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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone, all'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1861 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Pasquale Gentile;
Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente - E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nicola Greco;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione Conclusioni: come da note e verbale di causa del 14 marzo 2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4 maggio 2023, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n°149610 del Parte_1 30.03.2023 – P.vo n°47, emessa e notificata in data 04.04.2023, con la quale la difesa del suolo Parte_2 prensiva di maggiorazione Parte_1
e spese di notifica), per le seguenti violazioni: 1) Art. 43, comma 1 e 3, della tabella A delle P.M.P.F. della 2) Art. 8, comma 3, del Controparte_1 regolamento n°9/2015 della regione;
3) L.R. 45/2012 art. 37; 4) Art. 26 R.D. n°3267/1923 e CP_1 ss.mm.ii; 5) Art. 5 L. 689/81.
- avverso il predetto, il ricorrente in data 22 febbraio 2019 presentava scritti difensivi ex art. 18 Legge 24.11.1981, n°689;
- che la ” Parte_2 Controparte_2 emette e notificata in data 4 aprile 2023, in questa sede impugnata. L'ordinanza – ingiunzione veniva impugnata per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell'art. 14, comma 1 e 2, della Legge, 24/11/1981 n° 689 (Legge di depenalizzazione). La norma recita testualmente “Contestazione e notificazione – “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Tale violazione cioè l'omessa notifica nei termini prescritti per legge risulta evidente dal momento si rileva anche una un'omessa indicazione della data di accertamento dell'infrazione nonché una omessa indicazione della data di commissione dell'infrazione. Evidenziava che dall'analisi del verbale di constatazione redatto dai Militari operanti, non emergesse in alcun modo né la data della presunta commessa infrazione, né tantomeno la data di accertamento di quest'ultima; ciò avrebbe inficiato la validità del verbale di constatazione, non essendo consentito all'odierno ricorrente, proprio a causa della mancata indicazione di tali elementi, di poter valutare adeguatamente né la legittimità dell'operato dei verbalizzanti, nè il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. A sua detta la rilevanza è il momento dell'accertamento dell'infrazione, dal quale, facendosi decorrere il termine di giorni 90, si è in grado di ragguagliare e valutare correttamente la tempestività della contestazione;
momento, cioè, nel quale il quadro degli elementi oggettivi e soggettivi utile ai fini dell'individuazione dell'illecito e della relativa sua contestazione all'interessato, risulta completo. Tale individuazione non risulta però agevole nel caso che ci occupa, in quanto, dall'analisi del processo verbale di constatazione, non emerge in alcun modo la collocazione temporale della data in cui è stata accertata la violazione. Sussistendo tale omissione, e dovendosi comunque individuare il dies dal quale far decorrere il termine prescritto di giorni 90 per la notifica agli interessati, non resta che considerare quanto stabilito dalla Suprema Corte, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare, con riguardo alla notificazione del verbale di contestazione, “… che il termine decorre dal momento in cui l'autorità abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (Cassazione 18.12.97 n° 12795; Cassazione 02.07.97 n° 5904; Cassazione 27.02.96 n° 1502; Cassazione 17.03.95 n° 3093; Cassazione 25.03.94 n° 2926) e cioè dal momento in cui vi sia piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto (Cassazione 12795/97; Cassazione 1241/97; Cassazione 6408/96; Cassazione Civile, Sezione I, 23 giugno 1998, n°6241)”. Per come già evidenziato nel ricorso, a fronte di lavori pacificamente ultimati in data 16.03.2017 (nelle controdeduzione depositate dalla a pag. 3 lettera b) si legge “Il taglio delle Controparte_1 piante si è concluso in data 16.03.2107”), i Militari operanti in data 24.01.2019, quindi a distanza di circa due anni dalla ultimazione dei lavori, contestavano presunte irregolarità nelle operazioni di taglio;
non si tratta quindi di un controllo sul cantiere durante le operazione di taglio, ma, al contrario, si tratta di un accertamento ex post, avvenuto a due anni di distanza dalla ultimazione dei lavori quando il terreno era già nella disponibilità del proprietario da ben due anni. Pertanto il verbale di contestazione cha ha preceduto la successiva ordinanza-ingiunzione è inficiato da una assoluta carenza assoluta di elementi di prova circa la riconducibilità delle presunte infrazioni in capo al ricorrente. In ogni caso, la data di accertamento dell'infrazione non può essere collocata dopo la data del 03.05.2018 data di acquisizione della comunicazione della ultimazione dei lavori (Protocollo n°152422 del 03.05.2018) e, conseguentemente, il verbale di contestazione poteva essere notificato non oltre la data del 08.08.2018. Da ciò si deduce che la data di accertamento dell'infrazione debba necessariamente essere retrodatata e collocata alla data del 03.05.2018 o al massimo alla data del 10.07.2018 cioè alla data del Verbale di sopralluogo effettuato dalla , al quale hanno Parte_3 partecipato anche i Militari ssivamente elevato il verbale di contestazione in oggetto. Comunque si voglia collocare la data di accertamento dell'infrazione in ogni caso il termine di cui all'art. 14, comma 1 e 2, della Legge, 689/81 risulta violato. 2) Violazione dell'art. 37 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) per mancata specificazione della lettera che si presume applicabile anche in relazione alla contestazione della norma di cui all'art. 26 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n°3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). La norma di cui all'art. 37 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45 recita testualmente “Sanzioni -
“
1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali: a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;
b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del d.lgs. 386/2003; c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla in violazione del CP_1 primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00; d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;
g) la violazione del divieto di cui all'articolo 26 comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3,500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000; h) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 31 si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;
i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro a 3.000,00; j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00; k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000. 2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato”. che sia diversamente stabilito dalla Questo il tenore della norma che si assume violata. Secondo il ricorrente è estremamente difficile, nell'ambito dei due commi e delle undici ipotesi elencate dalla norma, stabilire quale fra esse sia stata nel concreto applicata nel caso de quo anche in considerazione della circostanza che al ricorrente viene contesta anche la violazione di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n°3267 norma che testualmente recita
“Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti”. Conseguentemente è impossibile comprendere quale, tra le due, risulta essere la norma sanzionatoria in concreto applicata. Situazione ulteriormente aggravata dalla poca chiarezza del verbale di contestazione nella parte in cui viene determinata, per un ammontare di € 9.737,33, la sanzione applicata. Ciò in quanto non viene assolutamente indicato nessuno “percorso di accertamento” e nessun prospetto che metta il ricorrente nella condizione di poter confutare le somme richieste. 3) Violazione dell'art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 (Legge di depenalizzazione). La norma recita testualmente “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”. Il caso che ci occupa deve, ai fini di una corretta interpretazione, essere ricondotto nell'alveo del concorso di violazioni. Come è noto, si ha concorso di violazioni quando un soggetto, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge (c.d. concorso formale) oppure quando egli – anche con più azioni od omissioni – viola la stessa disposizione (c.d. concorso materiale). Inoltre, allorquando la violazione di norme da cui scaturiscono sanzioni amministrative è realizzata con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si ha la c.d. continuazione. I modelli astrattamente utilizzabili, mutuati dal diritto penale, per comminare una sanzione amministrativa adeguata nei casi di concorso di violazioni o di continuazione sono essenzialmente tre: a) l'assorbimento, che si concretizza con l'applicazione della sanzione prevista per l'illecito più grave e l'assorbenza delle sanzioni fissate per le altre violazioni (schema non contemplato nel sistema delle sanzioni amministrative delineato dalla l. n. 689/1981); b) il cumulo materiale, che risponde alla logica penalistica tot crimina tot poenae e consiste nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;
c) il cumulo giuridico, per effetto del quale si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave, aumentata fino ad una quota prefissata dalla legge. Da una attenta analisi della norma deve desumersi, quindi, che:
- il criterio del cumulo giuridico può applicarsi nei casi di concorso formale, quando cioè con una condotta unica siano violate più disposizioni di legge ovvero più volte la stessa norma;
- in presenza, invece, di concorso materiale deve applicarsi il criterio del cumulo materiale;
- può, infine, aversi l'adozione del criterio del cumulo giuridico nelle ipotesi di continuazione di cui al comma 2. Nel caso de quo emerge chiaramente l'unicità della contestata condotta illecita, a fronte di una pluralità di violazioni e quindi in presenza di violazioni di norme che danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative commesse mediante comportamenti trasgressori concretizzatisi in un'unica azione od omissione e violativi più volte della stessa norma oppure di diverse disposizioni di legge, la reazione dell'ordinamento dovrà essere di adozione dei provvedimenti sanzionatori con il criterio del cumulo giuridico mediante applicazione dell'art. 8, comma 1°, della Legge n° 689/1981. E' evidente quindi la nullità del verbale di contestazione per evidente violazione della norma di cui all'art. 8, comma 1°, della Legge n° 689/1981. Concludeva come in atti. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione, assumendo la Controparte_1 infondatezza delle censure, e la causa, dopo acquisizione documentale sulla scorta della discussione del procuratore della sola parte attrice, era decisa mediante deposito della presente sentenza all'udienza del 14 marzo 2025.
In via preliminare, va precisato che al ricorrente sono contestate una serie d'infrazioni. L' illecito che è previsto e punito dall' art. 26 r.d. lvo 3267/1923 (recante “riordinamento e riforma della legislazione in matria di boschi e di terreni montani”). L' illecito che è previsto e punito dall'art. 8 c.3 del Reg. regionale n.9\2015, in combinato disposto con l' art. 37 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione [di seguito: “PMPF”], CP_1 di cui al d. g. 218/2011. Controparte_1 Tanto preme del principio della “ragione più liquida” induce ad individuare quale questione assorbente quella relativa alla mancata dimostrazione, da parte dell'autorità amministrativa, del compimento degli illeciti in capo all'odierno opponente. Premesso che lo stesso non è stato colto nel compimento dei fatti contestati, lo stesso è stato individuato quale responsabile delle suindicate violazioni solo a seguito di denuncia da parte di un terzo e sull'inizio lavori e conclusione lavori. Non essendovi alcuna prova che il ricorrente abbia realizzato, direttamente o a mezzo di altre persone, il taglio degli alberi contestati nel verbale, l'imputazione degli illeciti in capo a lui si fonda sull' unica presunzione semplice scaturente dalla loro relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state poste in essere. Senonché, si può agevolmente rilevare che l'induzione presuntiva de qua è alquanto debole, atteso che l'estensione e la morfologia del fondo, escludono di inferire che il proprietario abbia l'effettivo e continuo controllo di quanto accade nel fondo medesimo. La forzatura logica operata dall' autorità regionale, si percepisce anche dal comportamento che ha avuto nel corso del giudizio. All'esito della comparsa costitutiva l'ente non è più comparso e, la causa è stata discussa unicamente dal ricorrente, così implicitamente, non contestando le affermazioni di quest'ultimo. Di qui l'illegittimità della contestazione degli addebiti, con conseguente necessità di annullamento dell'O.I. opposta. Le ragioni dell'annullamento – riconducibili ad una sostanziale insufficienza della prova della colpevolezza dell'opponente e non ad una sicura sua estraneità ai fatti contestati - consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 14 marzo 2025. IL GO dott.ssa Rosanna Scillone
(C.F.: ), con l'Avv. Pasquale Gentile;
Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente - E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nicola Greco;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione Conclusioni: come da note e verbale di causa del 14 marzo 2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4 maggio 2023, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n°149610 del Parte_1 30.03.2023 – P.vo n°47, emessa e notificata in data 04.04.2023, con la quale la difesa del suolo Parte_2 prensiva di maggiorazione Parte_1
e spese di notifica), per le seguenti violazioni: 1) Art. 43, comma 1 e 3, della tabella A delle P.M.P.F. della 2) Art. 8, comma 3, del Controparte_1 regolamento n°9/2015 della regione;
3) L.R. 45/2012 art. 37; 4) Art. 26 R.D. n°3267/1923 e CP_1 ss.mm.ii; 5) Art. 5 L. 689/81.
- avverso il predetto, il ricorrente in data 22 febbraio 2019 presentava scritti difensivi ex art. 18 Legge 24.11.1981, n°689;
- che la ” Parte_2 Controparte_2 emette e notificata in data 4 aprile 2023, in questa sede impugnata. L'ordinanza – ingiunzione veniva impugnata per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell'art. 14, comma 1 e 2, della Legge, 24/11/1981 n° 689 (Legge di depenalizzazione). La norma recita testualmente “Contestazione e notificazione – “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Tale violazione cioè l'omessa notifica nei termini prescritti per legge risulta evidente dal momento si rileva anche una un'omessa indicazione della data di accertamento dell'infrazione nonché una omessa indicazione della data di commissione dell'infrazione. Evidenziava che dall'analisi del verbale di constatazione redatto dai Militari operanti, non emergesse in alcun modo né la data della presunta commessa infrazione, né tantomeno la data di accertamento di quest'ultima; ciò avrebbe inficiato la validità del verbale di constatazione, non essendo consentito all'odierno ricorrente, proprio a causa della mancata indicazione di tali elementi, di poter valutare adeguatamente né la legittimità dell'operato dei verbalizzanti, nè il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. A sua detta la rilevanza è il momento dell'accertamento dell'infrazione, dal quale, facendosi decorrere il termine di giorni 90, si è in grado di ragguagliare e valutare correttamente la tempestività della contestazione;
momento, cioè, nel quale il quadro degli elementi oggettivi e soggettivi utile ai fini dell'individuazione dell'illecito e della relativa sua contestazione all'interessato, risulta completo. Tale individuazione non risulta però agevole nel caso che ci occupa, in quanto, dall'analisi del processo verbale di constatazione, non emerge in alcun modo la collocazione temporale della data in cui è stata accertata la violazione. Sussistendo tale omissione, e dovendosi comunque individuare il dies dal quale far decorrere il termine prescritto di giorni 90 per la notifica agli interessati, non resta che considerare quanto stabilito dalla Suprema Corte, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare, con riguardo alla notificazione del verbale di contestazione, “… che il termine decorre dal momento in cui l'autorità abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (Cassazione 18.12.97 n° 12795; Cassazione 02.07.97 n° 5904; Cassazione 27.02.96 n° 1502; Cassazione 17.03.95 n° 3093; Cassazione 25.03.94 n° 2926) e cioè dal momento in cui vi sia piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto (Cassazione 12795/97; Cassazione 1241/97; Cassazione 6408/96; Cassazione Civile, Sezione I, 23 giugno 1998, n°6241)”. Per come già evidenziato nel ricorso, a fronte di lavori pacificamente ultimati in data 16.03.2017 (nelle controdeduzione depositate dalla a pag. 3 lettera b) si legge “Il taglio delle Controparte_1 piante si è concluso in data 16.03.2107”), i Militari operanti in data 24.01.2019, quindi a distanza di circa due anni dalla ultimazione dei lavori, contestavano presunte irregolarità nelle operazioni di taglio;
non si tratta quindi di un controllo sul cantiere durante le operazione di taglio, ma, al contrario, si tratta di un accertamento ex post, avvenuto a due anni di distanza dalla ultimazione dei lavori quando il terreno era già nella disponibilità del proprietario da ben due anni. Pertanto il verbale di contestazione cha ha preceduto la successiva ordinanza-ingiunzione è inficiato da una assoluta carenza assoluta di elementi di prova circa la riconducibilità delle presunte infrazioni in capo al ricorrente. In ogni caso, la data di accertamento dell'infrazione non può essere collocata dopo la data del 03.05.2018 data di acquisizione della comunicazione della ultimazione dei lavori (Protocollo n°152422 del 03.05.2018) e, conseguentemente, il verbale di contestazione poteva essere notificato non oltre la data del 08.08.2018. Da ciò si deduce che la data di accertamento dell'infrazione debba necessariamente essere retrodatata e collocata alla data del 03.05.2018 o al massimo alla data del 10.07.2018 cioè alla data del Verbale di sopralluogo effettuato dalla , al quale hanno Parte_3 partecipato anche i Militari ssivamente elevato il verbale di contestazione in oggetto. Comunque si voglia collocare la data di accertamento dell'infrazione in ogni caso il termine di cui all'art. 14, comma 1 e 2, della Legge, 689/81 risulta violato. 2) Violazione dell'art. 37 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) per mancata specificazione della lettera che si presume applicabile anche in relazione alla contestazione della norma di cui all'art. 26 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n°3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). La norma di cui all'art. 37 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45 recita testualmente “Sanzioni -
“
1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali: a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;
b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del d.lgs. 386/2003; c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla in violazione del CP_1 primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00; d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;
g) la violazione del divieto di cui all'articolo 26 comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3,500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000; h) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 31 si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;
i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro a 3.000,00; j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00; k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000. 2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato”. che sia diversamente stabilito dalla Questo il tenore della norma che si assume violata. Secondo il ricorrente è estremamente difficile, nell'ambito dei due commi e delle undici ipotesi elencate dalla norma, stabilire quale fra esse sia stata nel concreto applicata nel caso de quo anche in considerazione della circostanza che al ricorrente viene contesta anche la violazione di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n°3267 norma che testualmente recita
“Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti”. Conseguentemente è impossibile comprendere quale, tra le due, risulta essere la norma sanzionatoria in concreto applicata. Situazione ulteriormente aggravata dalla poca chiarezza del verbale di contestazione nella parte in cui viene determinata, per un ammontare di € 9.737,33, la sanzione applicata. Ciò in quanto non viene assolutamente indicato nessuno “percorso di accertamento” e nessun prospetto che metta il ricorrente nella condizione di poter confutare le somme richieste. 