Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1529/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giampaolo, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Bovalino, al Vico I Crotone n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 06.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001531000, notificatagli dall' in data Controparte_2
11.01.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420130000701942000, n. 39420140000137150000 e n. 39420150002364378000, afferenti all'omesso versamento di contributi IVS operai a tempo determinato, per il complessivo importo di € 9.201,80. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica degli avvisi di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
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******* 1. In via preliminare, si rileva che, nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo. CP_1
Ciò in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo
2 esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, la doglianza dell' secondo cui l'opposizione CP_1 risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99 non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, dall'esame degli atti del giudizio emerge che i crediti riportati negli avvisi di addebito n. 39420130000701942000 39420140000137150000 (limitatamente al periodo 3/2012) e n. 39420150002364378000, confluiti nella comunicazione preventiva di scrizione ipotecaria impugnata, siano stati - rispettivamente- compensati con crediti Agea, stralciati e saldati presso l'ente riscossore, con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata, conformemente a quanto sostenuto dall' convenuto. CP_1
Si rileva, nel caso di specie e limitatamente ai crediti in parola, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente atteso l'annullamento degli stessi. Tanto premesso, limitatamente al credito in parola, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
4. Ciò chiarito, con riferimento al credito previdenziale residuo, ossia quello di cui all'avviso di addebito 39420140000137150000, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti. La doglianza è fondata.
3 Invero, parte resistente ha documentalmente provato il deposito -da parte del ricorrente- in data 23.06.2016 di una istanza di rateizzazione in cui era ricompreso anche l'avviso di addebito in questione (cfr prod.ne . CP_1
Tale circostanza non può che rivelare la conoscenza del debito da parte del ricorrente e, quindi, la configurabilità dell'istanza di rateizzazione quale atto interruttivo dei termini di prescrizione. Tuttavia, il primo valido atto interruttivo successivo all'istanza di rateizzazione è costituito da un'intimazione di pagamento notificata in data 01.08.2022, vale a dire ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi, anche tenuto conto della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale Covid-19. Sul punto, a nulla rileva che il ricorrente non abbia mai impugnato gli ultimi atti interruttivi (atti notificati quando la prescrizione era già irrimediabilmente maturata), infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte in materia tributaria, con principi estensibili alla materia previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024), indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione: la Corte ha precisato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (si vedano, richiamate dalla citata pronuncia, Cass. sent. n. 2616/2015; Cass. sent. n. 26129/2017; Cass. ord. n. 1230/2020). Tanto anche in considerazione del fatto che la prescrizione è fatto estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che, in quanto tale, può essere eccepita dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non è soggetta ad alcun termine perentorio per la sua proposizione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione (così come il preavviso di fermo o la comunicazione ex art. 28 ter Dpr 602/1973) integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che il debitore non ha l'onere d'impugnare la prima intimazione di pagamento per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione. L'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione della comunicazione preventiva oggetto del presente giudizio. A ciò si aggiunga che i contributi previdenziali si prescrivono (e non possono essere versati) con il decorso del termine di cinque anni (art. 3 L. 335/1995); la prescrizione è estintiva, opera di diritto e non è nella disponibilità delle parti, sicché nemmeno l'ente previdenziale può rinunziarvi né accettare il versamento di contributi prescritti.
4 In sostanza, una volta maturata la prescrizione tra la notifica della cartella/avviso e il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 seguono la soccombenza ponendosi a carico di parte resistente. Invero, anche con riferimento alla parziale cessata materia del contendere, vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo non v'è prova in atti che l'annullamento dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti sia intervenuto in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420140000137150000 (periodo 4/12), confluiti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 39420130000701942000, n. 39420140000137150000 (periodo 3/12) e n. 39420150002364378000, confluiti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione;
- condanna parte resistente in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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