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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. V.G. 2024/293
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 293 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. , che, avendo il titolo di avvocato, a norma dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., ha esercitato la facoltà di difesa personale, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 30.07.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'eccesiva durata del procedimento originariamente iscritto al n. 8759/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Cagliari, nell'ambito del quale era impugnato il decreto di approvazione del rendiconto finale che essa stessa aveva presentato, quale amministratore di sostegno di nel Parte_2
procedimento di V.G. n. 532/11.
La ricorrente ha esposto che:
- in data 17.04.2013 era deceduta la beneficiaria del sostegno e il 17.05.2013 in Persona_1
qualità di sorella, aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- il giudice tutelare aveva approvato in data 18.10.2013 il rendiconto finale predisposto dall'odierna ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2
- con atto depositato in data 28.10.2013 aveva proposto, quindi, impugnazione Persona_1
avverso il decreto di approvazione del rendiconto;
- con sentenza n. 802/2014 del 4.03.2014 il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del reclamo, aveva negato l'approvazione del suddetto rendiconto finale;
Pagina 1 - la ricorrente aveva impugnato detta sentenza con atto di citazione del 12.08.2014, anche per la mancata partecipazione del P.M. nel procedimento di primo grado;
- con sentenza n. 1022/2017, depositata in data 07.12.2017, la Corte d'appello di Cagliari aveva annullato la sentenza n. 802/2014, a causa della mancata partecipazione del detto litisconsorte necessario, rimettendo le parti di fronte al medesimo tribunale;
- con comparsa in data 27.02.2018 la controparte aveva riassunto la causa davanti al Tribunale di
Cagliari;
- con sentenza in data 20.12.2023, divenuta definitiva il 29.01.2024, il Tribunale di Cagliari accolto l'impugnazione avversaria, negando l'approvazione del rendiconto.
Sul rilievo che i procedimenti di primo grado e di appello avessero superato di 7 anni la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia in accoglimento del presente ricorso:
1. previe declaratorie ed accertamenti occorrendi, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per una procedura di reclamo contro l'approvazione del rendiconto finale dell'Amministratore di Sostegno, durata complessivamente 10 anni, sussiste la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2 comma 2 bis L.89/01, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e che, pertanto, la ricorrente ha diritto all'equa riparazione
e, per l'effetto, ingiungere al , in persona del Ministro pro-tempore, di Controparte_1 pagare senza dilazione in favore dell'avv. la complessiva somma di € 4800,00 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge o, in via subordinata, a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
2. in ogni caso con vittoria di spese pari ad € 68,28 (€. 27,00 + 41,28 diritti di copia) e competenze legali del giudizio, secondo i parametri del D.M. 55/2014, con distrazione a favo- re del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001, ma non può trovare accoglimento.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza n. 3069/2023 aveva rigettato tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla odierna ricorrente (incompetenza del tribunale, inammissibilità del reclamo e difetto di rappresentanza della reclamante), aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla medesima proposta, volta ad accertare l'indegnità della attrice, in quanto proposta tardivamente con le note conclusionali del 28 marzo 2023 ed, esaminando nel merito il reclamo, aveva sottolineato,
Pagina 2 tra l'altro, che alcune operazioni di investimento effettuate dall'odierna ricorrente devono ritenersi compiuti in difformità rispetto all'oggetto dell'incarico, aggiungendo, altresì, che le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con beneficiario un terzo sono considerate donazioni indirette (Cass. n. 3263 del 19 febbraio 2016), non consentite … stante il divieto per la stessa, previsto nel decreto di nomina di amministratore di sostegno, di porre in essere qualsiasi atto di straordinaria e ordinaria amministrazione, salvo quelli propri della vita quotidiana.
Il reclamo, dunque, è risultato evidentemente fondato ed in questo quadro, deve ritenersi che Pt_1
non abbia diritto all'indennizzo richiesto.
[...]
Secondo il dettato dell'art. 2, comma 2 quinquies, infatti, non è dovuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 293 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. , che, avendo il titolo di avvocato, a norma dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., ha esercitato la facoltà di difesa personale, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 30.07.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'eccesiva durata del procedimento originariamente iscritto al n. 8759/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Cagliari, nell'ambito del quale era impugnato il decreto di approvazione del rendiconto finale che essa stessa aveva presentato, quale amministratore di sostegno di nel Parte_2
procedimento di V.G. n. 532/11.
La ricorrente ha esposto che:
- in data 17.04.2013 era deceduta la beneficiaria del sostegno e il 17.05.2013 in Persona_1
qualità di sorella, aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- il giudice tutelare aveva approvato in data 18.10.2013 il rendiconto finale predisposto dall'odierna ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2
- con atto depositato in data 28.10.2013 aveva proposto, quindi, impugnazione Persona_1
avverso il decreto di approvazione del rendiconto;
- con sentenza n. 802/2014 del 4.03.2014 il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del reclamo, aveva negato l'approvazione del suddetto rendiconto finale;
Pagina 1 - la ricorrente aveva impugnato detta sentenza con atto di citazione del 12.08.2014, anche per la mancata partecipazione del P.M. nel procedimento di primo grado;
- con sentenza n. 1022/2017, depositata in data 07.12.2017, la Corte d'appello di Cagliari aveva annullato la sentenza n. 802/2014, a causa della mancata partecipazione del detto litisconsorte necessario, rimettendo le parti di fronte al medesimo tribunale;
- con comparsa in data 27.02.2018 la controparte aveva riassunto la causa davanti al Tribunale di
Cagliari;
- con sentenza in data 20.12.2023, divenuta definitiva il 29.01.2024, il Tribunale di Cagliari accolto l'impugnazione avversaria, negando l'approvazione del rendiconto.
Sul rilievo che i procedimenti di primo grado e di appello avessero superato di 7 anni la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia in accoglimento del presente ricorso:
1. previe declaratorie ed accertamenti occorrendi, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per una procedura di reclamo contro l'approvazione del rendiconto finale dell'Amministratore di Sostegno, durata complessivamente 10 anni, sussiste la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2 comma 2 bis L.89/01, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e che, pertanto, la ricorrente ha diritto all'equa riparazione
e, per l'effetto, ingiungere al , in persona del Ministro pro-tempore, di Controparte_1 pagare senza dilazione in favore dell'avv. la complessiva somma di € 4800,00 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge o, in via subordinata, a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
2. in ogni caso con vittoria di spese pari ad € 68,28 (€. 27,00 + 41,28 diritti di copia) e competenze legali del giudizio, secondo i parametri del D.M. 55/2014, con distrazione a favo- re del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001, ma non può trovare accoglimento.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza n. 3069/2023 aveva rigettato tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla odierna ricorrente (incompetenza del tribunale, inammissibilità del reclamo e difetto di rappresentanza della reclamante), aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla medesima proposta, volta ad accertare l'indegnità della attrice, in quanto proposta tardivamente con le note conclusionali del 28 marzo 2023 ed, esaminando nel merito il reclamo, aveva sottolineato,
Pagina 2 tra l'altro, che alcune operazioni di investimento effettuate dall'odierna ricorrente devono ritenersi compiuti in difformità rispetto all'oggetto dell'incarico, aggiungendo, altresì, che le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con beneficiario un terzo sono considerate donazioni indirette (Cass. n. 3263 del 19 febbraio 2016), non consentite … stante il divieto per la stessa, previsto nel decreto di nomina di amministratore di sostegno, di porre in essere qualsiasi atto di straordinaria e ordinaria amministrazione, salvo quelli propri della vita quotidiana.
Il reclamo, dunque, è risultato evidentemente fondato ed in questo quadro, deve ritenersi che Pt_1
non abbia diritto all'indennizzo richiesto.
[...]
Secondo il dettato dell'art. 2, comma 2 quinquies, infatti, non è dovuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 3