Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9949/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9949/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Nunzia Buonerba, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 29.4.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 21.12.2024
[...]
[nata a [...] in data [...] (c.f.: Parte_2
)] ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal C.F._1 coniuge [nato a [...] in data [...] (c.f.: Controparte_1
)], dando atto che le parti avevano contratto matrimonio in C.F._2 data 25.9.1999 in Palomonte (SA) e che dalla unione erano nati i figli maggiorenni ed autosufficienti (12.4.2001) e ). Per_1 Persona_2
La ricorrente chiedeva, inoltre, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 29.4.2025 il G.D. sentiva la ricorrente ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, di seguito, assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, il quale non ha ritenuto di comparire né all'udienza presidenziale, né a quella dinanzi al Giudice Istruttore;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
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B) La ha richiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento.
Ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818);
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
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Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021,
n. 12329).
Non appare, inoltre, inopportuno ricordare – attesa la documentazione in atti - che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (in arg. v. Cass. civ., sez. lav.,
26/05/2009, n. 12131 e Cass. civ., sez. II, 21/03/2012, n. 4532).
Ebbene nel caso di specie la domanda di mantenimento non può ad avviso del
Collegio trovare accoglimento atteso che:
1) la ricorrente non ha correttamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti non essendo stata depositata la documentazione di cui all'art. 473- bis.12, comma 3, c.p.c.;
2) la , sia nell'autodichiarazione depositata che alla udienza, ha Parte_1 riferito di trarre sostentamento da lavori saltuari di pulizia dalla stessa effettuati
(dovendosi dunque ritenere che la stessa sia in grado di sfruttare positivamente la propria capacità lavorativa);
3) è emerso che il nucleo familiare ha sempre avuto un modesto tenore di vita (il resistente percepisce una pensione di invalidità di 600,00 euro e lavora per il
Comune di come addetto alle pulizie percependo altri 500/600 euro Pt_3 mensili);
4) entrambi i coniugi non sono proprietari di immobili.
In definitiva non è, dunque, emersa idonea proba di una significa sproporzione patrimoniale tra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
C) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
4 Proc. R.G. n. 9949/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] Parte_2
(SA) in data 28.3.1977 (c.f.: )] ed [nato a C.F._1 Controparte_1
Eboli (SA) in data 18.9.1969 (c.f.: )]; C.F._2
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Palomonte (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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