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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7059 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Lo Presti, per procura in atti
ATTORE
E già in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_1
Virgone, per procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
- già e innanzi a questo Tribunale, al
[...] Controparte_2 Controparte_3 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10/10/2014 alle ore 17:45 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo PI tg. ME076538 - assicurato con la - e Controparte_4 percorreva la via San Cosimo di Messina (Vico Baglio), era stato urtato dalla IA PU targata
AL444YA - assicurata con la -, di proprietà di e condotta da CP_2 Controparte_3 che, nell'uscire da una sosta laterale sul lato destro della carreggiata, non si CP_5 accorgeva del transito dell'attore e lo urtava.
Allegava di avere perso il controllo del mezzo, che aveva invaso il marciapiede antistante, causando lo sbalzo dello stesso contro un muro posto a sinistra della carreggiata e la conseguente caduta al suolo, con perdita di conoscenza.
Deduceva di avere subito gravi lesioni personali, per le quali era stato ricoverato presso il PS del Policlinico di Messina, con la diagnosi di “politrauma: trauma cranico – encefalico con ferita l.c. al vertice e focolaio puntiforme in sede del ponte dx. trauma cervicale con frattura di C2 e frattura del processo odontoideo. Trauma toracico chiuso. Pz refertato con prognosi riservata e pericolo di vita”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 20%, ITA di gg 18 e ITP di giorni 60 al
75%, giorni 60 al 50% e giorni 90 al 25%.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 94.125,00, di cui € 69.561,00 per invalidità permanente, € 831,60 per ITA, € 2.079,00 per ITP al 75%, €
1.386,00 per ITP al 50%, € 1.039,00 per ITP al 25%, € 17.390,00 per danno morale ed €
1.837,85 per spese mediche o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio e condanna della ex art. 96 c.p.c., atteso il mancato pagamento CP_2 dell'obbligazione risarcitoria in sede stragiudiziale.
pagina 2 di 13 Con comparsa del 05/04/2017, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistista nei confronti del responsabile civile,
[...]
e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti descritta dall'attore.na CP_3
Argomentava che l'Agenzia Investigativa , di cui si era avvalsa, aveva rilevato che CP_6
l'attore aveva previamente attivato la procedura contro la il cui perito incaricato CP_4 aveva lamentato l'impossibilità di acquisire la dichiarazione di , che aveva Parte_1 posto in essere un comportamento poco collaborativo, inidoneo a consentire di verificare la compatibilità dei danni e la veridicità del fatto;
che la perizia del perito assicurativo della aveva confermato l'inverosimiglianza della ricostruzione del fatto, CP_4 Testimone_1 in quanto il motociclo SP PI risultava già parzialmente riparato al 18/12/2014 e non erano state prodotte foto del veicolo danneggiato dal sinistro;
che il medesimo perito aveva accertato i danni sulla parte alta del parafango anteriore sinistro del veicolo IA PU, non riconducibili all'urto contro la SP PI, ma compatibili con urto contro la persona del conducente, e che la parte inferiore del paraurti anteriore sinistro presentava una lieve striatura, compatibile con l'urto contro pedana;
che la conducente del veicolo investitore aveva manifestato dapprima alla e poi alla la volontà di procedere direttamente CP_4 CP_2 al pagamento, chiedendo l'archiviazione del sinistro;
che sia che Parte_1 [...] erano stati coinvolti in ulteriori sinistri;
che le lesioni lamentate non erano CP_3 riconducibili al sinistro ed erano da ritenersi sproporzionate;
che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non era stato provato;
che aveva concorso con la sua Pt_1 condotta nella verificazione del sinistro, per non avere indossato il casco, come era deducibile dall'entità e dalla tipologia delle lesioni subite.
All'udienza di prima comparizione del 27/04/2017, la causa veniva rinviata per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita nei confronti di Controparte_3
Quindi, all'udienza del 17/07/2017, veniva dichiarata la contumacia di e la Controparte_3 causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina 3 di 13 La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, assegnando, alle parti, i termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della - già CP_1 [...]
- è fondata e va accolta per quanto di ragione. Controparte_2
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Il teste , testimone oculare del sinistro, in quanto si trovava sul marciapiede Testimone_2 della via San Cosimo, ha dichiarato di avere visto la PU, parcheggiata sul lato destro della carreggiata, che si immetteva nella circolazione, impattando contro la vespa, che percorreva la stessa via con direzione lato mare: “ho assistito all'incidente e ho visto la PU che era parcheggiata sulla destra mettersi in circolazione e andare ad impattare con un Vespone che percorreva la stessa via verso mare”;
“il conducente del motociclo perdeva il controllo del mezzo dopo l'impatto con l'auto e andava a finire contro il muro dal lato sinistro della carreggiata”; “il signor rimaneva per terra esamine e sul luogo Parte_1 arrivavano conoscenti e parenti. Non sono stato io a chiamare il 118 ma qualcun altro tra i parenti. Io ho lasciato i miei dati ad un parente del signor e sono rimasto sul posto fino a quando è arrivata Pt_1
l'ambulanza”; “al momento dell'incidente ricordo che il signor indossava il casco”. Parte_1
conducente del veicolo investitore, ha confermato di essere alla guida del CP_5 veicolo del suocero, e ha dichiarato che, mentre uscita dal parcheggio, Controparte_3 urtava con la vespa: “Io uscivo da un posteggio nei pressi del cimitero sulla Via san Cosimo ed ho urtato una vespa che è andata a sbattere contro il muro. Stavo uscendo non in retromarcia, non ricordo se avevo azionato l'indicatore di direzione”. “La vespa proveniva in direzione monte mare la strada è a senso unico”;
“Il conducente della vespa aveva il casco”; “Ricordo che è intervenuto il 118. Il conducente era per terra dolorante ma non era privo di sensi”.
La teste ha anche confermato “di avere sottoscritto una dichiarazione che ho consegnato alla compagnia di assicurazione dell'auto nella quale ho descritto la dinamica dell'incidente”.
pagina 4 di 13 Ed entrambi i testi hanno confermato che il conducente della vespa indossava il casco protettivo.
Il teste perito assicurativo della che ha Testimone_1 Controparte_4 eseguito la perizia sulla SP PI e sulla IA PU, mezzi coinvolti nel sinistro, ha dichiarato di essersi limitato a constatare i danni ai mezzi e di non avere effettuato un sopralluogo. Lo stesso ha precisato che la vespa periziata era stata parzialmente riparata e che, per come riportato nella perizia, non ha potuto affermare la totale compatibilità dei danni riportati da due mezzi, in quanto la vespa era stata parzialmente riparata. Per questo ha precisato “che i danni riscontrati sull'autovettura potrebbero essere stati provocati non dall'urto con il ciclomotore ma bensì dall'urto con il conducente”, aggiungendo che “Gli urti riscontrati sull'autovettura, certamente, non sono compatibili con quelli riportati nella collisione con la SP, ad eccezione di quelli da me riscontrati con la pedana, ma non posso escludere che gli altri danni possono essere stati causati dall'urto dell'auto con la persona”.
Il teste, peraltro, non ha saputo riferire se gli fosse stato mostrato il modulo CID e ha ricordato che non gli sono state esibite fotografie relative allo stato del motociclo danneggiato dopo il sinistro e prima della riparazione.
Chiamato a rendere dichiarazioni a prova contraria, il teste ha dichiarato di avere visionato la
SP PI il 18/12/2014 e la IA PU il 17/01/2015 e ha riconosciuto le perizie dallo stesso redatte, che gli sono state esibite.
Ha confermato che la SP PI era parzialmente riparata, mentre la IA PU non era stata riparata e che “la deformazione riscontrata sull'autovettura, indicata come punto urto, non è riconducibile ad un urto diretto contro il ciclomotore”, ma non ha potuto “escludere che l'urto possa essere avvenuto contro il corpo stesso del conducente”.
Dopo la lettura, da parte del giudice, della dinamica contenuta nel modulo CID il teste ha riferito che la stessa era coerente con i danni riscontrati sui mezzi e, a chiarimento, ha aggiunto che il ha potuto urtare con il corpo contro la vettura, stante la deformazione Pt_1 riscontrata, escludendo un urto diretto tra i due mezzi e che la striatura sul paraurti dell'auto è compatibile con la pedana del ciclomotore.
pagina 5 di 13 Ha, infine, concluso di non avere escluso la compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro e di avere ricevuto a mezzo fax, in data 05.01.2015, la fattura delle riparazioni sul ciclomotore dallo studio legale Lo Presti.
Il teste escusso con riferimento agli accertamenti investigativi condotti per Testimone_3 conto della sul sinistro, ha affermato di non avere eseguito Controparte_4 direttamente le perizie, che sono state realizzate da suoi colleghi, e ha aggiunto che, sulla scorta degli accertamenti che lui ha eseguito, è giunto “alla conclusione che non vi era congruenza tra quanto sottoscritto dalla parte e quanto risulta dal verbale 118, in quanto per i medici era vigile e collaborante mentre a me ha sottoscritto di avere perso conoscenza e di essersi svegliato al policlinico”; infine ha confermato che conducente dell'autovettura investitrice, si era impegnata, CP_5 sottoscrivendo una dichiarazione redatta dalla a risarcire il danneggiato CP_4 personalmente, manlevando la e la . Controparte_4 CP_2
Risulta, dunque, provato il sinistro, né può imputarsi all'attore la circostanza che lo stesso, a seguito del sinistro che gli aveva causato “trauma cranico – encefalico con ferita l.c. al vertice e focolaio puntiforme in sede del ponte dx, trauma cervicale con frattura di C2 e frattura del processo odontoideo, trauma toracico chiuso. Pz refertato con prognosi riservata e pericolo di vita”, abbia errato nel ricordare se a seguito del sinistro si trovasse in stato vigile ovvero se avesse perso i sensi.
Tale unica circostanza, invero, non appare sufficiente – diversamente da quanto opinato dalla convenuta sulla scorta dell'indagine investigativa condotta dalla CP_2 [...]
e confermata dal teste – a destituire di fondamento le dichiarazioni dei CP_4 Tes_3 testi escussi, e , dei quali il primo ha assistito al sinistro e l'altra ha investito Tes_2 CP_5
l'attore e in relazione ai quali non è emerso un interesse degli stessi ad accreditare una determinata versione dei fatti. Peraltro, le circostanze che anche la Astuto ricordasse che l'attore era “dolorante ma non privo di sensi” e che sul luogo del sinistro è intervenuta l'ambulanza del 118, che ha condotto al PS dell'ospedale Policlinico di Messina, consente di Pt_1 confermare sia la verificazione del sinistro che il fatto che l'attore, a seguito del trauma, non fosse perfettamente lucido, come, peraltro, risulta dalla diagnosi di trauma cranico-encefalico e dal pericolo di vita in cui versava il all'arrivo in ospedale. Pt_1
pagina 6 di 13 Per altro verso, inconducente risulta l'ulteriore circostanza allegata dalla convenuta, secondo cui sia il che il abbiano avuto altri sinistri, non risultando condanne nei loro CP_3 Pt_1 confronti relative a frodi assicurative per il sinistro oggetto di causa ovvero per quelli antecedenti, così da non potere ritenere solo paventare che trattasi di una ricostruzione fraudolente.
Per converso, la dichiarazione del perito assicurativo della Controparte_4 [...]
che aveva esaminato i veicoli coinvolti nell'incidente, ha confermato – a seguito Tes_1 della lettura del modulo CID da parte del giudice – che la dinamica ivi indicata è compatibile con i danni riportati dai due mezzi, affermando di non potere escludere che l'ammaccatura riportata sul paraurti anteriore sinistro della IA PU sia stata causata dallo scontro con il corpo dell'attore e che la striatura sull'autoveicolo sia riconducibile all'urto con la pedana della
SP PI.
Le dichiarazioni dei testimoni consentono, dunque, di ritenere provato il sinistro che, per le modalità in cui si è svolto, è imputabile esclusivamente alla condotta della . CP_5
Ne discende che la e – proprietario del veicolo Controparte_2 Controparte_3
- vanno solidalmente condannati al risarcimento dei danni riportati da in Parte_1 conseguenza del sinistro.
Occorre precisare che non può attribuirsi alcun valore liberatorio, in favore della , CP_2 alla dichiarazione della signora con cui la stessa si era impegnata a risarcire il CP_5 danneggiato, dal momento che – anche ove validamente sottoscritta – essa opera solo inter partes e i suoi effetti – peraltro, negativi, in caso di incapienza della – non sono CP_5 opponibili nei confronti dell'attore danneggiato, cui l'ordinamento riconosce il diritto di agire contro l'assicurazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 cod. ass..
pagina 7 di 13 Né la , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha formulato una domanda di CP_2 manleva nei confronti di sulla scorta di detta dichiarazione, sicché l'obbligazione CP_5 risarcitoria incombe sulla convenutPassando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha constatato che , a seguito ed in Persona_1 Parte_1 conseguenza del sinistro ha riportato: “Grave trauma cranio – encefalico con ferita l.c. al vertice e raccolta ematica extrassiale in sede del ponte dx., trauma cervicale con frattura del processo odontoideo di C2”, con prognosi riservata, con rischio quoad vitam. Da tali lesioni sono residuati “Cervicalgia frequente, con limitazione del rachide cervicale di quasi la metà; Dorsalgia saltuaria e/o frequente;
Sindrome vertiginosa soggettiva di tipo centrale, acuita dai cambi posturali;
Turbe simpatosiche soggettive da alterazione del simpatico cervicale;
Danno estetico derivante dalla cicatrice chirugica alla regione antero- laterale destra del collo della lunghezza di 12 cm;
Turbe del sonno per cervicalgia ricorrente;
Presenza di mezzo metallico -vite – infissa nel rachide cervicale”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 16%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, nonché 45 giorni di inabilità temporanea al 75%, 55 gg. al 50% ed ulteriori 69 gg. al 25%.Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando, e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati dal , Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia Parte_1 sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
pagina 8 di 13 La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del 13/01/2025, entrerà in vigore il prossimo 5 marzo e sarà applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
pagina 9 di 13 Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 53.998,50 all'attualità, di cui € 42.901,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
16% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 40 al momento del sinistro) e € 11.097,50 per inabilità temporanea (di cui € 2.070,00 per inabilità assoluta, € 3.881,25 per 45 giorni al
75%; € 3.162,50 per 55 giorni al 50%; € 1.983,75 per 69 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr.
Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche e di consulenza medica di parte, che il CTU ha ritenuto congrue per complessivi € 1.838,85.
Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 1.877,85, rivalutate all'attualità in € 2.276,00 (così arrotondati) e vanno integralmente liquidate in favore dell'attore.
Per queste ragioni la - già - e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 vanno condannati in solido, al pagamento in favore di , della somma di € Parte_1
56.274,50 già rivalutata (€ 53.998,50 per danno dinamico-relazionale + € 2.276,00 per spese mediche).
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
pagina 10 di 13 Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (10/10/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 62.267,95, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 46.584,85), cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (€
15.683,10).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza saranno computati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione da € 52.000,01 fino a €
260.000,00 applicando i valori medi) ammonta ad euro 14.907,13 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del difensore antistatario (come da dichiarazione nella comparsa conclusionale), importo così determinato: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, € 804,13 per contributo unificato, bollo e notifiche.
pagina 11 di 13 La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per l'omesso spontaneo pagamento del credito risarcitorio, non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). Nel caso di specie, invece, il mancato risarcimento si fondava sulle indagini investigative compiute dalla
[...]
sulla parziale riparazione del motociclo SP PI, senza che fosse prima CP_4 visionato da un perito assicurativo, elementi che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale della - già CP_1 [...]
e di Controparte_2 Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7059/2016 r.g., vertente tra
[...]
(attore), la - già -, in persona del legale Parte_1 CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, (convenuta) e (convenuto contumace), disattesa e Controparte_3 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido la - già CP_1
- e a pagare, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, la complessiva somma di € 62.267,95 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. condanna in solido la - già - e CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore , delle spese di lite, che liquida in € CP_3 Parte_1
14.907,13 (spese ed onorario), oltre spese generali, iva e cpa sull'onorario, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Lo Presti antistatario
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
pagina 12 di 13 4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della - già CP_1 [...]
- e di Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Messina il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7059 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Lo Presti, per procura in atti
ATTORE
E già in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore P.IVA_1
Virgone, per procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
- già e innanzi a questo Tribunale, al
[...] Controparte_2 Controparte_3 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10/10/2014 alle ore 17:45 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo PI tg. ME076538 - assicurato con la - e Controparte_4 percorreva la via San Cosimo di Messina (Vico Baglio), era stato urtato dalla IA PU targata
AL444YA - assicurata con la -, di proprietà di e condotta da CP_2 Controparte_3 che, nell'uscire da una sosta laterale sul lato destro della carreggiata, non si CP_5 accorgeva del transito dell'attore e lo urtava.
Allegava di avere perso il controllo del mezzo, che aveva invaso il marciapiede antistante, causando lo sbalzo dello stesso contro un muro posto a sinistra della carreggiata e la conseguente caduta al suolo, con perdita di conoscenza.
Deduceva di avere subito gravi lesioni personali, per le quali era stato ricoverato presso il PS del Policlinico di Messina, con la diagnosi di “politrauma: trauma cranico – encefalico con ferita l.c. al vertice e focolaio puntiforme in sede del ponte dx. trauma cervicale con frattura di C2 e frattura del processo odontoideo. Trauma toracico chiuso. Pz refertato con prognosi riservata e pericolo di vita”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 20%, ITA di gg 18 e ITP di giorni 60 al
75%, giorni 60 al 50% e giorni 90 al 25%.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 94.125,00, di cui € 69.561,00 per invalidità permanente, € 831,60 per ITA, € 2.079,00 per ITP al 75%, €
1.386,00 per ITP al 50%, € 1.039,00 per ITP al 25%, € 17.390,00 per danno morale ed €
1.837,85 per spese mediche o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio e condanna della ex art. 96 c.p.c., atteso il mancato pagamento CP_2 dell'obbligazione risarcitoria in sede stragiudiziale.
pagina 2 di 13 Con comparsa del 05/04/2017, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistista nei confronti del responsabile civile,
[...]
e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti descritta dall'attore.na CP_3
Argomentava che l'Agenzia Investigativa , di cui si era avvalsa, aveva rilevato che CP_6
l'attore aveva previamente attivato la procedura contro la il cui perito incaricato CP_4 aveva lamentato l'impossibilità di acquisire la dichiarazione di , che aveva Parte_1 posto in essere un comportamento poco collaborativo, inidoneo a consentire di verificare la compatibilità dei danni e la veridicità del fatto;
che la perizia del perito assicurativo della aveva confermato l'inverosimiglianza della ricostruzione del fatto, CP_4 Testimone_1 in quanto il motociclo SP PI risultava già parzialmente riparato al 18/12/2014 e non erano state prodotte foto del veicolo danneggiato dal sinistro;
che il medesimo perito aveva accertato i danni sulla parte alta del parafango anteriore sinistro del veicolo IA PU, non riconducibili all'urto contro la SP PI, ma compatibili con urto contro la persona del conducente, e che la parte inferiore del paraurti anteriore sinistro presentava una lieve striatura, compatibile con l'urto contro pedana;
che la conducente del veicolo investitore aveva manifestato dapprima alla e poi alla la volontà di procedere direttamente CP_4 CP_2 al pagamento, chiedendo l'archiviazione del sinistro;
che sia che Parte_1 [...] erano stati coinvolti in ulteriori sinistri;
che le lesioni lamentate non erano CP_3 riconducibili al sinistro ed erano da ritenersi sproporzionate;
che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non era stato provato;
che aveva concorso con la sua Pt_1 condotta nella verificazione del sinistro, per non avere indossato il casco, come era deducibile dall'entità e dalla tipologia delle lesioni subite.
All'udienza di prima comparizione del 27/04/2017, la causa veniva rinviata per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita nei confronti di Controparte_3
Quindi, all'udienza del 17/07/2017, veniva dichiarata la contumacia di e la Controparte_3 causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina 3 di 13 La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza a trattazione scritta del 4 dicembre 2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, assegnando, alle parti, i termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della - già CP_1 [...]
- è fondata e va accolta per quanto di ragione. Controparte_2
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Il teste , testimone oculare del sinistro, in quanto si trovava sul marciapiede Testimone_2 della via San Cosimo, ha dichiarato di avere visto la PU, parcheggiata sul lato destro della carreggiata, che si immetteva nella circolazione, impattando contro la vespa, che percorreva la stessa via con direzione lato mare: “ho assistito all'incidente e ho visto la PU che era parcheggiata sulla destra mettersi in circolazione e andare ad impattare con un Vespone che percorreva la stessa via verso mare”;
“il conducente del motociclo perdeva il controllo del mezzo dopo l'impatto con l'auto e andava a finire contro il muro dal lato sinistro della carreggiata”; “il signor rimaneva per terra esamine e sul luogo Parte_1 arrivavano conoscenti e parenti. Non sono stato io a chiamare il 118 ma qualcun altro tra i parenti. Io ho lasciato i miei dati ad un parente del signor e sono rimasto sul posto fino a quando è arrivata Pt_1
l'ambulanza”; “al momento dell'incidente ricordo che il signor indossava il casco”. Parte_1
conducente del veicolo investitore, ha confermato di essere alla guida del CP_5 veicolo del suocero, e ha dichiarato che, mentre uscita dal parcheggio, Controparte_3 urtava con la vespa: “Io uscivo da un posteggio nei pressi del cimitero sulla Via san Cosimo ed ho urtato una vespa che è andata a sbattere contro il muro. Stavo uscendo non in retromarcia, non ricordo se avevo azionato l'indicatore di direzione”. “La vespa proveniva in direzione monte mare la strada è a senso unico”;
“Il conducente della vespa aveva il casco”; “Ricordo che è intervenuto il 118. Il conducente era per terra dolorante ma non era privo di sensi”.
La teste ha anche confermato “di avere sottoscritto una dichiarazione che ho consegnato alla compagnia di assicurazione dell'auto nella quale ho descritto la dinamica dell'incidente”.
pagina 4 di 13 Ed entrambi i testi hanno confermato che il conducente della vespa indossava il casco protettivo.
Il teste perito assicurativo della che ha Testimone_1 Controparte_4 eseguito la perizia sulla SP PI e sulla IA PU, mezzi coinvolti nel sinistro, ha dichiarato di essersi limitato a constatare i danni ai mezzi e di non avere effettuato un sopralluogo. Lo stesso ha precisato che la vespa periziata era stata parzialmente riparata e che, per come riportato nella perizia, non ha potuto affermare la totale compatibilità dei danni riportati da due mezzi, in quanto la vespa era stata parzialmente riparata. Per questo ha precisato “che i danni riscontrati sull'autovettura potrebbero essere stati provocati non dall'urto con il ciclomotore ma bensì dall'urto con il conducente”, aggiungendo che “Gli urti riscontrati sull'autovettura, certamente, non sono compatibili con quelli riportati nella collisione con la SP, ad eccezione di quelli da me riscontrati con la pedana, ma non posso escludere che gli altri danni possono essere stati causati dall'urto dell'auto con la persona”.
Il teste, peraltro, non ha saputo riferire se gli fosse stato mostrato il modulo CID e ha ricordato che non gli sono state esibite fotografie relative allo stato del motociclo danneggiato dopo il sinistro e prima della riparazione.
Chiamato a rendere dichiarazioni a prova contraria, il teste ha dichiarato di avere visionato la
SP PI il 18/12/2014 e la IA PU il 17/01/2015 e ha riconosciuto le perizie dallo stesso redatte, che gli sono state esibite.
Ha confermato che la SP PI era parzialmente riparata, mentre la IA PU non era stata riparata e che “la deformazione riscontrata sull'autovettura, indicata come punto urto, non è riconducibile ad un urto diretto contro il ciclomotore”, ma non ha potuto “escludere che l'urto possa essere avvenuto contro il corpo stesso del conducente”.
Dopo la lettura, da parte del giudice, della dinamica contenuta nel modulo CID il teste ha riferito che la stessa era coerente con i danni riscontrati sui mezzi e, a chiarimento, ha aggiunto che il ha potuto urtare con il corpo contro la vettura, stante la deformazione Pt_1 riscontrata, escludendo un urto diretto tra i due mezzi e che la striatura sul paraurti dell'auto è compatibile con la pedana del ciclomotore.
pagina 5 di 13 Ha, infine, concluso di non avere escluso la compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro e di avere ricevuto a mezzo fax, in data 05.01.2015, la fattura delle riparazioni sul ciclomotore dallo studio legale Lo Presti.
Il teste escusso con riferimento agli accertamenti investigativi condotti per Testimone_3 conto della sul sinistro, ha affermato di non avere eseguito Controparte_4 direttamente le perizie, che sono state realizzate da suoi colleghi, e ha aggiunto che, sulla scorta degli accertamenti che lui ha eseguito, è giunto “alla conclusione che non vi era congruenza tra quanto sottoscritto dalla parte e quanto risulta dal verbale 118, in quanto per i medici era vigile e collaborante mentre a me ha sottoscritto di avere perso conoscenza e di essersi svegliato al policlinico”; infine ha confermato che conducente dell'autovettura investitrice, si era impegnata, CP_5 sottoscrivendo una dichiarazione redatta dalla a risarcire il danneggiato CP_4 personalmente, manlevando la e la . Controparte_4 CP_2
Risulta, dunque, provato il sinistro, né può imputarsi all'attore la circostanza che lo stesso, a seguito del sinistro che gli aveva causato “trauma cranico – encefalico con ferita l.c. al vertice e focolaio puntiforme in sede del ponte dx, trauma cervicale con frattura di C2 e frattura del processo odontoideo, trauma toracico chiuso. Pz refertato con prognosi riservata e pericolo di vita”, abbia errato nel ricordare se a seguito del sinistro si trovasse in stato vigile ovvero se avesse perso i sensi.
Tale unica circostanza, invero, non appare sufficiente – diversamente da quanto opinato dalla convenuta sulla scorta dell'indagine investigativa condotta dalla CP_2 [...]
e confermata dal teste – a destituire di fondamento le dichiarazioni dei CP_4 Tes_3 testi escussi, e , dei quali il primo ha assistito al sinistro e l'altra ha investito Tes_2 CP_5
l'attore e in relazione ai quali non è emerso un interesse degli stessi ad accreditare una determinata versione dei fatti. Peraltro, le circostanze che anche la Astuto ricordasse che l'attore era “dolorante ma non privo di sensi” e che sul luogo del sinistro è intervenuta l'ambulanza del 118, che ha condotto al PS dell'ospedale Policlinico di Messina, consente di Pt_1 confermare sia la verificazione del sinistro che il fatto che l'attore, a seguito del trauma, non fosse perfettamente lucido, come, peraltro, risulta dalla diagnosi di trauma cranico-encefalico e dal pericolo di vita in cui versava il all'arrivo in ospedale. Pt_1
pagina 6 di 13 Per altro verso, inconducente risulta l'ulteriore circostanza allegata dalla convenuta, secondo cui sia il che il abbiano avuto altri sinistri, non risultando condanne nei loro CP_3 Pt_1 confronti relative a frodi assicurative per il sinistro oggetto di causa ovvero per quelli antecedenti, così da non potere ritenere solo paventare che trattasi di una ricostruzione fraudolente.
Per converso, la dichiarazione del perito assicurativo della Controparte_4 [...]
che aveva esaminato i veicoli coinvolti nell'incidente, ha confermato – a seguito Tes_1 della lettura del modulo CID da parte del giudice – che la dinamica ivi indicata è compatibile con i danni riportati dai due mezzi, affermando di non potere escludere che l'ammaccatura riportata sul paraurti anteriore sinistro della IA PU sia stata causata dallo scontro con il corpo dell'attore e che la striatura sull'autoveicolo sia riconducibile all'urto con la pedana della
SP PI.
Le dichiarazioni dei testimoni consentono, dunque, di ritenere provato il sinistro che, per le modalità in cui si è svolto, è imputabile esclusivamente alla condotta della . CP_5
Ne discende che la e – proprietario del veicolo Controparte_2 Controparte_3
- vanno solidalmente condannati al risarcimento dei danni riportati da in Parte_1 conseguenza del sinistro.
Occorre precisare che non può attribuirsi alcun valore liberatorio, in favore della , CP_2 alla dichiarazione della signora con cui la stessa si era impegnata a risarcire il CP_5 danneggiato, dal momento che – anche ove validamente sottoscritta – essa opera solo inter partes e i suoi effetti – peraltro, negativi, in caso di incapienza della – non sono CP_5 opponibili nei confronti dell'attore danneggiato, cui l'ordinamento riconosce il diritto di agire contro l'assicurazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 cod. ass..
pagina 7 di 13 Né la , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha formulato una domanda di CP_2 manleva nei confronti di sulla scorta di detta dichiarazione, sicché l'obbligazione CP_5 risarcitoria incombe sulla convenutPassando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha constatato che , a seguito ed in Persona_1 Parte_1 conseguenza del sinistro ha riportato: “Grave trauma cranio – encefalico con ferita l.c. al vertice e raccolta ematica extrassiale in sede del ponte dx., trauma cervicale con frattura del processo odontoideo di C2”, con prognosi riservata, con rischio quoad vitam. Da tali lesioni sono residuati “Cervicalgia frequente, con limitazione del rachide cervicale di quasi la metà; Dorsalgia saltuaria e/o frequente;
Sindrome vertiginosa soggettiva di tipo centrale, acuita dai cambi posturali;
Turbe simpatosiche soggettive da alterazione del simpatico cervicale;
Danno estetico derivante dalla cicatrice chirugica alla regione antero- laterale destra del collo della lunghezza di 12 cm;
Turbe del sonno per cervicalgia ricorrente;
Presenza di mezzo metallico -vite – infissa nel rachide cervicale”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 16%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, nonché 45 giorni di inabilità temporanea al 75%, 55 gg. al 50% ed ulteriori 69 gg. al 25%.Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando, e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati dal , Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia Parte_1 sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
pagina 8 di 13 La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.
Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del 13/01/2025, entrerà in vigore il prossimo 5 marzo e sarà applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
pagina 9 di 13 Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 53.998,50 all'attualità, di cui € 42.901,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
16% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 40 al momento del sinistro) e € 11.097,50 per inabilità temporanea (di cui € 2.070,00 per inabilità assoluta, € 3.881,25 per 45 giorni al
75%; € 3.162,50 per 55 giorni al 50%; € 1.983,75 per 69 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr.
Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche e di consulenza medica di parte, che il CTU ha ritenuto congrue per complessivi € 1.838,85.
Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 1.877,85, rivalutate all'attualità in € 2.276,00 (così arrotondati) e vanno integralmente liquidate in favore dell'attore.
Per queste ragioni la - già - e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 vanno condannati in solido, al pagamento in favore di , della somma di € Parte_1
56.274,50 già rivalutata (€ 53.998,50 per danno dinamico-relazionale + € 2.276,00 per spese mediche).
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
pagina 10 di 13 Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (10/10/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 62.267,95, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 46.584,85), cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (€
15.683,10).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza saranno computati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, i convenuti in solido vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del decisum (scaglione da € 52.000,01 fino a €
260.000,00 applicando i valori medi) ammonta ad euro 14.907,13 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del difensore antistatario (come da dichiarazione nella comparsa conclusionale), importo così determinato: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, € 804,13 per contributo unificato, bollo e notifiche.
pagina 11 di 13 La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per l'omesso spontaneo pagamento del credito risarcitorio, non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). Nel caso di specie, invece, il mancato risarcimento si fondava sulle indagini investigative compiute dalla
[...]
sulla parziale riparazione del motociclo SP PI, senza che fosse prima CP_4 visionato da un perito assicurativo, elementi che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale della - già CP_1 [...]
e di Controparte_2 Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7059/2016 r.g., vertente tra
[...]
(attore), la - già -, in persona del legale Parte_1 CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, (convenuta) e (convenuto contumace), disattesa e Controparte_3 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido la - già CP_1
- e a pagare, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, la complessiva somma di € 62.267,95 all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. condanna in solido la - già - e CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore , delle spese di lite, che liquida in € CP_3 Parte_1
14.907,13 (spese ed onorario), oltre spese generali, iva e cpa sull'onorario, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Lo Presti antistatario
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
pagina 12 di 13 4. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della - già CP_1 [...]
- e di Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Messina il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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