questo settore il riparto di giurisdizione si determina non già in base agli eventuali vizi degli atti adottati dall'amministrazione ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che incidentale disapplicazione), bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e p.a. (Cass. Civ., SS.UU., 23/12/2016, n. 26900).
Alla luce dei sopra esposti rilievi, è ammissibile dunque che l' Parte_1 avesse ed abbia il diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio, senza che la sua legittimazione ad agire possa essere messa in discussione. Ed invero, il diritto di agire in giudizio rappresenta un principio cardine del sistema giuridico, che garantisce a ciascun individuo la possibilità di tutelare i propri diritti e/o interessi dinanzi all'autorità competente (nel caso specifico, per la difesa della proprietà, un bene giuridicamente tutelato che rientra tra le libertà fondamentali garantite dall'ordinamento), sicché la legittimazione dell'esponente—ossia il suo ius postulandi, come definito dal Giudice di prima istanza—non avrebbe mai potuto essere negata, indipendentemente dalla fondatezza della domanda presentata: impedire l'azione giudiziaria significherebbe compromettere il sistema di equità e protezione che caratterizza l'ordinamento giuridico, privando i cittadini della possibilità di difendere legittimamente la propria posizione;
donde il rigetto delle tesi formulate in contrario avviso;
- quanto, ancora al difetto di legittimazione passiva dell'appellata , Controparte_1 rileva il Collegio che in virtù: sia dell'indole delle contestazioni sollevate dall'allora ricorrente in prime cure;
sia della mancata vocatio in ius di detta autorità in questo grado (nei cui confronti la notificazione dell'atto d'impugnazione è stata infatti, come rettamente osservato dalla difesa di parte appellante, esperita a meri fini di litis contestatio);
l'unico soggetto legittimato passivamente era ed è individuabile nel Concessionario procedente, oggi in persona dell'ente suo successore (id est, l' CP_2 CP_7
.
[...]
Il preavviso di fermo, d'altra parte, in quanto regolato dall'articolo 86 del D.P.R. 602/1973, è atto emesso dal Concessionario della riscossione, la cui validità dipende dalla correttezza della procedura che ha portato all'accertamento del credito e alla formazione del ruolo, nel caso in esame non oggetto di contestazione. Di conseguenza, la , non avendo al riguardo alcuna potenziale Controparte_1 responsabilità, restava e resta estranea alle eventuali controversie giudiziarie relative al provvedimento de quo, secondo quanto da lungi già esaustivamente chiarito dalla Corte di cassazione (Sez. VI, ordinanza del 7/5/2018, n. 10854).con il seguente principio di diritto:
«… anche in un'azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità …»;
principio da cui si trae che: l'agente della riscossione, da un lato, è responsabile dell'iscrizione del fermo, anche se per obbligo istituzionale, generando quindi la necessità, per il contribuente interessato, di impugnare la misura dinanzi al giudice;
dall'altro lato, è nei confronti dell'agente della riscossione che deve essere pronunciata la condanna alla cancellazione del fermo, poiché esso detiene la responsabilità operativa della sua esecuzione. E tuttavia, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione conserva la possibilità di chiamare in causa l'ente creditore, al fine di regolare la propria responsabilità in via di rivalsa nei rapporti interni, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo comunque il Giudice adito tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. Sez. V, sentenze nn.: 9762 del 7/5/2014; 8370 del 24/4/2015; ordinanza n.
10528 del 28/4/2017; sentenza n. 8295 del 4/5/2018). Dalla conseguente superfluità della sua costituzione in questo grado deriverà quanto in dispositivo, in ordine alla non ripetibilità delle spese di lite relative.
*
Venendo ora al merito della vicenda in scrutinio, rileva questa Corte di non poter accogliere, sebbene per motivi diversi da quelli enunciati dall'impugnata sentenza, la censura – di cui al motivo del gravame sub 2. – relativa all'asserita illegittimità del provvedimento d'iscrizione di preavviso di fermo relativo al veicolo cointestato ai due fratelli Parte_1
Fermo – ed incontestato – in fatto che il veicolo de quo sia stato acquistato dall'odierno appellante in comproprietà con il lui fratello, così come risulta peraltro documentalmente dal pubblico registro relativo, e che solo l' risulti destinatario Controparte_9 delle pretese creditorie indicate nel preavviso di fermo;
allo stesso modo, è pacifico in diritto che ciò che è possibile sottoporre a fermo amministrativo
è non già il diritto reale che sia esercitabile sulla res (in ipotesi, per la quota parte di spettanza del debitore) bensì la res, ossia nel caso il veicolo, e nella sua interezza soltanto, tenuto conto del chiaro dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 1 che recita: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o di quelli iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale Delle Entrate e alla Regione di residenza".
