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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito ELla trattazione scritta disposta per il giorno 18 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(p. IVA: ) in persona EL legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: corrente in Casoria (NA) alla Via Fonseca n°5 ed
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scarlatti, 209/g presso lo studio ELl'avv.
UN SE (CF: ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi al seguente indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
218, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta separata procura alle liti C.F._3 depositata all'interno EL fascicolo telematico, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casaluce (CE), C.F._4
Via Lemitone, I Tratto, 2. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni c/o il seguente numero di fax 081.4249280 op. c/o il seguente indirizzo di p.e.c. Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Napoli Nord n. 3426/2023 pubblicata il 14.12.2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 02/04/2021 al Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro-, convenne in giudizio la società esponendo di aver CP_1 Parte_1 lavorato alle dipendenze ELla società resistente dal giorno 8.07.2019 al 18.10.2019, nell'ambito dei lavori pubblici svolti presso il Comune di OR EL EC alla via Veneto e alla via Barbacane per la ristrutturazione di marciapiedi e la messa in sicurezza ELle strade.
In particolare, espose, in fatto: di non essere mai stato regolarmente inquadrato;
di avere sempre svolto le mansioni di geometra, corrispondenti al 6° livello retributivo EL
C.C.N.L. Edilizia, occupandosi, in particolare, ELle attività di gestione e coordinamento ELle attività di cantiere dove era impegnata una squadra di quattro operai (due operai specializzati e due operai comuni) per la posa in opera di pavimentazioni in pietra lavica presso i suddetti cantieri;
di avere seguito le direttive EL responsabile di cantiere, dipendente ELla;
di aver lavorato le prime due settimane dal Parte_1 Parte_3 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo e dalla terza settimana dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo e il sabato dalle 7.00 alle 13.00; di non aver ricevuto il pagamento ELle retribuzioni;
di non aver ricevuto alcuna indennità al momento ELla cessazione EL rapporto di lavoro.
Chiese, pertanto, la condanna ELla società convenuta al pagamento ELla somma di euro l'importo di €. 11.720,47, oltre rivalutazione ed interessi come per legge o alla diversa somma accertata in corso di causa, parametrando le voci retributive a quanto previsto dal CCNL Edilizia o, comunque, dall'art. 36 ELla Costituzione, il tutto nei limiti ELla domanda proposta;
Si costituì in giudizio la convenuta che resistette alla domanda con Parte_1 diverse argomentazioni e chiese il rigetto EL ricorso.
Istruita la causa, anche mediante l'espletamento di una prova testimoniale, il
Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in epigrafe indicata, dispose nei seguenti termini: “1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, condanna la società al pagamento in Parte_1 favore EL predetto ricorrente ELla complessiva somma di € 11.720,47, per le causali specificate in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
2) condanna la società convenuta al pagamento ELle spese di giudizio in favore EL ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione”.
2 Il giudice di primo grado, ricordato che gravava sul lavoratore ricorrente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso, nel valutare le prove addotte dalle parti, attribuì particolare rilevanza alle deposizioni dei testi e (di parte ricorrente) i quali Tes_1 Tes_2 avevano confermato la prospettazione attorea con precisione e concordanza, laddove i testi di parte resistente avevano reso dichiarazioni più generiche e meno attendibili.
Con ricorso in appello depositato il 4.12.2023 la ha impugnato la Parte_1 predetta Sentenza EL Tribunale di Napoli Nord e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, con richiesta di rigetto ELla domanda proposta in primo grado dal e condanna ELlo stesso al pagamento ELle spese EL doppio grado di CP_1 giudizio.
All'esito ELla corretta instaurazione EL contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more EL procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, ELl'udienza EL 18 settembre 2025. Indi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito ELla stessa la
Corte ha definito il procedimento nei termini di seguito esposti.
§§§§§
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con i motivi di gravame, che possono essere valutati unitariamente per la loro intrinseca connessione logica, l'appellante in primo luogo lamenta che il giudice di prima istanza avrebbe errato nel porre a fondamento ELla propria decisione esclusivamente le dichiarazioni rese dai soli testi di parte ricorrente (in particolare omettendo, Testimone_3 tuttavia, qualsivoglia motivazione in punto di capacità a testimoniare e di attendibilità ELlo stesso. A parere ELl'appellante, inoltre, entrambi i testi indicati dal , odierno CP_1 appellato, sarebbero incapaci a testimoniare essendo portatori di un interesse personale per l'esito positivo EL giudizio avendo proposto analogo ricorso a quello proposto dal nei confronti ELla . CP_1 Pt_1
Secondo la prospettazione di controparte, il Giudice di prime cure, invece, avrebbe dovuto ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal teste , ex dipendente ELla Tes_4 nonché avrebbe dovuto valorizzare le dichiarazioni EL teste Parte_1 Testimone_5 in quanto unico soggetto terzo senza alcun tipo di rapporto con le parti in causa.
Tali motivi di doglianza non meritano accoglimento.
3 Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento ELla propria decisione le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente ritenendoli <testi certamente “qualificati”in quanto aventi conoscenza diretta dei fatti di causa>>.
Ebbene, in riferimento alla presunta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. eccepita dall'appellante, va precisato che la stessa si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua ELl'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito EL processo
(Cassazione civile Sez. I, 06/02/2024, n.3361). In altri termini, l'incapacità a testimoniare ricorre soltanto nella ipotesi in cui vi è un interesse diretto EL teste ad un esito positivo EL giudizio.
Nel caso di specie, la circostanza che i testi e avessero Testimone_3 Testimone_6 controversie in atto contro la medesima società non aveva incidenza sulla capacità a testimoniare, imponendo solo una valutazione di attendibilità particolarmente rigorosa.
In merito all'attendibilità ELle dichiarazioni rese dai due testimoni e la Tes_1 Tes_2
Corte condivide la valutazione effettuata dal primo giudice, per le seguenti ragioni: i testi hanno lavorato presso lo stesso cantiere in cui ha prestato la propria opera l'odierno appellato;
gli stessi hanno reso dichiarazioni coerenti, logiche e concordanti (quindi EL tutto attendibili); la versione dei fatti resa da tali testimoni è stata, poi, acclarata nelle sentenze di accoglimento di analoghi ricorsi (fondati su circostanze di tempo e di luogo EL tutto sovrapponibili) proposti contro la medesima società resistente (proc. 3571/2021 R.G.,
Giudice dott.ssa Colameo, definito con sentenza di accoglimento integrale n. 861/2023,
Trib. Napoli Nord, Sez. Lav., già allegata alle note difensive depositate in data 31/8/2023 nonché sentenza di accoglimento integrale EL ricorso in appello n. 605/2025 EL
30/6/2025, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav. in riforma ELla sentenza di rigetto ELla domanda EL lavoratore). A ciò si aggiunga che anche i ricorsi proposti dagli altri ex componenti ELla squadra di lavoro ELl'appellato (Sigg.ri e Parte_4 Pt_5
) sono stati integralmente accolti (sent. n. 3220/2023 EL 4/7/2023, Trib. Napoli Nord,
[...]
Sez. Lav. Giudice dott.ssa Pacelli e sent. n. 4604/2023 EL 19/10/2023, Trib. Napoli Nord,
Sez. Lav., Giudice dott. Bottino, cfr. allegato n. 4 ELla memoria difensiva).
4 A fronte di questa mole di elementi che conferma la veridicità ELla versione dei fatti indicata dall'appellato e corrobora la valutazione di attendibilità dei testi di parte appellata, assume invece una debole credibilità la versione dei fatti addotta dall'appellante.
A parere ELla Corte, infatti, in modo EL tutto corretto il primo giudice ha ritenuto che sussistano dubbi sull'attendibilità ELla deposizione resa dal teste . In Tes_4 merito alle dichiarazioni di questi, si evidenza – da un lato- la scarsa precisione ELla deposizione (il teste non ha ricordato circostanze di tempo -in particolare l'epoca di apertura EL cantiere- oltre che i nominativi dei lavoratori); dall'altro, la palese contraddittorietà di quanto riferito da quest'ultimo nel giudizio di primo grado posto in relazione con quanto dallo stesso dichiarato in sede di prova testimoniale in altro analogo giudizio (proc. n. 7621/2022 R.G., Giudice dott. Bottino, ud. EL 9/3/2023, il cui verbale è stato allegato alle note difensive depositate nel fascicolo di primo grado il 31/8/2023); contraddittorietà che – come evidenziato nella memoria di costituzione ELl'appellato corredata dalla giurisprudenza richiamata- mina, inevitabilmente, l'attendibilità ELle dichiarazioni rese. In particolare, come rammentato nella memoria di costituzione di parte appellata, nel corso ELla deposizione testimoniale rese all' udienza EL Tes_4
09/03/2023 (proc. n. 7621/2022 R.G.) ha dichiarato “…Ho iniziato a lavorare con la resistente dal 2015/2016 e lavoro ancora attualmente con la stessa.” mentre nel corso ELla prova testimoniale tenutesi in data 15/06/2023, relativa al giudizio di primo grado ha dichiarato: “Ho lavorato per la fino a circa 6 mesi fa (n.d.a. sino dicembre Parte_1
2022) e fin dal 2014…” ribadendo successivamente: “Come già detto preciso che non lavoro per la (A poiché mi sono dimesso da circa 5/6 mesi”. CP_2
.
Nella prova testimoniale resa da , dunque, sono disseminate evidenti Tes_4 contraddizioni ed inspiegabili inesattezze (appare infatti dubbio che un soggetto di vitale importanza per l'andamento EL cantiere non fosse in grado di ricordare con precisione i nomi degli appartenenti alla squadra di lavoro ed effettuasse confusione circa l'epoca EL proprio rapporto lavorativo), a conferma ELla carente veridicità di tutto quanto sostenuto da quest'ultimo; tutto ciò non fa che acclarare i dubbi sull'attendibilità ELle sue dichiarazioni, così come, EL resto, correttamente assodato dal Giudice di primo grado.
In riferimento alle dichiarazioni rese nel corso ELla prova testimoniale nel giudizio di primo grado dal teste , direttore dei lavori ELl'appalto in OR EL EC Testimone_5
(NA), lo stesso ha reso una deposizione estremamente generica, in quanto si è limitato a
5 riferire di circostanze episodiche ed occasionali e, in molti casi, apprese de relato actoris, confermando di non aver avuto contezza diretta e continua dei fatti di causa “All'epoca io mi recavo sul cantiere con una frequenza di almeno tre giorni a settimana (…)” senza, tuttavia, precisare per quanto tempo si intrattenesse sui cantieri (per pochi minuti, per un'ora, per due ore, per tutta la durata ELla giornata lavorativa ecc.). Trattasi di dichiarazioni inutilizzabili considerato che non ha mai lavorato per la ed Parte_1 insieme al e, pertanto, non ha mai assistito allo svolgimento ELl'attività lavorativa CP_1 ELl'appellato secondo i termini e le modalità dedotte in giudizio.
Per quanto attiene alle mansioni svolte dal nel periodo di lavoro alle CP_1 dipendenze ELla i testi escussi hanno reso dichiarazioni che hanno Parte_1 confermato le attività svolte dal lavoratore. Il teste , infatti, ha dichiarato: Testimone_6
“Conosco il signor che era il geometra ELla nostra squadra, era lui a CP_1 darci le direttive sui lavori ed era a sua volta soggetto alle direttive EL signor di Tes_4 cui al momento non ricordo il cognome poiché noi lo chiamavamo geometra o , si Tes_4 tratta comunque EL teste appena uscito dall'aula (ndr ud. EL 15/06/2023, il primo teste escusso nella predetta udienza è stato il Geom. ) preciso che il signor Tes_4
non faceva parte ELla nostra squadra ma quando lui non era presenta le Tes_4 direttive ci venivano date dal signor che comunque era soggetto alle CP_1 direttive di . So questa circostanza in quanto la mattina presto il signor Tes_4
veniva sui cantieri ed ho visto personalmente che lui stesso dava le direttive al Tes_4 nostro geometra e poi andava via e ritornava dalla sua squadra. (…) CP_1
Nella mia squadra lavoravano il signor E Tes_3 Parte_5 [...]
oltre al geometra .”. Il teste ha confermato le mansioni Parte_4 CP_1 Testimone_3 svolte dal : “preciso che il era il nostro referente sui cantieri e quest'ultimo a CP_1 CP_1 sua volta era soggetto alle direttive EL sig. . (…) Il sig. come ho già Tes_4 CP_1 detto coordinava i nostri lavori ed era il nostro referente. (…) la mia squadra si occupava in particolare dei lavori oggetto ELl'appalto. Nella mia squadra vi erano i sigg. , Parte_5
e ”. Testimone_6 Parte_4
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: “Sia io che Testimone_3 il ricorrente lavoravamo dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo. (…). preciso altresì che da agosto fino ad ottobre EL 2019 abbiamo lavorato anche il sabato dalle 7:30 fino alle 13:00 13:30 / 14:00. (…) Il sig. era CP_1 presente tutti i giorni sul cantiere.” confermando l'orario di lavoro svolto dedotto nel ricorso
6 di primo grado. Dello stesso tenore confermativo sono le dichiarazioni rese da
[...]
“Sia io che il ricorrente e gli altri operai lavoravamo sul cantiere tutti i giorni, dal Tes_6 lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:00. Preciso che il signor è sempre stato CP_1 presente sul cantiere. (…) Preciso che le prime due settimane di luglio abbiamo lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, successivamente preciso che abbiamo lavorato anche il sabato mezza giornata dalle 7:00 alle 13:00”.
In riferimento alla subordinazione, per l'intero periodo dedotto in giudizio, i testi ascoltati hanno confermato la sottoposizione ELl'appellato agli ordini e alle direttive impartite dal responsabile di cantiere Geom. , dipendente ELla Tes_4 Parte_1 nonché hanno chiarito l'effettivo ruolo ricoperto da nell'omonima società. Controparte_3
In sintesi, i testi escussi – validamente ritenuti attendibili dal primo giudice- hanno confermato tutto quanto dedotto nel ricorso di primo grado (orario di lavoro, mansioni ed assoggettamento alle direttive datoriali). A ciò si aggiunga che -secondo quanto acclarato in altra pronuncia di questa Corte (n. 605/2025 rel. )- dal “ Per_1 Controparte_4 ELla società Afiero S.r.l.risulta che i lavori presso i cantieri di OR EL EC (NA) hanno avuto una durata dal 1/7/2019 al 18/10/2019, periodo pressoché sovrapponibile con la durata EL dedotto rapporto lavorativo dedotto dall'odierno ricorrente e che Testimone_6 la durata ELla sospensione feriale è stata di cinque giorni lavorativi dal 12 al 19 agosto
2019.
A fronte di tale chiarezza (corroborata dalle valutazioni compiute nei giudizi aventi ad oggetto le pretese avanzate dai testimoni stessi) non resta che confermare la sentenza impugnata anche in merito alla quantificazione degli importi conteggiati e non specificamente contestati.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese EL grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Contributo unificato come da dispositivo.
P,Q,M,
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e , per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 gravata;
- Condanna l'appellante al pagamento ELle spese EL grado che liquida in complessivi euro 2906,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario ELle spese generali;
7 - Dà atto, ai fini ELle valutazioni di competenza di questo Collegio, ELla sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo ELl'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito ELla trattazione scritta disposta per il giorno 18 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(p. IVA: ) in persona EL legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: corrente in Casoria (NA) alla Via Fonseca n°5 ed
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scarlatti, 209/g presso lo studio ELl'avv.
UN SE (CF: ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi al seguente indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
218, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta separata procura alle liti C.F._3 depositata all'interno EL fascicolo telematico, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casaluce (CE), C.F._4
Via Lemitone, I Tratto, 2. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni c/o il seguente numero di fax 081.4249280 op. c/o il seguente indirizzo di p.e.c. Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Napoli Nord n. 3426/2023 pubblicata il 14.12.2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 02/04/2021 al Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro-, convenne in giudizio la società esponendo di aver CP_1 Parte_1 lavorato alle dipendenze ELla società resistente dal giorno 8.07.2019 al 18.10.2019, nell'ambito dei lavori pubblici svolti presso il Comune di OR EL EC alla via Veneto e alla via Barbacane per la ristrutturazione di marciapiedi e la messa in sicurezza ELle strade.
In particolare, espose, in fatto: di non essere mai stato regolarmente inquadrato;
di avere sempre svolto le mansioni di geometra, corrispondenti al 6° livello retributivo EL
C.C.N.L. Edilizia, occupandosi, in particolare, ELle attività di gestione e coordinamento ELle attività di cantiere dove era impegnata una squadra di quattro operai (due operai specializzati e due operai comuni) per la posa in opera di pavimentazioni in pietra lavica presso i suddetti cantieri;
di avere seguito le direttive EL responsabile di cantiere, dipendente ELla;
di aver lavorato le prime due settimane dal Parte_1 Parte_3 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo e dalla terza settimana dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo e il sabato dalle 7.00 alle 13.00; di non aver ricevuto il pagamento ELle retribuzioni;
di non aver ricevuto alcuna indennità al momento ELla cessazione EL rapporto di lavoro.
Chiese, pertanto, la condanna ELla società convenuta al pagamento ELla somma di euro l'importo di €. 11.720,47, oltre rivalutazione ed interessi come per legge o alla diversa somma accertata in corso di causa, parametrando le voci retributive a quanto previsto dal CCNL Edilizia o, comunque, dall'art. 36 ELla Costituzione, il tutto nei limiti ELla domanda proposta;
Si costituì in giudizio la convenuta che resistette alla domanda con Parte_1 diverse argomentazioni e chiese il rigetto EL ricorso.
Istruita la causa, anche mediante l'espletamento di una prova testimoniale, il
Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in epigrafe indicata, dispose nei seguenti termini: “1)accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, condanna la società al pagamento in Parte_1 favore EL predetto ricorrente ELla complessiva somma di € 11.720,47, per le causali specificate in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
2) condanna la società convenuta al pagamento ELle spese di giudizio in favore EL ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione”.
2 Il giudice di primo grado, ricordato che gravava sul lavoratore ricorrente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso, nel valutare le prove addotte dalle parti, attribuì particolare rilevanza alle deposizioni dei testi e (di parte ricorrente) i quali Tes_1 Tes_2 avevano confermato la prospettazione attorea con precisione e concordanza, laddove i testi di parte resistente avevano reso dichiarazioni più generiche e meno attendibili.
Con ricorso in appello depositato il 4.12.2023 la ha impugnato la Parte_1 predetta Sentenza EL Tribunale di Napoli Nord e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, con richiesta di rigetto ELla domanda proposta in primo grado dal e condanna ELlo stesso al pagamento ELle spese EL doppio grado di CP_1 giudizio.
All'esito ELla corretta instaurazione EL contraddittorio, si è costituito in giudizio il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Nelle more EL procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, ELl'udienza EL 18 settembre 2025. Indi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito ELla stessa la
Corte ha definito il procedimento nei termini di seguito esposti.
§§§§§
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con i motivi di gravame, che possono essere valutati unitariamente per la loro intrinseca connessione logica, l'appellante in primo luogo lamenta che il giudice di prima istanza avrebbe errato nel porre a fondamento ELla propria decisione esclusivamente le dichiarazioni rese dai soli testi di parte ricorrente (in particolare omettendo, Testimone_3 tuttavia, qualsivoglia motivazione in punto di capacità a testimoniare e di attendibilità ELlo stesso. A parere ELl'appellante, inoltre, entrambi i testi indicati dal , odierno CP_1 appellato, sarebbero incapaci a testimoniare essendo portatori di un interesse personale per l'esito positivo EL giudizio avendo proposto analogo ricorso a quello proposto dal nei confronti ELla . CP_1 Pt_1
Secondo la prospettazione di controparte, il Giudice di prime cure, invece, avrebbe dovuto ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal teste , ex dipendente ELla Tes_4 nonché avrebbe dovuto valorizzare le dichiarazioni EL teste Parte_1 Testimone_5 in quanto unico soggetto terzo senza alcun tipo di rapporto con le parti in causa.
Tali motivi di doglianza non meritano accoglimento.
3 Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento ELla propria decisione le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente ritenendoli <testi certamente “qualificati”in quanto aventi conoscenza diretta dei fatti di causa>>.
Ebbene, in riferimento alla presunta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. eccepita dall'appellante, va precisato che la stessa si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua ELl'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito EL processo
(Cassazione civile Sez. I, 06/02/2024, n.3361). In altri termini, l'incapacità a testimoniare ricorre soltanto nella ipotesi in cui vi è un interesse diretto EL teste ad un esito positivo EL giudizio.
Nel caso di specie, la circostanza che i testi e avessero Testimone_3 Testimone_6 controversie in atto contro la medesima società non aveva incidenza sulla capacità a testimoniare, imponendo solo una valutazione di attendibilità particolarmente rigorosa.
In merito all'attendibilità ELle dichiarazioni rese dai due testimoni e la Tes_1 Tes_2
Corte condivide la valutazione effettuata dal primo giudice, per le seguenti ragioni: i testi hanno lavorato presso lo stesso cantiere in cui ha prestato la propria opera l'odierno appellato;
gli stessi hanno reso dichiarazioni coerenti, logiche e concordanti (quindi EL tutto attendibili); la versione dei fatti resa da tali testimoni è stata, poi, acclarata nelle sentenze di accoglimento di analoghi ricorsi (fondati su circostanze di tempo e di luogo EL tutto sovrapponibili) proposti contro la medesima società resistente (proc. 3571/2021 R.G.,
Giudice dott.ssa Colameo, definito con sentenza di accoglimento integrale n. 861/2023,
Trib. Napoli Nord, Sez. Lav., già allegata alle note difensive depositate in data 31/8/2023 nonché sentenza di accoglimento integrale EL ricorso in appello n. 605/2025 EL
30/6/2025, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav. in riforma ELla sentenza di rigetto ELla domanda EL lavoratore). A ciò si aggiunga che anche i ricorsi proposti dagli altri ex componenti ELla squadra di lavoro ELl'appellato (Sigg.ri e Parte_4 Pt_5
) sono stati integralmente accolti (sent. n. 3220/2023 EL 4/7/2023, Trib. Napoli Nord,
[...]
Sez. Lav. Giudice dott.ssa Pacelli e sent. n. 4604/2023 EL 19/10/2023, Trib. Napoli Nord,
Sez. Lav., Giudice dott. Bottino, cfr. allegato n. 4 ELla memoria difensiva).
4 A fronte di questa mole di elementi che conferma la veridicità ELla versione dei fatti indicata dall'appellato e corrobora la valutazione di attendibilità dei testi di parte appellata, assume invece una debole credibilità la versione dei fatti addotta dall'appellante.
A parere ELla Corte, infatti, in modo EL tutto corretto il primo giudice ha ritenuto che sussistano dubbi sull'attendibilità ELla deposizione resa dal teste . In Tes_4 merito alle dichiarazioni di questi, si evidenza – da un lato- la scarsa precisione ELla deposizione (il teste non ha ricordato circostanze di tempo -in particolare l'epoca di apertura EL cantiere- oltre che i nominativi dei lavoratori); dall'altro, la palese contraddittorietà di quanto riferito da quest'ultimo nel giudizio di primo grado posto in relazione con quanto dallo stesso dichiarato in sede di prova testimoniale in altro analogo giudizio (proc. n. 7621/2022 R.G., Giudice dott. Bottino, ud. EL 9/3/2023, il cui verbale è stato allegato alle note difensive depositate nel fascicolo di primo grado il 31/8/2023); contraddittorietà che – come evidenziato nella memoria di costituzione ELl'appellato corredata dalla giurisprudenza richiamata- mina, inevitabilmente, l'attendibilità ELle dichiarazioni rese. In particolare, come rammentato nella memoria di costituzione di parte appellata, nel corso ELla deposizione testimoniale rese all' udienza EL Tes_4
09/03/2023 (proc. n. 7621/2022 R.G.) ha dichiarato “…Ho iniziato a lavorare con la resistente dal 2015/2016 e lavoro ancora attualmente con la stessa.” mentre nel corso ELla prova testimoniale tenutesi in data 15/06/2023, relativa al giudizio di primo grado ha dichiarato: “Ho lavorato per la fino a circa 6 mesi fa (n.d.a. sino dicembre Parte_1
2022) e fin dal 2014…” ribadendo successivamente: “Come già detto preciso che non lavoro per la (A poiché mi sono dimesso da circa 5/6 mesi”. CP_2
.
Nella prova testimoniale resa da , dunque, sono disseminate evidenti Tes_4 contraddizioni ed inspiegabili inesattezze (appare infatti dubbio che un soggetto di vitale importanza per l'andamento EL cantiere non fosse in grado di ricordare con precisione i nomi degli appartenenti alla squadra di lavoro ed effettuasse confusione circa l'epoca EL proprio rapporto lavorativo), a conferma ELla carente veridicità di tutto quanto sostenuto da quest'ultimo; tutto ciò non fa che acclarare i dubbi sull'attendibilità ELle sue dichiarazioni, così come, EL resto, correttamente assodato dal Giudice di primo grado.
In riferimento alle dichiarazioni rese nel corso ELla prova testimoniale nel giudizio di primo grado dal teste , direttore dei lavori ELl'appalto in OR EL EC Testimone_5
(NA), lo stesso ha reso una deposizione estremamente generica, in quanto si è limitato a
5 riferire di circostanze episodiche ed occasionali e, in molti casi, apprese de relato actoris, confermando di non aver avuto contezza diretta e continua dei fatti di causa “All'epoca io mi recavo sul cantiere con una frequenza di almeno tre giorni a settimana (…)” senza, tuttavia, precisare per quanto tempo si intrattenesse sui cantieri (per pochi minuti, per un'ora, per due ore, per tutta la durata ELla giornata lavorativa ecc.). Trattasi di dichiarazioni inutilizzabili considerato che non ha mai lavorato per la ed Parte_1 insieme al e, pertanto, non ha mai assistito allo svolgimento ELl'attività lavorativa CP_1 ELl'appellato secondo i termini e le modalità dedotte in giudizio.
Per quanto attiene alle mansioni svolte dal nel periodo di lavoro alle CP_1 dipendenze ELla i testi escussi hanno reso dichiarazioni che hanno Parte_1 confermato le attività svolte dal lavoratore. Il teste , infatti, ha dichiarato: Testimone_6
“Conosco il signor che era il geometra ELla nostra squadra, era lui a CP_1 darci le direttive sui lavori ed era a sua volta soggetto alle direttive EL signor di Tes_4 cui al momento non ricordo il cognome poiché noi lo chiamavamo geometra o , si Tes_4 tratta comunque EL teste appena uscito dall'aula (ndr ud. EL 15/06/2023, il primo teste escusso nella predetta udienza è stato il Geom. ) preciso che il signor Tes_4
non faceva parte ELla nostra squadra ma quando lui non era presenta le Tes_4 direttive ci venivano date dal signor che comunque era soggetto alle CP_1 direttive di . So questa circostanza in quanto la mattina presto il signor Tes_4
veniva sui cantieri ed ho visto personalmente che lui stesso dava le direttive al Tes_4 nostro geometra e poi andava via e ritornava dalla sua squadra. (…) CP_1
Nella mia squadra lavoravano il signor E Tes_3 Parte_5 [...]
oltre al geometra .”. Il teste ha confermato le mansioni Parte_4 CP_1 Testimone_3 svolte dal : “preciso che il era il nostro referente sui cantieri e quest'ultimo a CP_1 CP_1 sua volta era soggetto alle direttive EL sig. . (…) Il sig. come ho già Tes_4 CP_1 detto coordinava i nostri lavori ed era il nostro referente. (…) la mia squadra si occupava in particolare dei lavori oggetto ELl'appalto. Nella mia squadra vi erano i sigg. , Parte_5
e ”. Testimone_6 Parte_4
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: “Sia io che Testimone_3 il ricorrente lavoravamo dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo. (…). preciso altresì che da agosto fino ad ottobre EL 2019 abbiamo lavorato anche il sabato dalle 7:30 fino alle 13:00 13:30 / 14:00. (…) Il sig. era CP_1 presente tutti i giorni sul cantiere.” confermando l'orario di lavoro svolto dedotto nel ricorso
6 di primo grado. Dello stesso tenore confermativo sono le dichiarazioni rese da
[...]
“Sia io che il ricorrente e gli altri operai lavoravamo sul cantiere tutti i giorni, dal Tes_6 lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:00. Preciso che il signor è sempre stato CP_1 presente sul cantiere. (…) Preciso che le prime due settimane di luglio abbiamo lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, successivamente preciso che abbiamo lavorato anche il sabato mezza giornata dalle 7:00 alle 13:00”.
In riferimento alla subordinazione, per l'intero periodo dedotto in giudizio, i testi ascoltati hanno confermato la sottoposizione ELl'appellato agli ordini e alle direttive impartite dal responsabile di cantiere Geom. , dipendente ELla Tes_4 Parte_1 nonché hanno chiarito l'effettivo ruolo ricoperto da nell'omonima società. Controparte_3
In sintesi, i testi escussi – validamente ritenuti attendibili dal primo giudice- hanno confermato tutto quanto dedotto nel ricorso di primo grado (orario di lavoro, mansioni ed assoggettamento alle direttive datoriali). A ciò si aggiunga che -secondo quanto acclarato in altra pronuncia di questa Corte (n. 605/2025 rel. )- dal “ Per_1 Controparte_4 ELla società Afiero S.r.l.risulta che i lavori presso i cantieri di OR EL EC (NA) hanno avuto una durata dal 1/7/2019 al 18/10/2019, periodo pressoché sovrapponibile con la durata EL dedotto rapporto lavorativo dedotto dall'odierno ricorrente e che Testimone_6 la durata ELla sospensione feriale è stata di cinque giorni lavorativi dal 12 al 19 agosto
2019.
A fronte di tale chiarezza (corroborata dalle valutazioni compiute nei giudizi aventi ad oggetto le pretese avanzate dai testimoni stessi) non resta che confermare la sentenza impugnata anche in merito alla quantificazione degli importi conteggiati e non specificamente contestati.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese EL grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Contributo unificato come da dispositivo.
P,Q,M,
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e , per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 gravata;
- Condanna l'appellante al pagamento ELle spese EL grado che liquida in complessivi euro 2906,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario ELle spese generali;
7 - Dà atto, ai fini ELle valutazioni di competenza di questo Collegio, ELla sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo ELl'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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