CASS
Ordinanza 23 giugno 2021
Ordinanza 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/06/2021, n. 17942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17942 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6518/2015 R.G. proposto da: CO EO (C.F. BSCMTT76S1613300Y), rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO SCROSATI, elettivamente domiciliato presso lo studio GREZ e ASSOCIATI in ROMA, Corso Vittorio Emanuele II, 18
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 z QAJI/Y Lt A ON1) Crt - resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3918/38/14, depositata il 14 luglio 2014. Civile Ord. Sez. 5 Num. 17942 Anno 2021 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 23/06/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente CO EO ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto presupposto;
che la CTP di Varese ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 luglio 2014, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento nelle forme della notificazione diretta;
che propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi e che l'Ufficio si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, dando atto che in data 5 giugno 2017 l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata precedentemente presentata dal ricorrente a termini dell'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (all. dich. rinuncia) e che, pertanto, il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
che deve essere, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l'assenza di conclusioni scritte da parte dell'ente impositore intimato;
che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 25 maggio 2021
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 z QAJI/Y Lt A ON1) Crt - resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3918/38/14, depositata il 14 luglio 2014. Civile Ord. Sez. 5 Num. 17942 Anno 2021 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 23/06/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente CO EO ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto presupposto;
che la CTP di Varese ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 luglio 2014, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento nelle forme della notificazione diretta;
che propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi e che l'Ufficio si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, dando atto che in data 5 giugno 2017 l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata precedentemente presentata dal ricorrente a termini dell'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (all. dich. rinuncia) e che, pertanto, il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
che deve essere, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l'assenza di conclusioni scritte da parte dell'ente impositore intimato;
che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 25 maggio 2021