Articolo 479 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 478Articolo 480
Versione
12 maggio 1963
Art. 479. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1946-47 quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1946-47 (art. 475) ............... L. 381.941.964,67 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 477) ............... " 45.741.950,35
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Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 427.083.915,02
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963