Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1981, n. 936
CASS
Sentenza 16 febbraio 1981

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L'art 2284 cod civ - che, per le societa di persone, nell'ipotesi di morte di un socio, attribuisce agli eredi dello stesso il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalita stabilite nel successivo art 2289, salvo che gli altri soci preferiscano sciogliere la societa - trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la societa sia composta da due soli soci, poiche pure in tale situazione, a fronte del suindicato diritto degli eredi alla liquidazione della quota, ed in posizione prevalente rispetto ad esso, si configura il potere (diritto potestativo) dell'unico socio superstite di optare per lo scioglimento della societa, il quale deve essere esercitato entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, in correlazione con gli analoghi termini fissati dall'art 2289 citato e dall'art 2272 n 4 cod civ, rispettivamente, per il soddisfacimento del diritto alla liquidazione della quota sopra menzionato e per l'Estinzione della societa conseguente al venir meno della pluralita dei soci ed alla mancata ricostituzione della stessa. Tale disciplina dell'art 2284 cod civ non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza ex art 3 Costituzione perche la diversita degli effetti giuridici per gli eredi del socio defunto si ricollega ad una diversita di presupposti che i soci attributari del citato diritto potestativo hanno il potere di determinare. ( V 3869/68, mass n 337340; ( V 174/61, mass n 881181; ( V 263/57, mass n 881277; ( V 2164/56, mass n 881182; ( contra 1278/74, mass n 369346).*

Il carattere ufficioso del processo di Cassazione non e incompatibile con il potere dell'erede del ricorrente o del resistente, in quanto parte in senso sostanziale, di nominare altro difensore per tale fase del giudizio, in aggiunta o in sostituzione di quello gia nominato.*

Commentario1

  • 1Società di persone: Che succede se muore un socio?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2021

    Approfondimenti Nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del vincolo sociale che legava il socio alla società ma non lo scioglimento della società stessa, con la conseguente necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto, attraverso il meccanismo di liquidazione previsto dall'art. 2289 c.c. Al verificarsi della morte del socio i suoi eredi acquisiscono, infatti, il diritto alla liquidazione della quota spettante al de cuius, ossia un diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota del defunto. La legge riconosce, tuttavia, ai soci superstiti la possibilità di evitare la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1981, n. 936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 936
Data del deposito : 16 febbraio 1981

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