Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2024, proposto da
AL IL Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Pellegrini, Marco Segat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Stefano Miotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ARPAV, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso, Provincia di Treviso, Comune di Paese, Comune di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione del Veneto n. 29 del 22.06.2023, notificato in data 28.06.2023, avente ad oggetto “AL IL Inerti S.r.l., con sede legale in Via San Cassiano n. 50 – cap. 31055 Quinto di Treviso (TV) (C.F. e P IVA 00874150261). Provvedimento sulla diffida ad ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 1986/2010, 2169/2012, 908/2019 e TAR Veneto n. 935/2022 in relazione alla conclusione del procedimento per il rilascio della compatibilità ambientale nonché dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Paese. Domanda di V.IA., con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 4/2016). Codice progetto: 42/2013. Mancato accoglimento dell'istanza della società AL IL Inerti s.r.l.” unitamente, per quanto occorrer possa, alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1210 del 23.3.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 20 maggio 1999, la società AL IL ha presentato un progetto per l’apertura di una discarica per rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Paese.
In data 30 giugno 1999, la Regione Veneto ha rigettato l’istanza.
2. Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 6187/2002, ha respinto il ricorso presentato dall’interessata.
3. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1986/2010, ha accolto l’appello della società, ritenendo illegittimo il giudizio negativo espresso dalla Regione del Veneto sull’istanza, ma non ha accertato la fondatezza della pretesa vantata, demandando all’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, l’accertamento della spettanza del bene della vita.
4. Con la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 2169/2012 è stato accolto il ricorso proposto dalla società per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1986/2010, è stato fissato il termine entro il quale l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto provvedere (novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza) ed è stato nominato il Commissario ad acta , nella persona dell’Assessore regionale all’ambiente, per il caso della sua perdurante inerzia.
Nella parte motiva della pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato che “contrariamente a quanto sembra ritenere la parte ricorrente, gli obblighi incombenti sull’Amministrazione in virtù del pregresso giudicato non comportano affatto il necessario rilascio dell’autorizzazione richiesta, ma soltanto il dovere di riesaminare la relativa istanza e di rideterminarsi su di essa” .
5. Con la nota n. 360820 dell’agosto 2012, a firma dell’Assessore regionale all’ambiente, la Regione ha comunicato la volontà di dare esecuzione al decisum giurisdizionale e invitato la società a depositare una nuova istanza, unitamente agli allegati tecnici aggiornati.
6. Con istanza presentata in data 9 agosto 2013, la AL IL Inerti S.r.l., riproponeva il progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, rivisto alla luce della normativa sopravvenuta rispetto all’epoca della prima presentazione (1999), collocandolo, seppur all’interno dello stesso contesto territoriale, in un sito alternativo, nel Comune di Paese, ai sensi dell’art. 9, lett. f), della L.R. 26 marzo 1999 n. 10 ( “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ), e dell’art. 22, lett. d), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
È seguito un complesso e lungo iter procedimentale, sfociato con l’emissione di un provvedimento di archiviazione dell’istanza (Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni 25 gennaio 2019 n. 8), motivato dalla sopravvenuta approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGRUS), avente carattere ostativo al rilascio dell’autorizzazione de qua .
L’art. 15, comma 3, del PRGRUS, approvato nelle more del procedimento, con deliberazione del Consiglio Regionale 29 aprile 2015 n. 30 ha infatti previsto che: “Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l’approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020” .
La Regione ha quindi archiviato l’istanza della ricorrente alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 15 delle N.T.A. del PRGRUS, che, nel suo terzo comma, ha vietato la realizzazione di discariche, comprese quelle per rifiuti non pericolosi, nella fascia di ricarica degli acquiferi.
L’intervento proposto dall’interessata rientrava proprio all’interno di questa fascia.
7. La società ricorrente ha contestato il decreto regionale di archiviazione del 25 gennaio 2019 dinanzi al Consiglio di Stato, nelle forme del giudizio di ottemperanza, cumulando censure di nullità (per violazione od elusione del giudicato) e annullabilità.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2908/2019, ha respinto l’azione di nullità proposta in via principale dalla ricorrente e si è dichiarato incompetente con riferimento all’azione di annullamento inammissibilmente proposta dalla AL IL in unico grado davanti al giudice d’appello.
