Decreto cautelare 20 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 20/06/2022, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00717/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2022, proposto da
NA ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, da disporsi anche inaudita altera parte con decreto presidenziale:
del provvedimento dirigenziale del 15.06.2022, notificato il 16.06.2022 a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di Gallipoli Sportello Unico per le Attività Produttive (Settore II° S.U.A.P.), ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge 7.08.1990 n. 241, ha inibito la prosecuzione dell’attività e diffidato il NA ZO ad esercitare l’attività di autorimessa su area privata all’aperto (per il periodo dal 6 Giugno al 30 Settembre 2022) in località Li Foggi identificata al Catasto terreni del Comune di Gallipoli al foglio 25, p.lle 929 e 104 come da S.C.I.A. commerciale del 6.6.2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 18 Giugno 2022 e depositato in data 19 Giugno 2022, alle ore 17,57;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, sia in quanto il ricorso non risulta notificato alla controinteressata Meridiem S.r.l., sia tenuto conto: della mancata disponibilità giuridica dell’immobile di che trattasi; del disposto dell’art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.; dei contenuti della precedente ordinanza cautelare di questa Sezione n. 471 del 25 Luglio 2019 (resa “inter partes”) e della sentenza (esecutiva) del Tribunale Civile di Lecce n. 759 del 17 Marzo 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 13 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce il giorno 20 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO