Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2982/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'avv. De Angelis Danilo per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione attore in riassunzione già appellato e
( ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maggiore Enrico procura generale alle liti per atto Notaio rep. 22416 del 23.06.2023 Persona_1
oggetto: riassunzione a seguito di rinvio disposto con ordinanza della Corte di cassazione n.10600/2023.
FATTO E DIRITTO
§1. - Il Condominio in epigrafe conveniva in giudizio per ottenere CP_1
l'annullamento dell'avviso di pagamento n.624 anno 2014 della somma di € 3860,00 oltre penali interessi e spese richiesta quale canone relativo all'anno 2012 per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (Cosap) afferente a griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del stesso. Parte_1
Deduceva di aver realizzato griglie e intercapedini su area privata e oggetto di licenza edilizia nella fase di costruzione del fabbricato per cui non sussisteva il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico. Resisteva all'opposizione CP_1
§ 2. - La sentenza di primo grado, impugnata da veniva interamente CP_1 riformata dalla Corte d'Appello di Roma, la quale respingeva preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dal facendo valere pronunce di Parte_1 annullamento di alcuni avvisi di liquidazione del Cosap già emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di dl Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma. CP_1
A motivo del rigetto dell'eccezione, la Corte citava i principi di diritto affermati da alcune pronunce della Corte di Cassazione circa gli effetti del giudicato formatosi su pronunce in materia di obblighi del contribuente per un determinato periodo con riferimento a imposte dello stesso tipo dovute per periodi successivi. Tali principi stabiliscono che la forza di giudicato è limitata agli elementi di fatto che abbiano un valore condizionante inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata (Cass.n.22941/013 e n.1837/2014); che una lite è coperta dal giudicato quando investe l'identico rapporto giuridico già oggetto della pronuncia precedente, sicché non si estende al principio di diritto affermato ove siano investite singole questioni in fatto o in diritto (Cass.n.25546/2014); che in materia di imposte periodiche il giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale (Cass.n.4832/2015). Osservava quindi la Corte che tutte le sentenze citate dal si basavano in Parte_1 punto di fatto sull'insussistenza del titolo concessorio, che invece essa riteneva irrilevante ai fini della decisione, sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie. Nel merito accoglieva l'appello e respingeva l'opposizione.
§ 3. - La sentenza era impugnata dal facendo valere come primo motivo Parte_1 del ricorso la violazione di legge (art.2909 in comb. disp, con l'art.324 c.p.c. e l'art.118 disp.att. c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.c.) per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di giudicato ritenendo non rilevante l'accertamento di fatto contenuto in numerose sentenze. La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso con ordinanza n.10600/2023, osservando:
1) che la Corte territoriale non aveva posto in dubbio il passaggio in giudicato delle sentenze dedotte dal , alle quali il ricorrente aveva aggiunto la Parte_1
n.6998/2019 della Corte d'appello di Roma, successiva alla decisione impugnata, tutte sentenze che avevano affermato l'insussistenza del titolo concessorio quale presupposto per la debenza del Cosap, ma lo aveva disatteso “sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie”; 2) che il fatto costitutivo del diritto di a percepire il Cosap era lo CP_1 stesso per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza del Condominio, e che gli effetti vincolanti scaturenti dalle precedenti decisioni trascorse in giudicato non possono venir meno in forza di una differente interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie, in quanto il giudicato copre anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non specificamente dedotte, costituiscono gli antecedenti logici e necessari della pronuncia.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello per nuova pronuncia sull'eccezione di giudicato sollevata dal . Parte_1
§ 4. – La causa è stata riassunta dal che ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, anche in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 10600/2023:
– in via preliminare, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza del primo grado per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto
o in via subordinata, dichiarare nulla od annullare oppure disapplicare l'avviso di pagamento oggetto del presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa. Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, sia per il grado di appello, che per la fase di legittimità e di rinvio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale.”. Si è costituita contestando l'opposizione e formulando le seguenti CP_1 conclusioni : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare la domanda dell'odierno appellante, perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati ed, in accoglimento dell'appello originariamente proposto, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Roma n. 18599/2015 e, per l'effetto, dichiarare legittima la pretesa dell'Amministrazione oggetto del presente giudizio, dovuta dall'opponente a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini. Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio”. All'esito dell'udienza del 27 ottobre 2023, tenutasi in forma cartolare ex art.127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 gennaio 2025 ore 9.30, assegnando alle parti termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Su istanza congiunta delle parti in data 9.1.2025, l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, previo rinvio al 21.2.2025, è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c..
§ 5. – La questione preliminare su cui il collegio si deve pronunciare è l'eccezione di giudicato sollevata dal , che ha dedotto l'esistenza di numerose pronunce Parte_1 tra le stesse parti e sul medesimo Cosap. La formazione del giudicato sulle sentenze allegate dal nel giudizio di Parte_1 appello cassato non può più essere posta in dubbio essendosi formato sul punto il giudicato dato dalla pronuncia della Corte di cassazione. Peraltro, è sufficiente considerare la sentenza n.6998/2019 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 15.11.2019, munita di attestazione di non proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'art.327 c.p.c., prodotta dal nel giudizio Parte_1 di legittimità, che ha deciso sull'opposizione del agli avvisi di pagamento Parte_1 del medesimo Cosap per gli anni dal 2002 al 2006 e l'ha accolta, sia ritenendo a sua volta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'opponente in forza della sentenza del Tribunale di Roma n.10156/2010 relativa alle annualità dal 1999 al 2001, che aveva ritenuto inesistente il presupposto impositivo dell'occupazione del suolo pubblico, sia osservando che il non aveva provato l'esistenza di un provvedimento di CP_2 concessione né quella di una servitù di pubblico passaggio. Si è quindi formato il giudicato sull'inesistenza del diritto del al CP_3 pagamento del canone Cosap da parte del per l'esistenza delle griglie e Parte_1 intercapedini esistenti in corrispondenza del fabbricato condominiale. Il fatto presupposto dell'obbligazione tributaria è rimasto immutato nel tempo e la diversa interpretazione della normativa applicabile non può sottrarre la pretesa dell'ente territoriale agli effetti del giudicato già formatosi tra le stesse parti con riferimento a precedenti annualità del medesimo tributo, come indicato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza che ha disposto il rinvio. Pertanto, l'eccezione di giudicato sollevata dal Condominio deve essere accolta e, con essa, l'opposizione all'avviso di pagamento n.624, anno 2014, della somma di € 3600,00 oltre penale interessi e spese. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere confermata, con la motivazione integrata come sopra.
§ 6. – Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico di per il giudizio di appello cassato, per quello di cassazione e per il CP_1 presente giudizio di rinvio, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1101,00 e € 5200,00, salvo il valore minimo per le fasi di trattazione/istruttoria in appello e nel giudizio di rinvio che hanno avuto minimo svolgimento, quindi in € 2419,00 per il giudizio di appello cassato, € 1875,00 per il giudizio di cassazione, € 2419,00 per il giudizio di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in grado di appello e in sede di rinvio dall'ordinanza della Corte di cassazione n.10600/2023, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.13459/2016, pubblicata in data CP_1
4.7.2016, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere al CP_1 Controparte_4
, le spese del giudizio di appello cassato, che
[...] Parte_2 CP_1 liquida in € 2419,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in
€ 1875,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 2419,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 2/04/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo