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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6421/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to COSTA C.F._1
GIANFRANCO;
RICORRENTE
E
, nato il 11/02/1950 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04/06/2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/06/1998 in Casalnuovo di Napoli
(NA) con dal quale sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(27/09/1991) e (21/08/1996), maggiorenni ed entrambi Persona_2 autosufficienti. Chiedeva revocarsi il mantenimento in suo favore disposto in sede di separazione, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica rispetto al momento della separazione.
2. pur ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito. Controparte_1
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, vertendo la stessa sulla sola domanda di stato, riservava la causa al Collegio per la decisione. Va dato atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito.
B. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (2013) a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
C. Preso atto della rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione e della mancanza di ulteriori domande di contributo economico, anche in considerazione dell'autosufficienza economica dei figli, non dev'essere adottata alcuna statuizione accessoria.
D. Tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia vertente sul solo stato e della mancata costituzione del convenuto, considerato che non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 22/06/1998 in Casalnuovo di Napoli (NA),
[...] Controparte_1 trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli
(NA) (Atto n. 7, Parte I, Serie Ufficio 2, Anno 1998);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile). 3 d) Dichiara non ripetibili le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6421/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to COSTA C.F._1
GIANFRANCO;
RICORRENTE
E
, nato il 11/02/1950 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04/06/2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/06/1998 in Casalnuovo di Napoli
(NA) con dal quale sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(27/09/1991) e (21/08/1996), maggiorenni ed entrambi Persona_2 autosufficienti. Chiedeva revocarsi il mantenimento in suo favore disposto in sede di separazione, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica rispetto al momento della separazione.
2. pur ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito. Controparte_1
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, vertendo la stessa sulla sola domanda di stato, riservava la causa al Collegio per la decisione. Va dato atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito.
B. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (2013) a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
C. Preso atto della rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione e della mancanza di ulteriori domande di contributo economico, anche in considerazione dell'autosufficienza economica dei figli, non dev'essere adottata alcuna statuizione accessoria.
D. Tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia vertente sul solo stato e della mancata costituzione del convenuto, considerato che non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 22/06/1998 in Casalnuovo di Napoli (NA),
[...] Controparte_1 trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli
(NA) (Atto n. 7, Parte I, Serie Ufficio 2, Anno 1998);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile). 3 d) Dichiara non ripetibili le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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