Corte d'Appello Bari, ordinanza 25/03/2025
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Ordinanza 25 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, presieduta dal dott. Filippo Labellarte. Le parti coinvolte sono l'amministratrice di sostegno di un soggetto, che ha richiesto un risarcimento per l'eccessiva durata di un procedimento civile, e il Ministero della Giustizia, che ha contestato la domanda. L'opponente sosteneva che il lungo iter processuale, protrattosi per oltre venti anni, avesse causato un danno non patrimoniale, invocando l'applicazione della legge n. 89/2001 per l'equa riparazione. Il giudice, tuttavia, ha rigettato la richiesta, ritenendo che la presunzione di insussistenza del pregiudizio, prevista dall'art. 2, co. 2 sexies, lett. c), della stessa legge, fosse applicabile. La Corte ha argomentato che la mancata riassunzione del processo da parte dell'amministrato non dimostrava un interesse attivo a proseguire, ma piuttosto un disinteresse, evidenziando che la posizione di convenuto non escludeva l'onere di provare il danno subito. Pertanto, la Corte ha confermato il decreto di rigetto, imponendo le spese legali all'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, ordinanza 25/03/2025
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero :
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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