Art. 45.
Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione lino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.
La conferma e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1 gennaio successivo alla data di entrata, in vigore della presente legge Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 dicembre 1958, n. 1072 ha disposto (con l'articolo unico) che "Qualora il concessionario di cui all' art. 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".
Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione lino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.
La conferma e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1 gennaio successivo alla data di entrata, in vigore della presente legge Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 dicembre 1958, n. 1072 ha disposto (con l'articolo unico) che "Qualora il concessionario di cui all' art. 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".