3) Violazione dell'art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 (Legge di depenalizzazione). La norma recita testualmente “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”. Il caso che ci occupa deve, ai fini di una corretta interpretazione, essere ricondotto nell'alveo del concorso di violazioni. Come è noto, si ha concorso di violazioni quando un soggetto, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge (c.d. concorso formale) oppure quando egli – anche con più azioni od omissioni – viola la stessa disposizione (c.d. concorso materiale). Inoltre, allorquando la violazione di norme da cui scaturiscono sanzioni amministrative è realizzata con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si ha la c.d. continuazione. I modelli astrattamente utilizzabili, mutuati dal diritto penale, per comminare una sanzione amministrativa adeguata nei casi di concorso di violazioni o di continuazione sono essenzialmente tre: a) l'assorbimento, che si concretizza con l'applicazione della sanzione prevista per l'illecito più grave e l'assorbenza delle sanzioni fissate per le altre violazioni (schema non contemplato nel sistema delle sanzioni amministrative delineato dalla l. n. 689/1981); b) il cumulo materiale, che risponde alla logica penalistica tot crimina tot poenae e consiste nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;
c) il cumulo giuridico, per effetto del quale si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave, aumentata fino ad una quota prefissata dalla legge. Da una attenta analisi della norma deve desumersi, quindi, che:
- il criterio del cumulo giuridico può applicarsi nei casi di concorso formale, quando cioè con una condotta unica siano violate più disposizioni di legge ovvero più volte la stessa norma;
- in presenza, invece, di concorso materiale deve applicarsi il criterio del cumulo materiale;
- può, infine, aversi l'adozione del criterio del cumulo giuridico nelle ipotesi di continuazione di cui al comma 2. Nel caso de quo emerge chiaramente l'unicità della contestata condotta illecita, a fronte di una pluralità di violazioni e quindi in presenza di violazioni di norme che danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative commesse mediante comportamenti trasgressori concretizzatisi in un'unica azione od omissione e violativi più volte della stessa norma oppure di diverse disposizioni di legge, la reazione dell'ordinamento dovrà essere di adozione dei provvedimenti sanzionatori con il criterio del cumulo giuridico mediante applicazione dell'art. 8, comma 1°, della Legge n° 689/1981. E' evidente quindi la nullità del verbale di contestazione per evidente violazione della norma di cui all'art. 8, comma 1°, della Legge n° 689/1981. Concludeva come in atti. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione, assumendo la Controparte_1 infondatezza delle censure, e la causa, dopo acquisizione documentale sulla scorta della discussione del procuratore della sola parte attrice, era decisa mediante deposito della presente sentenza all'udienza del 14 marzo 2025.
In via preliminare, va precisato che al ricorrente sono contestate una serie d'infrazioni. L' illecito che è previsto e punito dall' art. 26 r.d. lvo 3267/1923 (recante “riordinamento e riforma della legislazione in matria di boschi e di terreni montani”). L' illecito che è previsto e punito dall'art. 8 c.3 del Reg. regionale n.9\2015, in combinato disposto con l' art. 37 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione [di seguito: “PMPF”], CP_1 di cui al d. g. 218/2011. Controparte_1 Tanto preme del principio della “ragione più liquida” induce ad individuare quale questione assorbente quella relativa alla mancata dimostrazione, da parte dell'autorità amministrativa, del compimento degli illeciti in capo all'odierno opponente. Premesso che lo stesso non è stato colto nel compimento dei fatti contestati, lo stesso è stato individuato quale responsabile delle suindicate violazioni solo a seguito di denuncia da parte di un terzo e sull'inizio lavori e conclusione lavori. Non essendovi alcuna prova che il ricorrente abbia realizzato, direttamente o a mezzo di altre persone, il taglio degli alberi contestati nel verbale, l'imputazione degli illeciti in capo a lui si fonda sull' unica presunzione semplice scaturente dalla loro relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state poste in essere. Senonché, si può agevolmente rilevare che l'induzione presuntiva de qua è alquanto debole, atteso che l'estensione e la morfologia del fondo, escludono di inferire che il proprietario abbia l'effettivo e continuo controllo di quanto accade nel fondo medesimo. La forzatura logica operata dall' autorità regionale, si percepisce anche dal comportamento che ha avuto nel corso del giudizio. All'esito della comparsa costitutiva l'ente non è più comparso e, la causa è stata discussa unicamente dal ricorrente, così implicitamente, non contestando le affermazioni di quest'ultimo. Di qui l'illegittimità della contestazione degli addebiti, con conseguente necessità di annullamento dell'O.I. opposta. Le ragioni dell'annullamento – riconducibili ad una sostanziale insufficienza della prova della colpevolezza dell'opponente e non ad una sicura sua estraneità ai fatti contestati - consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 14 marzo 2025. IL GO dott.ssa Rosanna Scillone