8. La ricorrente ha, quindi, riassunto la causa dinanzi al T.A.R. Veneto, sottoponendone al vaglio l’azione di annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza di approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi e la domanda risarcitoria subordinata.
9. Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 935/2022, ha accolto il ricorso ravvisando la violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990 e per l’effetto ha annullato il decreto di archiviazione del 25 gennaio 2019.
La sentenza del T.A.R. Veneto ha messo in evidenza le coordinate che la Regione avrebbe dovuto seguire nella riedizione del potere successivamente al giudicato di annullamento: “E, invero, come rimarcato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 2908/2019 da cui trae la stura l’odierno giudizio di annullamento, l’assentibilità dell’istanza della ricorrente “non può ritenersi di per sé in astratto e in assoluto preclusa dalla sopravvenuta approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che all’art. 15, comma 3, delle N.T.A. allegate al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali ha vietato la realizzazione di discariche, comprese quelle per rifiuti non pericolosi, nella fascia di ricarica degli acquiferi, in quanto per consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio l’esecuzione deve avere luogo in applicazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti alla data di notifica (o, in difetto, di passaggio in giudicato) della sentenza definitiva da portare ad esecuzione (Ad. Pl., n. 1/1986; Ad. Pl., n. 4/1994; Ad. Pl., n. 11/2016), essendo irrilevante la sopravvenienza di una diversa disciplina di piano successivamente a tale data”. D’altro canto, aggiunge il Consiglio, “…non può escludersi che la Regione – ove si ridetermini a seguito di un eventuale annullamento del decreto di archiviazione da parte del Tar - individui, alla stregua della disciplina di piano correttamente applicabile (che era quella pregressa innanzi indicata), la sussistenza di altre eventuali ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza” .
La Regione ha impugnato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 935/2022 con ricorso in appello che il Consiglio di Stato ha definito con la sentenza n. 3005/2024 recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso in primo grado per avere la Regione adottato un ulteriore provvedimento di diniego all’esito della rinnovata istruttoria.
10. Infatti la Regione, in pendenza dell’appello, aveva riattivato il procedimento e adottato il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione del Veneto 22 giugno 2023 n. 29 con cui, come anticipato, ha respinto l’istanza della ricorrente.
Tale provvedimento si fonda sul presupposto secondo cui, nel corso del procedimento riattivato con l’istanza di parte del 9 agosto 2013, il Consiglio provinciale di Treviso si era espresso in senso contrario all’apertura della discarica per il tramite della deliberazione 4 dicembre 2013 n. 44.
La deliberazione del Consiglio provinciale era stata preceduta dal parere di ARPAV del 24 settembre 2013 che si era espresso nel senso della non indispensabilità (in allora) di tali impianti, avuto riguardo al principio di prossimità tra il luogo di produzione e quello di smaltimento dei rifiuti.
La deliberazione del Consiglio provinciale e il parere di ARPAV erano stati assunti nel procedimento perché, nelle more dell’approvazione del PRGRUS, lo prescriveva l’art. 16, comma 2, della L.R. 16 febbraio 2010 n. 11.
11. Anche questa volta, la società ricorrente ha contestato il decreto regionale del 22 giugno 2023 dinanzi al Consiglio di Stato, nelle forme del giudizio di ottemperanza, cumulando censure di nullità (per violazione od elusione del giudicato) e annullabilità.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2917/2024, ha respinto l’azione di nullità proposta in via principale dalla ricorrente e si è dichiarato incompetente con riferimento all’azione di annullamento inammissibilmente proposta dalla società AL IL in unico grado davanti al giudice d’appello.
12. Con atto notificato il 26 marzo 2024 e depositato il 28 marzo 2024, la ricorrente ha, quindi, riassunto la causa dinanzi al T.A.R. Veneto, proponendo l’azione di annullamento del provvedimento di diniego del 22 giugno 2023.
