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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8869/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Adinolfi, presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta alla via G.M. Bosco n. 4
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, nonché , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
con cui elett. dom. in Caserta alla via Via Lubich n.6 CP_3 CP_4 CP_5
RESISTENTI
OGGETTO: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2018, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto in qualità di docente in servizio presso il CP_1 [...] di Caserta, proponeva impugnativa avverso il provvedimento del Dirigente Controparte_2
Scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650 con il quale le era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, preliminarmente, disconosciuta la legittimazione passiva all' convenuto. Controparte_6 Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del
1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n.
275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (in tal senso, ex multis, cfr. Cass., 21 marzo
2011, n. 6372; Cass., 28 luglio 2008, n. 20521).
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente lite è la valutazione della legittimità della sanzione disciplinare della censura, irrogata alla ricorrente, docente di ruolo in servizio presso il Liceo Classico Statale “P.
Giannone” di Caserta, con nota del 21.07.2018.
In data 9 giugno 2018, il Dirigente dell'Istituto scolastico procedeva a comunicare alla docente l'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico nonché la contestuale contestazione di addebito (prot. n. 633) contenente la seguente descrizione del fatto: “…Giovedì 31 maggio u.s. nel corso della seconda ora di lezione si svolgeva la prova di evacuazione dell'edificio nella sede di
Caserta. La S.V., che si trovava secondo l'orario di servizio nella classe V C, non ha seguito le procedure d'emergenza contemplate dal piano di evacuazione tanto che un'alunna con le stampelle presente in aula è caduta, riportando traumi agli arti inferiori, e non ha fruito delle procedure previste per quanto accorsole …”.
La docente non presenziava all'audizione fissata ai fini della presentazione delle Pt_1 giustificazioni né presentava memoria scritta in quanto, per come dedotto in ricorso,
l'amministrazione scolastica non aveva provveduto all'invio dei documenti per i quali la docente aveva presentato istanza di accesso agli atti e, dunque, non era stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.
Con nota del Dirigente Scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650, veniva, dunque, irrogata la sanzione disciplinare oggetto di impugnativa nella presente sede (cfr. doc. in atti).
La ricorrente lamenta la illegittimità della sanzione inflitta dall'amministrazione scolastica per violazione del termine a difesa di cui all'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, deducendo, altresì, la violazione del diritto di difesa per genericità della motivazione addotta a fondamento dell'addebito.
Occorre, ad avviso del giudicante, brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016-2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli articoli 492-501 (con alcune modifiche all'articolo 498, comma 1) del Decreto Legislativo n.
297 del 1994, come già aveva disposto l'articolo 91 del CCNL del 2007.
Il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 492, comma 2, ha stabilito che al personale direttivo e docente "nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura ..… 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
Il successivo art. 493 ha individuato, poi, la censura che “consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”.
Va poi osservato che, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (cfr. art 55bis, comma 9 quater, DLgs 165/200, nel testo ratione temporis applicabile).
La cd. riforma “Madia” (d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, in vigore dal 22 giugno 2017) ha, dunque, previsto una disciplina apposita per l'irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito scolastico, riconoscendo ai dirigenti scolastici la competenza complessiva (dalla contestazione dell'addebito all'irrogazione della sanzione) per tutti i procedimenti disciplinari cui possa conseguire la sanzione massima della “sospensione fino a dieci giorni”.
Tanto premesso, pacifica nel caso in esame la competenza del Dirigente Scolastico, va richiamato l'art. 55 bis D.lgs. 165/2001, nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero nel testo modificato dalla legge n. 75/2017, che, al comma 4, per quel che qui rileva, testualmente dispone:
“…Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 – quater, commi 3-bis e 3 –ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente e, comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. […].
Ai sensi del comma 9 – ter della medesima disposizione normativa “…La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, alla luce delle disposizioni appena richiamate, e venendo al caso in esame, va evidenziato che l'amministrazione non ha rispettato il termine a difesa previsto dal comma 4 dell'art. 55 bis cit. in quanto la docente veniva, inizialmente convocata per il giorno 19 giugno 2018, dunque a distanza di soli dieci giorni dalla contestazione dell'addebito. Successivamente, su richiesta della parte,
l'audizione veniva prorogata per il giorno 26 giugno 2018.
Emerge, dunque, ictu oculi, dalla documentazione in atti la violazione del termine di venti giorni fissato dalla norma in esame, come modificata dal D.lgs. n. 75/2017.
Va, tuttavia, rilevato che la medesima disposizione, al comma 9 – ter, prevede che la violazione del termine a difesa – che non viene annoverato nell'ambito dei termini espressamente qualificati come perentori - non determini la invalidità degli atti del procedimento né della sanzione irrogata, salvo che risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
Sul punto rileva il giudicante come l'amministrazione, su richiesta della docente, con pec del 22 giugno 2018, trasmetteva all'istante copia del piano di emergenza e di evacuazione (cfr. doc in atti prod.ne convenuto); peraltro, la conoscenza, da parte della docente, di tale piano viene, CP_1 altresì, comprovata dalla documentazione versata in atti dal , ed, in particolare, CP_1 dall'estratto del verbale del collegio dei docenti – al quale la ricorrente era presente – e nel cui ordine del giorno viene espressamente indicata la informativa sul piano di emergenza/evacuazione nonché dalla nota del 25.10.2017 contenente le istruzioni da seguire nel caso delle prove di evacuazione firmata per presa visione dalla ricorrente (cfr. doc. in atti prod.ne parte convenuta).
Tuttavia, se deve ritenersi provata la conoscenza, da parte della docente, del piano di evacuazione, le doglianze di parte attorea vanno sotto altro profilo accolte.
Ed, infatti, la violazione del diritto di difesa della dipendente discende nel caso di specie da un assoluto difetto di specificità della motivazione del provvedimento disciplinare adottato dall'amministrazione scolastica che, nella lettera di contestazione, ha censurato il comportamento della ricorrente - per “non aver seguito le procedure d'emergenza contemplate dal piano di evacuazione tanto che un'alunna con le stampelle presente in aula è caduta, riportando traumi agli arti inferiori, e non ha fruito delle procedure previste per quanto occorsole” - senza, tuttavia, indicare in alcun modo, quali specifiche previsioni del piano di evacuazione la docente avrebbe violato, quali disposizioni procedurali non sarebbero state rispettate dall'insegnante nel caso di specie.
Tali evenienze non emergono in alcun modo dal tenore testuale della lettera di addebito in atti.
La relativa indicazione, viceversa, era indispensabile anche al fine di consentire, alla docente, prima, e, poi, al Tribunale, di comprendere il rilievo disciplinare sollevato nonché il nesso causale tra il comportamento ascritto alla dipendente – in alcun modo specificato – ed il pregiudizio arrecato all'alunna della classe ove prestava servizio la ricorrente.
La contestazione dell'infrazione, per essere valida, deve contenere l'indicazione specifica dei fatti addebitati, i quali, viceversa, nel caso in esame, per le ragioni su esplicitate, non risultano in alcun modo definiti né circostanziati.
La nota di addebito del 9 giugno 2018 non consente la individuazione delle specifiche condotte ascritte alla dipendente aventi rilievo disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore, non potendosi demandare all'incolpato - ovvero al Tribunale, in sede di impugnazione della irrogata sanzione - la selezione e la individuazione dei fatti storici determinati nella loro materialità, asseritamente dotati di rilievo disciplinare, nell'ambito di una condotta solo genericamente descritta.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sanzione disciplinare oggetto di impugnativa deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, adeguata al valore della causa e all'attività svolta innanzi al giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento del dirigente scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 si liquidano in complessivi euro 1200,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8869/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Adinolfi, presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta alla via G.M. Bosco n. 4
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, nonché , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
con cui elett. dom. in Caserta alla via Via Lubich n.6 CP_3 CP_4 CP_5
RESISTENTI
OGGETTO: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2018, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto in qualità di docente in servizio presso il CP_1 [...] di Caserta, proponeva impugnativa avverso il provvedimento del Dirigente Controparte_2
Scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650 con il quale le era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, preliminarmente, disconosciuta la legittimazione passiva all' convenuto. Controparte_6 Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del
1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n.
275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (in tal senso, ex multis, cfr. Cass., 21 marzo
2011, n. 6372; Cass., 28 luglio 2008, n. 20521).
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente lite è la valutazione della legittimità della sanzione disciplinare della censura, irrogata alla ricorrente, docente di ruolo in servizio presso il Liceo Classico Statale “P.
Giannone” di Caserta, con nota del 21.07.2018.
In data 9 giugno 2018, il Dirigente dell'Istituto scolastico procedeva a comunicare alla docente l'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico nonché la contestuale contestazione di addebito (prot. n. 633) contenente la seguente descrizione del fatto: “…Giovedì 31 maggio u.s. nel corso della seconda ora di lezione si svolgeva la prova di evacuazione dell'edificio nella sede di
Caserta. La S.V., che si trovava secondo l'orario di servizio nella classe V C, non ha seguito le procedure d'emergenza contemplate dal piano di evacuazione tanto che un'alunna con le stampelle presente in aula è caduta, riportando traumi agli arti inferiori, e non ha fruito delle procedure previste per quanto accorsole …”.
La docente non presenziava all'audizione fissata ai fini della presentazione delle Pt_1 giustificazioni né presentava memoria scritta in quanto, per come dedotto in ricorso,
l'amministrazione scolastica non aveva provveduto all'invio dei documenti per i quali la docente aveva presentato istanza di accesso agli atti e, dunque, non era stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.
Con nota del Dirigente Scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650, veniva, dunque, irrogata la sanzione disciplinare oggetto di impugnativa nella presente sede (cfr. doc. in atti).
La ricorrente lamenta la illegittimità della sanzione inflitta dall'amministrazione scolastica per violazione del termine a difesa di cui all'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, deducendo, altresì, la violazione del diritto di difesa per genericità della motivazione addotta a fondamento dell'addebito.
Occorre, ad avviso del giudicante, brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016-2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli articoli 492-501 (con alcune modifiche all'articolo 498, comma 1) del Decreto Legislativo n.
297 del 1994, come già aveva disposto l'articolo 91 del CCNL del 2007.
Il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 492, comma 2, ha stabilito che al personale direttivo e docente "nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura ..… 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
Il successivo art. 493 ha individuato, poi, la censura che “consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”.
Va poi osservato che, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (cfr. art 55bis, comma 9 quater, DLgs 165/200, nel testo ratione temporis applicabile).
La cd. riforma “Madia” (d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, in vigore dal 22 giugno 2017) ha, dunque, previsto una disciplina apposita per l'irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito scolastico, riconoscendo ai dirigenti scolastici la competenza complessiva (dalla contestazione dell'addebito all'irrogazione della sanzione) per tutti i procedimenti disciplinari cui possa conseguire la sanzione massima della “sospensione fino a dieci giorni”.
Tanto premesso, pacifica nel caso in esame la competenza del Dirigente Scolastico, va richiamato l'art. 55 bis D.lgs. 165/2001, nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero nel testo modificato dalla legge n. 75/2017, che, al comma 4, per quel che qui rileva, testualmente dispone:
“…Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 – quater, commi 3-bis e 3 –ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente e, comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. […].
Ai sensi del comma 9 – ter della medesima disposizione normativa “…La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, alla luce delle disposizioni appena richiamate, e venendo al caso in esame, va evidenziato che l'amministrazione non ha rispettato il termine a difesa previsto dal comma 4 dell'art. 55 bis cit. in quanto la docente veniva, inizialmente convocata per il giorno 19 giugno 2018, dunque a distanza di soli dieci giorni dalla contestazione dell'addebito. Successivamente, su richiesta della parte,
l'audizione veniva prorogata per il giorno 26 giugno 2018.
Emerge, dunque, ictu oculi, dalla documentazione in atti la violazione del termine di venti giorni fissato dalla norma in esame, come modificata dal D.lgs. n. 75/2017.
Va, tuttavia, rilevato che la medesima disposizione, al comma 9 – ter, prevede che la violazione del termine a difesa – che non viene annoverato nell'ambito dei termini espressamente qualificati come perentori - non determini la invalidità degli atti del procedimento né della sanzione irrogata, salvo che risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
Sul punto rileva il giudicante come l'amministrazione, su richiesta della docente, con pec del 22 giugno 2018, trasmetteva all'istante copia del piano di emergenza e di evacuazione (cfr. doc in atti prod.ne convenuto); peraltro, la conoscenza, da parte della docente, di tale piano viene, CP_1 altresì, comprovata dalla documentazione versata in atti dal , ed, in particolare, CP_1 dall'estratto del verbale del collegio dei docenti – al quale la ricorrente era presente – e nel cui ordine del giorno viene espressamente indicata la informativa sul piano di emergenza/evacuazione nonché dalla nota del 25.10.2017 contenente le istruzioni da seguire nel caso delle prove di evacuazione firmata per presa visione dalla ricorrente (cfr. doc. in atti prod.ne parte convenuta).
Tuttavia, se deve ritenersi provata la conoscenza, da parte della docente, del piano di evacuazione, le doglianze di parte attorea vanno sotto altro profilo accolte.
Ed, infatti, la violazione del diritto di difesa della dipendente discende nel caso di specie da un assoluto difetto di specificità della motivazione del provvedimento disciplinare adottato dall'amministrazione scolastica che, nella lettera di contestazione, ha censurato il comportamento della ricorrente - per “non aver seguito le procedure d'emergenza contemplate dal piano di evacuazione tanto che un'alunna con le stampelle presente in aula è caduta, riportando traumi agli arti inferiori, e non ha fruito delle procedure previste per quanto occorsole” - senza, tuttavia, indicare in alcun modo, quali specifiche previsioni del piano di evacuazione la docente avrebbe violato, quali disposizioni procedurali non sarebbero state rispettate dall'insegnante nel caso di specie.
Tali evenienze non emergono in alcun modo dal tenore testuale della lettera di addebito in atti.
La relativa indicazione, viceversa, era indispensabile anche al fine di consentire, alla docente, prima, e, poi, al Tribunale, di comprendere il rilievo disciplinare sollevato nonché il nesso causale tra il comportamento ascritto alla dipendente – in alcun modo specificato – ed il pregiudizio arrecato all'alunna della classe ove prestava servizio la ricorrente.
La contestazione dell'infrazione, per essere valida, deve contenere l'indicazione specifica dei fatti addebitati, i quali, viceversa, nel caso in esame, per le ragioni su esplicitate, non risultano in alcun modo definiti né circostanziati.
La nota di addebito del 9 giugno 2018 non consente la individuazione delle specifiche condotte ascritte alla dipendente aventi rilievo disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore, non potendosi demandare all'incolpato - ovvero al Tribunale, in sede di impugnazione della irrogata sanzione - la selezione e la individuazione dei fatti storici determinati nella loro materialità, asseritamente dotati di rilievo disciplinare, nell'ambito di una condotta solo genericamente descritta.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sanzione disciplinare oggetto di impugnativa deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, adeguata al valore della causa e all'attività svolta innanzi al giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento del dirigente scolastico del 21 luglio 2018, prot. n. 650;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 si liquidano in complessivi euro 1200,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni