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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2024
N. R.G. V.G. 1499/2024
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Filippo Labellarte - Presidente - relatore dott. Luciano Guaglione – Consigliere dott.ssa Maria Angela Marchesiello – Consigliere a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2025, ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, iscritto al n. 1499/2024 R.G.V.G., avverso il decreto di rigetto n. cron. 3623/2024 del 15 novembre 2024, promosso da:
( , in qualità di amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno a tempo indeterminato di ), Parte_2 C.F._2 giusta decreto n. 21323/2021 del 30.9.2021 (R.G. V.G. n. 3609/2021 – Tribunale di Bari), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ida Tolomeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Crisanzio n. 17, nonché presso il domicilio digitale
Email_1
Opponente nei confronti di
), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 97, nonché presso il domicilio digitale
Email_2
Opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso per D.I. ex art. 3 L. n. 89/2001 depositato il 24.10.2024, in qualità Parte_1 di amministratrice di sostegno di giusta autorizzazione del G.T. n. cron. Parte_2
19600/2024 del 24.7.2024, chiedeva il risarcimento di cui alla citata legge per l'eccessiva durata del procedimento civile promosso nei confronti dell'amministrato innanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.
12341/2003) e dichiarato estinto giusta ordinanza del 27.6.2024. In particolare, per quanto qui rileva, la ricorrente deduceva che: 1) con atto di citazione del
3.11.2003, aveva convenuto in giudizio e lo stesso Persona_1 Controparte_3
al fine procedere alla divisione dell'eredità di e Parte_2 Persona_2 Per_3
2) unitamente agli altri citati convenuti, si era costituito giusta
[...] Parte_2 comparsa del 13.2.2004, proponendo altresì domanda riconvenzionale;
3) istruita la causa mezzo prova orale e ctu, dopo una serie di rinvii d'ufficio e per tentativo di bonario componimento, il giudice, preso atto della concorde volontà delle parti di procedere ex art. 788 c.p.c., aveva rinviato la causa all'udienza 25.9.2023, per consentire il deposito della documentazione necessaria all' espletamento della vendita giudiziale;
4) a detta ultima udienza, le parti avevano dato atto dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del convenuto Parte_2 , per cui il giudizio era stato interrotto;
5) attesa la mancata riassunzione nel termine
[...] fissato, il procedimento era stato dichiarato estinto giusta ordinanza del 27.6.2024; 6) pertanto, aveva diritto all'indennizzo per equa riparazione, essendo stato vittima Parte_2
“incolpevole di un processo irragionevolmente ed incomprensibilmente protrattosi per oltre venti anni, che ha determinato un patema d'animo, un'ansia ed una sofferenza morale collocabili nell' alveo di un danno non patrimoniale”; 7) non ricorrevano i presupposti per l'applicazione al caso di specie dell' art. 2, co. 2 sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, così come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, “dettato in ordine alla presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, ma unicamente previsto per le sole ipotesi estintive ex artt. 306 e 307 c.p.c.”; 8) in particolare, il contegno adottato dal convenuto nel giudizio presupposto, in relazione alla mancata riassunzione, non consentiva “di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta (la dichiarazione di estinzione del giudizio), successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo”; 9) quindi, non poteva ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, perché l'interesse del Parte_2 convenuto nel giudizio presupposto, era “contrario alla riassunzione anche perché in tal modo lo stesso poteva ottenere una più rapida definizione favorevole del giudizio senza oltretutto dover affrontare ulteriori spese”. Sulla base di tali premesse, la ricorrente istava per la liquidazione dell'indennizzo per equa riparazione in misura non inferiore ad €400,00 e non superiore ad €800,00, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini, con gli aumenti previsti del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
Con decreto n. cron. 3623/2024 (R.G. v.g. n. 1267/2024), il magistrato designato rigettava il ricorso in applicazione dell'art. 2, co. 2 sexies, lett. c), della citata legge, stante l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata. In motivazione, il Giudice della fase monitoria rilevava che il procedimento presupposto era stato promosso dalla stessa nei confronti del e di altri Parte_1 Parte_2 convenuti, “tutti portatori di centri d'interesse contrapposti”; osservava che il giudizio, interrotto a causa dell'apertura del procedimento ex art. 404 e ss. c.c. a beneficio di si era Parte_2 concluso con dichiarazione di estinzione, giusta ordinanza del 27.06.2024, in difetto di tempestiva riassunzione;
riteneva che la presunzione iuris tantum dell'insussistenza del pregiudizio non era stata superata dal richiedente sulla scorta delle mere attività assertive e dei documenti allegati, “non apprendo sufficiente - a tal fine- il mero rimando all'eccessiva durata del giudizio presupposto, giacché lo stesso è esitato in un decreto di estinzione per l'inattività delle parti e non già in un accordo transattivo fra le stesse, concretante –in quest'ultimo caso-la tutela concertata dei loro interessi e ragioni”. Avverso il prefato provvedimento monitorio ha proposto opposizione nella sua Parte_1 spiegata qualità, chiedendo, per il motivo di seguito enunciato, l'accoglimento della domanda ex l.
n. 89/01, con condanna del opposto al pagamento, in favore dell'amministrato CP_1
di una somma a titolo di indennizzo per durata irragionevole del Parte_2 procedimento presupposto, oltre al pagamento delle spese e compensi della precedente ed attuale fase di giudizio.
Il si è regolarmente costituito in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e conferma del decreto opposto, vinte le spese di lite. All'udienza del 14.2.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione.
*
Con l'unico motivo di opposizione, si lamenta il rigetto della domanda ex l. n. 89/2001, avendo il magistrato delegato errato nel ritenere inesistente il pregiudizio per la durata irragionevole sulla base della mancata riassunzione della causa da parte di senza considerare la Parte_2 posizione processuale di “convenuto” assunta nel procedimento presupposto e l'interesse contrario alla riassunzione medesima.
Il motivo è infondato e va rigettato.
L'art. 2, co. 2 sexies, lett. c, della l. n. 89/2001 prevede una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di estinzione dello stesso per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. Tale presunzione è ancorata al fatto che le parti hanno abbandonato il giudizio per disinteresse, reputando entrambe non più utile pervenire ad una decisione di merito per eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata, ragion per cui deve escludersi - fino a prova contraria - che esse si possano ragionevolmente dolere dell'eccessiva durata del relativo giudizio.
Il fatto che la innanzi detta presunzione operi in modo neutrale rispetto alla posizione processuale delle parti e, in particolare, non si attenui rispetto al convenuto, può essere considerato come l'esito di un bilanciamento congruo tra il diritto all'equo indennizzo da irragionevole durata (in presenza di un'estinzione del processo ex artt. 306 o 307 c.p.c.) e il principio che il processo deve concludersi per quanto è possibile non già con una definizione in rito, bensì con pronunce di merito, al fine di evitare che la possibile reiterazione di processi ex art. 310, co. 1, c.p.c. sulla stessa vicenda sostanziale aggravi l'amministrazione della giustizia e quindi incida negativamente sulla ragionevole durata media dei processi. In altre parole, ferma ovviamente la libertà della parte di realizzare l'interesse ad una conclusione del processo in punto di rito piuttosto che con pronuncia di merito, è il bilanciamento di tale interesse individuale con l'interesse collettivo (degli altri utenti) dell'amministrazione della giustizia ad imporre di gravare il ricorrente per equo indennizzo (quand'anche si tratti del convenuto nel processo presupposto) dell'onere di dare la prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio (in tal senso Cass. civ. 17981/2024). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, né il dato letterale, né la logica sottesa all'art 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001, consentono di distinguere - in via generale ed astratta dai tratti specifici delle singole controversie - la posizione dell'attore da quella del convenuto, rispetto all'onere della prova contraria alla presunzione legale de qua (in tal senso, Cass. civ. n. 9452/2023).
Venendo al caso di specie, quindi, al fine di superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio, non basta sostenere semplicemente che il assunse la posizione di convenuto Parte_2 nel procedimento presupposto e che la mancata riassunzione “è frutto di una scelta ponderata ed un esercizio di una facoltà processuale, e non “un indice di un disinteresse ovvero di assenza di afflizione”. Infatti, se è vero che la parte convenuta ha interesse ad una più rapida definizione favorevole del giudizio senza aggravio di spese di lite, obiettivo realizzabile proprio con la dichiarazione di estinzione, tuttavia, si devono valutare - in modo diretto e specifico - le vicende del caso concreto, perché si possa differenziare la posizione del convenuto da quella dell'attore (in questi termini si espressa Cass. civ. n. 16407/2023, la quale, nel cassare la precedente decisione di questa Corte, ha affermato che “la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare, alla luce dei fatti e delle deduzioni del ricorrente, in modo diretto e specifico le vicende del processo presupposto, al fine di valutare il superamento della presunzione di insussistenza del danno dettata dalla disposizione in esame proprio perchè la norma non opera alcuna distinzione tra le posizioni processuali delle parti e fonda la presunzione relativa sulla incompatibilità ontologica tra il disinteresse rispetto alla prosecuzione del giudizio presupposto e la sofferenza per la sua durata”). Ebbene, non fu solo destinatario dell'azione promossa nei suoi confronti da Parte_2
ma propose domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al Parte_1 rimborso delle spese sostenute in favore della de cuis (“[…] perché vengano riconosciute tutte le spese erogate in favore della madre e tutto quanto maturatosi in suo favore per l'assistenza e vitto corrisposto alla stessa per un decennio”; “accogliersi la domanda riconvenzionale per l'importo che verrà accertato e provato in corso di causa da imputarsi alla massa ereditaria”). Proprio la formulazione della domanda riconvenzionale da parte di non Parte_2 consente di distinguere la sua posizione processuale da quella dell'attore, per cui, mancando di riassumere la causa nel termine di legge, ha dimostrato pari disinteresse a coltivare la domanda originariamente proposta e a pervenire ad una decisione di merito “per eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata”, circostanza avvalorata dai ripetuti rinvii per trattative pendenti tra le parti e dalla concorde volontà di procedere alla vendita ex art. 788 c.p.c., per la quale fu fissata l'udienza del 25.9.2023 con invito a depositare la documentazione necessaria, prima di disporre l'interruzione del giudizio e dichiararne l'estinzione. In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto. Quanto alle spese legali, liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi e secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/22 (con esclusione della voce trattazione-istruzione), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), esse devono essere poste interamente a carico di ed in favore del , secondo il criterio della Parte_2 Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto n. cron. 3623/2024 del 15 novembre 2024 (R.G.V.G. n. 1267/2024); condanna alla rifusione, in favore Parte_2 del , in persona del Ministro pro tempore, delle spese processuali del Controparte_4 presente giudizio di opposizione, e le liquida in complessivi €3.473,00 per compenso, oltre IVA,
C.A.P. e rimborso forfettario spese generali del 15 %.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Filippo Labellarte
N. R.G. V.G. 1499/2024
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Filippo Labellarte - Presidente - relatore dott. Luciano Guaglione – Consigliere dott.ssa Maria Angela Marchesiello – Consigliere a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2025, ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, iscritto al n. 1499/2024 R.G.V.G., avverso il decreto di rigetto n. cron. 3623/2024 del 15 novembre 2024, promosso da:
( , in qualità di amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno a tempo indeterminato di ), Parte_2 C.F._2 giusta decreto n. 21323/2021 del 30.9.2021 (R.G. V.G. n. 3609/2021 – Tribunale di Bari), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ida Tolomeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Crisanzio n. 17, nonché presso il domicilio digitale
Email_1
Opponente nei confronti di
), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari n. 97, nonché presso il domicilio digitale
Email_2
Opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso per D.I. ex art. 3 L. n. 89/2001 depositato il 24.10.2024, in qualità Parte_1 di amministratrice di sostegno di giusta autorizzazione del G.T. n. cron. Parte_2
19600/2024 del 24.7.2024, chiedeva il risarcimento di cui alla citata legge per l'eccessiva durata del procedimento civile promosso nei confronti dell'amministrato innanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.
12341/2003) e dichiarato estinto giusta ordinanza del 27.6.2024. In particolare, per quanto qui rileva, la ricorrente deduceva che: 1) con atto di citazione del
3.11.2003, aveva convenuto in giudizio e lo stesso Persona_1 Controparte_3
al fine procedere alla divisione dell'eredità di e Parte_2 Persona_2 Per_3
2) unitamente agli altri citati convenuti, si era costituito giusta
[...] Parte_2 comparsa del 13.2.2004, proponendo altresì domanda riconvenzionale;
3) istruita la causa mezzo prova orale e ctu, dopo una serie di rinvii d'ufficio e per tentativo di bonario componimento, il giudice, preso atto della concorde volontà delle parti di procedere ex art. 788 c.p.c., aveva rinviato la causa all'udienza 25.9.2023, per consentire il deposito della documentazione necessaria all' espletamento della vendita giudiziale;
4) a detta ultima udienza, le parti avevano dato atto dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno a favore del convenuto Parte_2 , per cui il giudizio era stato interrotto;
5) attesa la mancata riassunzione nel termine
[...] fissato, il procedimento era stato dichiarato estinto giusta ordinanza del 27.6.2024; 6) pertanto, aveva diritto all'indennizzo per equa riparazione, essendo stato vittima Parte_2
“incolpevole di un processo irragionevolmente ed incomprensibilmente protrattosi per oltre venti anni, che ha determinato un patema d'animo, un'ansia ed una sofferenza morale collocabili nell' alveo di un danno non patrimoniale”; 7) non ricorrevano i presupposti per l'applicazione al caso di specie dell' art. 2, co. 2 sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, così come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, “dettato in ordine alla presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, ma unicamente previsto per le sole ipotesi estintive ex artt. 306 e 307 c.p.c.”; 8) in particolare, il contegno adottato dal convenuto nel giudizio presupposto, in relazione alla mancata riassunzione, non consentiva “di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta (la dichiarazione di estinzione del giudizio), successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo”; 9) quindi, non poteva ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, perché l'interesse del Parte_2 convenuto nel giudizio presupposto, era “contrario alla riassunzione anche perché in tal modo lo stesso poteva ottenere una più rapida definizione favorevole del giudizio senza oltretutto dover affrontare ulteriori spese”. Sulla base di tali premesse, la ricorrente istava per la liquidazione dell'indennizzo per equa riparazione in misura non inferiore ad €400,00 e non superiore ad €800,00, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini, con gli aumenti previsti del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
Con decreto n. cron. 3623/2024 (R.G. v.g. n. 1267/2024), il magistrato designato rigettava il ricorso in applicazione dell'art. 2, co. 2 sexies, lett. c), della citata legge, stante l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata. In motivazione, il Giudice della fase monitoria rilevava che il procedimento presupposto era stato promosso dalla stessa nei confronti del e di altri Parte_1 Parte_2 convenuti, “tutti portatori di centri d'interesse contrapposti”; osservava che il giudizio, interrotto a causa dell'apertura del procedimento ex art. 404 e ss. c.c. a beneficio di si era Parte_2 concluso con dichiarazione di estinzione, giusta ordinanza del 27.06.2024, in difetto di tempestiva riassunzione;
riteneva che la presunzione iuris tantum dell'insussistenza del pregiudizio non era stata superata dal richiedente sulla scorta delle mere attività assertive e dei documenti allegati, “non apprendo sufficiente - a tal fine- il mero rimando all'eccessiva durata del giudizio presupposto, giacché lo stesso è esitato in un decreto di estinzione per l'inattività delle parti e non già in un accordo transattivo fra le stesse, concretante –in quest'ultimo caso-la tutela concertata dei loro interessi e ragioni”. Avverso il prefato provvedimento monitorio ha proposto opposizione nella sua Parte_1 spiegata qualità, chiedendo, per il motivo di seguito enunciato, l'accoglimento della domanda ex l.
n. 89/01, con condanna del opposto al pagamento, in favore dell'amministrato CP_1
di una somma a titolo di indennizzo per durata irragionevole del Parte_2 procedimento presupposto, oltre al pagamento delle spese e compensi della precedente ed attuale fase di giudizio.
Il si è regolarmente costituito in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e conferma del decreto opposto, vinte le spese di lite. All'udienza del 14.2.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione.
*
Con l'unico motivo di opposizione, si lamenta il rigetto della domanda ex l. n. 89/2001, avendo il magistrato delegato errato nel ritenere inesistente il pregiudizio per la durata irragionevole sulla base della mancata riassunzione della causa da parte di senza considerare la Parte_2 posizione processuale di “convenuto” assunta nel procedimento presupposto e l'interesse contrario alla riassunzione medesima.
Il motivo è infondato e va rigettato.
L'art. 2, co. 2 sexies, lett. c, della l. n. 89/2001 prevede una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di estinzione dello stesso per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. Tale presunzione è ancorata al fatto che le parti hanno abbandonato il giudizio per disinteresse, reputando entrambe non più utile pervenire ad una decisione di merito per eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata, ragion per cui deve escludersi - fino a prova contraria - che esse si possano ragionevolmente dolere dell'eccessiva durata del relativo giudizio.
Il fatto che la innanzi detta presunzione operi in modo neutrale rispetto alla posizione processuale delle parti e, in particolare, non si attenui rispetto al convenuto, può essere considerato come l'esito di un bilanciamento congruo tra il diritto all'equo indennizzo da irragionevole durata (in presenza di un'estinzione del processo ex artt. 306 o 307 c.p.c.) e il principio che il processo deve concludersi per quanto è possibile non già con una definizione in rito, bensì con pronunce di merito, al fine di evitare che la possibile reiterazione di processi ex art. 310, co. 1, c.p.c. sulla stessa vicenda sostanziale aggravi l'amministrazione della giustizia e quindi incida negativamente sulla ragionevole durata media dei processi. In altre parole, ferma ovviamente la libertà della parte di realizzare l'interesse ad una conclusione del processo in punto di rito piuttosto che con pronuncia di merito, è il bilanciamento di tale interesse individuale con l'interesse collettivo (degli altri utenti) dell'amministrazione della giustizia ad imporre di gravare il ricorrente per equo indennizzo (quand'anche si tratti del convenuto nel processo presupposto) dell'onere di dare la prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio (in tal senso Cass. civ. 17981/2024). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, né il dato letterale, né la logica sottesa all'art 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001, consentono di distinguere - in via generale ed astratta dai tratti specifici delle singole controversie - la posizione dell'attore da quella del convenuto, rispetto all'onere della prova contraria alla presunzione legale de qua (in tal senso, Cass. civ. n. 9452/2023).
Venendo al caso di specie, quindi, al fine di superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio, non basta sostenere semplicemente che il assunse la posizione di convenuto Parte_2 nel procedimento presupposto e che la mancata riassunzione “è frutto di una scelta ponderata ed un esercizio di una facoltà processuale, e non “un indice di un disinteresse ovvero di assenza di afflizione”. Infatti, se è vero che la parte convenuta ha interesse ad una più rapida definizione favorevole del giudizio senza aggravio di spese di lite, obiettivo realizzabile proprio con la dichiarazione di estinzione, tuttavia, si devono valutare - in modo diretto e specifico - le vicende del caso concreto, perché si possa differenziare la posizione del convenuto da quella dell'attore (in questi termini si espressa Cass. civ. n. 16407/2023, la quale, nel cassare la precedente decisione di questa Corte, ha affermato che “la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare, alla luce dei fatti e delle deduzioni del ricorrente, in modo diretto e specifico le vicende del processo presupposto, al fine di valutare il superamento della presunzione di insussistenza del danno dettata dalla disposizione in esame proprio perchè la norma non opera alcuna distinzione tra le posizioni processuali delle parti e fonda la presunzione relativa sulla incompatibilità ontologica tra il disinteresse rispetto alla prosecuzione del giudizio presupposto e la sofferenza per la sua durata”). Ebbene, non fu solo destinatario dell'azione promossa nei suoi confronti da Parte_2
ma propose domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al Parte_1 rimborso delle spese sostenute in favore della de cuis (“[…] perché vengano riconosciute tutte le spese erogate in favore della madre e tutto quanto maturatosi in suo favore per l'assistenza e vitto corrisposto alla stessa per un decennio”; “accogliersi la domanda riconvenzionale per l'importo che verrà accertato e provato in corso di causa da imputarsi alla massa ereditaria”). Proprio la formulazione della domanda riconvenzionale da parte di non Parte_2 consente di distinguere la sua posizione processuale da quella dell'attore, per cui, mancando di riassumere la causa nel termine di legge, ha dimostrato pari disinteresse a coltivare la domanda originariamente proposta e a pervenire ad una decisione di merito “per eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata”, circostanza avvalorata dai ripetuti rinvii per trattative pendenti tra le parti e dalla concorde volontà di procedere alla vendita ex art. 788 c.p.c., per la quale fu fissata l'udienza del 25.9.2023 con invito a depositare la documentazione necessaria, prima di disporre l'interruzione del giudizio e dichiararne l'estinzione. In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto. Quanto alle spese legali, liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi e secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/22 (con esclusione della voce trattazione-istruzione), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), esse devono essere poste interamente a carico di ed in favore del , secondo il criterio della Parte_2 Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto n. cron. 3623/2024 del 15 novembre 2024 (R.G.V.G. n. 1267/2024); condanna alla rifusione, in favore Parte_2 del , in persona del Ministro pro tempore, delle spese processuali del Controparte_4 presente giudizio di opposizione, e le liquida in complessivi €3.473,00 per compenso, oltre IVA,
C.A.P. e rimborso forfettario spese generali del 15 %.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Filippo Labellarte