Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6319/2023 promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in OS, via B. di Falco n. 14 presso lo studio dall'avv. Maria Pia Arìa (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2 difende;
-opponente- contro
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice Controparte_1 fiscale e partita IVA n. e, per essa quale mandataria, con sede legale P.IVA_1 Controparte_2 in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente domiciliata in Catania alla via Pietro Verri 13, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sampognaro;
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 7.10.2024. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato in data 30/4/2023 dalla quale Controparte_2 mandataria e nell'interesse di a , mediante il quale, in ragione del Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2511/2005, emesso in data 17.11.2005 dal Tribunale di Catania, notificato in forma esecutiva in data 7.12.2005, è stato ad essa intimato il pagamento dell'importo di €58.932,30, oltre interessi come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione.
, con atto di opposizione a precetto, eccepiva Parte_1
- la nullità del precetto per erronea indicazione della parte precettata e per erronea elezione di domicilio da parte della istante;
- la prescrizione del diritto di credito dell'opposto, per non essere intervenuto un efficace atto interruttivo;
- il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
pagina 1 di 5 istruttoria ed incidentale, accogliere la domanda e per l'effetto - in via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società creditrice per le ragioni di cui sopra;
- Nel merito: - dichiarare che l'opponente nulla deve a Controparte_3 in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per intervenuta prescrizione decennale e
[...] conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 2 maggio 2023; - in subordine dichiarare la nullità dell'atto di precetto per erronea indicazione dei dati anagrafici di parte debitrice;
in ulteriore subordine per violazione dell'art. 480 c.p.c e irrituale elezione di domicilio;
in ulteriore subordine, per mancata indicazione del calcolo degli interessi moratori richiesti;
- condannare la società opposta al pagamento delle spese processuali”. si è costituita, contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione a Controparte_2 precetto, rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 7.10.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281- quinquies.
***************** Tanto premesso, l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è infondata per i seguenti motivi. L'eccezione relativa alla nullità dell'atto di precetto per erronea indicazione dei dati anagrafici di parte debitrice, per irrituale elezione di domicilio e per mancata indicazione del calcolo degli interessi moratori richiesti è infondata.
Va rilevato che la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il
Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà valutare se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato. L'articolo 480 c.p.c. indica espressamente gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità e, tra questi, vi è l'indicazione delle parti. Nell'atto di precetto oggetto di contestazione risulta l'indicazione della parte opponente, non potendo affermarsi sussistente un'incertezza assoluta in ordine alla parte destinataria dell'atto. Difatti, nonostante l'errata indicazione del codice fiscale, le generalità della parte e la residenza della stessa hanno consentito l'esatta individuazione del debitore precettato. Inoltre, parte opposta ha provato di avere esattamente individuato la parte precettata, versando in atti l'attestazione dell'ufficiale dello stato civile per cui ovvero Parte_1 Persona_1
si identificano nella medesima persona.
[...]
Da una ricognizione della fattispecie astratta, tra gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità non è annoverato il percorso matematico diretto al computo della somma precettata.
Data la natura sostanziale e la funzione dell'atto di precetto, con l'intimazione di pagamento di una somma si fa puramente e semplicemente riferimento a quella stessa somma richiesta con il titolo divenuto esecutivo ai sensi di legge, ex art. 480 comma I c.p.c., senza specificare le voci che concorrono alla quantificazione della somma precettata.
Infine, la legge processual-civilistica (art. 480 c.p.c.) non richiede, quale requisito formale di validità dell'atto di precetto, l'indicazione del domicilio della parte istante.
pagina 2 di 5 La debitrice ha proposto opposizione avverso il precetto facendo leva sull'errata elezione di domicilio della creditrice, che nel precetto aveva eletto domicilio a Catania nonostante – secondo la sua prospettazione- non vi fosse in quel luogo nessun collegamento con l'esecuzione.
La peculiarità della fattispecie concreta è che parte opponente ha instaurato la controversia presso il
Tribunale di Catania chiedendo, tuttavia, la sua declaratoria di incompetenza in favore di quello avente i collegamenti col luogo dell'esecuzione. In altri termini, parte opponente ha inutilmente agito dinanzi a un Tribunale sul presupposto di invocarne la declaratoria di incompetenza.
Questa contraddittoria iniziativa si fonda su un'errata valutazione degli effetti da attribuire all'individuazione "anomala" del domicilio ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3. L'opponente adduce di essere stata obbligata ad agire a Catania a fronte dell'elezione ivi del domicilio nell'atto di precetto.
Tuttavia, la giurisprudenza insegna che "L'elezione di domicilio cd. "anomala" (priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art.
480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - nè, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 30141 del 2017)”. Nello stesso senso, "In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma 3, abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649 del 2016)''. L'anomala elezione del domicilio impone, dunque, di notificare ivi il precetto, ma non di adire il giudice in quel domicilio (nel caso di specie, il Tribunale di Catania).
Il fatto che l'eccezione di incompetenza provenga dalla stessa parte opponente non rileva, perché
l'errore dell'opponente è a monte, cioè nell'aver adito un giudice incompetente con l'aggravante di stimolarne la pronunzia di incompetenza.
L'opposizione va, dunque, proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione (nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente uno dei Tribunali del circondario della Corte di Appello di Bologna).
Se l'opponente sceglie il giudice del domicilio "anomalo", l'opposizione può restare ivi incardinata ed essere decisa nel merito, a meno che la controparte-precettante non formuli ritualmente eccezione di incompetenza. Un tale rilievo non è stato formulato dalla opposta per cui può Controparte_3 procedersi all'esame nel merito della opposizione. L'opposizione a precetto, nel caso di specie, si basa sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti in seguito alla fase di formazione del titolo (il decreto ingiuntivo n.
2511/2005, emesso in data 17.11.2005 dal Tribunale di Catania, notificato in forma esecutiva in data pagina 3 di 5 7.12.2005) e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, non avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
è infondata. Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. Controparte_3
III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116). Infatti, non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Inoltre, non rileva che parte opponente non abbia ricevuto alcuna comunicazione in merito alla cessione del credito, posto che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari oneri pubblicitari, essendo sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di conoscere la vicenda traslativa che lo riguarda. In caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 TUB consente al cessionario di assolvere a tale formalità per il tramite della pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto.
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, la parte opposta ha assolto l'onere probatorio incombente su di essa.
Risulta dalla documentazione che il titolo esecutivo azionato è stato conseguito dalla Banca di Roma
Gruppo Capitalia. Quest'ultima è stata incorporata da (in seguito CP_4 Controparte_5
), la quale, in data 29.8.2008, ha effettuato ad una cessione di CP_6 Controparte_7 tutti i crediti pecuniari in essere al 31 luglio 2008 in sofferenza, tra i quali rientra quello vantato nei confronti della odierna opponente (essendo la sua classificazione in sofferenza del 21.7.2003). La in seguito, è stata fusa per incorporazione in Controparte_7 [...] la quale ha effettuato in favore di una Controparte_8 Controparte_9 seconda cessione in blocco, avente ad oggetto tutti i crediti della cedente acquistati precedentemente da
Controparte_7
pagina 4 di 5 Quest'ultima, infine, ha effettuato una terza cessione alla in virtù di Controparte_1 contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito ), stipulato in data 14 luglio Pt_3
2017. È stata altresì prodotta dalla opposta la dichiarazione della cedente quale Controparte_8 procuratore speciale di che ha dato atto della cessione a favore di Controparte_9 [...] dei crediti vantati nei confronti di Controparte_3 Parte_1 Persona_1 derivanti da rapporto di conto corrente identificato a sofferenza col numero 2680109805. Infine, va rigettata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere l'estinzione del credito per il decorso del termine decennale.
Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito perché, tra la data di notifica in forma esecutiva del D.I. (07/12/2005) e la data di notifica dell'atto di precetto (30/4/2023), sarebbero decorsi oltre dieci anni, non essendo stati posti in essere, medio termine, atti interruttivi della prescrizione. In tema di cessione del credito, essendo oggetto della cessione la originaria posizione sostanziale dedotta in obbligazione e realizzandosi un effetto novativo soltanto in termini soggettivi, deve ritenersi che gli atti interruttivi della prescrizione esercitati dal cedente spieghino i loro effetti sostanziali anche nei confronti del cessionario, che gli succede, come detto, nella medesima posizione sostanziale.
Nel caso di specie, la prescrizione decennale è stata interrotta, ex art. 2943 c.c. comma 1, nel giorno della notificazione del decreto ingiuntivo n. 2511/2005, avvenuta in data in data 7.12.2005, con conseguente inizio di un nuovo periodo di prescrizione decennale.
In secondo luogo, la prescrizione decennale è stata interrotta, ex art. 2943 c.c. comma 2, in data il
18/1/2006 nel momento in cui la originaria creditrice ( ) ha Controparte_10 depositato ricorso per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare (R.G. n. 41/1995) azionata presso il Tribunale di OS (cui erano riunite la n. 7/1996 e la n. 30/1996 ) dalla Parte_4 contro (doc. 7 comparsa di costituzione). Persona_1
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, in misura pari ai parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale compiuta (mancanza della fase istruttoria), del carattere documentale del procedimento, delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014, quale novellato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6319/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna a corrispondere a € 5.000,00 Parte_1 Controparte_3 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso il 2.1.2025 in Catania.
Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5