Il ricorso si affida a due motivi tra loro connessi e così rubricati: “1) Nullità ai sensi dell’art. 21 septies c. 1 L. n. 241/1990 e dell’art. 114 c. 4 lett. b] c.p.a. dell’impugnato Decreto regionale n. 8 del 25.1.2019 per elusione del giudicato – sentenze del Consiglio di Stato (Quarta Sezione) n. 1986/10, n. 2169/2012 e n. 7908/2019” e “2) In via subordinata: previa conversione dell’azione ex art. 32 cpa, illegittimità del Decreto regionale n. 29/2023 per violazione e falsa applicazione di legge – art. 16 LR n. 11/2010 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti della stessa PA. Erroneità nella motivazione.”
Le censure avverso il diniego regionale del 22 giugno 2023 delle quali è ora investito questo Tribunale Amministrativo possono essere sintetizzate nei termini di cui appresso.
La ricorrente, in premessa alle specifiche doglianze di illegittimità del diniego del 22 giugno 2023, sostiene che il progetto dell’impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali risulterebbe rispettoso della normativa tecnica e compatibile sotto il profilo ambientale.
Sostiene che la valutazione istruttoria sul fabbisogno di impianti non sarebbe coperta dal giudicato delle sentenze intervenute sulla vicenda, ma rientrerebbe nel tratto rimasto libero dell’azione amministrativa.
Afferma che la Regione, anziché fondare la propria decisione sull’istruttoria relativa al fabbisogno di impianti svolta nel 2013, avrebbe dovuto procedere a una rinnovata valutazione prendendo a riferimento il fabbisogno riferito al momento dell’emanazione del provvedimento finale nel 2023, in base al principio secondo cui “tempus regit actum” .
Da questo punto di vista, secondo la ricorrente, ad oggi non sarebbe più applicabile l’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010 perché attualmente le valutazioni sul fabbisogno di impianti spetta esclusivamente alla Regione, autorità competente all’emanazione dell’autorizzazione.
Evidenzia comunque la ricorrente che il parere ARPAV del 24 settembre 2013 richiamava il PRGRUS adottato con deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2013 n. 264 nella parte in cui sottolineava che “dai risultati emerge che nell’arco temporale di valutazione del Piano 2010-2020 la volumetria attualmente autorizzata e disponibile risulta sufficiente a garantire lo smaltimento dei RS previsti dallo scenario 1 [scenario di Piano ndr] e che dal 2020 sono necessari quasi 1.000.000 m3 ogni 4 anni”
Sostiene che né il parere dell’ARPAV del 24 settembre 2013 né quello del Consiglio provinciale del 4 dicembre 2013 avrebbero natura di “norma pianificatoria”, con la conseguenza che non rientrerebbero nel campo di applicazione della regula juris secondo cui occorre valutare l’istanza alla luce della normativa vigente all’epoca del passaggio in giudicato della sentenza.
Sostiene, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1556/2015 pronunciata in un’altra vicenda contenziosa, che il parere del Consiglio provinciale reso ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010 non avrebbe natura vincolante.
13. Si è costituita in giudizio la Regione, resistendo al ricorso, che in vista dell’udienza pubblica del 5 giugno 2025 ha depositato una memoria alla quale la parte ricorrente ha replicato.
14. All’esito dell’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale.
15. La domanda di annullamento del decreto direttoriale regionale 22 giugno 2023 n. 29 è fondata, ferme restando le considerazioni che si vanno ora a svolgere.
16. Innanzitutto, va disatteso l’argomento difensivo della parte ricorrente secondo cui il progetto in questione sarebbe da ritenersi assentibile sotto il profilo tecnico e sotto quello ambientale per non essersi mai la Regione espressa in termini ostativi al riguardo.
Come ha infatti eccepito la Regione, il progetto non è mai arrivato alla fase di valutazione dell’impatto ambientale (nonostante la parte privata l’abbia espressamente chiesto con l’istanza del 9 agosto 2013), con la conseguenza che gli anzidetti profili non sono mai stati investiti dall’esercizio del potere amministrativo.
Osserva inoltre il Collegio che l’operatività dei meccanismi di silenzio assenso procedimentale (art. 17- bis , comma 4, della legge n. 241 del 1990) ed esoprocedimentale (art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990) è impedita nelle ipotesi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
Siffatto impedimento vale per la VIA, per la quale l'art. 3 della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prescrive che gli Stati membri debbano dare descrizioni e valutazioni appropriate sui progetti che ricadono nell’ambito di applicazione di quella specifica normativa.
17.1. Va disattesa anche la censura secondo cui la Regione avrebbe dovuto procedere senza fare applicazione dell’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010 (e cioè senza prendere in considerazione il parere del Consiglio provinciale di Treviso), così come va disattesa la censura secondo cui la Regione avrebbe dovuto svolgere una nuova valutazione istruttoria relativa al fabbisogno di impianti prendendo a riferimento la situazione di fatto esistente nel 2023.
17.2. Osserva al riguardo il Collegio che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010, con cui è stato annullato l’originario diniego del 30 giugno 1999 ha prodotto un effetto di eliminazione dall’ordinamento di quell’atto, un effetto preclusivo che vieta riadottarne di successivi dello stesso tenore, un effetto ripristinatorio consistente nel restituire la parte privata nella stessa situazione in cui si trovava prima dell’adozione del diniego illegittimo a sé sfavorevole e un effetto conformativo, che obbliga la Regione a rideterminarsi secondo le prescrizioni stabilite nella sentenza di annullamento, integrata dalle prescrizioni stabilite nelle successive sentenze del Consiglio di Stato n. 2169/2012 e n. 908/2019, nonché della sentenza del T.A.R. Veneto n. 935/2022.
17.3. Ritiene in particolare il Collegio che l’effetto ripristinatorio prodotto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010 debba declinarsi nel senso di ricostituire il rapporto tra la parte privata e la Regione nelle medesime condizioni esistenti prima dell’adozione dell’originario provvedimento di diniego del 30 giugno 1999, con la precisazione che nel caso di specie, come si è visto, la disciplina applicabile in sede di riedizione del potere deve essere quella vigente al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento di tale atto di diniego.
Vale a dire che la parte privata deve essere rimessa nella medesima condizione in cui si trovava a quell’epoca e non in una condizione differente, di minore o di maggiore vantaggio.
Risulta quindi corretta la decisione della Regione di impiegare, in sede di riedizione del potere, l’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010, secondo cui “Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’ articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
17.4. Da quest’ultimo punto di vista, ritiene il Collegio che prendere in considerazione nella riedizione del procedimento il fabbisogno di discariche per rifiuti non pericolosi attualizzato all’anno 2023 non sarebbe rispettoso degli obblighi discendenti dall’effetto ripristinatorio recato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010, anche in considerazione del fatto che, così facendo, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, essa si troverebbe in una posizione differente rispetto a quella in cui verteva nel 2013, al momento della riapertura del procedimento.
Infatti, sembra pacifico tra le parti che il fabbisogno di impianti in questione riferibile all’anno 2023 non corrisponda a quello riferibile all’anno 2013.
17.5. Sotto connesso profilo, il Collegio ritiene che l’applicazione del PRGRUS vigente alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010 non possa che avvenire, per ragioni di coerenza temporale, prendendo in considerazione la situazione di fatto in allora esistente.
Infatti, di regola, ciascuna norma trova applicazione rispetto a fattispecie maturate sotto la propria vigenza.
Al contrario, la norma che ha smesso di essere efficace non può essere applicata a una situazione di fatto venuta a esistenza successivamente, quando cioè sono sopravvenute nuove disposizioni a regolare la fattispecie.
Ciò vale a maggior ragione rispetto alle norme aventi natura pianificatoria, atteso che esse trovano la propria ragione di essere sulla base della concreta realtà oggettiva che mirano a conformare e pianificare.
Da questo punto di vista, va condivisa l’eccezione opposta dalla Regione secondo cui sarebbe incongruo applicare una disciplina pianificatoria elaborata nel passato a una situazione di fatto successiva e diversa da quella in vista della quale tale disciplina pianificatoria era stata assunta; così come sarebbe incongruo applicare a uno stato di fatto risalente al passato una programmazione redatta facendo riferimento alla situazione odierna.
Si tratta, a ben vedere, dell’applicazione del principio del tempus regit actum in sede procedimentale, che presuppone la coerenza temporale tra la vigenza di una norma e le fattispecie soggette alla sua applicazione.
17.6. Per le medesime anzidette considerazioni sulla stretta interrelazione tra le norme pianificatorie e la realtà oggettiva presa a riferimento per l’adozione delle stesse, non può essere condiviso l’argomento della parte ricorrente che fa leva sulla stima contenuta nel parere di ARPAV del 24 settembre 2013 circa il fabbisogno di discariche riferito agli anni dal 2020 in avanti.
Infatti, è convincente l’eccezione della Regione secondo cui il parere reso da ARPAV nell’anno 2013 è da riferirsi alla situazione dell'epoca, tanto più che nel 2015 è entrato in vigore il PRGRUS, aggiornato nel 2022, le cui disposizioni hanno modificato il quadro di riferimento normativo (e quello pianificatorio) su cui si fondava il predetto parere di ARPAV.
È comunque assorbente quanto osservato sulla necessità di valutare l’istanza della ricorrente prendendo in esame il fabbisogno di discariche riferito all’anno 2013.
17.7. L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie non equivale a includere nella portata del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010 elementi istruttori quali sono il parere di ARPAV del 24 settembre 2013 e quello del Consiglio provinciale di Treviso del 4 dicembre 2013, che non hanno di certo natura di norme pianificatorie.
Infatti, come infra si dirà, compete alla Regione, nel tratto dell’azione amministrativa rimasto libero dai vincoli del giudicato, esprimersi all’esito di una congrua istruttoria da svolgersi “ora per allora” sulla congruenza tra il progetto della società ricorrente a il fabbisogno di discariche avvertito nel 2013.
18. È invece fondata la censura secondo cui la Regione non ha esercitato una valutazione autonoma circa l’indispensabilità dell’impianto oggetto dell’istanza, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento, considerata dall’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010.
Infatti, nella sostanza, nel 2023 la Regione non ha svolto un’autonoma istruttoria sul fabbisogno di discariche riferito al 2013, ma si è, per così dire, “appiattita” sul parere di ARPAV del 24 settembre 2013 e sulla deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso del 4 dicembre 2023.
Al riguardo, il Collegio condivide quanto già espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1556/2015 in ordine alla portata dell’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2010: “Con tale previsione il legislatore regionale veneto ha inteso coinvolgere i consigli provinciali nei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti di recupero di rifiuti speciali nelle more dell’approvazione del piano regionale di gestione.
Ciò al fine di supplire alla mancanza del necessario atto programmatorio sovraordinato, acquisendo dagli enti interessati elementi istruttori in ordine ad un profilo rilevante nel rilascio dei titoli autorizzativi, senza tuttavia spogliarsi della competenza primaria al riguardo e senza annettere all’accertamento negativo compiuto dalla Provincia, ed espresso nella delibera consiliare prevista dall’art. 16, comma 2, natura di atto ostativo al rilascio del titolo autorizzativo.”
Vale a dire che la Regione, anziché adottare de plano il provvedimento di diniego del 22 giugno 2023, avrebbe dovuto valutare in via autonoma il fabbisogno di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi riferito all’anno 2013, pur prendendo in considerazione il parere ARPAV del 24 settembre 2013 e quello del Consiglio provinciale di Treviso del 4 dicembre 2013, ma senza attribuirvi valenza sostanzialmente vincolante.
19. In conclusione, in accoglimento del ricorso va disposto l’annullamento del decreto direttoriale regionale 22 giugno 2023 n. 29, con obbligo della Regione di rideterminarsi facendo applicazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti alla data di notifica (o, in difetto, di passaggio in giudicato) della sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010.
In particolare, sotto il profilo conformativo, la Regione dovrà valutare in via autonoma il fabbisogno di impianti di discariche di rifiuti non pericolosi riferito all’anno 2013 e tenere in considerazione l’esito di tale verifica ai fini dell’assentibilità o meno dell’istanza che la parte ricorrente ha riproposto il 9 agosto 2013.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO