TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al 805 dell'anno
2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso da:
, nato a [...] (bl) il 14.09.1972 e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bambini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Marinella (RM), rappresentato e difesa dall'Avv. Susanna Bambini;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e con Parte_1 Parte_2 cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 384/2013 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato da e iscritto al n. 805/2024 R.G.V.G., così Parte_1 CP_1 decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e di Parte_1 Parte_2 cui alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 384/2013, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso di:
1) I figli e , divenuti maggiorenni, il primogenito ha Per_1 Persona_2 trasferito la residenza stabilmente presso l'abitazione del padre che sta provvedendo alle spese per il suo mantenimento, mentre è Per_2 residente presso l'abitazione della madre che sta provvedendo alle spese per il suo mantenimento;
2) studia presso l'Università E-CAMPUS, iscritto al Persona_3 secondo anno della facoltà di Psicologia (Laurea Magistrale) ed intende trovarsi un lavoro che lo rende autonomo, mentre iscritta al Per_2 secondo anno della Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l'Università Unimercatorum ha recentemente deciso di partecipare a diversi concorsi pubblici;
3) Che le spese per l'università di e sono sostenute al 50% per Per_1 Per_2 ogni figlio da parte dei genitori;
4) Per tali motivi, non vi è più interesse da parte della sig. a CP_1 ricevere il pagamento della contribuzione al mantenimento dei figli e disposto in favore della medesima in ragione del Per_1 Persona_2 provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, avendo il tempo determinato la mutazione delle condizioni in essere al momento sia della
Separazione che del Divorzio, determinando il venir meno in capo al padre dell'obbligazione.
5) Le parti confermano la comune responsabilità in capo alle spese straordinarie al 50% di sostentamento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 27 marzo 2025
Il Presidente relatore
Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al 805 dell'anno
2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso da:
, nato a [...] (bl) il 14.09.1972 e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bambini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Marinella (RM), rappresentato e difesa dall'Avv. Susanna Bambini;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e con Parte_1 Parte_2 cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 384/2013 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato da e iscritto al n. 805/2024 R.G.V.G., così Parte_1 CP_1 decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e di Parte_1 Parte_2 cui alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 384/2013, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso di:
1) I figli e , divenuti maggiorenni, il primogenito ha Per_1 Persona_2 trasferito la residenza stabilmente presso l'abitazione del padre che sta provvedendo alle spese per il suo mantenimento, mentre è Per_2 residente presso l'abitazione della madre che sta provvedendo alle spese per il suo mantenimento;
2) studia presso l'Università E-CAMPUS, iscritto al Persona_3 secondo anno della facoltà di Psicologia (Laurea Magistrale) ed intende trovarsi un lavoro che lo rende autonomo, mentre iscritta al Per_2 secondo anno della Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l'Università Unimercatorum ha recentemente deciso di partecipare a diversi concorsi pubblici;
3) Che le spese per l'università di e sono sostenute al 50% per Per_1 Per_2 ogni figlio da parte dei genitori;
4) Per tali motivi, non vi è più interesse da parte della sig. a CP_1 ricevere il pagamento della contribuzione al mantenimento dei figli e disposto in favore della medesima in ragione del Per_1 Persona_2 provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, avendo il tempo determinato la mutazione delle condizioni in essere al momento sia della
Separazione che del Divorzio, determinando il venir meno in capo al padre dell'obbligazione.
5) Le parti confermano la comune responsabilità in capo alle spese straordinarie al 50% di sostentamento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 27 marzo 2025
Il Presidente relatore
Gianluca Gelso