Di conseguenza, nella sua scelta sovrana il Legislatore ha ammesso che, in esercizio del relativo potere autoritativo, l'imposizione del fermo amministrativo su un veicolo cointestato a più soggetti – fattispecie assai ricorrente nella pratica, non espressamente prevista ma neppure ivi esonerata – di cui taluno non sia debitore nei confronti di un Ente pubblico, comporti una limitazione del diritto di godimento (nella facoltà dell'uso a fini di circolazione) anche per costui, quale contitolare non debitore.
Nel quadro normativo vigente, le decisioni delle corti di merito sul punto hanno mostrato posizioni non sempre uniformi, evidenziando l'opportunità di un'analisi caso per caso.
Secondo alcune pronunce, il fermo amministrativo non potrebbe avere applicazione se il bene mobile è cointestato anche a soggetto estraneo al debito tributario: tale interpretazione (restrittiva delle prerogative potestative della p.a. creditrice) sostiene, infatti, che tanto lederebbe il diritto di godimento nella modalità dell'uso a fini di circolazione del comproprietario non debitore, il quale non potrebbe essere penalizzato per il mancato adempimento da parte del contitolare di un'obbligazione che non lo riguardi.
In queste ipotesi, la misura (cfr. Comm. Trib. Provinciale Matera n. 135/2022).eccederebbe dal consentito, imponendo una limitazione indebita alla proprietà e all'uso del bene da parte dell'intestatario estraneo (al debito da garantire) Altre pronunce hanno contra ritenuto legittimo il fermo applicato su un veicolo intestato a più soggetti, anche se uno di essi non è debitore, stabilendo che la cointestazione non rappresenti un ostacolo assoluto all'applicazione del fermo, poiché il bene resterebbe comunque nella disponibilità del debitore.
Tale orientamento (per cui si v. Comm. Trib. Provinciale Sez. I – Como, 5/10/2020, n. 90) si fonda sul principio secondo cui il fermo non incide sulla titolarità, tanto che il veicolo può essere sottoposto a esecuzione forzata e, se venduto coattivamente, il ricavato eccedente l'entità del debito da soddisfare potrà essere distribuito tra i comproprietari secondo le rispettive quote di proprietà. Ulteriori pronunce hanno condiviso tale opinione, sostenendo che la misura cautelare del fermo amministrativo non compromette irreparabilmente i diritti del comproprietario non debitore, il quale conserva comunque la facoltà di agire per la tutela della propria posizione patrimoniale, impugnando il provvedimento o ricorrendo a soluzioni alternative previste dalla normativa vigente (ad es., eccependo e provando un pregiudizio concreto derivante dall'applicazione del fermo, legittimante la sua revoca qualora questa risultasse eccessivamente lesiva o penalizzante dei suoi interessi, ove meritevoli di tutela pariordinati o prevalente, come nel caso dell'utilizzo
– altrimenti impedito – di veicolo attrezzato ed indispensabile per la mobilità del soggetto diversamente abile).
Questa Corte, conformandosi al testé richiamato “secondo” indirizzo, ritiene che non vi siano motivazioni giuridiche sufficienti a supportare l'asserita illegittimità del provvedimento di fermo (e, quindi, anche dell'iscrizione del suo preavviso) nelle ipotesi – come quella che oggi ne occupa
– di contitolarità della res incisa. Ed infatti, l'inutilizzabilità (peraltro, solo “relativa”) del bene, quale conseguenza diretta del fermo amministrativo, rappresenta un costo inevitabile strettamente connesso alla finalità pubblicistica cui tale provvedimento cautelare è preordinato: il fermo, a ben vedere, non è, cioè, una mera misura di coercizione, ma uno strumento volto a garantire la tutela dell'interesse pubblico, assicurando che il debitore adempia alle proprie obbligazioni. La cointestazione del bene, dunque, non ne esclude di per sé l'applicabilità, soprattutto quando la cautela sia finalizzata alla tutela delle ragioni creditorie dell'Ente impositore. Pertanto, anche in presenza di un secondo intestatario non responsabile dell'obbligazione tributaria, il provvedimento "oggettivamente eseguibile" ben può risultare legittimo, sempre che vengano rispettati le disposizioni normative autorizzative ed i criteri di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alla vicenda concreta.
Nel caso di lite, la legittimità dell'applicazione del fermo amministrativo ha trovato e trova certo fondamento nel mancato assolvimento dell'onere d'allegazione e di prova, da parte del comproprietario non debitore, del danno potenzialmente o effettivamente ad esso riveniente dall'impossibilità di utilizzare il mezzo a fini di circolazione.
Affinché una contestazione in opposizione possa essere utilmente proposta, è necessario che il soggetto controinteressato evidenzi e dimostri in modo chiaro e dettagliato il pregiudizio derivante dall'inutilizzabilità forzata della res, deducendo come l'indisponibilità (nel caso, del veicolo) possa o abbia compromesso aspetti essenziali della sua vita quotidiana, lavorativa o patrimoniale.
In assenza di tale dimostrazione, che impedisce di configurare un'ingiustizia manifesta nel provvedimento, confermando così la sua legittimità nell'ambito della tutela del credito
(erariale), il fermo mantiene la sua piena validità, poiché lo scopo del provvedimento è garantire la tutela del detto credito senza esporre l'amministrazione al rischio dell'inefficacia della riscossione.
Di conseguenza, il principio di proporzionalità assume un ruolo centrale: l'autorità giudiziaria valuterà caso per caso se il fermo amministrativo, pur incidendo sul godimento del bene nel caso in cui il comproprietario in bonis di un veicolo cointestato, considerato "indivisibile" ai fini giuridici, desideri utilizzarlo ma si trovi impossibilitato a causa del vincolo imposto per debiti tributari riconducibili esclusivamente all'altro intestatario, sia eccedente o meno rispetto alle esigenze di riscossione del debito.
Non si trascuri poi di considerare che il cointestatario, il quale per ciò solo già è soggetto all'oggettiva alea della condotta colpevolmente commissiva o omissiva ovvero altrimenti illegittima dell'altro comunista, ove estraneo alla pretesa impositiva, dispone nell'ordinamento di specifiche azioni per ottenere la liberazione del mezzo o per conseguire ristoro del pregiudizio che gli possa derivare dalla superiore condotta dell'altro contitolare: la prima consiste nell'agire direttamente contro il contitolare responsabile del debito, al fine di ottenere da costui
(mediante adempimento o altrimenti, ad es. con diretta iniziativa giudiziale) la rimozione del fermo;
in alternativa, il non debitore potrebbe decidere di pagare personalmente la somma dovuta in luogo del debitore, per sbloccare il veicolo, e successivamente esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cointestatario obbligato al pagamento, chiedendo la restituzione dell'importo versato e, se del caso, anche un risarcimento per eventuali danni subìti a causa dell'impossibilità di utilizzare il bene.
Alla luce del rigetto delle superiori ragioni di gravame, devono considerarsi interamente assorbiti i motivi d'impugnazione residui, ed in specie le censure relative alla regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza.
*
In ragione del declarando rigetto totale dell'appello, deve statuirsi la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio solo in favore dell'unica controparte costituita, id est l' ; Controparte_2 spese liquidate, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 (in ragione dell'entità del debito per cui il preavviso di fermo di processo)
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.147,55 totale € 16.464,55 poi dimidiato fino ad euro € 8.232,27
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
Nell'indubbia controvertibilità della materia, in una con il diffuso recepimento in giurisprudenza di merito d'indirizzi dissonanti da quello assunto da questa Corte, sebbene aliunde già smentiti
(sempre in sede di merito), si rinviene giusto motivo per la compensazione parziale delle superiori spese, in ragione di ⅓.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”; questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa al n. 583 dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.P. in data
15.7.2022 e pubblicata in data 1.8.2022, nel procedimento già iscritto al n. 1170/2017 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore; e di:
, in persona del Prefetto quale legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 nonché di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
Camera di Commercio di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
Camera di Commercio di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna alla rifusione, in favore della , Parte_1 Controparte_1 in persona del Prefetto quale legale rappresentante pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida, operata la loro compensazione nella misura di ⅓, in complessivi euro 5.491,51 per onorario oltre accessori come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto processuale: tra la parte appellante e la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore; tra la parte appellante e le altre parti appellate;
5) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 7.4.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)